Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/12/2025, n. 9584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9584 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09584/2025REG.PROV.COLL.
N. 07820/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7820 del 2023, proposto da
NN IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1271/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. DA ER e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante ha impugnato avanti il Tar per la Campania la disposizione dirigenziale n. 125/A del 16.02.2021, con la quale il Comune di Napoli ha rinnovato l’ordine di demolizione delle opere realizzate nel 2000 e già oggetto di sanzione, estendendo l’obbligo di demolizione anche ai presunti comproprietari del cespite, sito a Napoli alla via Palmentiello n. 131.
2 – Con motivi aggiunti lo stesso ha impugnato la Disposizione Dirigenziale n. 1209 del 22.12.2021, con la quale è stata respinta l’istanza di sanatoria delle opere abusive.
3 - Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha respinto i motivi aggiunti.
4 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
5 – Con l’atto depositato in data 27 novembre 2025 parte appellante ha dato atto che nel marzo 2025 ha provveduto a dar esecuzione all’ordine di demolizione, affermando che “ è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla definizione della controversia epigrafata ”.
6 – Il Collegio non può che prendere atto di tali circostanze, dovendosi per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7 – Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della lite, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente FF
DA ER, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ER | IO ER |
IL SEGRETARIO