CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2004/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 806548 CONTRIBUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 806548 CONTRIBUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 806548 CONTRIBUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7565/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 806548, riferita a vari tributi per le annualità 2010, 2011 e 2014 (euro 285,96), notificata in data 04.01.2025.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e, sotto vari profili, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Soget SpA, eccependo la previa notifica dei seguenti atti, non opposti:
- ingiunzione n. 241906/2016, notificata il 07/04/2017 (all.2) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2010;
- ingiunzione n. 241907/2016, notificata il 07/04/2017 (all.3) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2011;
- ingiunzione n. 241908/2016, notificata il 07/04/2017 (all.4) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2014;
- preavviso fermo amministrativo n. 336027/2019 (all. 5).
Eccepisce, perciò, l'irretrattabilità del credito e, inoltre, l'infondatezza delle censure riferite alla motivazione dell'atto impugnato.
Ha presentato memorie, con documentazione, parte ricorrente, che, non essendo stato rispettato il termine normativamente previsto per il deposito (dieci giorni liberi antecedenti all'odierna udienza per le memorie e venti giorni liberi per i documenti), non possono essere prese in considerazione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Soget ha idoneamente documentato la previa notifica delle ingiunzioni e del preavviso di fermo prima indicati, per cui è infondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica di atti presupposti, né risulta essere maturato il termine prescrizionale;
sono infondate, inoltre, le doglianze riferite alla motivazione dell'atto opposto, considerato che lo stesso, derivante da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, presenta un contenuto del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2004/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 806548 CONTRIBUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 806548 CONTRIBUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 806548 CONTRIBUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7565/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 806548, riferita a vari tributi per le annualità 2010, 2011 e 2014 (euro 285,96), notificata in data 04.01.2025.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e, sotto vari profili, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Soget SpA, eccependo la previa notifica dei seguenti atti, non opposti:
- ingiunzione n. 241906/2016, notificata il 07/04/2017 (all.2) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2010;
- ingiunzione n. 241907/2016, notificata il 07/04/2017 (all.3) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2011;
- ingiunzione n. 241908/2016, notificata il 07/04/2017 (all.4) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2014;
- preavviso fermo amministrativo n. 336027/2019 (all. 5).
Eccepisce, perciò, l'irretrattabilità del credito e, inoltre, l'infondatezza delle censure riferite alla motivazione dell'atto impugnato.
Ha presentato memorie, con documentazione, parte ricorrente, che, non essendo stato rispettato il termine normativamente previsto per il deposito (dieci giorni liberi antecedenti all'odierna udienza per le memorie e venti giorni liberi per i documenti), non possono essere prese in considerazione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Soget ha idoneamente documentato la previa notifica delle ingiunzioni e del preavviso di fermo prima indicati, per cui è infondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica di atti presupposti, né risulta essere maturato il termine prescrizionale;
sono infondate, inoltre, le doglianze riferite alla motivazione dell'atto opposto, considerato che lo stesso, derivante da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, presenta un contenuto del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).