Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 283
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio della sentenza per mancata rilevazione del difetto di notifica dell'atto presupposto

    La Corte ritiene il motivo inammissibile in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello, violando l'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, dato che in primo grado si era genericamente eccepita l'omessa notifica. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della regolarità della notifica a mezzo PEC.

  • Inammissibile
    Errata applicazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 in tema di sanzioni

    La Corte ritiene il motivo inammissibile in quanto nuova questione sollevata per la prima volta in appello (ius novorum), dato che in primo grado si era discusso solo della motivazione degli interessi. Nel merito, la doglianza è infondata poiché l'art. 25 del D.L. 34/2020 prevede l'applicazione delle sanzioni per crediti inesistenti quando il contributo non è spettante a seguito di controlli sostanziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 283
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 283
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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