Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01584/2026REG.PROV.COLL.
N. 07149/2025 REG.RIC.
N. 07982/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7149 del 2025, proposto dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ER), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
TA RE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
di CC CC, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7982 del 2025, proposto da TA RE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ER), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di CC EC, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7149 del 2025:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 2274, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 7982 del 2025:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 2274, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di TA RE s.p.a. nel giudizio r.g.n. 7149 del 2025 e dell’ER nel giudizio r.g.n. 7982 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere SA CO LI e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Bruti Liberati e SA Concordati, quest’ultimo per delega dell’avvocato Fabio Todarello, nonché l’avvocato dello Stato Fabio Tortora, per entrambi i giudizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Entrambe le parti del giudizio di primo grado – l’Autorità per energia, reti e ambiente (ER) e TA RE s.p.a. – impugnano la sentenza che ha accolto il ricorso della società per l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio e che ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto il ricorso della stessa contro il provvedimento di “annullamento” dei premi da questa percepiti per la qualità del servizio.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con deliberazione n. 87/2022/E/gas dell’8 marzo 2022 l’ER ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, tra cui Umbria Distribuzione Gas s.p.a..
2.2. Quest’ultima, nel corso dei controlli, ha dichiarato di avvalersi, tramite un contratto di servizio, di TA RE s.p.a. per la gestione di una serie di attività, tra cui: servizio di centralino di pronto intervento; misure del grado di odorizzazione incluse le attività di laboratorio per la qualità del gas; ricerca programmata delle dispersioni; servizi commerciali e rapporti con le società di vendita.
2.3. Con nota del 18 aprile 2023, poi integrata con nota del 26 maggio 2023, l’autorità ha chiesto a TA RE di trasmettere le procedure operative in vigore nel 2020, da questa utilizzate per le seguenti attività: pronto intervento; odorizzazione del gas; attivazione della fornitura; classificazione delle dispersioni localizzate; ricerca programmata delle dispersioni; protezione catodica; sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; gestione delle emergenze; gestione degli incidenti da gas.
2.4. La società ha dato riscontro con note del 3 maggio 2023 e del 14 giugno 2023 (acquisite dall’autorità con prot. 40785, 40786 e 40788).
2.5. Con determinazione n. DSAI/9/2023/gas del 1 agosto 2023, l’ER ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di TA RE, muovendo le seguenti contestazioni per presunta violazione del testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG), approvato con deliberazione n. 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, come successivamente integrata e modificata:
i) in possibile violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG 20/25, non avrebbe ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate alla regolazione e/o alle norme tecniche e, ove mancanti, alle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 vigenti nel 2020, relativamente alle attività di classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni (ITG IOP-256-R00 - allegato 17b alla verifica ispettiva); inoltre, sempre in possibile violazione dell’articolo 14, comma 8, lettera a) della RQDG 20/25, l’allegato 4 della procedura relativa all’attività di pronto intervento denominata “ITGIOP- 291-R02”, vigente nel 2020, conteneva, tra le indicazioni da fornire ai segnalanti al centralino di pronto intervento situazioni di dispersioni di gas, l’utilizzo di stracci bagnati, senza precisare le modalità da seguire e gli accorgimenti di sicurezza da adottare e pertanto in violazione altresì dell’art. 15, comma 1, lett. c) punto iii della RQDG 20/25;
ii) in possibile violazione dell’articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell’articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non avrebbe correttamente registrato e conseguentemente non avrebbe correttamente comunicato all’autorità le chiamate telefoniche conversate (pertinenti e non pertinenti) e le chiamate telefoniche non conversate relative al servizio di pronto intervento.
2.6. Nel corso del procedimento, TA RE ha presentato una memoria difensiva (acquisita dall’autorità con prot. 59187 del 19 settembre 2023).
Con nota prot. 75309 del 28 novembre 2023 il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze dell’istruttoria
Questa ha trasmesso una memoria di replica corredata da documenti (che è stata acquisita dall’autorità con prot. 2460 del 11 gennaio 2024).
2.7. Il 21 febbraio 2024, l’ER, al fine di svolgere approfondimenti istruttori su richiesta del collegio, ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 13812) al Comitato Italiano Gas, una richiesta di parere al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (prot. 13833) e una richiesta di informazioni alla stessa TA RE (prot. 13842), sospendendo il termine di conclusione del procedimento fino alla data di ricevimento di tutte le informazioni richieste e comunque per un tempo non superiore a 20 giorni.
2.8. TA RE ha trasmesso i propri riscontri il 12 marzo 2024 (con nota acquisita dall’autorità con prot. 18723 del 13 marzo 2024).
Il Comitato Italiano Gas ha fornito i chiarimenti richiesto con nota del 15 marzo 2024 (acquisita dall’autorità con prot. 19799), che è stata poi inoltrata alla società con comunicazione del 18 marzo 2024 (prot. autorità 20303).
2.9. A conclusione del procedimento, con deliberazione n. 108/2024/S/gas del 26 marzo 2024 l’ER:
- ha archiviato le contestazioni per la violazione degli artt. 14, comma 8, lettera a), dell’art. 15, comma 1, lettera c), dell’art. 36, comma 10, lettere c) e d) e dell’art. 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25 (relative all’indicazione di apporre stracci bagnati e alla comunicazione delle telefonate al servizio di pronto intervento);
- ha accertato la violazione dell’art. 14, comma 8, lettera d) ed e), della RQDG 20/25 (relativa alla procedura sulle attività di classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni);
- ha inflitto a TA RE s.p.a. una sanzione pecuniaria di euro 58.000 (cinquantottomila/00).
2.10. La società ha impugnato il provvedimento sanzionatorio e gli atti presupposti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2.11. A seguito dell’opposizione dell’ER, l’impugnazione è stata trasposta dinanzi al T.a.r. per la Lombardia e incardinata con r.g.n. 2449 del 2024.
Con il ricorso si deducono le seguenti censure:
I) non sussisterebbe l’illecito contestato dall’autorità, perché le omissioni riscontrate sarebbero di lieve entità e non avrebbero arrecato pregiudizio agli utenti;
II) il provvedimento sarebbe stato illegittimamente emesso in violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento sanzionatorio, rispetto al quale non si dovrebbe tenere conto della sospensione disposta per l’acquisizione dei chiarimenti chiesti dal collegio, che sarebbe stata ingiustificata e a sua volta illegittima;
III) l’intero procedimento instaurato nei confronti della società sarebbe illegittimo, perché ha preso le mosse dalla verifica ispettiva disposta nei confronti di Umbria Distribuzione Gas collocandosi tuttavia al di fuori dell’ambito soggettivo di tale procedimento o, comunque, di qualsiasi altro procedimento a carico di TA RE.
2.12. In seguito, nel mese di giugno 2024 l’ER ha pubblicato on line le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2020 e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell’importo previsto in applicazione della RQDG, dando termine alle imprese interessate per prendere posizione.
2.13. Riscontrando l’annullamento dei premi per tutti i suoi impianti, il 20 giugno 2024 la società ha contestato tali previsioni.
2.14. Con nota prot. 69445 del 2 ottobre 2024, il direttore della Direzione Servizi di sistema e monitoraggio energia ha confermato di voler proporre al collegio l’annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni, altrimenti dovuti a TA RE, a causa della violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG, con riferimento a tutti gli impianti da questa serviti.
2.15. Acquisite le controdeduzioni inviate dalla società con nota del 18 ottobre 2024, l’ER ha confermato il mancato riconoscimento dei premi con deliberazione n. 490/2024/R/gas del 19 novembre 2024.
2.16. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti dinanzi al T.a.r. per la Lombardia con ricorso che è stato incardinato con r.g.n. 3447 del 2024 e con il quale si deducono le seguenti censure:
I. non sussisterebbe la violazione della RQDG posta alla base del provvedimento, il quale comunque risulterebbe sproporzionato;
II. mentre la disciplina regolatoria contemplerebbe l’annullamento dei premi quale conseguenza di verifiche disposte su singoli impianti, e in relazione solo a essi, nella specie la determinazione fa seguito a una verifica documentale svolta nei confronti della società e riguarda tutti i suoi impianti.
TA RE ha altresì contestato il provvedimento di determinazione dei premi e delle penalità per illegittimità derivata, proponendo nei suoi confronti le stesse censure già dedotte rispetto al provvedimento sanzionatorio, individuato quale atto presupposto.
3. Con sentenza 16 giugno 2025, n. 2274, il T.a.r. per la Lombardia:
- ha riunito i ricorsi r.g.n. 2449 del 2024 e r.g.n. 3447 del 2024;
- ha accolto la domanda di annullamento della deliberazione n. 108/2024/S/gas, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, con assorbimento delle altre censure;
- ha giudicato l’impugnativa della deliberazione n. 490/2024/R/gas in parte inammissibile (laddove fondava sulla riproposizione delle censure già dedotte nei confronti del provvedimento sanzionatorio) e in parte infondata, escludendo la sussistenza dei vizi propri con essa dedotti;
- ha compensato tra le parti le spese di lite.
