Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1584
CS
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del procedimento per violazione del termine di conclusione

    Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla richiesta di informazioni del collegio fino al ricevimento delle stesse. Nel caso di specie, il termine di 220 giorni è stato rispettato considerando la sospensione disposta. La richiesta di chiarimenti non ha dato avvio a una nuova istruttoria ma ha riguardato circostanze dedotte dalla società e ha condotto all'archiviazione di contestazioni, risultando favorevole all'impresa.

  • Rigettato
    Illegittimità del procedimento sanzionatorio

    Le autorità di regolazione hanno poteri generali di controllo e ispezione. L'ER può avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di un'impresa per fatti di cui viene a conoscenza nel corso di controlli su altri soggetti, purché l'impresa sia posta nelle condizioni di difendersi e siano assicurate le garanzie procedurali. Nel caso di specie, TA RE ha potuto difendersi nel procedimento autonomo avviato dall'ER.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'illecito contestato

    L'errata indicazione della delibera di riferimento nella procedura operativa non è un mero refuso, ma comporta il riferimento a un diverso quadro regolatorio e a una differente procedura, anche in punto di tempi di eliminazione delle dispersioni. Il fatto che non si siano verificate problematiche nella gestione concreta delle operazioni non rileva ai fini della sussistenza dell'illecito, che è di mero pericolo.

  • Rigettato
    Inesistenza della violazione della RQDG e sproporzione del provvedimento

    L'inosservanza dell'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate è stata accertata. La perdita dei premi non costituisce sanzione, ma è la diretta conseguenza della mancata integrazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi, presupponendo la prioritaria soddisfazione degli obblighi minimi di servizio relativi alla sicurezza. Il principio di proporzionalità non è violato, trattandosi di conseguenza vincolata e poiché l'inosservanza degli obblighi minimi impedisce logicamente la remunerazione per prestazioni aggiuntive.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto per la perdita dei premi

    L'autorità ha accertato la difformità delle procedure operative applicate da TA RE in tutti i suoi impianti, pertanto ha logicamente disposto la perdita di tutti i premi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento di mancato riconoscimento premi

    I motivi dedotti in via derivata sono infondati dato l'accoglimento dell'appello dell'ER e il rigetto nel merito del ricorso della società contro il provvedimento sanzionatorio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1584
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1584
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo