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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 231/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
231/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
P. VA , in persona del procuratore Parte_1 P.VA_1 speciale, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata con la citazione in appello, dall'Avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli al Viale Augusto
n.162;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1 depositata con la comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giancarlo Itri, con il quale elettivamente domicilia in Cicciano (NA) alla Via Guglielmo Marconi n. 56;
- APPELLATO –
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE–
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 3055/2020.
Conclusioni: come da note scritte depositate dai difensori delle parti costituite ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
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1. In data 06/08/2016, alle ore 10.00 circa, in Roccarainola (NA) alla via S. Lucia, CP_1 mentre era trasportato a bordo del veicolo Toyota AR - tg. CY771BF, di proprietà di CP_2
e assicurato con - rimase coinvolto in un sinistro stradale con
[...] Parte_1 il veicolo Fiat RA TO, tg. DD488XA, di proprietà e condotta da Controparte_3 riportando lesioni personali.
1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nola, e al fine di sentir accertare Controparte_2 Parte_1 la esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento dannoso e condannare i Controparte_2 convenuti, alternativamente e/o in solido, al risarcimento in suo favore per le lesioni subite.
1.2 A sostegno della domanda espose che il sinistro si era verificato allorché il conducente del veicolo Toyota AR, nell'effettuare una manovra repentina in retromarcia da una strada laterale di campagna, aveva urtato con la parte posteriore il veicolo Fiat RA TO alla fiancata destra per poi impattare con la parte anteriore sinistra contro il palo posto al margine sinistro della strada.
1.3 La compagnia assicuratrice, nel costituirsi in primo grado, eccepì preliminarmente l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione ed il difetto di legittimazione;
contestò nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
1.4 Rimase contumace . Controparte_2
1.5 Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico legale, con sentenza n.
3055/2020 il Giudice di Pace di Nola – affermata la procedibilità, ammissibilità e proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti in causa – in accoglimento della richiesta risarcitoria condannò la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro
2.168,40 - a titolo di danno biologico (temporaneo e permanente), danno morale e spese mediche forfettizzate – oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo. Condannò inoltre
[...]
al pagamento delle spese di lite e di CTU. Parte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello Parte_1 censurando la pronuncia di prime cure: per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e per omessa motivazione;
per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda attorea;
lamentando la nullità della CTU svolta in primo grado per mancato rispetto dei termini peritali e chiedendone la rinnovazione;
nella parte in cui ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
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3. Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 gravame, ex art. 342 c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
4. Nonostante la regolare notifica – a seguito di rinnovazione – dell'atto di appello non si è costituto in giudizio che è stato dichiarato contumace all'udienza del 11.2.2025. Controparte_2
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita per precisazione conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla proponibilità, procedibilità e ammissibilità della domanda e alla legittimazione delle parti, in quanto non oggetto di specifica censura.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evincono in maniera accettabilmente chiara le censure mosse alla statuizione del giudice di pace.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.
3. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
3.1 In primis si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della
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c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa viene decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
3.2 Ritiene il Tribunale, all'esito della rivalutazione dell'istruttoria svolta in primo grado, che il danneggiato non abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Infatti, in applicazione del principio della ragione più liquida esposto in premessa, va osservato che nella specie manca la dimostrazione del verificarsi del fatto storico secondo la prospettazione fattane dall'attore e come descritta nell'atto di citazione.
Ed invero, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado non appare sufficiente a provare l'an della pretesa risarcitoria apparendo generica e lacunosa e sotto alcuni profili scarsamente attendibile.
Il teste, infatti, non ha indicato con precisione il giorno del verificarsi dell'evento e – pur affermando che tutte e tre le persone a bordo della Toyota indossavano la cintura di sicurezza - ha dichiarato di non ricordare dove fosse seduto Detta affermazione - oltre a rendere CP_1 intrinsecamente contraddittoria e inattendibile la dichiarazione resa – non consente di collocare con esattezza il presunto danneggiato all'interno del veicolo Toyota in assenza, peraltro, di allegazioni nell'atto di citazione volte a specificare se il medesimo si trovava accanto al guidatore o sul sedile posteriore e non consente, dunque, nemmeno di valutare adeguatamente la compatibilità dei danni lamentati con la descritta dinamica del sinistro.
La pretesa dell'attore/attuale appellato non ha trovato conforto in altre risultanze istruttorie avendo questi offerto, a riprova del verificarsi del sinistro secondo le prospettazioni di cui all'atto di citazione e della riconducibilità dei danni al detto sinistro, la sola testimonianza di un teste, oltretutto scarsamente attendibile.
Anzi, la dinamica del sinistro come rappresentata nell'atto di citazione – ossia la AR che a marcia in dietro impattava la Fiat RA TO e successivamente, a seguito di una sterzata sulla sinistra, ER impattava con la parte anteriore sinistra contro un palo – non trova riscontro nel modulo ersato in atti nel quale in relazione alla AR sono riportati unicamente danni alla parte posteriore mentre alcun danno è riportato alla parte anteriore sinistra.
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Manca qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle autovetture e dei danni dalle medesime riportati. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro.” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
A ciò aggiungasi che nel referto del pronto soccorso – presso il quale il danneggiato si sarebbe recato dopo ben oltre 4 ore dal sinistro – pur essendo indicato che il paziente riferisce cervicalgia post trauma da incidente stradale nella stringa relativa ad un'eventuale responsabilità di terzi è indicato “NO”.
Sono inoltre state versate in atti le risultanze emerse dalla Banca Dati Ivass da cui emerge la plurisinistrosità dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa - il teste escusso che è stato coinvolto in altri 5 sinistri (tre come danneggiato e due come responsabile) e in CP_1 ben 10 sinistri di cui tre in qualità di danneggiato ed in un caso (nel 2009) con lesioni allo stesso distretto corporale di cui al presente giudizio – e dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa ( il veicolo Toyota AR risulta essere stato coinvolto in altri 6 sinistri e il veicolo Fiat RA TO in altri due sinistri).
Come è noto, l'eccessiva sinistrosità può assumere un valore (indiziario o di presunzione semplice) ed essere idonea a formare il convincimento del Giudice (anche in merito all'attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali) quando è supportata da altri elementi probatori e nel caso di specie - come detto – sussistono già ulteriori elementi per dubitare dell'attendibilità del teste escusso e del verificarsi dei fatti come narrati nell'atto di citazione.
A ciò aggiungasi, quale ulteriore elemento indiziario, che dalla documentazione depositata in primo grado dall'attuale appellante si evince che dalla lettura del dispositivo satellitare di geolocalizzazione (cd. Scatola nera) installato sul veicolo Toyota AR risulta l'assenza di eventi crash o sinistri di lieve entità a carico del detto veicolo e che lo stesso nel giorno del verificarsi del presunto incidente per cui è causa si trovava in Via Tuoro, ossia in una strada diversa da quella (via
Santa Lucia) indicata nell'atto di citazione, ed era in stato di “spegnimento” dalle ore 9.56 alle ore
10.07.
Al riguardo si evidenzia che la Corte di Cassazione (sentenza 16 maggio 2024 n. 13725), ha escluso che il valore di prova legale, attribuito dall'art. 145 bis c.p.c. d.lgs. 209/2005, in vigore dal 29 agosto 2017 alle risultanze della scatola nera, sia predicabile rispetto a dispositivi, come nella specie, già installati prima dell'entrata in vigore della legge evidenziando come - poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art.
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132 bis, non sono mai stati emanati - non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Tuttavia, le risultanze della scatola nera – pur non avendo valore di prova legale - possono avere un valore indiziario che, nel caso di specie, unitamente alla rilettura del materiale probatorio raccolto in primo grado e alle considerazioni di cui sopra fanno ritenere incerta la stessa verificazione del sinistro.
In definitiva deve, pertanto, ritenersi non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata ed in particolare il verificarsi dell'evento secondo le prospettazioni di cui all'atto di citazione, e quindi l'an stesso della pretesa risarcitoria con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione, anche relativa al nesso di causa e al quantum.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda come proposta dall'attore in primo grado.
Resta assorbita ogni altra questione.
4.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
4.2 Dunque, stante il rigetto della domanda, secondo il principio della soccombenza, CP_1 va condannato al pagamento in favore di delle spese di lite
[...] Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio liquidate: per il primo grado in applicazione dei parametri minimi (in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, dal D.M. 55/2014, per le cause innanzi al Giudice di pace di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così determinato in base al valore della domanda ); per il presente grado di giudizio secondo i parametri minimi (in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
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21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.3 Sono poste a carico del medesimo le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado come liquidate in corso di giudizio, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.
4.4 Ritiene, infine, il Tribunale che possano essere compensate le spese, di primo e secondo grado, nei confronti di , coinvolto nel giudizio solo in quanto litisconsorte necessario e Controparte_2 rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio.
4.5 L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3055/2020, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado;
2. Condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di euro
671,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, VA e
CPA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro
1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
VA e CPA come per legge;
3. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico di che condanna al rimborso in favore della parte appellante di CP_1 quanto quest'ultima documenti di aver anticipato a tale titolo;
4. Compensa le spese nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Nola, il 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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