TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata e difesa dalle Avv.te Laura Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“All'Ill.mo Tribunale di Lodi affinché il Presidente voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti a sé per il tentativo di conciliazione e, all'esito dello stesso, vengano accolte le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo
3) assegnare la casa coniugale alla Signora la quale provvederà, in virtù del diritto di proprietà, a tutte Controparte_1 le spese di manutenzione ordinaria e straor renti;
pagina 1 di 8 4) dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e stabilire, a carico dell'odierno ricorrente, la misura dell' assegno di contributo al mantenimento in favore del figlio oltre alla ripartizione tra i coniugi delle Per_1 spese straordinarie di quest'ultimo. IN VIA ISTRUTTORIA […] IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Conclusioni di Controparte_1
“Chiede che il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione nonché deduzione, in via istruttoria, voglia, anche a mezzo di eventuali provvedimenti temporanei e urgenti, accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ex art. 151, 1° comma c.c.; Controparte_1 Parte_1
2) assegnare la casa coniugale (comprensiva di pe r ambro, via S. Pertini n. 24, di proprietà della signora a quest'ultima in ragione della convivenza della stessa con il figlio CP_1 Per_1 maggiorenne ma non autonomo economicamente;
3) disporre che il signor con decorrenza dalla domanda, contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 mediante il versamento d dell'importo di € 1.500,00 mensili (di cui € 1.000,00 da versarsi dirett madre con lui convivente ed € 500,00 direttamente al figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita;
4) disporre che il signor con decorrenza dalla domanda, tenga a proprio esclusivo carico il 100% delle spese Parte_1 straordinarie per il figlio e (compresa l'attuale retta universitaria) nonché il 50% di quelle mediche, sportive, ricreative, delle vacanze del figlio da solo;
5) respingere tutte le altre domande del ricorrente;
6) con il favore delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 09.12.2024 ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1
chiedendo al Tribunale di Lo parazione personale dei coniugi;
di Controparte_1 assegnare la casa coniugale alla sig.ra , convivente con il figlio , maggiorenne non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente;
di d e l'ammontare dell'asseg pondere a titolo di mantenimento per . Per_1
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: di aver contratto concordatario con a Trapani in data 22.01.1996; Controparte_1 che dal matrimonio sono nati due figli: , in data 03.08.1996, e , in data 01.03.2003; Per_2 Per_1 di essersi allontanato dalla casa coniugale a luglio 2024 essendo venuta meno l'affectio coniugalis in ragione di incomprensioni e incompatibilità caratteriali, che hanno provocato una situazione di stress psicofisico, sfociato in un ictus nel 2017, poi seguito da ulteriori ricoveri nel 2022; che il figlio è economicamente autosufficiente e vive da solo, mentre , studente Per_2 Per_1 presso l'Uni uigi Bocconi” di Milano, vive con la madre;
di aver sostenuto in via esclusiva le spese universitarie di (pari a circa € 18.000,00 annui Per_1 durante il percorso magistrale e di circa € 14.000,00 pe e anni), attingendo ai risparmi accumulati in 30 anni di lavoro, a quanto ricevuto a titolo di eredità e ai frutti degli investimenti effettuati nel tempo;
di lavorare come collaboratore autonomo e coordinato del consorzio “Caesar Group”, con sede in Pieve Emanuele (MI), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00, oltre ad un rimborso spese di viaggio di circa € 500/700 mensili;
pagina 2 di 8 che la resistente lavora come insegnante presso una scuola primaria pubblica, percependo una retribuzione mensile di circa € 1800,00/2000,00; che la sig.ra ha sottoscritto nel 2015 un piano di accumulo con versamenti di € 160,00 mensili CP_1 ed è propri usiva della casa coniugale sita a Cerro al Lambro (MI), per il cui acquisto il sig.
ha versato un acconto di € 75.000,00, oltre ad una quota di un immobile sito in Trapani. Parte_1
1.2. si è costituita in giudizio in data 16.04.2025 aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 e di é della casa coniugale. La resistente ha poi chiesto di onerare il sig. del Parte_1 versamento di un assegno di mantenimento per sé, in misura in inferiore a € 500,00 del contributo al mantenimento per nella misura mensile di € 2.000,00 (di cui € 500,00 da Per_1 versare direttamente al figlio), oltr elle spese straordinarie.
La sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale proposta dal marito e, a fondamento delle CP_1 proprie d ha rappresentato quanto segue: che il sig. sin dai primi anni di vita matrimoniale ha assunto comportamenti aggressivi e Parte_1 verbalmente e fisicamente violenti, anche in presenza dei figli;
che la situazione si è aggravata nel 2012 quando il ricorrente, avendo smesso di fumare, ha iniziato ad assumere un farmaco che ha provocato alterazioni dell'umore accompagnate, dopo l'interruzione dell'assunzione del farmaco, da improvvisi scatti d'ira; che l'unione matrimoniale è venuta meno, non a causa di incomprensioni caratteriali, ma a causa delle condotte del marito che perduravano da anni;
che il sig. ha abbandonato la casa coniugale agli inizi di luglio 2024, dopo un ulteriore Parte_1 episodio di di lavorare come insegnante presso la scuola primaria “L. Da Vinci” dell'I.C. Frisi di Melegnano (MI), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.850,00; di disporre di risparmi pari a circa € 60.000,00; che il sig. è amministratore unico e presidente del Comitato di gestione del “Consorzio Parte_1 Caesar Gr 04, posizione lavorativa che ha consentito alla famiglia di godere di un alto tenore di vita;
che i redditi dichiarati dal sig. non sono rappresentativi delle sue reali capacità economiche e Parte_1 di spesa: il resistente sostiene infatti su base annuali spese pari a circa € 65.000,00/€ 70.000,00 (€ 20.000,00 per manutenzione, assicurazione, carburante, bollo, rimborso rate acquisto auto/motoveicoli; € 6.200,00/6.500,00 per utenze e abbonamenti;
€ 2.600,00 per l'assicurazione sulla vita;
€ 15.000/17.000,00 per la spesa alimentare;
€ 14.000/16.000,00 per spese sanitarie, abbigliamento, sportive, trasporti;
€ 6.000,00 per spese di manutenzione della casa familiare); il resistente ha sempre sostenuto in via esclusiva i costi delle rette universitarie, pari a € 12.000/14.000,00 annui per lo Ied frequentato da ed € 16.000/18.000,00 annui per la Per_2 Bocconi frequentata da;
Per_1 il resistente ha sempre avuto a disposizione almeno tre mezzi di trasporto contemporaneamente: auto di grossa cilindrata (tra le quali una MazdaRX8, una Chrysler 300C, una BMW berlina); moto ugualmente di grossa cilindrata (tra le quali, solo per citare le ultime, Triumph Speed triple RS 1050, Speed triple RR, con costi di acquisto non inferiori a € 16/20.000,00 ciascuna), oltre ad una Vespa 150 Piaggio;
fino al 2018 la famiglia era solita effettuare numerosi viaggiv (Tunisia, Francia, Monaco, Francoforte, Barcellona, settimane bianche in Trentino, fine settimana in Liguria, in aggiunta al periodo estivo, trascorso in Sicilia).
pagina 3 di 8 1.3. All'udienza del 16.05.2025 il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io lavoro per una Parte_1 cooperativa di servizi con funzione di ammini agno circa € 1.800,00/2.000,00 mensili compresi i rimborsi, ho investimenti di circa 120.000,00 euro, per pagare l'università di mio figlio ho disinvestito nel tempo del denaro, sono intestatario di due conti correnti uno con Banco BPM e l'altro con presso il quale ho il deposito titoli. Io sono CP_2 ospite di un amico e mi sto per trasferire in un immobile in locazio erò circa € 550,00 mensili di canone. Sono comproprietario nella misura di 4/648 di un'unità immobiliari a Trapani e di 1/9 di un appartamento a Trapani dove vive mia madre.”
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come insegnante, percepisco un reddito mensile pari a CP_1 circa € 1. tre tredicesima e quattordicesima;
io ho un conto corrente presso Banca Intesta cointestato con mio marito, un conto e un conto Postepay;
ho investimenti per il valore di circa € 9.000,00 presso , sono CP_2 CP_2 proprietaria della niugale e quota di un locale a Trapani;
ho una polizza vita. Sono disponibile a are al mantenimento per me ma chiedo che il sig. corrisponda € 1.500,00 per il mantenimento di nostro figlio, di cui Parte_1
€ 500,00 da versare direttamente a lui, ol delle spese universitarie e il 50% delle altre spese straordinarie.”
Il ricorrente ha manifestato la disponibilità a corrispondere € 500,00 mensili per il mantenimento di
, incrementati poi a € 800,00, oltre al 100% delle spese universitarie;
di contro, la resistente Per_1
1.000,00 per il mantenimento del figlio.
La Giudice, preso atto della mancata conciliazione, ha invitato il sig. a depositare la Parte_1 documentazione relativa ai rapporti contrattuali in essere con e B invito rinnovato CP_2 con ordinanza del 26.05.2025.
1.4. Con ordinanza del 18.06.2025 la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha fissato udienza di discussione della causa al giorno 12.09.2025. In tale data, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sull'assegno di mantenimento per la sig.ra . CP_1
La domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie deve ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta nella memoria depositata in data 12.09.2025.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
pagina 4 di 8 Come è noto, nei giudizi per la separazione personale dei coniugi o di divorzio, così come nei procedimenti volti alla loro modifica, il Giudice può disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente nel caso in cui vi siano figli, minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i genitori. La ratio di tale istituto risiede nella necessità di assicurare ai figli di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Ebbene, nel caso in esame, è incontestata la non autosufficienza economica di , il quale sta Per_1 completando il percorso di studi universitari;
inoltre, egli vive presso l'abitazione n la madre, come dimostrato anche dalla certificazione anagrafica.
