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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di SS VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2094/19 R.G..
È comparso, per la società attrice, l'avv. Nunzio GARUFI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il convenuto l'avv. Ernesto FIORILLO il Controparte_1
quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di SS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SS Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2094 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
c.f. e P.Iva , con sede legale in Fiumefreddo di Sicilia, Via Parte_1 P.IVA_1
Badalà, n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio GARUFI dal quale è rappresentata e difesa e presso il cui studio sito in Taormina, Via Cannizzoli, n. 3/A, è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina,
Corso Cavour 143, nello studio dell'avv. Ernesto FIORILLO che lo rappresenta e difende
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 ed ivi residente, Via Don Minzoni, is. 199/A, e nata a [...] il Controparte_3
19.02.1970, C.F.: residente in [...], CodiceFiscale_3 entrambe elettivamente domiciliate in Messina, Via Nicola Fabrizi, n. 87, presso lo studio dell'avv. Francesco GAZZARA che le rappresenta e difende CONVENUTI
E
2 TRIBUNALE di SS OL AR CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda ex art. 2932 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata dalla nei Parte_1
confronti di finalizzata ad ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2932 c.c., del diritto di proprietà delle particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997
(porzione), giusto obbligo assunto dal con la sottoscrizione del contratto in CP_1
Notar del 22 novembre 2013. Per_1
Al riguardo l'attrice ha evidenziato che, con il suddetto rogito, il convenuto, oltre a venderle l'unità immobiliare, in corso di costruzione, sita in Sant'Alessio Siculo (Me) contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Alessio Siculo al foglio 5, particella 1237, sub 1, nonché le unità immobiliari contraddistinte al foglio 5, particelle
1239, sub 1, sub 4 e sub 6, anch'esse in corso di costruzione, aveva promesso di alienare due ulteriori particelle, indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), del cui diritto di proprietà non era stato possibile eseguire il trasferimento in quella sede in quanto erroneamente intestate al Controparte_4
Successivamente, modificata l'intestazione catastale delle particelle ad opera del
, questi, invitato a recarsi presso il Notaio per procedere alla stipula dell'atto di CP_1
trasferimento, si era rifiutato, ragione per la quale l'attrice aveva adìto il Tribunale al fine di ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del diritto di proprietà delle particelle oggetto del contratto preliminare.
Costituitosi in giudizio, ha evidenziato che con la scrittura di Controparte_1
transazione del 13.05.2015, prodotta in atti, le parti avevano consensualmente accertato e transatto i rapporti in essere tra di loro;
a questa scrittura aveva fatto seguito altra scrittura privata transattiva, datata 03.05.2017 e anch'essa prodotta in atti, con la quale le parti avevano definito tutti i rapporti pendenti ivi compreso, a detta del convenuto, quello inerente all'obbligo di trasferimento del diritto di proprietà delle due particelle che sarebbe stato, appunto, eliminato dalla intervenuta transazione novativa, il che escludeva che 3 TRIBUNALE di SS l'attrice fosse titolare di alcun diritto al trasferimento del diritto di proprietà delle predette particelle.
Sulla base di queste argomentazioni ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Costituitesi in giudizio, e hanno Controparte_2 Controparte_3 evidenziato che, con atto pubblico di ricognizione di diritti in Notar in Persona_2
Mascali del 22.11.2013, si erano impegnate a cedere al fratello ogni diritto ad esse CP_1
spettante sulle particelle di terreno indicate al n. 1118 e n. 997 (porzione).
Tuttavia, questo impegno non implicava che le convenute fossero state attinte dal rapporto contrattuale tra l'attrice ed il fratello essendo rimaste estranee alla CP_1 promessa di trasferimento del diritto di proprietà sulle predette particelle in favore dell'attrice, da loro mai in effetti sottoscritta, come implicitamente dimostrato dal fatto che le domande dell'attrice erano state rivolte, chiaramente, soltanto nei confronti della diretta controparte contrattuale, ovvero il fratello CP_1
Hanno concluso chiedendo di essere estromesse dal giudizio.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di la quale, pur Controparte_5
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La domanda di trasferimento del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. è infondata e deve essere rigettata.
Premesso che il contratto in Notar del 22 novembre 2013, depositato in atti, Per_1 contiene anche l'impegno del al successivo trasferimento, in favore della CP_1
società attrice, del diritto di proprietà delle particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997
(porzione) e assume, in questa parte, il valore di contratto preliminare di compravendita, se ne deve in questa sede rilevare d'ufficio, incidenter tantum, la nullità parziale.
In diritto la nullità, anche parziale e/o speciale, può essere rilevata d'ufficio dal
Tribunale anche allorquando questo sia stato adìto con una domanda di adempimento quale
è quella ex art. 2932 c.c.; al riguardo la Corte di legittimità ha affermato che “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, 4 TRIBUNALE di SS rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26242/14; n.
21418/18).
All'esito dell'istruttoria tecnica il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), oggetto dell'obbligo di contrarre contenuto nel rogito notarile, appartengono al Controparte_6
(v. pagg. 8 e 9 della relazione).
Il rilievo officioso della nullità parziale è stato sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e le parti, attraverso le memorie difensive il cui deposito è stato concesso all'uopo, non hanno formulato rilievi idonei a neutralizzare le risultanze della consulenza d'ufficio.
L'accertata natura demaniale rende nullo il rogito notarile nella parte in cui ha previsto, in capo a l'obbligo contrattuale di trasferimento del diritto Controparte_1
di proprietà delle particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), in quanto assunto in violazione del combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c., trattandosi di beni demaniali intrasferibili (extra commercium) che rendono impossibile l'oggetto del contratto preliminare (v. Cass. Civ., sent. n. 1940/04).
In conclusione, accertata incidenter tantum e con efficacia ex tunc, la nullità parziale del rogito in Notar del 22 novembre 2013, nella parte in cui ha previsto, in capo a Per_1
l'obbligo contrattuale di trasferimento del diritto di proprietà delle Controparte_1
particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), in quanto beni demaniali intrasferibili, la domanda ex art. 2932 c.c. articolata dall'attrice deve essere rigettata.
Conseguente a questa affermazione è il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice e basata sull'asserito inadempimento del;
invero, affermata CP_1
l'inesistenza di alcun obbligo a contrarre da parte del , non si può sostenere CP_1
l'inadempimento del ad un obbligo a contrarre mai esistito in diritto. CP_1
In merito alle argomentazioni difensive sollevate da ed Controparte_1
afferenti alla presunta efficacia novativa da riconoscere alla scrittura privata del 03.05.2017, 5 TRIBUNALE di SS se ne deve riconoscere l'assorbimento rispetto all'accertata nullità in quanto, anche se con questa scrittura le parti avessero voluto, effettivamente, definire ogni pendenza nei rapporti reciproci – e ciò non è per nulla pacifico – anche questo accordo transattivo risulterebbe travolto dalla nullità parziale del contratto rispetto al quale avrebbe dovuto produrre effetti novativi.
Infine, in ordine alla posizione di e Controparte_2 CP_3
osserva il Tribunale che la citazione delle predette convenute da parte dell'attrice
[...] era assolutamente inutile ab origine in quanto l'obbligo contrattuale sulla cui base la società attrice ha agìto in giudizio poteva essere fatto valere esclusivamente nei confronti del sottoscrittore del rogito notarile che aveva assunto l'obbligo di trasferimento, e cioè il fratello Controparte_1
Invero, le convenute hanno riconosciuto che, con l'atto pubblico di ricognizione di diritti in Notar in Mascali del 22.11.2013, si erano obbligate a cedere al Persona_2
fratello ogni diritto ad esse spettante sulle particelle di terreno Controparte_1 indicate al n. 1118 e n. 997 (porzione).
Ciò, tuttavia, non implica che queste si fossero obbligate, implicitamente, al trasferimento del diritto di proprietà sulle predette particelle in favore della società attrice la quale, d'altra parte, non poteva far valere nei loro confronti alcun obbligo contrattuale alla sottoscrizione del contratto traslativo, non avendo le convenute sottoscritto il contratto preliminare;
questa considerazione è confermata dal fatto che l'attrice non ha rivolto alcuna domanda nei confronti delle predette convenute, pur avendole citate in giudizio.
Nell'atto di citazione l'attrice ha chiarito che la ragione della chiamata in giudizio delle convenute risiedeva nel fatto che, testualmente, sotto un Persona_3 profilo formale titolare pro quota, unitamente alle sorelle, delle particelle di cui alla promessa di vendita, ne discende come queste ultime, al momento, siano da ritenersi, ancorché solo formalmente, titolare di diritti e, perciò, legittimate in ogni caso ad avere titolo nel presente giudizio.”
