Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 3
L'adempimento spontaneo, da parte del datore di lavoro, rispetto all'ordine di reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, contenuto nella sentenza pronunciata a norma dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300, non costituisce di per sè comportamento interpretabile come acquiescenza al provvedimento giudiziale, benché questo non sia suscettibile di esecuzione forzata quanto alla reintegrazione; infatti tale comportamento non è incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza, ben potendo essere determinato dall'intento di evitare il grave pregiudizio per il datore di lavoro di dover versare la retribuzione in assenza della prestazione corrispettiva.
La norma dell'art. 3 della legge n. 108 del 1990, sull'estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori di cui agli artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300/1970 delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 della medesima legge n. 300 del 1970, a prescindere dal numero dei dipendenti ed anche a favore dei dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo e, in particolare, a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o rappresaglia.
Poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, perché il giudice di merito, accertata la sussistenza di ragioni ritorsive alla base del licenziamento, aveva omesso un'adeguata motivazione sulla esistenza o meno della giusta causa addotta dal datore di lavoro, limitandosi ad affermare che gli addebiti erano infondati e pretestuosi).
Commentari • 7
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Con l'ordinanza del 07/03/2023 n. 6838 la Corte di Cassazione torna a ribadire principi importanti in materia di onere della prova nel caso di licenziamento motivato dall'intento ritorsivo del datore di lavoro. 1. - I fatti oggetto di causa Nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi della L. 92/2012, una lavoratrice, dipendente dell'Associazione Albergatori di V., aveva impugnato il proprio licenziamento ritenendolo ritorsivo e non sorretto da giusta causa. Ritenendo fondato il ricorso, il Tribunale di Savona, accertata la nullità del licenziamento, ordinava all'Associazione la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. La Corte di Appello di Genova confermava la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEVICO N.9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE AU LINES SRL;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 03862/97 proposto da:
LE AU LINES SRL, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROCCAPORENA, N.34 presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CA NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1136/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/4/96 R.G.N. 45281/94 e 40824/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'avvocato Raffaele PELLEGRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del 1 motivo del ricorso principale, accoglimento del 2 e 4 motivo, assorbito il 3 , assorbimento del ricorso incidentale ad eccezione del 3 motivo inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rag. AT TA conveniva in giudizio avanti al PR di Napoli, con ricorso del 12 ottobre 1992, la S.r.l. IL AU ES in amministrazione straordinaria, alle cui dipendenze aveva lavorato dal 1 luglio 1987 come dirigente responsabile della sede di Napoli e con inquadramento tra i dirigenti di aziende di navigazione secondo il contratto collettivo del settore, e chiedeva declaratoria di nullità e inefficacia del licenziamento a lui intimato il 15 settembre 1992 perché privo di giusta causa o giustificato motivo e perché qualificabile anche come licenziamento per rappresaglia, da equipararsi al licenziamento discriminatorio assoggettato alla norma dell'art. 3 della legge n. 108/1990; chiedeva quindi la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento delle mensilità non corrisposte dall'agosto 1992, oltre al risarcimento del danno.
Il pretore, nel contraddittorio con la convenuta, pronunciava sentenza (in data 22 novembre 1993) con la quale, escluso che gli addebiti contestati al dipendente integrassero giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, e ritenuto provato che tale provvedimento espulsivo era stato determinato invece da rappresaglia, ovvero da ritorsione o reazione, ed era soggetto alla normativa di cui all'art. 3 della legge n. 108 del 1990, e ritenuto ancora che il tribunale fallimentare avesse competenza esclusiva in ordine alle pretese di carattere economico, dichiarava la nullità del licenziamento ed ordinava alla società la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Il TA, reintegrato nel posto di lavoro (con lettera del 23 novembre 1993), veniva sospeso dal servizio in base a nuovi addebiti, e di poi nuovamente licenziato con lettera del 7 dicembre 1993. Egli impugnava questo secondo licenziamento con ricorso allo stesso PR in data 19 gennaio 1994, e chiedeva declaratoria di nullità e inefficacia del provvedimento espulsivo, con ordine di reintegrazione e pagamento delle retribuzioni già maturate. Il PR di Napoli, con sentenza del 15 novembre 1994 respingeva il secondo ricorso, ritenendo che il licenziamento del 7 dicembre 1993 era stato impugnato soltanto in relazione al ritenuto carattere discriminatorio dello stesso, e non era stato invece impugnato con riguardo agli autonomi motivi, indicati nella lettera di licenziamento, costituiti da incompatibilità e da giustificato motivo obbiettivo.
Sugli appelli, principali e incidentali, proposti da entrambe le parti avverso le due sentenze pretorili, il Tribunale di Napoli, riuniti i procedimenti, ha deciso con sentenza in data 16 aprile 1996. Con tale sentenza il giudice del gravame, in relazione alla prima decisione pretorile, ha escluso la applicabilità della tutela reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, all'ipotesi di specie, concernente un licenziamento ritorsivo, ritenendo ad essa non applicabile l'estensione del regime di nullità ex citato art. 3 della legge n. 108/1990 siccome tassativamente circoscritto alle ipotesi tipiche di discriminazione di cui agli artt. 15 della legge n. 300/1970, 4 della legge n. 604/1966, e 13 della legge n.903/1977; e per la tutela risarcitoria ha ritenuto sussistente il temporaneo difetto di giurisdizione per la situazione di temporanea improponibilità della domanda a causa dello stato di amministrazione straordinaria in cui versava la società.
In ordine all'altra sentenza pretorile (del 15 novembre 1994) il Tribunale, anche in tale caso dissentendo dal primo giudice, ha motivato argomentando - tra l'altro - che il secondo licenziamento era stato tempestivamente impugnato nella sua globalità e che quindi non era ravvisabile una decadenza per la successiva indicazione di ulteriori motivi d' impugnazione di tale atto, quale configurata dal PR;
e riteneva peraltro preclusa la tutela reintegratoria anche in relazione a detto licenziamento, stante la qualifica dirigenziale del TA.
Conclusivamente il giudice del gravame ha accolto per quanto di ragione l'appello proposto dalla società avverso la sentenza pretorile del 22 novembre 1993, ed, in riforma delle impugnate sentenze, ha rigettato le domande di reintegrazione e dichiarato temporaneamente improponibili le ulteriori istanze. Il TA chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria. La società intimata resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Dev'essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2.- Con il primo motivo il ricorrente principale, denunziando violazione dell'art. 276, secondo comma, c.p.c., omessa motivazione su punto decisivo ed omessa applicazione dell'art. 329, primo comma, c.p.c. deduce che la società IL AU ES, a seguito della prima sentenza pretorile che aveva deciso sulla sola reintegrazione ed era pertanto non coercibile, aveva spontaneamente reintegrato esso istante nel posto di lavoro.
Assume che tale comportamento costituiva acquiescenza alla detta sentenza del PR, sicché l'appello avverso di essa proposto dalla società avrebbe dovuto essere dichiarato improponibile, mentre il Tribunale nulla aveva deliberato su tale pregiudiziale questione. Il motivo non è fondato.