Conseguentemente, la casa familiare deve essere assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a CP_1 viverci con il figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza econo
5. Sul contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
La sig.ra ha chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 Per_1 mediante nto della somma men 1.500,00 (di cui € 500,00 da versare dir figlio), oltre al 100% delle spese universitarie e al 50% delle spese mediche, sportive, ricreative. Di contro, il sig. ha rimesso al Tribunale la determinazione dell'entità del contributo al Parte_1 mantenimento
Preliminarmente, occorre descrivere le condizioni economiche e reddituali delle parti.
La sig.ra è insegnante di ruolo presso una scuola primaria e percepisce uno stipendio mensile CP_1 netto pa € 1.850,00. Dalla documentazione reddituale in atti emerge che la resistente ha percepito i seguenti redditi imponibili: € 26.127,00 nel 2021; € 28.293,00 nel 2022 e € 30.789,00 nel 2023.
Dall'estratto conto di Banca Intesa San Paolo al 31.12.2024, cointestato con il sig. , risulta un Parte_1 saldo finale pari a € 1.175,90.
Dall'estratto c/c presso Postepay al 31.12.2024 risulta un saldo finale pari a € 4.012,51.
Dall'estratto del conto deposito/conto corrente presso dal 1.1.2022 al 31.12.2024 emerge CP_2
quanto segue:
quanto all'anno 2022, per il primo trimestre del 2022 dall'estratto conto relativo al conto corrente risultano un saldo di € 24.927,98 e relativo al deposito titoli un importo di € 9.817,50; nel il secondo trimestre del 2022 un saldo c/c di € 24.902,90 e un deposito titoli pari a € 7.527,19; nel terzo trimestre 2022 un saldo c/c di € 40.378,22 e un deposito titoli pari a € 7.555,91; nel quarto trimestre 2022 un saldo c/c di € 40.354,45 e un deposito titoli pari a € 6.264,95;
quanto all'anno 2023: nel primo trimestre 2023 un saldo c/c di € 40.330,78 e un deposito titoli pari a € 7.144,87; nel secondo trimestre 2023 un saldo c/c di € 50.307,00 e un deposito titoli pari a € 7.940,69; nel terzo semestre 2023 un saldo c/c di € 50.282,62 e un deposito titoli pari a € 7.193,12; nel quarto trimestre 2023 un saldo c/c di € 50.258,55 e un deposito titoli pari a € 7.743,61;
quanto all'anno 2024: nel primo semestre 2024 un saldo c/c di € 50.234,18 e un deposito titoli pari a € 7.639,17; nel secondo semestre 2024 un saldo c/c di € 50.210,03 e un deposito titoli pari a € 9.038,41; per il terzo semestre 2024 un saldo c/c di € 50.185,18 e un deposito titoli pari a € 9.186,40; per il quarto semestre 2024 un saldo c/c di € 51.660,13 e un deposito titoli pari a €10.417,28. (doc. 9, parte resistente).
Infine, la sig.ra è proprietaria della casa coniugale sita a Cerro al Lambro (MI), per l'acquisto CP_1 della quale il si aveva versato un acconto di € 75.000,00. Il mutuo gravante sull'immobile Parte_1 è stato estinto i marzo 2025 ed è stato sostenuto in via esclusiva dalla resistente, corrispondendo rate mensili pari a € 440,00 mensili. La resistente è poi proprietaria della quota di 1/6 di un locale deposito in Trapani, per il quale è in corso un procedimento di sfratto in ragione della morosità maturata dal conduttore. pagina 5 di 8 Di contro, il sig. ha riferito di essere collaboratore autonomo e coordinato della società Parte_1
“Caesar Group”, in Pieve Emanuele (MI), Via Campania, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00, oltre ad un rimborso spese di viaggio di circa € 500,00/700,00 mensili.
Dalla documentazione in atti, risulta che il sig. ha percepito i seguenti redditi imponibili: € Parte_1 13.607,00 nel 2021; € 11.305,00 nel 2022 e € 13. 023.
Dall'estratto conto del “Banco BPM” risulta a dicembre 2024 un saldo finale pari a € 804,39 e a marzo 2025 un saldo finale pari a € 1.470,06.
Dall'estratto conto cumulativo rilasciato da per il periodo 2022/2025, indicante la giacenza CP_3 media degli investimenti, risultano un pat e pari a € 135.426,94 e investimenti pari a € 133.346,58, nello specifico quanto all'anno 2022: nel primo trimestre 2022 dall'estratto conto relativo al conto corrente risultano un saldo di € 20.295,80 e riguardo al deposito titoli un importo di € 87.254,73; nel secondo trimestre 2022 un saldo c/c di € 18.713,16 e un deposito titoli pari a € 71.193,20; nel terzo trimestre 2022 un saldo c/c di € 11.389,46 e un deposito titoli pari a € 78.048,89; nel quarto trimestre 2022 un saldo c/c di
€ 16.245,60 e un deposito titoli pari a € 81.706,89; quanto all'anno 2023: nel primo trimestre 2023 un saldo c/c di € 7.809,40 e un deposito titoli pari a € 92.202,07; nel secondo trimestre 2023 un saldo c/c di € 560,44 e un deposito titoli pari a € 92.389,66; nel terzo trimestre 2023 un saldo c/c di € 13.081,55 e un deposito titoli pari a € 85.601,89; nel quarto trimestre 2023 un saldo c/c di € 5.695,61 e un deposito titoli pari a € 86.436,65; quanto all'anno 2024: nel primo trimestre 2024 un saldo c/c di € 3.343,37 e un deposito titoli pari a € 88.716,43; nel secondo trimestre 2024 un saldo c/c di € 23.214,39 e un deposito titoli pari a € 65.439,26; nel terzo trimestre 2024 un saldo c/c di € 21.030,78 e un deposito titoli pari a € 64.732,20; nel quarto trimestre 2024 un saldo c/c di € 9.096,17 e un deposito titoli pari a € 62.947,62; quanto al primo trimestre 2025 risulta un saldo c/c di € 2.250,15 e un deposito titoli pari a € 68.876,73. (doc. 19).
Dall'estratto conto titoli risultano a giugno 2024 strumenti finanziari di importo pari a € 61.235,96; a settembre 2024 pari a e 63.501,88; a dicembre 2024 pari a € 63.925,74; a marzo 2025 pari a € 63.853,34. (doc. 22)
Il sig. vive in un immobile condotto in locazione, pagando un canone mensile di € 550,00, Parte_1 ed comproprietario di due immobili siti a Trapani, uno per la quota di 4/648, l'altro per la quota di 1/9.
Ciò premesso, il collegio non può che rileva la scarsa attendibilità delle dichiarazioni reddituali del sig.
. Parte_1
Il resistente non ha contestato l'alto tenore di vita tenuto dalla famiglia durante la convivenza matrimoniale né la quantificazione delle spese annue sostenute, pari a circa € 65.000/70.000,00, indicate nella comparsa di costituzione della sig.ra . CP_1
Inoltre, in mancanza di una prova specifica sul punto, appare poco credibile che il sig. - in Parte_1 aggiunta a tutte le spese per il mantenimento della famiglia e della casa familiare - s far fronte in via esclusiva al pagamento delle rette universitarie per i figli, di importo sicuramente non trascurabile, attingendo esclusivamente ai propri risparmi (considerato lo stipendio netto base di € 1.000,00) e al frutto dei propri investimenti come indicati in premessa. In definitiva, la spesa annua di € 12.000,00/14.000,00 per la retta dello Ied e di € 18.000,00 per la retta della Bocconi appare incompatibile con la situazione patrimoniale del sig. . Parte_1
pagina 6 di 8 Ciò premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale esistente dei coniugi, anche alla luce delle considerazioni appena svolte, il Collegio ritiene equo fissare in € 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto dal sig. per il figlio , con decorrenza dalla domanda Parte_1 Per_1 (dicembre 2024).
La domanda formulata dalla sig.ra in ordine al versamento di una parte del contributo al Pt_2 mantenimento direttamente al figlio è inammissibile.
Il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Da un punto di vista processuale, osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto al figlio la circostanza che quest'ultimo non abbiano proposto la relativa domanda in giudizio (Cass. n. 25300/2013).
Quanto alle spese straordinarie, la disponibilità manifesta dal sig. a sostenere il 100% delle Parte_1 rette universitarie era subordinata alla disponibilità della sig.ra ad accettare la somma mensile di Pt_2
€ 800,00 per il mantenimento del figlio. In assenza dell'accord ione del fatto che il contributo al mantenimento è stato determinato in misura superiore all'importo proposto, spetta al Collegio determinare la percentuale di contribuzione di ciascun genitore.
