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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1268 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1268 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Cosenza, al C.so C.F._2
Luigi Fera n. 108, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Mazzei, da cui sono rappresentati e difesi in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nato dalla convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti, come da verbale d'udienza del 26.3.2025 dinanzi al collegio. Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta. 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.3.2025 e introdotto nelle forme di cui agli artt. 737 e ss cpc, e chiedevano regolarsi il Parte_1 Parte_2
mantenimento del figlio minore nato dalla convivenza more uxorio ( , Per_1
nato a [...] il [...]). I ricorrenti, in particolare, chiedevano al Tribunale di autorizzare e/o disporre la costituzione di un vincolo obbligatorio a carico di Pt_2
in favore del figlio minore, sub specie di versamento di un assegno mensile
[...]
pari a euro 600,00 a titolo di mantenimento ordinario e di concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 26.3.2025 dinanzi al collegio, disposto il mutamento del rito e la trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di voler integrare l'accordo di cui al ricorso, domandando, altresì, disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e previsione di un libero diritto di visita in favore del genitore non collocatario.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse del minore, di cui è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili del minore e le possibilità economiche dei genitori.
Nulla sulle spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta con ricorso congiuntamente proposto da
[...]
e , sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così Pt_1 Parte_2
provvede:
1. omologa l'accordo intervenuto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]), Per_1
come compendiato in motivazione;
2. dispone nulla a provvedere in ordine alle spese;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma