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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14968 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4585 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/09/1977), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GRILLO ROSSANA e dall'avv. MANTELLA
RT giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(POLONIA, 30/07/1988); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 13/10/2025;
letto il ricorso depositato in data 04/02/2025 con cui
[...]
- premesso che con decreto n. 11910 del 2024 il Tribunale di Parte_1
Roma ha disciplinato l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
(2010), nato dalla relazione con il resistente, Persona_1
ponendo a carico del predetto l'obbligo di corrispondere all'istante, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio comune, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2022, e che il non ha provveduto ai versamenti CP_1
dovuti da ottobre 2022 – ha chiesto all'intestato Tribunale di volere ordinare alla società terza datrice di lavoro del resistente, di corrispondere CP_2
direttamente alla ricorrente il predetto importo prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente al a titolo di retribuzione;
CP_1
rilevato che quest'ultimo, ritualmente evocato in giudizio, non si è
costituito e deve, pertanto, essere dichiarato contumace;
considerato che a far data dal 28/02/2023 è in vigore l'art. 473-bis.37
c.p.c. ai sensi del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica
del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del
debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può
notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore 3 inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese
successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non
adempia il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il
pagamento delle somme dovute”;
rilevato il legislatore ha così introdotto un unico modello strutturato sulla falsariga di quello di cui all'art 8 comma 2 della legge n. 898/70,
procedendo in tal modo al riordino della frammentaria disciplina in argomento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
essendo del tutto ultronea l'instaurazione di un procedimento giudiziale;
ritenuto che le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente e il rilievo officioso dell'inammissibilità della domanda;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4585/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara il ricorso inammissibile;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4585 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/09/1977), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GRILLO ROSSANA e dall'avv. MANTELLA
RT giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(POLONIA, 30/07/1988); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 13/10/2025;
letto il ricorso depositato in data 04/02/2025 con cui
[...]
- premesso che con decreto n. 11910 del 2024 il Tribunale di Parte_1
Roma ha disciplinato l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
(2010), nato dalla relazione con il resistente, Persona_1
ponendo a carico del predetto l'obbligo di corrispondere all'istante, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio comune, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2022, e che il non ha provveduto ai versamenti CP_1
dovuti da ottobre 2022 – ha chiesto all'intestato Tribunale di volere ordinare alla società terza datrice di lavoro del resistente, di corrispondere CP_2
direttamente alla ricorrente il predetto importo prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente al a titolo di retribuzione;
CP_1
rilevato che quest'ultimo, ritualmente evocato in giudizio, non si è
costituito e deve, pertanto, essere dichiarato contumace;
considerato che a far data dal 28/02/2023 è in vigore l'art. 473-bis.37
c.p.c. ai sensi del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica
del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del
debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può
notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore 3 inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese
successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non
adempia il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il
pagamento delle somme dovute”;
rilevato il legislatore ha così introdotto un unico modello strutturato sulla falsariga di quello di cui all'art 8 comma 2 della legge n. 898/70,
procedendo in tal modo al riordino della frammentaria disciplina in argomento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
essendo del tutto ultronea l'instaurazione di un procedimento giudiziale;
ritenuto che le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente e il rilievo officioso dell'inammissibilità della domanda;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4585/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara il ricorso inammissibile;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi