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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8403 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del dott. EA Manlio Massimo Fabio LL
dato atto che è scaduto il termine (4.11.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
letto il ricorso in opposizione presentato da Parte_1
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dal di Milano;
CP_1
lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica);
esaminati i documenti prodotti;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione a ingiunzione di pagamento iscritta al n. 29671/2024 R.G. promossa da:
(p.IVA ), con sede in Milano, Viale Parte_1 P.IVA_1
GE IP n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Deco (c.f.
, presso il quale è elettivamente domiciliata in Praia a C.F._1
Mare, Via della Repubblica n. 46 (PEC: ; Email_1
- opponente – contro
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano (c.f. CP_3
), AN GA (c.f. ) e IN C.F._2 C.F._3
FI SP (c.f. ), presso i quali è elettivamente C.F._4 domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6;
- opposto -
con ricorso depositato telematicamente il giorno 7.8.2024 (iscritto a ruolo il
23.8.2024);
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento n.
20240430932272845043111, emessa dal in data 17.6.2024, Controparte_2 notificata il 19.7.2024, per l'importo complessivo di € 45.719,17 (per violazioni del Codice della Strada di cui a 214 verbali);
conclusioni dell'opponente:
< dichiarare che i titoli esecutivi non sono legalmente perfezionati, che l'Ente impositore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società ricorrente e, inoltre, voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore nell'ingiunzione e nei sottesi verbali e, quindi, annullare ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'ingiunzione stessa.
2 Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
conclusioni dell'opposto:
<contrariis reiectis, respingere ogni domanda contenuta nell'opposizione proposta dalla in quanto inammissibile e, Parte_2 comunque, infondata e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma indicata nell'ingiunzione di pagamento n. 20240430932272845043111, di euro
45.719,17, notificata in data 19.7.2024, oltre oneri di legge.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
*
ha proposto, con ricorso, opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 20240430932272845043111 emessa dal il Controparte_2
17.6.2024 per il complessivo importo di euro 45.719,17, notificata a Parte_1 in data 19.7.2024.
3 L'ingiunzione impugnata è stata adottata dal Controparte_4
ai sensi dell'art. 2 del r.d. 639/1910, per il
[...] pagamento delle sanzioni di cui a duecentoquattordici (214) verbali di infrazione al Codice della Strada (precisamente elencati nell'intimazione opposta), risultate commesse con veicoli intestati a nel primo semestre dell'anno Parte_1
2019.
L'ingiunzione opposta, dato conto che tutti i verbali di cui sopra erano stati notificati a che tuttavia non aveva provveduto al pagamento degli Parte_1 importi in essi indicati, ha applicato altresì la maggiorazione prevista dall'art. 27
L. 689/1981.
L'opponente ha formulato un identico motivo di opposizione per settantuno (71) dei verbali richiamati nell'ingiunzione opposta: ha cioè eccepito “la mancata notifica del [verbale] nonché degli atti propedeutici”, soggiungendo che, “pur volendo considerare il verbale ritualmente notificato alla data indicata nell'ingiunzione, è spirato il termine quinquennale di prescrizione del credito poiché non è stato compiuto alcun valido atto interruttivo;
nel caso di specie è spirato il termine quinquennale di prescrizione dalla presunta notifica del verbale
(...2019) alla notifica dell'ingiunzione (19.07.2024)”.
L'opposto costituitosi con comparsa di risposta depositata Controparte_2 telematicamente il 24.10.2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendone l'infondatezza.
*
L'opposizione proposta da è infondata e deve perciò essere Parte_1 respinta.
4 Il ha infatti dato prova documentale del perfezionamento delle Controparte_2 notificazioni di tutti i verbali richiamati nell'ingiunzione opposta mediante produzione dei docc. 4a e 4b.
L'Ente opposto ha altresì dimostrato documentalmente di avere notificato a Pt_1
in data 12.5.2022 (doc. 2 , atto interruttivo della prescrizione
[...] CP_1 costituito dal sollecito di pagamento n. 20220430497102305337030, relativo alle sanzioni di cui a tutti i verbali (successivamente) posti a base dell'ingiunzione de qua.
Non è dunque maturato il termine di prescrizione quinquennale (artt. 209 CdS e 28
L. 689/81).
Ne consegue il rigetto, per infondatezza, dell'opposizione proposta da Pt_1
[...]
**
A norma dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: rigetta
l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
n° 20240430932272845043111 emessa dal in data 17.6.2024, Controparte_2 notificata il 19.7.2024, per l'importo complessivo di € 45.719,17;
5 condanna
a rifondere al le spese processuali, liquidate Parte_1 Controparte_2 in € 7.500,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi.
Milano, 5.11.2025.
