Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2171
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Sentenza 26 novembre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Messina, dal giudice Francesco Catanese, riguardante una domanda di trasferimento coattivo di proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c. L'attrice ha richiesto il trasferimento di particelle immobiliari, sostenendo che il convenuto avesse violato un obbligo contrattuale derivante da un rogito notarile. Il convenuto, invece, ha eccepito che il contratto fosse nullo a causa della natura demaniale delle particelle, sostenendo di aver già risolto le questioni pendenti tramite scritture transattive.

Il giudice ha accolto l'eccezione di nullità parziale del contratto, rilevando che le particelle in questione erano intrasferibili, e ha quindi rigettato la domanda dell'attrice. Ha argomentato che la nullità potesse essere rilevata d'ufficio e che, non essendoci un obbligo a contrarre, non si potesse configurare un inadempimento. Inoltre, ha escluso la legittimità della chiamata in giudizio delle convenute, poiché non avevano sottoscritto il contratto preliminare. Le spese di lite sono state compensate tra l'attrice e il convenuto, mentre l'attrice è stata condannata a rifondere le spese alle convenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2171
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 2171
    Data del deposito : 26 novembre 2025

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