TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA EO
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3290/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. IN Intersimone giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Marina Olla, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22.3.2024, rep. Persona_1
37875, racc. 7313. RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione d'indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.6.2025 esponeva che l' con Parte_1 CP_1 provvedimento di accertamento n. 94935/2020 del 2.2.2025, inviatole tramite raccomandata pervenuta il 19.2.2025, le aveva comunicato la sussistenza di un indebito di € 1.000,00, per il
1 periodo 1-30.6.2020, con la motivazione che era stata “percepita indennità per emergenza
Covid in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali
(art.29 D.L. 18/2020 convertito dalla legge 77/2020, art84 commi 5 e 9 D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, art. 9 comma 1 D.L. 104/2020 convertito dalla legge 126/2020, art. 15 commi 1 e 2 e art. 15 bis commi 1 e 2 D.L. 137/2020 convertito dalla legge 176/2020)”.
Lamentava che l' aveva motivato l'indebito richiamando l'assenza dei presupposti per CP_1 il riconoscimento della prestazione, senza indicare quale disposizione legislativa avesse dato origine all'erogazione del bonus.
Precisava di aver effettivamente beneficiato delle misure di sostegno di cui al D.L. 22 marzo
2021, n. 41, c.d. Decreto Sostegni 1, avendo presentato in data 2.4.2020, tramite il patronato
INAPI di Giardini Naxos, domanda per la categoria “lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, DL 18/2020)”.
Riferiva di aver presentato ricorso amministrativo ed istanza di riesame in data 9.5.2025, a cui l' aveva risposto con provvedimento di pari data, chiarendo che l'indebito era riferibile CP_1 alla prestazione ex art. 9, comma 1, D.L. n. 104/2020, che l'erogazione era stata automatica e che solo in seguito esso si era avveduto dell'erroneità della liquidazione. CP_1
Effettuava una ricognizione della normativa in materia, osservando che l'indennità di €
1.000,00 in favore degli stagionali – i quali alla data di entrata in vigore del D.L con la quale veniva riconosciuta non percepissero NASPI e/o fossero titolari di rapporto di lavoro - fosse stata prevista anche senza necessità di presentare domanda di riconoscimento, sulla base della griglia di lavoratori a cui l' aveva già erogato le prestazioni. CP_1
Con riguardo al caso di specie, rimarcava che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, la ricorrente risultava assunta presso la S.R.L. Q&Q Baia delle Sirene per il periodo 1.6.2020-
30.9.2020, sicché deduceva che l' aveva liquidato le somme su iniziativa autonoma, CP_1 disponendo di tutti gli elementi per conoscere il proprio status.
Rilevava, dunque, di aver percepito gli importi in buona fede, senza aver posto alcuna condotta dolosa, colposa o omissiva, invocando il proprio conseguente diritto all'irripetibilità dell'indebito.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento di accertamento n. 94935/2020 dell' e, conseguentemente, che fosse dichiarata non dovuta la somma di € 1.000,00 da CP_1 ella percepita per indennità COVID 19 art. 9, comma 1, D.L. n. 104/2020, per legittimo
2 affidamento di buona fede, istando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15.10.2025, contestando CP_1 la fondatezza del ricorso.
Rilevava che l'erogazione della somma indebita era avvenuta in automatico e che il sistema aveva rilevato solo successivamente lo stato lavorativo della Deduceva, altresì, che la Pt_1 fattispecie era regolata dalla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. e che era configurabile, nella fattispecie in esame, il dolo della ricorrente. Aggiungeva che non era previsto il ricorso amministrativo.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, salva l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.- All'udienza del 28 ottobre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa, giova premettere sul piano generale che,
"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. n. 1446/2008).
Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è vero tuttavia che nel settore si applichi il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per CP_1 come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
3 In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”.
Pertanto, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019 n. 26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 30.6.2020 n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.2.2023 n. 5606).
Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non risulta provata la sussistenza di dolo da parte della ricorrente.
4 A tal fine giova una sintetica ricostruzione dei fatti di causa. La ricorrente ha presentato domanda “ART. 29 Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali” in data
2.4.2020, prot. poi accolta. In seguito, è stato emanato il Decreto- Controparte_2
Legge 14 agosto 2020, n. 104 (entrato in vigore il successivo giorno 15), il cui art. 9, comma 1, ha previsto che “
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. La circolare n. 125 del 28/10/2020 ha chiarito, per quanto CP_1 di interesse, la non necessarietà della domanda in capo ai lavoratori stagionali del turismo già beneficiari delle precedenti erogazioni. La alla data di emanazione del D.L. (15 Pt_1 agosto) era già stata assunta, sicché difettava, in capo alla stessa, uno dei requisiti di legge per beneficiare dell'erogazione di € 1.000,00, invece percepita.
Tanto premesso, dall'UniLav e dall'estratto contributivo versati in atti risulta che l'Istituto previdenziale, alla data di erogazione della prestazione in contestazione, ben poteva essere a conoscenza dell'occupazione nelle more reperita dalla ricorrente. Il Modello UniLav in atti, infatti, reca alla sezione “4.2 - Dati Rapporto” il 30.7.2020 quale data di inizio rapporto e dalla successiva “Sezione 5 – Dati Invio” risulta che tale modello sia stato acquisito il 31.8.2020 al protocollo n. 00957426. L'estratto contributivo attesta un rapporto di lavoro stagionale dall'1 giugno al 30 settembre 2020.
Deve, quindi, concludersi per la insussistenza del dolo della percettrice, la quale non ha presentato alcuna domanda e si è limitata a ricevere una somma liquidata d'ufficio dall' , CP_1 che ben disponeva delle informazioni relative alla condizione lavorativa della percipiente.
Il legittimo affidamento e la buona fede della ricorrente nei termini sopra chiariti impongono, dunque, l'accoglimento del ricorso.
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della
5 natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. IN Intersimone, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.6.2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito n. 94935/2020 del 2.2.2025;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in € 43,00 per rimborso c.u. ed € 339,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
IN MO.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA EO
6