È principio costantemente affermato da questa Corte, e da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, che "l'adempimento di un provvedimento esecutivo (....) non può essere interpretato come acquiescenza al medesimo, potendo esso essere motivato dalla volontà dell'obbligato di sottrarsi alla esecuzione forzata, senza per questo rinunciare alla proposizione di impugnazione od opposizione" (Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1997 n. 2312; tra le molte, v. Cass. 15 febbraio 1995 n. 1616, 9 marzo 1992 n. 2823, 12 novembre 1986 n. 6636, 22 marzo 1984 n. 1922, 12 marzo 1983 n. 1878). Ed invero "gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge e che perciò implicano tacita acquiescenza alla sentenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati soltanto supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della sentenza, e che per ciò stesso rivelano oggettivamente, in modo univoco, una volontà in tal senso della parte che li ha posti in essere" (Cass. 17 dicembre 1996 n. 11258). L'adempimento spontaneo, da parte del datore di lavoro soccombente, dell'ordine di reintegrazione a lui rivolto, contenuto nella sentenza di cui all'art. 18 primo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300 provvisoriamente esecutiva per legge (sesto comma stesso art. 18), costituisce invece comportamento - pur se lo specifico obbligo di reintegrazione è da ritenere incoercibile e cioè insuscettibile di esecuzione forzata in quanto attiene ad un "facere" infungibile, perché esige la cooperazione attiva del datore di lavoro e non si estrinseca in un unico atto iniziale (cfr. tra le molte, Cass. 20 settembre 1990 n. 9584, 4 settembre 1990 n. 9125, 11 gennaio 1990 n. 46, 11 gennaio 1988 n. 112) - che ben può essere determinato, ove la stessa parte soccombente non abbia altrimenti manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione, dall'intento di evitare, in una situazione in cui non viene espletata attività lavorativa, il pregiudizio, particolarmente oneroso, di dover comunque versare, senza alcuna prestazione corrispettiva, la relativa retribuzione (ex art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970): retribuzione per il cui pagamento il datore di lavoro ben può, naturalmente, essere assoggettato ad esecuzione forzata (correndo pure il rischio - stando all'interpretazione di alcune, pur non recenti, decisioni di giudici di merito - di vedersi addebitare illecito penale ex art.388 cod. pen.). Non è dunque ravvisabile alcuna violazione della norma di cui all'art. 329 c.p.c. nella sentenza del Tribunale che, decidendo nel merito delle questioni proposte in sede d'appello, ha in tal modo escluso, implicitamente ma univocamente, la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di acquiescenza nel senso prospettato nel motivo di ricorso.
3 - Con il secondo motivo il ricorrente TA denunzia violazione e/o errata applicazione dell'art. 3 l. n.108/1990 in rel. artt. 1345 e 1324 c.c. ed arrata disapplicazione dell'art. 18 della legge n.300 del 1970. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inapplicabile la suddetta norma dell'art. 3 (legge n. 108/1990) al licenziamento per generico motivo illecito;
e sostiene che la tutela reale è invece applicabile in ogni caso di licenziamento per motivo illecito stante la forza espansiva della norma dell'art. 18 citato, avente portata generale e riferibile anche a casi diversi da quelli espressamente contemplati, purché a questi assimilabili per identità di "ratio".
Questo motivo è fondato.
Ritiene invero il Collegio di aderire all'orientamento recentemente espresso in decisione di questa Corte (Cass. 3 maggio 1997 n. 3837), e di affermare così che la previsione di nullità per il licenziamento discriminatorio, quale posta dapprima dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (dov'è sancita la nullità del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi o sindacali), e quindi dall'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che ha ribadito la nullità di atti o patti posti in essere a fini di discriminazione, oltre che sindacale, anche politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso), e da ultimo dall'art. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108 - che, nel richiamare le ipotesi di licenziamento discriminatorio oggetto delle precedenti anzidette normative, ha esteso anche ad esse, prevedendone l'applicabilità pure ai dirigenti, le conseguenze previste dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 -, deve essere riferita, con le conseguenze sanzionatorie implicanti la tutela reale (ex citò art. 18), anche a fattispecie di licenziamenti che, pur non direttamente corrispondenti alle singole ipotesi espressamente menzionate nelle suddette norme, siano determinati in maniera esclusiva da motivo, illecito, di ritorsione o rappresaglia, e costituiscano cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo - essenzialmente quindi di natura "vendicativa" -, a fronte di un comportamento legittimo, e sotto ogni profilo corretto, posto in essere dal lavoratore (ad esempio, per far valere rivendicazioni anche a mezzo di iniziative giudiziarie) ed inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro, o a questo comunque connessi.
