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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 851/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027476972 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027476972 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Agrigento la cartella esattoriale di pagamento indicata in epigrafe, dell'importo complessivo di euro 35.983,54, comprensivo di sorte, sanzioni ed oneri accessori per mancato pagamento di IMU per l'anno 2012 dovuta al Comune di Agrigento, lamentandone l'illegittimità per i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio con contro deduzioni del 16.11.2023, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese, e, successivamente, in data 09.01.2024 notificava “litis denuntiatio” all'ente impositore comune di Agrigento. Successivamente in data 24.09.2025 la società ricorrente depositava istanza con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate riscossione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, che comporta, tra l'altro l'impegno del ricorrente a rinunciare ai giudizi pendenti, di avvenuto accoglimento della stessa da parte di ADER e di avvenuto pagamento di quanto dovuto. Ciò premesso va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come statuito con giurisprudenza costante e consolidata del S.C. da cui questa corte non ha motivo di discostarsi: "la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile" (Cass. 33281 del 28.11.2018; Cass. n. 15295 del 21/07/2015; conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006; Cass. n. 17141 del 28/06/2018; Cass. n. 22966 del 26/09/2018), per cui, considerata la irretrattabilità della domanda di definizione della controversia tributaria pendente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. sez. trib. 27.03.2019 n. 8555), ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 46, 1° e 2° comma del D.to L.vo n. 546/92. Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D. Lgs. 546/92, le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Agrigento 10.11.2025 Il Presidente relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 851/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027476972 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027476972 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Agrigento la cartella esattoriale di pagamento indicata in epigrafe, dell'importo complessivo di euro 35.983,54, comprensivo di sorte, sanzioni ed oneri accessori per mancato pagamento di IMU per l'anno 2012 dovuta al Comune di Agrigento, lamentandone l'illegittimità per i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio con contro deduzioni del 16.11.2023, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese, e, successivamente, in data 09.01.2024 notificava “litis denuntiatio” all'ente impositore comune di Agrigento. Successivamente in data 24.09.2025 la società ricorrente depositava istanza con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate riscossione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, che comporta, tra l'altro l'impegno del ricorrente a rinunciare ai giudizi pendenti, di avvenuto accoglimento della stessa da parte di ADER e di avvenuto pagamento di quanto dovuto. Ciò premesso va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come statuito con giurisprudenza costante e consolidata del S.C. da cui questa corte non ha motivo di discostarsi: "la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile" (Cass. 33281 del 28.11.2018; Cass. n. 15295 del 21/07/2015; conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006; Cass. n. 17141 del 28/06/2018; Cass. n. 22966 del 26/09/2018), per cui, considerata la irretrattabilità della domanda di definizione della controversia tributaria pendente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. sez. trib. 27.03.2019 n. 8555), ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 46, 1° e 2° comma del D.to L.vo n. 546/92. Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D. Lgs. 546/92, le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Agrigento 10.11.2025 Il Presidente relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri