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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1505/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_11 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220003740654000 REC. AGEV COVID 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n. 139 2022 00037406 54, emessa nei confronti della società appellante Ricorrente_1 S.r.l. per il recupero di contributi a fondo perduto "COVID-19" (art. 25 D.L. 34/2020) indebitamente percepiti per l'anno d'imposta 2020, oltre sanzioni e interessi.
La società contribuente impugnava la predetta cartella innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, eccependo la mancata ricezione dell'atto presupposto (atto di recupero) e contestando nel merito la fondatezza della pretesa. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio dimostrando la regolarità della notifica dell'atto di recupero avvenuta a mezzo PEC in data 16 marzo 2022.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 801/01/2023, rigettavano il ricorso, rilevando che l'amministrazione finanziaria aveva fornito piena prova della notifica dell'atto prodromico e che, in assenza di tempestiva impugnazione di quest'ultimo, la pretesa creditoria si era cristallizzata, rendendo tardive ed inammissibili le doglianze di merito sollevate avverso la successiva cartella di pagamento.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Ricorrente_1 S.r.l., affidando il gravame a due motivi principali. Con il primo motivo, l'appellante lamenta il vizio della sentenza per non aver rilevato il difetto di notifica dell'atto presupposto, introducendo censure sulla validità e regolarità della stessa (inesistenza/ irregolarità). Con il secondo motivo, la parte contesta l'errata applicazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs.
471/1997 in tema di sanzioni, sostenendo l'illegittimità del calcolo sanzionatorio operato dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia si è costituita nel presente grado di giudizio con apposite controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 (divieto di ius novorum), in quanto le questioni relative all'inesistenza della notifica (in primo grado si eccepiva l'omissione) e al calcolo delle sanzioni non erano state formulate nel ricorso introduttivo. Nel merito, l'Ufficio ha ribadito la piena legittimità del proprio operato e la definitività della pretesa tributaria.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello infondato e, pertanto, meritevole di rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La decisione dei giudici di primo grado appare corretta e immune dai vizi denunciati. In via preliminare e assorbente, si osserva che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento impugnata risulta fondata su un atto di recupero (n. Società_1) divenuto definitivo per mancata impugnazione. Dalla documentazione in atti emerge inconfutabilmente che l'atto presupposto è stato regolarmente notificato alla società appellante tramite Posta Elettronica Certificata in data 16 marzo 2022. La mancata impugnazione di tale atto nei termini di legge ha comportato la cristallizzazione del credito erariale, precludendo ogni esame sulle questioni di merito relative alla spettanza del contributo che avrebbero dovuto essere fatte valere, tempestivamente, avverso l'atto impositivo autonomo.
Quanto al primo motivo di appello, con cui si deduce l'inesistenza o l'irregolarità della notifica dell'atto presupposto, lo stesso è inammissibile oltre che infondato. Come correttamente eccepito dall'Ufficio, si tratta di una domanda nuova proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, atteso che in primo grado la ricorrente si era limitata ad eccepire genericamente l'"omessa notifica". In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della perfezione del procedimento notificatorio a mezzo PEC, depositando le relative ricevute di accettazione e consegna anche in formato .eml, dimostrando così la piena conoscenza legale dell'atto da parte della società.
Parimenti inammissibile e infondato risulta il secondo motivo di gravame relativo alle sanzioni. Anche tale censura costituisce uno ius novorum precluso in appello, non avendo la parte sollevato specifiche contestazioni sulla misura delle sanzioni ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 nel ricorso originario, ove si discuteva unicamente della motivazione degli interessi. Nel merito, comunque, la doglianza è priva di pregio giuridico: l'art. 25 del D.L. 34/2020 richiama espressamente l'applicabilità delle sanzioni per crediti inesistenti
(dal 100% al 200%) qualora, come nel caso di specie, il contributo a fondo perduto risulti non spettante a seguito dei controlli sostanziali operati dall'Amministrazione.