Tale interpretazione estensiva del citato art. 3 (legge n. 108/1990) è giustificata dal rilievo che le indicazioni dei vari casi di licenziamento discriminatorio, contenute nelle sopra dette disposizioni, costituiscono specificazione della più ampia fattispecie del licenziamento viziato da motivo illecito, riconducibile alla generale previsione codicistica dell'atto unilaterale nullo ai sensi dell'art. 1345 (in relazione all'art.1324) cod. civ.; e dalla considerazione che in tale ampia e generale previsione è certamente da comprendere il licenziamento intimato per ritorsione e rappresaglia come sopra inteso - pur esso in qualche modo implicante una illecita discriminazione, intesa in senso lato;
del lavoratore licenziato rispetto agli altri dipendenti -, il quale pertanto integra fattispecie del tutto similare, e perciò assimilabile, a quelle oggetto della espressa previsione del medesimo art. 3 (Cfr. Cass. 28 aprile 1995 n. 4747; 9 luglio 1979 n. 3930). Mentre le conseguenze sanzionatorie della tutela reale di cui al cit. art. 18 (legge n.300/1970) ben possono essere applicate - sempre in via di interpretazione estensiva - al licenziamento ritorsivo, anche sulla base della interpretazione enunciata dalla Corte Costituzionale con riferimento allo stesso art. 18, ritenuto infatti dalla medesima Corte "dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche ai casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo della identità di ratio" (Corte Cost. 22 gennaio 1987 n. 17; cfr. pure Corte Cost. 30 novembre 1982 n. 204): e ciò tenendo anche conto che una tale interpretazione, comunque rispondente all'intenzione pur implicita del legislatore, vale a condurre ad una più razionale sistematicità ed omogeneità la disciplina dei licenziamenti nulli per illiceità del motivo.
Il Tribunale, non operando una tale interpretazione estensiva, è incorso nella denunziata violazione di legge, e sul punto il ricorso va dunque accolto.
4. - Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970 ed omessa motivazione su punto decisivo, il ricorrente principale deduce che, come già rilevato nelle fasi di merito, egli aveva ricoperto una posizione di "pseudo dirigente", essendo impropria la qualifica dirigenziale assegnatagli in relazione alle mansioni svolte (prevalentemente di esecuzione, se pure con forte connotazione di concettualità), e che era pertanto applicabile nei suoi confronti la tutela reale di cui al detto art. 18 in presenza di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.
Questo motivo non è ammissibile.
Esso involge, invero, una questione, implicante accertamenti di fatto, che attiene ad un profilo della domanda, quale originariamente azionata, che non risulta essere stato espressamente riproposto e prospettato dalla stessa parte in grado di appello: e non - in particolare - nel ricorso in appello avanzato dal TA, e neppure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella memoria difensiva depositata in secondo grado dallo stesso, in risposta al gravame della controparte. Questione, pertanto, la cui proposizione nella presente sede di legittimità non è consentita.
5. - Con il quarto motivo si deduce, nel ricorso principale, denunziando violazione della legge n. 533/1973, dell'art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95
nonché dell'art. 24 della legge fallimentare, l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto improponibili le domande risarcitorie svolte da esso TA. Si osserva al riguardo che la competenza funzionale ( non attinente alla "giurisdizione" come ritenuto dai giudici di merito) del tribunale fallimentare ai sensi del sopra detto art. 24 non riguarda la procedura di Amministrazione straordinaria in quanto detta norma non è compresa tra quelle richiamate dalla legge n. 95 del 1979, ed anche perché non sussiste nella procedura di amministrazione straordinaria la "ratio" su cui è fondata l'efficacia attrattiva della competenza del tribunale fallimentare.
Il motivo è fondato, e va pertanto accolto.