Questa affermazione è inconducente in quanto, anche se le convenute fossero state ritenute incolpevolmente titolari di diritti in quanto comproprietarie delle particelle insieme al fratello – ma l'istruttoria tecnica ha dimostrato l'erroneità di questo assunto – CP_1 6 TRIBUNALE di SS non sussisteva alcuna ragione in diritto che ne giustificasse la chiamata in giudizio laddove vi era la piena consapevolezza dell'attrice, avvalorata dallo svolgimento del giudizio, di non poter articolare nei loro confronti alcuna domanda in quanto non sottoscrittori del contratto preliminare e non assuntrici di alcun obbligo contrattuale diretto nei confronti dell'attrice la quale, infatti, si ribadisce, ha rivolto la domanda ex art. 2932 c.c. esclusivamente nei confronti del fratello CP_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite tra l'attrice e vanno integralmente compensate Controparte_1
tenuto conto del principio di causalità in quanto entrambe le parti hanno dato luogo alla declaratoria di nullità contrattuale parziale sulla cui base è stato definito il giudizio.
Il convenuto infatti, si è proclamato proprietario di particelle Controparte_1 che sapeva essere demaniali inducendo la controparte in errore mentre la società attrice, consapevole dell'intestazione catastale delle particelle al si è fidata, CP_4
colpevolmente e senza alcuna valida ragione, delle rassicurazioni fornite dal , CP_1 pur in assenza di elementi probatori che inducessero a ritenere che l'intestazione catastale al fosse, per qualche ragione, errata. CP_4
Le spese di lite tra l'attrice e le convenute e Controparte_2 CP_3
seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dell'attrice e
[...] liquidate in favore delle convenute, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso, in complessivi € 4.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra la e stante la Parte_1 Controparte_5 soccombenza della prima e la contumacia della seconda.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico dell'attrice e del convenuto in parti uguali e ne va disposta la rifusione in favore delle altre Controparte_1
convenute, ove da queste anticipate integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
7 TRIBUNALE di SS Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_5 Controparte_3
1) rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla nei confronti Parte_1
di Controparte_1
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra la e Parte_1
Controparte_1
3) condanna la alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
e che liquida in complessivi € 4.400,00 Controparte_2 Controparte_3
per compensi di avvocato di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) nulla sulle spese di lite tra la e stante la Parte_1 Controparte_5
soccombenza della prima e la contumacia della seconda;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico dell'attrice e del convenuto in parti uguali e ne dispone la rifusione in favore delle altre Controparte_1 convenute, ove da queste anticipate integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 26.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2094/19 R.G..
È comparso, per la società attrice, l'avv. Nunzio GARUFI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il convenuto l'avv. Ernesto FIORILLO il Controparte_1
quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di SS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SS Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2094 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
c.f. e P.Iva , con sede legale in Fiumefreddo di Sicilia, Via Parte_1 P.IVA_1
Badalà, n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio GARUFI dal quale è rappresentata e difesa e presso il cui studio sito in Taormina, Via Cannizzoli, n. 3/A, è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina,
Corso Cavour 143, nello studio dell'avv. Ernesto FIORILLO che lo rappresenta e difende
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 ed ivi residente, Via Don Minzoni, is. 199/A, e nata a [...] il Controparte_3
19.02.1970, C.F.: residente in [...], CodiceFiscale_3 entrambe elettivamente domiciliate in Messina, Via Nicola Fabrizi, n. 87, presso lo studio dell'avv. Francesco GAZZARA che le rappresenta e difende CONVENUTI
E
2 TRIBUNALE di SS OL AR CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda ex art. 2932 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata dalla nei Parte_1
confronti di finalizzata ad ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2932 c.c., del diritto di proprietà delle particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997
(porzione), giusto obbligo assunto dal con la sottoscrizione del contratto in CP_1
Notar del 22 novembre 2013. Per_1
Al riguardo l'attrice ha evidenziato che, con il suddetto rogito, il convenuto, oltre a venderle l'unità immobiliare, in corso di costruzione, sita in Sant'Alessio Siculo (Me) contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Alessio Siculo al foglio 5, particella 1237, sub 1, nonché le unità immobiliari contraddistinte al foglio 5, particelle
1239, sub 1, sub 4 e sub 6, anch'esse in corso di costruzione, aveva promesso di alienare due ulteriori particelle, indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), del cui diritto di proprietà non era stato possibile eseguire il trasferimento in quella sede in quanto erroneamente intestate al Controparte_4
Successivamente, modificata l'intestazione catastale delle particelle ad opera del
, questi, invitato a recarsi presso il Notaio per procedere alla stipula dell'atto di CP_1
trasferimento, si era rifiutato, ragione per la quale l'attrice aveva adìto il Tribunale al fine di ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del diritto di proprietà delle particelle oggetto del contratto preliminare.