4. Con appello notificato il 17 settembre 2025 e depositato il giorno successivo (nonché incardinato con r.g.n. 7149 del 2025), l’ER ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso di TA RE r.g.n. 2449 del 2024 e annullato la deliberazione n. 108/2024/S/GAS.
4.1. La società si è costituita in giudizio il 15 ottobre 2025, riproponendo i motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti.
4.2. Nel corso del processo:
- ER ha depositato una memoria l’8 gennaio 2026, alla quale TA RE ha replicato il 16 gennaio 2026;
- la società ha depositato una memoria il 9 gennaio 2026, alla quale l’autorità ha replicato il 15 gennaio 2026.
4.3. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Anche TA RE s.p.a., con appello notificato il 15 ottobre 2026 e depositato il successivo giorno 17 (nonché incardinato con r.g.n. 7982 del 2025), ha impugnato la sentenza n. 2274 del T.a.r. per la Lombardia, nella parte in cui ha giudicato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso r.g.n. 3447 del 2024.
5.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituita l’ER, resistendo al gravame.
5.2. Nel corso del processo l’autorità ha depositato una memoria l’8 gennaio 2026, cui la società ha replicato il 16 gennaio 2026.
5.3. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, quali impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, gli appelli r.g.n. 7149 del 2025 e r.g.n. 7982 del 2025 devono essere riuniti, in applicazione dell’art. 96, comma 1, c.p.a..
7. Con un unico motivo di gravame l’ER deduce: « Error in iudicando per travisamento dei presupposti applicativi del supplemento istruttorio disposto dal Collegio ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Sanzioni ».
7.1. Secondo l’autorità, il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere ingiustificata e illegittima la richiesta di chiarimenti formulata su istanza del collegio e, di conseguenza, nel giudicare violato il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
7.2. Il motivo è fondato.
Il regolamento sanzioni, approvato dall’autorità con deliberazione n. 243/2012/E/com del 14 giugno 2012 (e successivamente modificato), prevede che « qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale, il Collegio li richiede al responsabile del procedimento o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso » e che il provvedimento finale è adottato « entro il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 1 » (art. 22, commi 1 e 3); la disposizione richiamata, a sua volta, fissa il termine di conclusione del procedimento in 220 giorni, precisando però, al comma 3, che esso è sospeso, tra l’altro, « dalla richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, comma 1, fino alla data di ricevimento delle informazioni ».
Dalle disposizioni esaminate emerge che il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla richiesta d’informazioni del collegio sino al ricevimento delle stesse.
Tenendo conto di questa sospensione, nel caso di specie il termine di 220 giorni è stato rispettato, perché il procedimento è stato avviato con determinazione n. DSAI/9/2023/gas del 1 agosto 2023 e si è concluso con deliberazione 26 marzo 2024, n. 108/2024/S/gas, ma dal computo dei giorni complessivamente trascorsi devono essere detratti venti giorni, corrispondenti al termine massimo di sospensione disposto con la nota del 21 febbraio 2024 (e rispetto al quale il riscontro del Comitato Italiano Gas è successivo).
A tal proposito, non è condivisibile la valutazione del T.a.r. secondo cui il collegio non si sarebbe limitato ad acquisire “informazioni” o elementi “ulteriori”, ma avrebbe dato avvio a un’istruttoria completamente nuova, dunque illegittima e comunque inidonea a comportare la sospensione del termine di conclusione del procedimento, perché la richiesta – che è stata formulata tempestivamente, quando il termine di 220 giorni non era scaduto – ha avuto a oggetto circostanze dedotte dalla stessa società nel corso del procedimento e il suo esito ha condotto all’archiviazione di diverse delle contestazioni mosse in origine, risultando così favorevole all’impresa.
In particolare, come esposto nel provvedimento sanzionatorio, l’autorità ha tenuto conto, ai fini di una minore quantificazione della sanzione, del fatto che, come esposto da TA RE nella nota di riscontro del 12 marzo 2024, le operazioni di eliminazione delle dispersioni sono state in concreto gestite nel rispetto della RQDG 20/2025, così come è stato osservato il termine da essa previsto per l’indicazione del numero delle dispersioni eliminate ovvero non eliminate.
Inoltre, il chiarimento reso dal Comitato Italiano Gas il 15 marzo 2024 ha indotto l’ER a considerare corretta l’apposizione di stracci bagnati per tamponare certe tipologie di dispersioni di gas, archiviando la relativa contestazione.
In entrambi i casi, dunque, il collegio si è effettivamente limitato a verifiche puntuali di singoli aspetti compresi nel perimetro delle contestazioni iniziali, anche perché dedotti dalla società quali fatti idonei a escludere le violazioni contestate o attenuarne il disvalore.
8. L’accoglimento dell’appello dell’ER comporta che, in riforma della sentenza del T.a.r., deve essere giudicato infondato il secondo motivo del ricorso di primo grado.
Occorre quindi pronunciarsi sul primo e sul terzo motivo dell’atto introduttivo, assorbiti dal Tribunale e tempestivamente riproposti in grado di appello da TA RE.
9. Con la prima censura si deduce: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ER n. 243/2012/E/com; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca e violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie di violazione ».
9.1. In particolare, si sostiene che le inesattezze rilevate dall’autorità siano presenti soltanto in alcune parti della procedura operativa e risultino di lieve entità, riguardando aspetti formali se non addirittura meri refusi.
9.2. Il motivo è infondato.
La contestazione, come formulata con la determinazione n. DSAI/9/2023/gas, ha riguardato la violazione dell’art. 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG 20/25, in quanto la società non avrebbe rispettato l’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate relativamente alle attività di classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni.
Il testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 prevede infatti, tra gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza, che l’impresa distributrice è tenuta a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE, tra l’altro, per le attività di “classificazione delle dispersioni localizzate” (lettera d) e di “ricerca programmata delle dispersioni” (lettera e).
Nel caso di specie, l’istruttoria svolta dall’autorità ha condotto ad accertare che la procedura ITG-IOP-256-R00 richiamava la deliberazione n. 574/2013/R/gas, relativa al periodo regolatorio 2014-2019, invece della vigente deliberazione n. 569/2019/R/gas.
La circostanza non è negata dalla società, che tuttavia sostiene si tratti di un mero refuso o, comunque, di un errore meramente formale che non ha comportato alcuna conseguenza nella concreta gestione delle operazioni di eliminazione delle dispersioni.
Tuttavia, l’errata indicazione della delibera in base alla quale provvedere all’eliminazione delle dispersioni non può considerarsi un refuso o una mera irregolarità, perché ne discende il riferimento a un diverso quadro regolatorio, dunque a una differente procedura, anche in punto d’indicazione dei tempi per l’eliminazione stessa (nove mesi invece di 180 giorni).
Inoltre, il fatto che non si siano verificate problematiche nella fase di concreta gestione delle operazioni non rileva ai fini della sussistenza dell’illecito – che, avendo riguardo all’adozione obbligatoria di cautele, è di mero pericolo – quanto piuttosto ai fini della quantificazione della sanzione, momento nel quale effettivamente l’autorità ha tenuto conto delle circostanze poste in luce dalla società.
Pertanto, non sussistono i vizi sostanziali dedotti da TA RE nei confronti del provvedimento sanzionatorio.
10. Con la terza censura del ricorso di primo grado, riproposta in appello, si deduce: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 4 bis, 13, 14, 15, 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ER n. 243/2012/E/com; Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 93/2011; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 7 della l. n. 241 del 1990; Violazione e falsa applicazione degli artt. 78 e 79 della RQDG; Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria ».
10.1. In particolare, si sostiene che l’intero procedimento instaurato nei confronti della società sia illegittimo, perché ha preso le mosse dalla verifica ispettiva disposta nei confronti di Umbria Distribuzione Gas collocandosi tuttavia al di fuori dell’ambito soggettivo di tale procedimento o, comunque, di qualsiasi altro procedimento a carico di TA RE.
10.2. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le autorità di regolazione emanano le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, con determinazioni che modificano o integrano il regolamento di servizio che l’esercente è tenuto a predisporre. Inoltre, ai sensi della precedente lettera g), le autorità controllano lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili.
Si aggiunga che, ai sensi del successivo comma 20, le autorità di regolazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiedono agli esercenti il servizio informazioni e documenti sulla loro attività, effettuano controlli in ordine al rispetto, tra l’altro, delle determinazioni sui livelli di qualità del servizio da garantire e irrogano sanzioni in caso d’inosservanza (potestà, quest’ultima, ribadita dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93).