Premesso che il rapporto di lavoro dedotto in causa risulta costituito, come accertato nelle decisioni dei giudici di merito, nei confronti della Amministrazione straordinaria della società AU ES ed i crediti azionati in giudizio attengono quindi a periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, deve invero affermarsi, in adesione alla più recente giurisprudenza di questa Corte, che "i crediti di lavoro subordinato, sorti in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ed in relazione alla continuazione dell'esercito dell'impresa, non devono essere accertati con il procedimento previsto per la formazione del passivo, ma mediante giudizio ordinario davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro" (Cass. 19 febbraio 1993 n. 2034). Ed è stato pure precisato, in conformità, che i debiti di lavoro sorti dopo la dichiarazione di insolvenza dell'impresa e l'apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, in quanto contratti dagli organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa stessa, devono essere fatti valere non già mediante opposizione allo stato passivo innanzi al tribunale che ha dichiarato detto stato di insolvenza, bensì promuovendo un ordinario giudizio di cognizione avanti al pretore, in funzione di giudice del lavoro (Cass. 18 marzo 1997 n. 2362). La sentenza impugnata, non attenutasi a tali principi, è dunque incorsa nel denunziato vizio di violazione di legge là dove ha invece ritenuto che le domande a contenuto patrimoniale fatte valere nel presente giudizio verserebbero in situazione di temporanea improponibilità perché da proporsi in sede concorsuale. 6. - Stante l'accoglimento, pur parziale, del ricorso principale, deve ora procedersi all'esame del ricorso incidentale, che è stato proposto dalla società IL AU ES solo in via condizionata al detto accoglimento.
Con i primi due motivi del proprio ricorso la suddetta società, denunziando omessa e insufficiente motivazione nonché violazione degli artt. 2697 e 2119 c.c., lamenta che il Tribunale non abbia emesso alcuna pronuncia su questioni sollevate con i motivi dell'appello da essa proposto avverso la prima sentenza pretorile (del 22 novembre 1993): e precisamente sulla questione dell'onere probatorio in ordine alle addotte ragioni giustificatrici del primo licenziamento, intimato al TA per giusta causa, ed inoltre sulla fondatezza o meno delle contestazioni, mosse dalla società, alle valutazioni e alle conclusioni, ritenute erronee e carenti, enunciate dal primo giudice circa l'insussistenza della dedotta giusta causa.
Tali motivi sono fondati perché sussiste il lamentato vizio di carenza di motivazione, attinente a punti decisivi della controversia.
Nell'atto d'appello (depositato il 20 ottobre 1994), proposto avverso la citata sentenza pretorile, la società IL AU ES aveva invero formulato un primo specifico motivo di gravame sul punto dell'onere probatorio avente ad oggetto le circostanze addebitate al TA quale giusta causa di licenziamento ed in particolare la questione se tale onere nel caso di specie dovesse o meno far carico su di essa datrice di lavoro (ex art. 5 legge n. 604 del 1966) vista la qualifica dirigenziale del lavoratore licenziato;
ed aveva pure formulato un secondo specifico motivo di gravame sulla valutazione dei suddetti addebiti, deducendo l'erroneità della valutazione effettuata dal PR ed argomentando specificamente sulle singole circostanze integranti gli addebiti stessi. Il Tribunale non ha svolto alcuna idonea ed adeguata motivazione sul merito di tali motivi d'appello (limitandosi ad affermare, in maniera sommaria e apodittica, che gli addebiti mossi al TA erano, come ritenuto dal primo giudice, infondati e pretestuosi), quando una argomentata decisione in appello era necessaria al riguardo anche in relazione alla questione della sussistenza del motivo ritorsivo, illecito, ritenuto dal PR costituire la ragione determinante del licenziamento. E ciò perché in tale motivo illecito conduce alla nullità del licenziamento allorquando il provvedimento espulsivo sia stato determinato "esclusivamente" da esso (ex art. 1345 in rel. art.1324 cod.civ.): e pertanto se con tale motivo concorra, nella determinazione del licenziamento, anche un motivo lecito, come una giusta causa prevista dall'art. 2119 cod. civ. - quale risulta essere stata nella specie contestata a fondamento del primo licenziamento - l'atto espulsivo non può ritenersi viziato ai sensi del citato art. 1345, ed è idoneo a spiegare la efficacia, sua propria, risolutiva del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 3837/1997 cit.; 21 gennaio 1987 n. 551). Sui punti oggetto del primo e secondo motivo, il ricorso incidentale va dunque accolto per essere l'impugnata sentenza inficiata dal denunziato difetto di motivazione.
