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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1563/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1563/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta DI LUZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Casalincontrada alla piazza Martiri d'Ungheria n.3, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
NC NI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in
1 Chieti al corso Marrucino n.153, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 7 agosto 2025 da
[...]
e Parte_1 Controparte_1
rilevato che all'udienza del 1° dicembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che il ricorso introduttivo si intende integrato ed in parte sostituito dall'accordo modificativo depositato telematicamente in data 1° dicembre 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Avezzano in data 26 maggio 2012 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate e precisate con il verbale d'udienza ed integrate e parzialmente sostituite dall'accordo modificativo depositato telematicamente che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.9 – Parte II – Serie A – Anno 2012.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1563/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta DI LUZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Casalincontrada alla piazza Martiri d'Ungheria n.3, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
NC NI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in
1 Chieti al corso Marrucino n.153, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 7 agosto 2025 da
[...]
e Parte_1 Controparte_1
rilevato che all'udienza del 1° dicembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che il ricorso introduttivo si intende integrato ed in parte sostituito dall'accordo modificativo depositato telematicamente in data 1° dicembre 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Avezzano in data 26 maggio 2012 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate e precisate con il verbale d'udienza ed integrate e parzialmente sostituite dall'accordo modificativo depositato telematicamente che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.9 – Parte II – Serie A – Anno 2012.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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