Costituitosi in giudizio, ha evidenziato che con la scrittura di Controparte_1
transazione del 13.05.2015, prodotta in atti, le parti avevano consensualmente accertato e transatto i rapporti in essere tra di loro;
a questa scrittura aveva fatto seguito altra scrittura privata transattiva, datata 03.05.2017 e anch'essa prodotta in atti, con la quale le parti avevano definito tutti i rapporti pendenti ivi compreso, a detta del convenuto, quello inerente all'obbligo di trasferimento del diritto di proprietà delle due particelle che sarebbe stato, appunto, eliminato dalla intervenuta transazione novativa, il che escludeva che 3 TRIBUNALE di SS l'attrice fosse titolare di alcun diritto al trasferimento del diritto di proprietà delle predette particelle.
Sulla base di queste argomentazioni ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Costituitesi in giudizio, e hanno Controparte_2 Controparte_3 evidenziato che, con atto pubblico di ricognizione di diritti in Notar in Persona_2
Mascali del 22.11.2013, si erano impegnate a cedere al fratello ogni diritto ad esse CP_1
spettante sulle particelle di terreno indicate al n. 1118 e n. 997 (porzione).
Tuttavia, questo impegno non implicava che le convenute fossero state attinte dal rapporto contrattuale tra l'attrice ed il fratello essendo rimaste estranee alla CP_1 promessa di trasferimento del diritto di proprietà sulle predette particelle in favore dell'attrice, da loro mai in effetti sottoscritta, come implicitamente dimostrato dal fatto che le domande dell'attrice erano state rivolte, chiaramente, soltanto nei confronti della diretta controparte contrattuale, ovvero il fratello CP_1
Hanno concluso chiedendo di essere estromesse dal giudizio.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di la quale, pur Controparte_5
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La domanda di trasferimento del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. è infondata e deve essere rigettata.
Premesso che il contratto in Notar del 22 novembre 2013, depositato in atti, Per_1 contiene anche l'impegno del al successivo trasferimento, in favore della CP_1
società attrice, del diritto di proprietà delle particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997
(porzione) e assume, in questa parte, il valore di contratto preliminare di compravendita, se ne deve in questa sede rilevare d'ufficio, incidenter tantum, la nullità parziale.
In diritto la nullità, anche parziale e/o speciale, può essere rilevata d'ufficio dal
Tribunale anche allorquando questo sia stato adìto con una domanda di adempimento quale
è quella ex art. 2932 c.c.; al riguardo la Corte di legittimità ha affermato che “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, 4 TRIBUNALE di SS rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26242/14; n.
21418/18).
All'esito dell'istruttoria tecnica il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), oggetto dell'obbligo di contrarre contenuto nel rogito notarile, appartengono al Controparte_6
(v. pagg. 8 e 9 della relazione).
Il rilievo officioso della nullità parziale è stato sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e le parti, attraverso le memorie difensive il cui deposito è stato concesso all'uopo, non hanno formulato rilievi idonei a neutralizzare le risultanze della consulenza d'ufficio.
L'accertata natura demaniale rende nullo il rogito notarile nella parte in cui ha previsto, in capo a l'obbligo contrattuale di trasferimento del diritto Controparte_1
di proprietà delle particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), in quanto assunto in violazione del combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c., trattandosi di beni demaniali intrasferibili (extra commercium) che rendono impossibile l'oggetto del contratto preliminare (v. Cass. Civ., sent. n. 1940/04).
In conclusione, accertata incidenter tantum e con efficacia ex tunc, la nullità parziale del rogito in Notar del 22 novembre 2013, nella parte in cui ha previsto, in capo a Per_1
l'obbligo contrattuale di trasferimento del diritto di proprietà delle Controparte_1
particelle indicate al fg. 5, nn. 1118 e 997 (porzione), in quanto beni demaniali intrasferibili, la domanda ex art. 2932 c.c. articolata dall'attrice deve essere rigettata.
Conseguente a questa affermazione è il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice e basata sull'asserito inadempimento del;
invero, affermata CP_1
l'inesistenza di alcun obbligo a contrarre da parte del , non si può sostenere CP_1
l'inadempimento del ad un obbligo a contrarre mai esistito in diritto. CP_1
In merito alle argomentazioni difensive sollevate da ed Controparte_1
afferenti alla presunta efficacia novativa da riconoscere alla scrittura privata del 03.05.2017, 5 TRIBUNALE di SS se ne deve riconoscere l'assorbimento rispetto all'accertata nullità in quanto, anche se con questa scrittura le parti avessero voluto, effettivamente, definire ogni pendenza nei rapporti reciproci – e ciò non è per nulla pacifico – anche questo accordo transattivo risulterebbe travolto dalla nullità parziale del contratto rispetto al quale avrebbe dovuto produrre effetti novativi.
