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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14212 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 2, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Ventura che lo rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via A. De Gasperi n. 102 presso lo studio dell'avv. Carlo Troianello che lo rappresenta e difende per procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto la notifica da parte dell' in data 26.3.2025 dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 097 2025 9019750561000 per l'importo di complessivi euro 4.599,85 relativo all'avviso di addebito n. 3972023001037326300 per omesso pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2022. Lamentava l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento;
l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento;
la mancanza di notifica dell'avviso di bonario ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000; l'omessa specificazione di calcolo delle somme aggiuntive;
il difetto di motivazione. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente, che ha convenuto in giudizio il solo concessionario, lamenta l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento senza tuttavia svolgere alcuna censura né di ordine formale rispetto all'intimazione di pagamento, né di ordine sostanziale in merito alla pretesa contributiva. Egli infatti sostiene che la mancata notifica dell'avviso di addebito gli avrebbe impedito di svolgere tempestivamente la propria difesa e che non essendo l'atto stato mai notificato non è mai iniziato a decorrere il termine perentorio per l'opposizione, ma poi non allega quali vizi egli intenda specificamente fare valere avverso l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria del rimedio. Ad ogni buon conto e mero scrupolo di completezza, deve osservarsi che il ricorrente non contesta la sussistenza nell'an e nel quantum del proprio debito contributivo, né deduce la nullità dell'intimazione di pagamento a causa del vizio costituito dalla (asserita) omessa notifica dell'avviso di addebito: d'altro se avesse sollevato tale censura, ciò che si ripete non è accaduto, essa sarebbe stata radicalmente infondata posto che le regole che valgono nei procedimenti di riscossione tributaria per cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. Sez Unite n. 16412/2007 n. 5791/2008) non valgono per la materia contributiva qui in trattazione (Trib. Roma 9664/23, Trib. Roma n. 9659/2023, Trib. Roma n. 3179/2025). Infondate sono poi le altre doglianze fatte valere dal ricorrente relative all'irregolare la notifica dell'intimazione di pagamento, la quale è invece correttamente avvenuta e ha anche raggiunto lo scopo, data la sperimentazione dell'odierna tempestiva opposizione;
alla mancanza di notifica dell'avviso di bonario ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000; all'omessa specificazione di calcolo delle somme aggiuntive;
al difetto di motivazione. Sul punto deve premettersi che l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento non sono atti amministrativi e ad essi non si attaglia quindi la relativa disciplina legale (Cass, 13982/2007), deve altresì osservarsi che essi non soggiacciono neppure alla disciplina legale prevista per i crediti tributari (arg. Cass. 11051/18). Ciò posto, occorre rimarcare che perfino in ambito tributario, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell'avviso bonario nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6 comma 5 L. 212/00 il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nei casi soggetti all'art. 36 bis dpr 600/73 che implicano un controllo di tipo documentale senza margini di tipo interpretativo (Cass. 3334/2019; Cass. 18405/2021). Inoltre la Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile, ha affermato che l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicchè – poiché la cartella di pagamento reca criteri per la determinazione del calcolo degli interessi che sono predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (Cass. 6288/2025). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compenso oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14212 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 2, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Ventura che lo rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via A. De Gasperi n. 102 presso lo studio dell'avv. Carlo Troianello che lo rappresenta e difende per procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto la notifica da parte dell' in data 26.3.2025 dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 097 2025 9019750561000 per l'importo di complessivi euro 4.599,85 relativo all'avviso di addebito n. 3972023001037326300 per omesso pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2022. Lamentava l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento;
l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento;
la mancanza di notifica dell'avviso di bonario ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000; l'omessa specificazione di calcolo delle somme aggiuntive;
il difetto di motivazione. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente, che ha convenuto in giudizio il solo concessionario, lamenta l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento senza tuttavia svolgere alcuna censura né di ordine formale rispetto all'intimazione di pagamento, né di ordine sostanziale in merito alla pretesa contributiva. Egli infatti sostiene che la mancata notifica dell'avviso di addebito gli avrebbe impedito di svolgere tempestivamente la propria difesa e che non essendo l'atto stato mai notificato non è mai iniziato a decorrere il termine perentorio per l'opposizione, ma poi non allega quali vizi egli intenda specificamente fare valere avverso l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria del rimedio. Ad ogni buon conto e mero scrupolo di completezza, deve osservarsi che il ricorrente non contesta la sussistenza nell'an e nel quantum del proprio debito contributivo, né deduce la nullità dell'intimazione di pagamento a causa del vizio costituito dalla (asserita) omessa notifica dell'avviso di addebito: d'altro se avesse sollevato tale censura, ciò che si ripete non è accaduto, essa sarebbe stata radicalmente infondata posto che le regole che valgono nei procedimenti di riscossione tributaria per cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. Sez Unite n. 16412/2007 n. 5791/2008) non valgono per la materia contributiva qui in trattazione (Trib. Roma 9664/23, Trib. Roma n. 9659/2023, Trib. Roma n. 3179/2025). Infondate sono poi le altre doglianze fatte valere dal ricorrente relative all'irregolare la notifica dell'intimazione di pagamento, la quale è invece correttamente avvenuta e ha anche raggiunto lo scopo, data la sperimentazione dell'odierna tempestiva opposizione;
alla mancanza di notifica dell'avviso di bonario ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000; all'omessa specificazione di calcolo delle somme aggiuntive;
al difetto di motivazione. Sul punto deve premettersi che l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento non sono atti amministrativi e ad essi non si attaglia quindi la relativa disciplina legale (Cass, 13982/2007), deve altresì osservarsi che essi non soggiacciono neppure alla disciplina legale prevista per i crediti tributari (arg. Cass. 11051/18). Ciò posto, occorre rimarcare che perfino in ambito tributario, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell'avviso bonario nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6 comma 5 L. 212/00 il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nei casi soggetti all'art. 36 bis dpr 600/73 che implicano un controllo di tipo documentale senza margini di tipo interpretativo (Cass. 3334/2019; Cass. 18405/2021). Inoltre la Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile, ha affermato che l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicchè – poiché la cartella di pagamento reca criteri per la determinazione del calcolo degli interessi che sono predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (Cass. 6288/2025). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compenso oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace