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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2074/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile N. V.G. 2074/2025 Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa NI ET Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Dario Vianelli
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicate in merito alla regolazione Per_ dell'affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minore (C.F.
) nata in data [...] dalla relazione more uxorio intra ta dalle C.F._3 parti;
considerato che
queste ultime si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. nelle quali hanno definito i suddetti accordi di seguito riportati:
“1. Disporre l'affidamento della minore , congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno sulla stessa la responsabilità genitoriale;
2. Disporre il collocamento della minore in via prevalente presso la madre, la quale Persona_2 ha già stabilito la propria residenza e presso la casa di abitazione in Cona (VE) Via Milano n. 32/A;
pagina 1 di 3 3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
4. Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente dai genitori, mentre le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo, come da protocollo del Tribunale di Venezia;
5. Il sig. concorrerà nel mantenimento della figlia , versando Parte_2 Persona_2 alla sig.r omma di €. 330,00= mensili, da versarsi ent ogni mese, Parte_1
a partire dal mese di aprile 2025 (compreso), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
le parti concordano che in detta somma sia compresa anche la quota parte di €. 180,00= relativa alla retta mensile della scuola frequentata dalla minore e che quando la minore verrà iscritta alla scuola dell'obbligo, detta somma non sarà ridotta;
6. le spese straordinarie, tra cui mediche, scolastiche, sportive, ricreative del minore, tutte documentate, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.09.2019 Tribunale Di Venezia, saranno ripartite tra i genitori per la metà;
7. gli eventuali assegni unici – nonché ogni eventuale misura futura di sostegno per le famiglie - saranno erogati in favore della sig.ra ; il sig. , con la sottoscrizione Parte_1 Parte_2 del presente atto, dichiara espressa o cons di cui sopra;
in ogni caso, a tal riguardo il sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere la relativa modulistica Per_2 necessaria al trasferiment degli assegni familiari in favore della sig.ra e nelle Pt_1 more del completamento delle procedure amministrative dell'Ente si impegna a dere a quest'ultima eventuali arretrati dal medesimo percepiti;
8. le detrazioni per i figli a carico e quelle relative alle spese straordinarie, saranno poste a favore della sig.ra ; Pt_1
9. L'immobile concesso in comodato d'uso ai ricorrenti, permarrà in godimento esclusivo della sig.ra mentre il sig. si obbliga a rinunciare a qualsiasi diritto di godimento o pretesa Pt_1 Per_2 sull'immobile succitato;
10. I mobili e impianto di condizionamento, presenti presso la suddetta abitazione di eventuale proprietà del sig. , rimarranno presso l'abitazione con diritto d'uso gratuito della sig.ra Per_2
e della a che la madre non acquisterà altri arredi, suppellettili, cucina e Pt_1 ltro necessario;
in tale momento, la sig.ra avviserà il sig. di poter Pt_1 Per_2 asportare, a proprie spese, i suddetti mobili;
ove i suddetti siano divenuti vetusti, le parti si faranno pari carico dello smaltimento;
11. Quanto al diritto di visita e programma di frequentazione tra il padre e la figlia, la minore rimarrà con il padre con le seguenti modalità:
A. a settimane alternate: la prima, due giorni consecutivi con pernottamento durante la settimana (ad esempio martedì e mercoledì), dall'uscita da scuola fino al mattino del secondo giorno, in cui verrà accompagnata a scuola dal padre;
la seconda invece rimarrà con il padre da venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola;
pagina 2 di 3 B. Dal momento in cui la minore inizierà le frequentazioni scolastiche nonché Persona_2 eventuali attività sportive, gli ora esimi, con previsione tuttavia che i genitori adegueranno i relativi impegni agli impegni della figlia;
C. Il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Natale sarà trascorso presso la madre ed il capodanno con il padre, con pernottamento.
12. Spese di lite, compensate.
In ogni caso,
- spese, diritti (comprese “spese generali” 15%) e onorari di causa a favore dell'avv. Dario Vianelli, procuratore della sigr.ra , da liquidarsi ai sensi della legge, secondo il Patrocinio a spese Pt_1 dello Stato”. ritenuto che siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante la natura non contenziosa del procedimento,
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c. – 473 bis 51 cod. proc. Civ., provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
compensa le spese di lite.
