Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7263 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
263/0 1 REPUBBLICA NOM E ALIANO LAA FOR RTI SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione della SEZIONE TERZA CIVILE responsabilità civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19821/98 Dott Vittorio DUVA - Presidente : 179/99 Dott. Giovanni Silvio Coco - Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 16750. Consigliere Rep.2672 Dott. UN DURANTE Consigliere Ud.18/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEGRETO Consigliere - Dott. Antonio UFFICIO COPIE Richiesta coola studio ha pronunciato la seguente dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 S EN TENZA || 2.9 MAG 2001... sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IMPRE'S COSTRUZIONI DI AR TR & C SAS, in persona del legale rappresentante pro- tempore sig. AR TR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 36, presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato TATTARA ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
GENERALI ASSIC SPA, IN NO DITTA;
2001
- intimati -
00113468 e sul 2° ricorso n 00179/99 proposto da: D GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI ANTONIO, che 10 difende unitamente all'avvocato BOSCAROLLI TITO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IMPRE'S COSTR DI AR TR & C SAS, IN NO DITTA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 82/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 18/3/1998, depositata il 27/03/98; RG.97/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. I Svolgimento del processo 1°) Con atto notificato in data 26.9.1991, NA UN, premess○ che una autogru di sua proprietà era stata gravemente danneggiata da altra di proprietà del- 2 la Costruzioni Edili Saccani Vito ora REs Costru- zioni s.a.s. (REs) e assicurata con le Assicura- zioni ER s.p.a., ha citato davanti al Tribunale di Bolzano la REs, chiedendone la condanna al ri- sarcimento dei danni. La convenuta ha eccepito di non essere responsabile del danno e ha chiamato in manleva l'assicuratore. 2°) Il Tribunale ha condannato la REs al paga- mento in favore dell'attore della somma di L. 30.945.547 con rivalutazione e interessi e l'assicuratore a rilevare la Costruzioni per tale som- ma. La Corte d'Appello di Bolzano, con sentenza resa in 18.3.1998, ha parzialmente riformato quella di data primo grado, liquidando il danno in complessive L. 21.430.000 oltre L. 5.656.000 (sempre con rivalutazione e interessi) e limitando la copertura assicurativa en- tro il massimale di L. 30.000.000, con la seguente mo- tivazione. 3°) La responsabilità della REs è stata provata in base a due accertamenti: a) il lavoro della gru di sua proprietà non era stato organizzato in modo da pre- venire, a norma dell'art. 182 D.P.R. n. 547/1955, ogni prevedibile incidente (il gruista o non aveva la visio- ne libera о al momento dell'incidente "non poteva che 3 essere distratto"; b) in particolare, non fu azionato il sistema di segnalazioni egualmente prescritto per la prevenzione degli incidenti. Da tale ricostruzione del fatto derivava la respon- sabilità della REs. Sussisteva anche l'obbligazione di manleva dell'assicuratore (nei limiti del massimale): infatti, "l'autogru è cosa che, potendo anche essere vista nella sua natura di mezzo, deve comunque operare nel cantiere e non solo non può essere facilmente rimossa, ma è pro- la prio fisiologico che sia nel cantiere;
pertanto, (clausola) che intende (va) tutelare l'assicuratore da comportamento negligenti o colposi dell'assicurato, che non rimuova dal luogo di lavoro cose facilmente amovi- bili... non (aveva) alcun ingresso nel caso concreto”. 4°) Di tale sentenza la REs ha chiesto la cas- sazione con ricorso, al quale la ER resiste con controricorso e con ricorso incidentale. I I Motivi della decisione 1°) Con unico motivo formulato per omessa ed insuf- ficiente motivazione, la REs lamenta che erronea- mente e immotivatamente la sentenza impugnata avesse limitato la manleva assicurativa entro il massimale 'senza precisare....con riferimento a quali importi lo 4 stesso (massimale) dovesse trovare applicazione", men- tre la stessa (attuale ricorrente) aveva nel corso del giudizio di merito chiesto che il limite del massimale fosse applicato con riferimento soltanto all'importo base del risarcimento e non anche a quello della riva- lutazione e degli interessi (derivando tale ulteriore aggravio da mala gestio dell'assicuratore). Invece la Assicurazioni, con il ricorso incidentale pure formulato per omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione censura il capo della sentenza relativo alla manleva, deducendo una insanabile con- traddittorietà "della motivazione" laddove, da un lato riconosce all'autogru la natura di mezzo (che, secondo la ricorrente, anche se non di trasporto, è per defini- zione mobile e rimovibile) e l'affermazione che essa, dovendo comunque operare in cantiere, non poteva essere facilmente rimossa". 2°) Il ricorso incidentale - che, tenendo ad esclu- dere l'obbligazione di manleva, deve essere esaminato prima di quello principale che attiene alla sua misura riguarda il giudizio che risulta adeguatamente moti- vato e che non presenta il vizio di contraddizione la- mentato dalla ricorrente, dato che "la natura di mezzo" dell'autogru razionalmente non esclude che quella dan- neggiante non potesse essere facilmente rimossa e do- 5 vesse fisiologicamente restare nel cantiere. Egualmente ineccepibile risulta l'argomento relativo alla finalità della clausola esclusiva della copertura assicurativa. Infatti, non rientrando, come deduce la stessa ricor- rente (incidentale), nella esclusione "le cose che per volume peso e destinazione non (potevano) essere facil- mente rimosse", correttamente si è fatto riferimento al comportamento dell'assicurato (al quale non si poteva chiedere, in base al contratto, di rimuovere una "cosa" che non poteva essere facilmente rimossa. Pertanto il ricorso incidentale risulta infondato. 3°) Con il ricorso principale si asserisce che "la questione del limite del massimale... poteva riguardare solo l'importo base al risarcimento", implicitamente sostenendosi che da questa (asserita) delimitazione della questione derivasse una richiesta di estendere la copertura assicurativa anche agli ulteriori effetti (rivalutazione e interessi) imputabili a "mala gestio" dell'assicuratore. Ma, non risulta, nè lo sostiene la ricorrente, che una tale domanda fosse stata specifica- mente formulata "in corso di causa" (peraltro, altre considerazioni sugli effetti di indeterminatezza deri- vanti dalla sentenza impugnata sono irrilevanti in que- sta sede, mente il limite del massimale è stato espli- citato anche nel dispositivo). 6 Anche il ricorso principale pertanto deve dichia- rarsi infondate. 4°) Per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi deb- bono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa intera- mente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 40020 Il Consigliere est. Il Presidente Viñoni's tuva 29000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 2.9 MNG: 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 25467 7