7. - Con il terzo motivo del ricorso incidentale la società IL AU ES, denunziando contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 437 c.p.c. e dell'art. 3 della legge n. 108/1990, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, discostandosi dalla decisione della seconda sentenza pretorile (del 15 novembre 1994), che l'impugnazione da parte del TA del secondo licenziamento a lui intimato comprendesse tutti i motivi e le ragioni del licenziamento stesso, pur se aveva anche riconosciuto che il predetto non aveva preso posizione, nel giudizio di secondo grado, in ordine agli ulteriori motivi del detto licenziamento. Deduce, richiamando la pronuncia di primo grado, che nella seconda lettera di licenziamento erano state espressamente enunciate, oltre agli addebiti contestati in precedente lettera, ulteriori autonome ragioni di licenziamento - ed in particolare un'incompatibilità aziendale ed un giustificato motivo obiettivo dovuto alla soppressione del posto di direttore amministrativo - le quali non erano state però esplicitamente ne' autonomamente contestate dal lavoratore in primo grado, sicché rispetto ad esse doveva ritenersi intervenuta acquiescenza da parte dello stesso, neppure potendo così ipotizzarsi un motivo discriminatorio o di rappresaglia.
Il motivo è inammissibile.
Infatti la decisione adottata sul punto dal Tribunale, che ha escluso la configurabilità di una decadenza nel senso preteso dalla società, si fonda anche su un'altra ed autonoma ragione, che non risulta oggetto di alcuna impugnativa: là in particolare dove in sentenza si afferma (v. pag. 9) doversi d'altra parte ritenere preclusa, per il principio della c.d. immodificabilità della causa di licenziamento (cfr.Cass. 25 febbraio 1993 n. 2287), la successiva prospettazione di motivi di licenziamento ulteriori rispetto a quelli già in precedenza contestati, riguardando fatti del tutto diversi.
Devesi infatti al proposito ribadirsi, com'è costante insegnamento di questa Corte, che "nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa specifica impugnazione di tutte le ragioni, rende inammissibile - per difetto di interesse - le censure relative alle ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero mai condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione" ( da ultimo e tra le molte, Cass. 9 settembre 1997 n. 8798). Per tale ragione la decisione resa, sul punto, nell'impugnata sentenza non risulta inficiata dall'ora esaminata censura, non conferente ai fini dell'impugnazione.
8. - Per quanto sin qui deciso resta assorbito l'esame del quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale viene lamentata l'omessa motivazione in ordine all'appello incidentale della stessa società avente ad oggetto l'accertamento sulla legittimità del secondo licenziamento: questione sulla quale si pronunzierà - se non superata dalle conclusioni cui si perverrà relativamente al primo licenziamento - il giudice del rinvio.
9. - In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere accolti nei limiti anzidetti e nei punti sopra specificati e l'impugnata sentenza deve essere cassata relativamente alle parti oggetto dei motivi accolti. Conseguentemente la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Nola, (sezione lavoro), il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed uniformandosi ai principi di diritto prima enunciati, e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale;
rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo motivo del medesimo ricorso principale.
Accoglie altresì il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata nelle parti oggetto dei motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Nola, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 1998.