Infine, in ordine alla posizione di e Controparte_2 CP_3
osserva il Tribunale che la citazione delle predette convenute da parte dell'attrice
[...] era assolutamente inutile ab origine in quanto l'obbligo contrattuale sulla cui base la società attrice ha agìto in giudizio poteva essere fatto valere esclusivamente nei confronti del sottoscrittore del rogito notarile che aveva assunto l'obbligo di trasferimento, e cioè il fratello Controparte_1
Invero, le convenute hanno riconosciuto che, con l'atto pubblico di ricognizione di diritti in Notar in Mascali del 22.11.2013, si erano obbligate a cedere al Persona_2
fratello ogni diritto ad esse spettante sulle particelle di terreno Controparte_1 indicate al n. 1118 e n. 997 (porzione).
Ciò, tuttavia, non implica che queste si fossero obbligate, implicitamente, al trasferimento del diritto di proprietà sulle predette particelle in favore della società attrice la quale, d'altra parte, non poteva far valere nei loro confronti alcun obbligo contrattuale alla sottoscrizione del contratto traslativo, non avendo le convenute sottoscritto il contratto preliminare;
questa considerazione è confermata dal fatto che l'attrice non ha rivolto alcuna domanda nei confronti delle predette convenute, pur avendole citate in giudizio.
Nell'atto di citazione l'attrice ha chiarito che la ragione della chiamata in giudizio delle convenute risiedeva nel fatto che, testualmente, sotto un Persona_3 profilo formale titolare pro quota, unitamente alle sorelle, delle particelle di cui alla promessa di vendita, ne discende come queste ultime, al momento, siano da ritenersi, ancorché solo formalmente, titolare di diritti e, perciò, legittimate in ogni caso ad avere titolo nel presente giudizio.”
Questa affermazione è inconducente in quanto, anche se le convenute fossero state ritenute incolpevolmente titolari di diritti in quanto comproprietarie delle particelle insieme al fratello – ma l'istruttoria tecnica ha dimostrato l'erroneità di questo assunto – CP_1 6 TRIBUNALE di SS non sussisteva alcuna ragione in diritto che ne giustificasse la chiamata in giudizio laddove vi era la piena consapevolezza dell'attrice, avvalorata dallo svolgimento del giudizio, di non poter articolare nei loro confronti alcuna domanda in quanto non sottoscrittori del contratto preliminare e non assuntrici di alcun obbligo contrattuale diretto nei confronti dell'attrice la quale, infatti, si ribadisce, ha rivolto la domanda ex art. 2932 c.c. esclusivamente nei confronti del fratello CP_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite tra l'attrice e vanno integralmente compensate Controparte_1
tenuto conto del principio di causalità in quanto entrambe le parti hanno dato luogo alla declaratoria di nullità contrattuale parziale sulla cui base è stato definito il giudizio.
Il convenuto infatti, si è proclamato proprietario di particelle Controparte_1 che sapeva essere demaniali inducendo la controparte in errore mentre la società attrice, consapevole dell'intestazione catastale delle particelle al si è fidata, CP_4
colpevolmente e senza alcuna valida ragione, delle rassicurazioni fornite dal , CP_1 pur in assenza di elementi probatori che inducessero a ritenere che l'intestazione catastale al fosse, per qualche ragione, errata. CP_4
Le spese di lite tra l'attrice e le convenute e Controparte_2 CP_3
seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dell'attrice e
[...] liquidate in favore delle convenute, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso, in complessivi € 4.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra la e stante la Parte_1 Controparte_5 soccombenza della prima e la contumacia della seconda.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico dell'attrice e del convenuto in parti uguali e ne va disposta la rifusione in favore delle altre Controparte_1
convenute, ove da queste anticipate integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
7 TRIBUNALE di SS Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_5 Controparte_3
1) rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla nei confronti Parte_1
di Controparte_1
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra la e Parte_1
Controparte_1
3) condanna la alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
e che liquida in complessivi € 4.400,00 Controparte_2 Controparte_3
per compensi di avvocato di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) nulla sulle spese di lite tra la e stante la Parte_1 Controparte_5
soccombenza della prima e la contumacia della seconda;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico dell'attrice e del convenuto in parti uguali e ne dispone la rifusione in favore delle altre Controparte_1 convenute, ove da queste anticipate integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 26.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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