All’ER è dunque attribuito un generale potere di controllo dello svolgimento dei servizi regolati in relazione alle norme e agli atti di regolazione a essi applicabili. L’esercizio di questo potere può essere sollecitato dagli utenti, mediante reclami, istanze e segnalazioni ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481 del 1995, ovvero essere esercitato d’ufficio e, in quest’ultimo caso, il singolo procedimento nei confronti di un’impresa ben può prendere le mosse dalle informazioni comunque acquisite dall’autorità nell’esercizio delle sue funzioni.
Non è quindi illegittimo che l’ER proceda a verifiche ispettive o comunque alla richiesta d’informazioni – e, se del caso, dia avvio a un procedimento sanzionatorio – nei confronti di un’impresa anche per fatti di cui viene a conoscenza nel corso di controlli che riguardano un altro soggetto, a condizione che la prima sia posta nelle condizioni di controdedurre e di difendersi, nel rispetto delle garanzie procedimentali stabilite in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, quando può derivarne una misura punitiva, che siano assicurati « la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie », come previsto dall’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 93 del 2011.
Nel caso di specie, l’autorità ha appreso dei presunti inadempimenti di TA RE nel corso della verifica svolta nei confronti di Umbria Distribuzione Gas e, su questa base, nell’esercizio del suo generale potere di controllo, ha chiesto informazioni con le note del 18 aprile 2023 e del 26 maggio 2023, ma ha poi comunque avviato un procedimento sanzionatorio autonomo, con determinazione n. DSAI/9/2023/gas, nel quale la società ha potuto difendersi, presentando memorie e documenti (di cui l’autorità ha effettivamente tenuto conto nel decidere sulle varie contestazioni, anche archiviandone alcune).
Pertanto, anche sotto questo profilo non sussistono i vizi denunciati dall’impresa.
11. In conclusione, per quanto attiene al giudizio r.g.n. 7149 del 2025, deve essere accolto l’appello dell’ER e, data l’infondatezza dei motivi di primo grado riproposti, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia deve essere respinto il ricorso incardinato in primo grado con r.g.n. 2449 del 2024, relativo alla deliberazione n. 108/2024/S/gas.
12. Quanto all’appello di TA RE s.p.a. (r.g.n. 7982 del 2025), con il primo motivo si critica la decisione del Tribunale di respingere la prima censura del ricorso di primo grado, con cui si è dedotto: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 45 della RQDG 2020/2025. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ER n. 243/2012/E/com. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca e violazione del principio di proporzionalità ».
12.1. Secondo la società, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna violazione rilevante della RQDG 20/25 e comunque il provvedimento di decadenza dai premi, che avrebbe una sostanziale natura sanzionatoria, sarebbe sproporzionato.
A tal proposito, si chiede di formulare in via pregiudiziale un quesito alla Corte di giustizia, al fine di chiarire se gli atti di regolazione dell’autorità, ove intesi nel senso di prevedere in via automatica la perdita di tutti i premi, sia conforme al principio eurounitario di proporzionalità.
12.2. Il motivo è infondato.
In via di premessa, si deve richiamare quanto già argomentato circa la sussistenza dell’inosservanza dell’obbligo, sancito dall’art. 14 della RQDG 20/25 di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida definite dagli organismi tecnici competenti, tra l’altro, per le attività di “classificazione delle dispersioni localizzate” (lettera d) e di “ricerca programmata delle dispersioni” (lettera e).
Quanto alle conseguenze dell’inosservanza sul piano della “spettanza” dei premi, occorre osservare che l’ER, esercitando il potere di emanare direttive per definire i livelli generali e specifici di qualità, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481 del 1995, ha previsto una regolazione incentivante, ossia un sistema in cui, fermo restando un nucleo minimo di obblighi di sicurezza, sono previsti dei premi per gli operatori che adottino misure improntate a un livello superiore.
In particolare, con il testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 (RQDG 20/25), approvata con deliberazione n. 569/2019/R/gas, poi modificata e integrata, l’autorità ha previsto un sistema incentivante (c.d. “recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione”), che prevede premi per l’effettuazione di un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al livello minimo e per ridurre le dispersioni di gas localizzate segnalate da terzi.
