Articolo 12 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 marzo 1958
Art. 12.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa e' interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, pero', di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario e' dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958