Art. 12.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa e' interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, pero', di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario e' dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa e' interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, pero', di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario e' dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.