Riserva di provvedere come da separato decreto sulla istanza di liquidazione del compenso in regime di gratuito patrocinio presentata dal difensore.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 4.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NI ET
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile N. V.G. 2074/2025 Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa NI ET Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Dario Vianelli
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicate in merito alla regolazione Per_ dell'affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minore (C.F.
) nata in data [...] dalla relazione more uxorio intra ta dalle C.F._3 parti;
considerato che
queste ultime si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. nelle quali hanno definito i suddetti accordi di seguito riportati:
“1. Disporre l'affidamento della minore , congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno sulla stessa la responsabilità genitoriale;
2. Disporre il collocamento della minore in via prevalente presso la madre, la quale Persona_2 ha già stabilito la propria residenza e presso la casa di abitazione in Cona (VE) Via Milano n. 32/A;
pagina 1 di 3 3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
4. Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente dai genitori, mentre le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo, come da protocollo del Tribunale di Venezia;
5. Il sig. concorrerà nel mantenimento della figlia , versando Parte_2 Persona_2 alla sig.r omma di €. 330,00= mensili, da versarsi ent ogni mese, Parte_1
a partire dal mese di aprile 2025 (compreso), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
le parti concordano che in detta somma sia compresa anche la quota parte di €. 180,00= relativa alla retta mensile della scuola frequentata dalla minore e che quando la minore verrà iscritta alla scuola dell'obbligo, detta somma non sarà ridotta;
6. le spese straordinarie, tra cui mediche, scolastiche, sportive, ricreative del minore, tutte documentate, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.09.2019 Tribunale Di Venezia, saranno ripartite tra i genitori per la metà;
7. gli eventuali assegni unici – nonché ogni eventuale misura futura di sostegno per le famiglie - saranno erogati in favore della sig.ra ; il sig. , con la sottoscrizione Parte_1 Parte_2 del presente atto, dichiara espressa o cons di cui sopra;
in ogni caso, a tal riguardo il sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere la relativa modulistica Per_2 necessaria al trasferiment degli assegni familiari in favore della sig.ra e nelle Pt_1 more del completamento delle procedure amministrative dell'Ente si impegna a dere a quest'ultima eventuali arretrati dal medesimo percepiti;
8. le detrazioni per i figli a carico e quelle relative alle spese straordinarie, saranno poste a favore della sig.ra ; Pt_1
9. L'immobile concesso in comodato d'uso ai ricorrenti, permarrà in godimento esclusivo della sig.ra mentre il sig. si obbliga a rinunciare a qualsiasi diritto di godimento o pretesa Pt_1 Per_2 sull'immobile succitato;
10. I mobili e impianto di condizionamento, presenti presso la suddetta abitazione di eventuale proprietà del sig. , rimarranno presso l'abitazione con diritto d'uso gratuito della sig.ra Per_2
e della a che la madre non acquisterà altri arredi, suppellettili, cucina e Pt_1 ltro necessario;
in tale momento, la sig.ra avviserà il sig. di poter Pt_1 Per_2 asportare, a proprie spese, i suddetti mobili;
ove i suddetti siano divenuti vetusti, le parti si faranno pari carico dello smaltimento;
11. Quanto al diritto di visita e programma di frequentazione tra il padre e la figlia, la minore rimarrà con il padre con le seguenti modalità:
A. a settimane alternate: la prima, due giorni consecutivi con pernottamento durante la settimana (ad esempio martedì e mercoledì), dall'uscita da scuola fino al mattino del secondo giorno, in cui verrà accompagnata a scuola dal padre;
la seconda invece rimarrà con il padre da venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola;
pagina 2 di 3 B. Dal momento in cui la minore inizierà le frequentazioni scolastiche nonché Persona_2 eventuali attività sportive, gli ora esimi, con previsione tuttavia che i genitori adegueranno i relativi impegni agli impegni della figlia;
C. Il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Natale sarà trascorso presso la madre ed il capodanno con il padre, con pernottamento.
12. Spese di lite, compensate.
In ogni caso,
- spese, diritti (comprese “spese generali” 15%) e onorari di causa a favore dell'avv. Dario Vianelli, procuratore della sigr.ra , da liquidarsi ai sensi della legge, secondo il Patrocinio a spese Pt_1 dello Stato”. ritenuto che siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante la natura non contenziosa del procedimento,
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c. – 473 bis 51 cod. proc. Civ., provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
compensa le spese di lite.
Riserva di provvedere come da separato decreto sulla istanza di liquidazione del compenso in regime di gratuito patrocinio presentata dal difensore.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 4.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NI ET
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
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