Il giudice
EA LL
6
IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del dott. EA Manlio Massimo Fabio LL
dato atto che è scaduto il termine (4.11.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
letto il ricorso in opposizione presentato da Parte_1
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dal di Milano;
CP_1
lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica);
esaminati i documenti prodotti;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione a ingiunzione di pagamento iscritta al n. 29671/2024 R.G. promossa da:
(p.IVA ), con sede in Milano, Viale Parte_1 P.IVA_1
GE IP n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Deco (c.f.
, presso il quale è elettivamente domiciliata in Praia a C.F._1
Mare, Via della Repubblica n. 46 (PEC: ; Email_1
- opponente – contro
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano (c.f. CP_3
), AN GA (c.f. ) e IN C.F._2 C.F._3
FI SP (c.f. ), presso i quali è elettivamente C.F._4 domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6;
- opposto -
con ricorso depositato telematicamente il giorno 7.8.2024 (iscritto a ruolo il
23.8.2024);
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento n.
20240430932272845043111, emessa dal in data 17.6.2024, Controparte_2 notificata il 19.7.2024, per l'importo complessivo di € 45.719,17 (per violazioni del Codice della Strada di cui a 214 verbali);
conclusioni dell'opponente:
< dichiarare che i titoli esecutivi non sono legalmente perfezionati, che l'Ente impositore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società ricorrente e, inoltre, voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore nell'ingiunzione e nei sottesi verbali e, quindi, annullare ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'ingiunzione stessa.
2 Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
conclusioni dell'opposto:
<contrariis reiectis, respingere ogni domanda contenuta nell'opposizione proposta dalla in quanto inammissibile e, Parte_2 comunque, infondata e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma indicata nell'ingiunzione di pagamento n. 20240430932272845043111, di euro
45.719,17, notificata in data 19.7.2024, oltre oneri di legge.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
*
ha proposto, con ricorso, opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 20240430932272845043111 emessa dal il Controparte_2
17.6.2024 per il complessivo importo di euro 45.719,17, notificata a Parte_1 in data 19.7.2024.
3 L'ingiunzione impugnata è stata adottata dal Controparte_4
ai sensi dell'art. 2 del r.d. 639/1910, per il
[...] pagamento delle sanzioni di cui a duecentoquattordici (214) verbali di infrazione al Codice della Strada (precisamente elencati nell'intimazione opposta), risultate commesse con veicoli intestati a nel primo semestre dell'anno Parte_1
2019.
L'ingiunzione opposta, dato conto che tutti i verbali di cui sopra erano stati notificati a che tuttavia non aveva provveduto al pagamento degli Parte_1 importi in essi indicati, ha applicato altresì la maggiorazione prevista dall'art. 27
L. 689/1981.
L'opponente ha formulato un identico motivo di opposizione per settantuno (71) dei verbali richiamati nell'ingiunzione opposta: ha cioè eccepito “la mancata notifica del [verbale] nonché degli atti propedeutici”, soggiungendo che, “pur volendo considerare il verbale ritualmente notificato alla data indicata nell'ingiunzione, è spirato il termine quinquennale di prescrizione del credito poiché non è stato compiuto alcun valido atto interruttivo;
nel caso di specie è spirato il termine quinquennale di prescrizione dalla presunta notifica del verbale
(...2019) alla notifica dell'ingiunzione (19.07.2024)”.
L'opposto costituitosi con comparsa di risposta depositata Controparte_2 telematicamente il 24.10.2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendone l'infondatezza.
*
L'opposizione proposta da è infondata e deve perciò essere Parte_1 respinta.
4 Il ha infatti dato prova documentale del perfezionamento delle Controparte_2 notificazioni di tutti i verbali richiamati nell'ingiunzione opposta mediante produzione dei docc. 4a e 4b.
L'Ente opposto ha altresì dimostrato documentalmente di avere notificato a Pt_1
in data 12.5.2022 (doc. 2 , atto interruttivo della prescrizione
[...] CP_1 costituito dal sollecito di pagamento n. 20220430497102305337030, relativo alle sanzioni di cui a tutti i verbali (successivamente) posti a base dell'ingiunzione de qua.
Non è dunque maturato il termine di prescrizione quinquennale (artt. 209 CdS e 28
L. 689/81).
Ne consegue il rigetto, per infondatezza, dell'opposizione proposta da Pt_1
[...]
**
A norma dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: rigetta
l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
n° 20240430932272845043111 emessa dal in data 17.6.2024, Controparte_2 notificata il 19.7.2024, per l'importo complessivo di € 45.719,17;
5 condanna
a rifondere al le spese processuali, liquidate Parte_1 Controparte_2 in € 7.500,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi.
Milano, 5.11.2025.
Il giudice
EA LL
6