La definitività dell'atto di recupero rende la cartella di pagamento, che ne costituisce mera esecuzione, pienamente legittima.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonché della nota spese depositata dall'Ufficio che include la maggiorazione prevista per la fase di mediazione, la Corte liquida le spese del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di euro 4.374,60 (quattromilatrecentosettantaquattro/60), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1505/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_11 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220003740654000 REC. AGEV COVID 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n. 139 2022 00037406 54, emessa nei confronti della società appellante Ricorrente_1 S.r.l. per il recupero di contributi a fondo perduto "COVID-19" (art. 25 D.L. 34/2020) indebitamente percepiti per l'anno d'imposta 2020, oltre sanzioni e interessi.
La società contribuente impugnava la predetta cartella innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, eccependo la mancata ricezione dell'atto presupposto (atto di recupero) e contestando nel merito la fondatezza della pretesa. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio dimostrando la regolarità della notifica dell'atto di recupero avvenuta a mezzo PEC in data 16 marzo 2022.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 801/01/2023, rigettavano il ricorso, rilevando che l'amministrazione finanziaria aveva fornito piena prova della notifica dell'atto prodromico e che, in assenza di tempestiva impugnazione di quest'ultimo, la pretesa creditoria si era cristallizzata, rendendo tardive ed inammissibili le doglianze di merito sollevate avverso la successiva cartella di pagamento.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Ricorrente_1 S.r.l., affidando il gravame a due motivi principali. Con il primo motivo, l'appellante lamenta il vizio della sentenza per non aver rilevato il difetto di notifica dell'atto presupposto, introducendo censure sulla validità e regolarità della stessa (inesistenza/ irregolarità). Con il secondo motivo, la parte contesta l'errata applicazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs.
471/1997 in tema di sanzioni, sostenendo l'illegittimità del calcolo sanzionatorio operato dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia si è costituita nel presente grado di giudizio con apposite controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 (divieto di ius novorum), in quanto le questioni relative all'inesistenza della notifica (in primo grado si eccepiva l'omissione) e al calcolo delle sanzioni non erano state formulate nel ricorso introduttivo. Nel merito, l'Ufficio ha ribadito la piena legittimità del proprio operato e la definitività della pretesa tributaria.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello infondato e, pertanto, meritevole di rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La decisione dei giudici di primo grado appare corretta e immune dai vizi denunciati. In via preliminare e assorbente, si osserva che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento impugnata risulta fondata su un atto di recupero (n. Società_1) divenuto definitivo per mancata impugnazione. Dalla documentazione in atti emerge inconfutabilmente che l'atto presupposto è stato regolarmente notificato alla società appellante tramite Posta Elettronica Certificata in data 16 marzo 2022. La mancata impugnazione di tale atto nei termini di legge ha comportato la cristallizzazione del credito erariale, precludendo ogni esame sulle questioni di merito relative alla spettanza del contributo che avrebbero dovuto essere fatte valere, tempestivamente, avverso l'atto impositivo autonomo.
Quanto al primo motivo di appello, con cui si deduce l'inesistenza o l'irregolarità della notifica dell'atto presupposto, lo stesso è inammissibile oltre che infondato. Come correttamente eccepito dall'Ufficio, si tratta di una domanda nuova proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, atteso che in primo grado la ricorrente si era limitata ad eccepire genericamente l'"omessa notifica". In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della perfezione del procedimento notificatorio a mezzo PEC, depositando le relative ricevute di accettazione e consegna anche in formato .eml, dimostrando così la piena conoscenza legale dell'atto da parte della società.
Parimenti inammissibile e infondato risulta il secondo motivo di gravame relativo alle sanzioni. Anche tale censura costituisce uno ius novorum precluso in appello, non avendo la parte sollevato specifiche contestazioni sulla misura delle sanzioni ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 nel ricorso originario, ove si discuteva unicamente della motivazione degli interessi. Nel merito, comunque, la doglianza è priva di pregio giuridico: l'art. 25 del D.L. 34/2020 richiama espressamente l'applicabilità delle sanzioni per crediti inesistenti
(dal 100% al 200%) qualora, come nel caso di specie, il contributo a fondo perduto risulti non spettante a seguito dei controlli sostanziali operati dall'Amministrazione.
La definitività dell'atto di recupero rende la cartella di pagamento, che ne costituisce mera esecuzione, pienamente legittima.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonché della nota spese depositata dall'Ufficio che include la maggiorazione prevista per la fase di mediazione, la Corte liquida le spese del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di euro 4.374,60 (quattromilatrecentosettantaquattro/60), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.