L’art. 45.5 del testo unico prevede che quando viene accertato per un impianto il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all’art. 14 (tra cui rientra, come già evidenziato, quello di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti – ovvero delle linee guida degli organismi tecnici competenti per le attività di “classificazione delle dispersioni localizzate” e di “ricerca programmata delle dispersioni”), l’impresa distributrice perde il diritto a riscuotere i premi correlati all’odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni di gas.
La previsione è coerente con la logica del sistema incentivante, che, per il riconoscimento di un “premio” correlato al raggiungimento di livelli di qualità “superiori”, presuppone che siano soddisfatti quelli minimi.
In mancanza, il diritto al premio non può sorgere: da questo punto di vista, si è già chiarito che « la riduzione e l’annullamento dei premi non costituiscono misure sanzionatorie, bensì la diretta conseguenza della mancata integrazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi, rispetto alle quali la prioritaria soddisfazione degli obblighi minimi di servizio relativi alla sicurezza costituisce un postulato anzitutto logico per il raggiungimento di un livello di sicurezza più elevato » (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2022, n. 2927, opportunamente citata dalla difesa erariale).
La violazione della regolazione in materia di qualità è dunque sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento dei premi, senza che vi sia violazione del principio di proporzionalità, sia perché si tratta di una conseguenza vincolata, sia perché l’inosservanza degli obblighi che costituiscono il livello minimo di qualità richiesto impedisce logicamente che sia corrisposta la remunerazione prevista per prestazioni aggiuntive.
12.3. Non vi sono poi i presupposti per formulare quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia, dato che il principio di proporzionalità è ormai accolto anche nell’ordinamento nazionale – e nella specie non può dirsi violato, date le caratteristiche del meccanismo incentivante, note agli operatori – e non vengono invocate specifiche norme eurounitarie di cui chiarire l’interpretazione.
13. Con il secondo motivo dell’appello di TA RE s.p.a. si critica la decisione del Tribunale di respingere la seconda censura del ricorso di primo grado, con cui si è dedotto: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della RQDG sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 della RQDG – Eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto – Illogicità – Violazione del principio di uguaglianza sostanziale – Carenza di istruttoria e motivazione ».
13.1. Secondo la società, mancherebbe il presupposto previsto dall’art. 45.5 del RQDG per la perdita dei premi, ossia che la violazione sia accertata per un impianto di distribuzione della società interessata, dato che nel caso di specie le contestazioni sono state mosse all’esito di controlli che hanno interessato Umbria Distribuzione Gas.
Inoltre, si sostiene che l’inosservanza, appunto perché accertata rispetto a un singolo impianto, dovrebbe comportare la perdita dei premi relativi a tale impianto, non di quelli complessivamente percepiti dall’impresa.
13.2. Il motivo è infondato.
In premessa, possono essere richiamate le considerazioni già svolte circa la sussistenza di un generale potere dell’ER di controllare il rispetto delle norme e degli atti di regolazione da parte degli operatori.
Nel caso di specie, l’autorità ha accertato la difformità dalla RQDG delle procedure operative applicate da Italreti Gas s.p.a. in tutti i suoi impianti, pertanto, logicamente, ha disposto la perdita di tutti i premi.
14. Con il terzo motivo di appello, si propongono le censure dedotte in primo grado per denunciare l’illegittimità derivata della deliberazione n. 490/2024/R/gas, in quanto in tesi fondata sul procedimento e sul provvedimento sanzionatorio, che il T.a.r. ha giudicato inammissibili.
15. A prescindere dalla loro ammissibilità, i motivi dedotti in via derivata sono infondati, dato l’accoglimento dell’appello dell’ER e, per l’effetto, il rigetto nel merito del ricorso della società contro il provvedimento sanzionatorio
16. Pertanto, l’appello di TA RE s.p.a. è meritevole di rigetto nel suo complesso.
17. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’ER, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli r.g.n. 7149 del 2025 e n. 7982 del 2025, come in epigrafe proposti, così provvede:
- riunisce gli appelli;
- accoglie l’appello r.g.n. 7149 del 2025 proposto dall’ER e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado incardinato dinanzi al T.a.r. per la Lombardia con r.g.n. 2449 del 2024;
- respinge l’appello r.g.n. 7982 del 2025 proposto da TA RE s.p.a.;
- condanna TA RE s.p.a. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’ER, nella misura totale e complessiva, per i giudizi riuniti, di euro 15.000 (quindicimila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UI IA TA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
SA CO LI, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CO LI | UI IA TA |
IL SEGRETARIO