Ciò premesso, si ritiene congruo porre a carico del sig. il 75% delle spese straordinarie e a Parte_1 carico della sig.ra il restante 25%. CP_1
6. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Trapani to rascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani al n. 7, Parte II, Seria A, Ufficio 1, Anno 1996);
Assegna la casa familiare sita in Cerro al Lambro (MI), Via Sandro Pertini n. 24, alla sig.ra CP_1
, la quale continuerà a viverci unitamente al figlio;
[...] Per_1
Pone a carico del padre quale contributo al mantenimento di il pagamento della somma Per_1 mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli i a corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 compreso;
CP_1
Pone a carico del sig. il 75% delle spese straordinarie e a carico della sig.ra il Parte_1 CP_1 seguente 25% secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 7 di 8 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trapani, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 18.09.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata e difesa dalle Avv.te Laura Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“All'Ill.mo Tribunale di Lodi affinché il Presidente voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti a sé per il tentativo di conciliazione e, all'esito dello stesso, vengano accolte le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo
3) assegnare la casa coniugale alla Signora la quale provvederà, in virtù del diritto di proprietà, a tutte Controparte_1 le spese di manutenzione ordinaria e straor renti;
pagina 1 di 8 4) dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e stabilire, a carico dell'odierno ricorrente, la misura dell' assegno di contributo al mantenimento in favore del figlio oltre alla ripartizione tra i coniugi delle Per_1 spese straordinarie di quest'ultimo. IN VIA ISTRUTTORIA […] IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Conclusioni di Controparte_1
“Chiede che il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione nonché deduzione, in via istruttoria, voglia, anche a mezzo di eventuali provvedimenti temporanei e urgenti, accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ex art. 151, 1° comma c.c.; Controparte_1 Parte_1
2) assegnare la casa coniugale (comprensiva di pe r ambro, via S. Pertini n. 24, di proprietà della signora a quest'ultima in ragione della convivenza della stessa con il figlio CP_1 Per_1 maggiorenne ma non autonomo economicamente;
3) disporre che il signor con decorrenza dalla domanda, contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 mediante il versamento d dell'importo di € 1.500,00 mensili (di cui € 1.000,00 da versarsi dirett madre con lui convivente ed € 500,00 direttamente al figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita;
4) disporre che il signor con decorrenza dalla domanda, tenga a proprio esclusivo carico il 100% delle spese Parte_1 straordinarie per il figlio e (compresa l'attuale retta universitaria) nonché il 50% di quelle mediche, sportive, ricreative, delle vacanze del figlio da solo;
5) respingere tutte le altre domande del ricorrente;
6) con il favore delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 09.12.2024 ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1
chiedendo al Tribunale di Lo parazione personale dei coniugi;
di Controparte_1 assegnare la casa coniugale alla sig.ra , convivente con il figlio , maggiorenne non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente;
di d e l'ammontare dell'asseg pondere a titolo di mantenimento per . Per_1
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: di aver contratto concordatario con a Trapani in data 22.01.1996; Controparte_1 che dal matrimonio sono nati due figli: , in data 03.08.1996, e , in data 01.03.2003; Per_2 Per_1 di essersi allontanato dalla casa coniugale a luglio 2024 essendo venuta meno l'affectio coniugalis in ragione di incomprensioni e incompatibilità caratteriali, che hanno provocato una situazione di stress psicofisico, sfociato in un ictus nel 2017, poi seguito da ulteriori ricoveri nel 2022; che il figlio è economicamente autosufficiente e vive da solo, mentre , studente Per_2 Per_1 presso l'Uni uigi Bocconi” di Milano, vive con la madre;
di aver sostenuto in via esclusiva le spese universitarie di (pari a circa € 18.000,00 annui Per_1 durante il percorso magistrale e di circa € 14.000,00 pe e anni), attingendo ai risparmi accumulati in 30 anni di lavoro, a quanto ricevuto a titolo di eredità e ai frutti degli investimenti effettuati nel tempo;
di lavorare come collaboratore autonomo e coordinato del consorzio “Caesar Group”, con sede in Pieve Emanuele (MI), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00, oltre ad un rimborso spese di viaggio di circa € 500/700 mensili;
pagina 2 di 8 che la resistente lavora come insegnante presso una scuola primaria pubblica, percependo una retribuzione mensile di circa € 1800,00/2000,00; che la sig.ra ha sottoscritto nel 2015 un piano di accumulo con versamenti di € 160,00 mensili CP_1 ed è propri usiva della casa coniugale sita a Cerro al Lambro (MI), per il cui acquisto il sig.
ha versato un acconto di € 75.000,00, oltre ad una quota di un immobile sito in Trapani. Parte_1
1.2. si è costituita in giudizio in data 16.04.2025 aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 e di é della casa coniugale. La resistente ha poi chiesto di onerare il sig. del Parte_1 versamento di un assegno di mantenimento per sé, in misura in inferiore a € 500,00 del contributo al mantenimento per nella misura mensile di € 2.000,00 (di cui € 500,00 da Per_1 versare direttamente al figlio), oltr elle spese straordinarie.
La sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale proposta dal marito e, a fondamento delle CP_1 proprie d ha rappresentato quanto segue: che il sig. sin dai primi anni di vita matrimoniale ha assunto comportamenti aggressivi e Parte_1 verbalmente e fisicamente violenti, anche in presenza dei figli;
che la situazione si è aggravata nel 2012 quando il ricorrente, avendo smesso di fumare, ha iniziato ad assumere un farmaco che ha provocato alterazioni dell'umore accompagnate, dopo l'interruzione dell'assunzione del farmaco, da improvvisi scatti d'ira; che l'unione matrimoniale è venuta meno, non a causa di incomprensioni caratteriali, ma a causa delle condotte del marito che perduravano da anni;
che il sig. ha abbandonato la casa coniugale agli inizi di luglio 2024, dopo un ulteriore Parte_1 episodio di di lavorare come insegnante presso la scuola primaria “L. Da Vinci” dell'I.C. Frisi di Melegnano (MI), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.850,00; di disporre di risparmi pari a circa € 60.000,00; che il sig. è amministratore unico e presidente del Comitato di gestione del “Consorzio Parte_1 Caesar Gr 04, posizione lavorativa che ha consentito alla famiglia di godere di un alto tenore di vita;
che i redditi dichiarati dal sig. non sono rappresentativi delle sue reali capacità economiche e Parte_1 di spesa: il resistente sostiene infatti su base annuali spese pari a circa € 65.000,00/€ 70.000,00 (€ 20.000,00 per manutenzione, assicurazione, carburante, bollo, rimborso rate acquisto auto/motoveicoli; € 6.200,00/6.500,00 per utenze e abbonamenti;
€ 2.600,00 per l'assicurazione sulla vita;
€ 15.000/17.000,00 per la spesa alimentare;
€ 14.000/16.000,00 per spese sanitarie, abbigliamento, sportive, trasporti;
€ 6.000,00 per spese di manutenzione della casa familiare); il resistente ha sempre sostenuto in via esclusiva i costi delle rette universitarie, pari a € 12.000/14.000,00 annui per lo Ied frequentato da ed € 16.000/18.000,00 annui per la Per_2 Bocconi frequentata da;
Per_1 il resistente ha sempre avuto a disposizione almeno tre mezzi di trasporto contemporaneamente: auto di grossa cilindrata (tra le quali una MazdaRX8, una Chrysler 300C, una BMW berlina); moto ugualmente di grossa cilindrata (tra le quali, solo per citare le ultime, Triumph Speed triple RS 1050, Speed triple RR, con costi di acquisto non inferiori a € 16/20.000,00 ciascuna), oltre ad una Vespa 150 Piaggio;
fino al 2018 la famiglia era solita effettuare numerosi viaggiv (Tunisia, Francia, Monaco, Francoforte, Barcellona, settimane bianche in Trentino, fine settimana in Liguria, in aggiunta al periodo estivo, trascorso in Sicilia).
pagina 3 di 8 1.3. All'udienza del 16.05.2025 il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io lavoro per una Parte_1 cooperativa di servizi con funzione di ammini agno circa € 1.800,00/2.000,00 mensili compresi i rimborsi, ho investimenti di circa 120.000,00 euro, per pagare l'università di mio figlio ho disinvestito nel tempo del denaro, sono intestatario di due conti correnti uno con Banco BPM e l'altro con presso il quale ho il deposito titoli. Io sono CP_2 ospite di un amico e mi sto per trasferire in un immobile in locazio erò circa € 550,00 mensili di canone. Sono comproprietario nella misura di 4/648 di un'unità immobiliari a Trapani e di 1/9 di un appartamento a Trapani dove vive mia madre.”
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come insegnante, percepisco un reddito mensile pari a CP_1 circa € 1. tre tredicesima e quattordicesima;
io ho un conto corrente presso Banca Intesta cointestato con mio marito, un conto e un conto Postepay;
ho investimenti per il valore di circa € 9.000,00 presso , sono CP_2 CP_2 proprietaria della niugale e quota di un locale a Trapani;
ho una polizza vita. Sono disponibile a are al mantenimento per me ma chiedo che il sig. corrisponda € 1.500,00 per il mantenimento di nostro figlio, di cui Parte_1
€ 500,00 da versare direttamente a lui, ol delle spese universitarie e il 50% delle altre spese straordinarie.”
Il ricorrente ha manifestato la disponibilità a corrispondere € 500,00 mensili per il mantenimento di
, incrementati poi a € 800,00, oltre al 100% delle spese universitarie;
di contro, la resistente Per_1
1.000,00 per il mantenimento del figlio.
La Giudice, preso atto della mancata conciliazione, ha invitato il sig. a depositare la Parte_1 documentazione relativa ai rapporti contrattuali in essere con e B invito rinnovato CP_2 con ordinanza del 26.05.2025.
1.4. Con ordinanza del 18.06.2025 la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha fissato udienza di discussione della causa al giorno 12.09.2025. In tale data, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sull'assegno di mantenimento per la sig.ra . CP_1
La domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie deve ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta nella memoria depositata in data 12.09.2025.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
pagina 4 di 8 Come è noto, nei giudizi per la separazione personale dei coniugi o di divorzio, così come nei procedimenti volti alla loro modifica, il Giudice può disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente nel caso in cui vi siano figli, minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i genitori. La ratio di tale istituto risiede nella necessità di assicurare ai figli di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Ebbene, nel caso in esame, è incontestata la non autosufficienza economica di , il quale sta Per_1 completando il percorso di studi universitari;
inoltre, egli vive presso l'abitazione n la madre, come dimostrato anche dalla certificazione anagrafica.
