TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 469
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 7 della legge n°251/2000 e del D.A. alla salute Regione Sicilia del 10 agosto 2012, art. 2 allegato A, nella parte in cui si fa rinvio all'art. 1 della l.r. n. 1/2010 - eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 7 del protocollo d'intesa riproduca fedelmente l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 517/1999, con l'aggiunta del direttore generale e di un rappresentante dei dirigenti delle professioni sanitarie. Ha altresì considerato che la normativa sul Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie (A.O.U.) è speciale rispetto a quella generale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e che, pur essendoci stati sviluppi legislativi che riconoscono il ruolo delle professioni sanitarie, la composizione del Collegio di direzione delle A.O.U. non è stata riformata in modo vincolante. La scelta di prevedere un unico rappresentante delle professioni sanitarie è stata considerata una legittima espressione della discrezionalità amministrativa, volta a un coordinamento con gli organi analoghi degli altri enti del S.S.R. e a garantire una rappresentanza che altrimenti sarebbe stata esclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 469
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 469
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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