CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 1 89064 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240004238071000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7760/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di MONTEBELLO JONICO e dell'ADER, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa ad IMU 2014, chiedendone l'annullamento, tra l'altro, per omessa notifica dell'atto presupposto.
Si è opposta ADER, mentre il COMUNE è rimasto contumace.
Con memoria illustrativa, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto, in mancanza di costituzione dell'ente locale, non è stata provata la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando le parti convenute al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 1 89064 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240004238071000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7760/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di MONTEBELLO JONICO e dell'ADER, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa ad IMU 2014, chiedendone l'annullamento, tra l'altro, per omessa notifica dell'atto presupposto.
Si è opposta ADER, mentre il COMUNE è rimasto contumace.
Con memoria illustrativa, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto, in mancanza di costituzione dell'ente locale, non è stata provata la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando le parti convenute al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.