Conseguentemente, la casa familiare deve essere assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a CP_1 viverci con il figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza econo
5. Sul contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
La sig.ra ha chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 Per_1 mediante nto della somma men 1.500,00 (di cui € 500,00 da versare dir figlio), oltre al 100% delle spese universitarie e al 50% delle spese mediche, sportive, ricreative. Di contro, il sig. ha rimesso al Tribunale la determinazione dell'entità del contributo al Parte_1 mantenimento
Preliminarmente, occorre descrivere le condizioni economiche e reddituali delle parti.
La sig.ra è insegnante di ruolo presso una scuola primaria e percepisce uno stipendio mensile CP_1 netto pa € 1.850,00. Dalla documentazione reddituale in atti emerge che la resistente ha percepito i seguenti redditi imponibili: € 26.127,00 nel 2021; € 28.293,00 nel 2022 e € 30.789,00 nel 2023.
Dall'estratto conto di Banca Intesa San Paolo al 31.12.2024, cointestato con il sig. , risulta un Parte_1 saldo finale pari a € 1.175,90.
Dall'estratto c/c presso Postepay al 31.12.2024 risulta un saldo finale pari a € 4.012,51.
Dall'estratto del conto deposito/conto corrente presso dal 1.1.2022 al 31.12.2024 emerge CP_2
quanto segue:
quanto all'anno 2022, per il primo trimestre del 2022 dall'estratto conto relativo al conto corrente risultano un saldo di € 24.927,98 e relativo al deposito titoli un importo di € 9.817,50; nel il secondo trimestre del 2022 un saldo c/c di € 24.902,90 e un deposito titoli pari a € 7.527,19; nel terzo trimestre 2022 un saldo c/c di € 40.378,22 e un deposito titoli pari a € 7.555,91; nel quarto trimestre 2022 un saldo c/c di € 40.354,45 e un deposito titoli pari a € 6.264,95;
quanto all'anno 2023: nel primo trimestre 2023 un saldo c/c di € 40.330,78 e un deposito titoli pari a € 7.144,87; nel secondo trimestre 2023 un saldo c/c di € 50.307,00 e un deposito titoli pari a € 7.940,69; nel terzo semestre 2023 un saldo c/c di € 50.282,62 e un deposito titoli pari a € 7.193,12; nel quarto trimestre 2023 un saldo c/c di € 50.258,55 e un deposito titoli pari a € 7.743,61;
quanto all'anno 2024: nel primo semestre 2024 un saldo c/c di € 50.234,18 e un deposito titoli pari a € 7.639,17; nel secondo semestre 2024 un saldo c/c di € 50.210,03 e un deposito titoli pari a € 9.038,41; per il terzo semestre 2024 un saldo c/c di € 50.185,18 e un deposito titoli pari a € 9.186,40; per il quarto semestre 2024 un saldo c/c di € 51.660,13 e un deposito titoli pari a €10.417,28. (doc. 9, parte resistente).
Infine, la sig.ra è proprietaria della casa coniugale sita a Cerro al Lambro (MI), per l'acquisto CP_1 della quale il si aveva versato un acconto di € 75.000,00. Il mutuo gravante sull'immobile Parte_1 è stato estinto i marzo 2025 ed è stato sostenuto in via esclusiva dalla resistente, corrispondendo rate mensili pari a € 440,00 mensili. La resistente è poi proprietaria della quota di 1/6 di un locale deposito in Trapani, per il quale è in corso un procedimento di sfratto in ragione della morosità maturata dal conduttore. pagina 5 di 8 Di contro, il sig. ha riferito di essere collaboratore autonomo e coordinato della società Parte_1
“Caesar Group”, in Pieve Emanuele (MI), Via Campania, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00, oltre ad un rimborso spese di viaggio di circa € 500,00/700,00 mensili.
Dalla documentazione in atti, risulta che il sig. ha percepito i seguenti redditi imponibili: € Parte_1 13.607,00 nel 2021; € 11.305,00 nel 2022 e € 13. 023.
Dall'estratto conto del “Banco BPM” risulta a dicembre 2024 un saldo finale pari a € 804,39 e a marzo 2025 un saldo finale pari a € 1.470,06.
