Art. 21.
Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, e' autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 ((nonche' per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205))
La quota relativa al 1982 e' determinata in lire 3 miliardi.
Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 , sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , e' elevato a lire 8 milioni.
Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 ((nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge)) mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.
Per gli interventi previsti dall'articolo 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115 , in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, e' stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.
La quota relativa al 1982 e' determinata in lire 2 miliardi.
Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) e' autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno. ((1)) Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla localita' Muccia e' autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 maggio 1983, n. 156 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Ad integrazione del finanziamento previsto dall' articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 , per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81".
Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, e' autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 ((nonche' per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205))
La quota relativa al 1982 e' determinata in lire 3 miliardi.
Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 , sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , e' elevato a lire 8 milioni.
Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 ((nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge)) mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.
Per gli interventi previsti dall'articolo 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115 , in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, e' stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.
La quota relativa al 1982 e' determinata in lire 2 miliardi.
Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) e' autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno. ((1)) Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla localita' Muccia e' autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 maggio 1983, n. 156 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Ad integrazione del finanziamento previsto dall' articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 , per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81".