Dall'estratto conto cumulativo rilasciato da per il periodo 2022/2025, indicante la giacenza CP_3 media degli investimenti, risultano un pat e pari a € 135.426,94 e investimenti pari a € 133.346,58, nello specifico quanto all'anno 2022: nel primo trimestre 2022 dall'estratto conto relativo al conto corrente risultano un saldo di € 20.295,80 e riguardo al deposito titoli un importo di € 87.254,73; nel secondo trimestre 2022 un saldo c/c di € 18.713,16 e un deposito titoli pari a € 71.193,20; nel terzo trimestre 2022 un saldo c/c di € 11.389,46 e un deposito titoli pari a € 78.048,89; nel quarto trimestre 2022 un saldo c/c di
€ 16.245,60 e un deposito titoli pari a € 81.706,89; quanto all'anno 2023: nel primo trimestre 2023 un saldo c/c di € 7.809,40 e un deposito titoli pari a € 92.202,07; nel secondo trimestre 2023 un saldo c/c di € 560,44 e un deposito titoli pari a € 92.389,66; nel terzo trimestre 2023 un saldo c/c di € 13.081,55 e un deposito titoli pari a € 85.601,89; nel quarto trimestre 2023 un saldo c/c di € 5.695,61 e un deposito titoli pari a € 86.436,65; quanto all'anno 2024: nel primo trimestre 2024 un saldo c/c di € 3.343,37 e un deposito titoli pari a € 88.716,43; nel secondo trimestre 2024 un saldo c/c di € 23.214,39 e un deposito titoli pari a € 65.439,26; nel terzo trimestre 2024 un saldo c/c di € 21.030,78 e un deposito titoli pari a € 64.732,20; nel quarto trimestre 2024 un saldo c/c di € 9.096,17 e un deposito titoli pari a € 62.947,62; quanto al primo trimestre 2025 risulta un saldo c/c di € 2.250,15 e un deposito titoli pari a € 68.876,73. (doc. 19).
Dall'estratto conto titoli risultano a giugno 2024 strumenti finanziari di importo pari a € 61.235,96; a settembre 2024 pari a e 63.501,88; a dicembre 2024 pari a € 63.925,74; a marzo 2025 pari a € 63.853,34. (doc. 22)
Il sig. vive in un immobile condotto in locazione, pagando un canone mensile di € 550,00, Parte_1 ed comproprietario di due immobili siti a Trapani, uno per la quota di 4/648, l'altro per la quota di 1/9.
Ciò premesso, il collegio non può che rileva la scarsa attendibilità delle dichiarazioni reddituali del sig.
. Parte_1
Il resistente non ha contestato l'alto tenore di vita tenuto dalla famiglia durante la convivenza matrimoniale né la quantificazione delle spese annue sostenute, pari a circa € 65.000/70.000,00, indicate nella comparsa di costituzione della sig.ra . CP_1
Inoltre, in mancanza di una prova specifica sul punto, appare poco credibile che il sig. - in Parte_1 aggiunta a tutte le spese per il mantenimento della famiglia e della casa familiare - s far fronte in via esclusiva al pagamento delle rette universitarie per i figli, di importo sicuramente non trascurabile, attingendo esclusivamente ai propri risparmi (considerato lo stipendio netto base di € 1.000,00) e al frutto dei propri investimenti come indicati in premessa. In definitiva, la spesa annua di € 12.000,00/14.000,00 per la retta dello Ied e di € 18.000,00 per la retta della Bocconi appare incompatibile con la situazione patrimoniale del sig. . Parte_1
pagina 6 di 8 Ciò premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale esistente dei coniugi, anche alla luce delle considerazioni appena svolte, il Collegio ritiene equo fissare in € 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto dal sig. per il figlio , con decorrenza dalla domanda Parte_1 Per_1 (dicembre 2024).
La domanda formulata dalla sig.ra in ordine al versamento di una parte del contributo al Pt_2 mantenimento direttamente al figlio è inammissibile.
Il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Da un punto di vista processuale, osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto al figlio la circostanza che quest'ultimo non abbiano proposto la relativa domanda in giudizio (Cass. n. 25300/2013).
Quanto alle spese straordinarie, la disponibilità manifesta dal sig. a sostenere il 100% delle Parte_1 rette universitarie era subordinata alla disponibilità della sig.ra ad accettare la somma mensile di Pt_2
€ 800,00 per il mantenimento del figlio. In assenza dell'accord ione del fatto che il contributo al mantenimento è stato determinato in misura superiore all'importo proposto, spetta al Collegio determinare la percentuale di contribuzione di ciascun genitore.
Ciò premesso, si ritiene congruo porre a carico del sig. il 75% delle spese straordinarie e a Parte_1 carico della sig.ra il restante 25%. CP_1
6. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Trapani to rascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani al n. 7, Parte II, Seria A, Ufficio 1, Anno 1996);
Assegna la casa familiare sita in Cerro al Lambro (MI), Via Sandro Pertini n. 24, alla sig.ra CP_1
, la quale continuerà a viverci unitamente al figlio;
[...] Per_1
Pone a carico del padre quale contributo al mantenimento di il pagamento della somma Per_1 mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli i a corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 compreso;
CP_1
Pone a carico del sig. il 75% delle spese straordinarie e a carico della sig.ra il Parte_1 CP_1 seguente 25% secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 7 di 8 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trapani, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 18.09.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8