CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
Massime • 1
Non è impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 30752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30752 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. SP RL nato a [...] il [...] 2. AN SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL de AS, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di L'Aquila — investita del gravame proposto dalla parte civile Di CO AM avverso la sentenza con cui, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice per ll'udienza preliminare del Tribunale di SC aveva assolto AR RL, MO FR e GE SE dal reato di falso ideologico in atto pubblico "perché il fatto non sussiste" — ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 30752 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 16/06/2023 "rinviato per la prosecuzione del giudizio" alla sezione civile della stessa Corte di appello, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., sul rilievo preliminare che l'impugnazione, concernente i soli interessi civili, era ammissibile. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati AR RL e GE SE con il medesimo atto a firma del comune difensore, formulando un unico motivo. I ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sotto due concorrenti profili: - l'appello della parte civile non era stato proposto ai soli interessi civili, poiché chiedeva l'accertamento della responsabilità penale degli imputati;
- l'appello era inammissibile, perché la parte civile era difesa da due difensori e il secondo, nominato in assenza di revoca del primo, era quello che aveva sottoscritto i motivi di appello. 3. Il difensore degli imputati ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, due memorie;
con la prima, inviata in data 1 giugno 2023, riprende i motivi di ricorso;
con la seconda, inviata il 9 giugno, insiste negli argomenti già spesi, allegando gli atti processuali ritenuti rilevanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché il provvedimento della Corte di appello non è impugnabile. 2. Va preliminarmente osservato che è inammissibile la richiesta di discussione orale formulata dalla difesa. È stato impugnato un provvedimento emesso de plano in camera di consiglio, sicché il procedimento di legittimità segue il rito di cui all'art. 611 cod. proc. pen., senza possibilità per le parti di richiedere la discussione orale;
facoltà limitata, ex art. 23, comma 8 I. n. 156 del 2020 e successive modifiche, alla decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale. 3. Sempre in via preliminare occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'appello della parte civile riguarda (e può riguardare) i soli interessi civili, perché, al di là della formulazione dell'atto di parte, la sentenza di assoluzione, in assenza di impugnazione della parte pubblica, diviene 2 irrevocabile agli effetti penali e non può essere modificata (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini„ Rv. 268894 - 01). 4. Con il provvedimento impugnato, la sezione penale della Corte di appello di L'Aquila, previa valutazione di ammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, ha "rinviato per la prosecuzione del giudizio" alla sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. Gli imputati ricorrono deducendo che, come già eccepito con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. diretta alla Corte territoriale ma da questa ignorata, l'appello era inammissibile: l'atto è stato sottoscritto soltanto dal secondo difensore della parte civile che era privo di legittimazione in quanto nominato in assenza di revoca del primo difensore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la nomina di due difensori della parte civile, in violazione dell'art.100 cod. proc. pen., comporta l'inefficacia della nomina del secondo difensore (così tra le altre Sez. 3, n. 14212 del 06/11/2019, dep. 2020. Rv. 279010 - 02). 5. Il vaglio in merito alla fondatezza o meno del motivo di ricorso presuppone il riconoscimento della impugnabilità del provvedimento in rassegna. Questione che, però, va risolta in senso negativo per le ragioni di seguito esposte. 5.1. Nel suo testo attuale l'art. 573 cod. proc. pen., sotto la rubrica "Impugnazione per i soli interessi civili", stabilisce: - che «l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale» (comma 1); - che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cessazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile» (comma 1-bis introdotto per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022). L'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile mira a realizzare «un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle "questioni civili"» (così la relazione alla riforma). La norma affida al giudice penale una «verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto» (così la relazione alla riforma). 3 Solo in caso di verifica positiva di ammissibilità il giudice penale potrà "rinviare per la prosecuzione" al giudice civile. 5.2. La eventuale declaratoria di inammissibilità di un appello proposto ai soli interessi civili trova regolamentazione nella disciplina generale: se l'impugnazione è inammissibile (art. 591, comma 1, cod. proc. pen.), il giudice penale lo dichiara, anche di ufficio, con ordinanza ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. La parte impugnante, che si vede precluso l'accesso al successivo grado di giudizio, può insorgere avverso la declarat:oria di inammissibilità proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3 cod. proc. pen. Quando, invece, l'impugnazione, ai soli interessi civili, viene ritenuta ammissibile, il processo di appello "prosegue' dinanzi al giudice civile. 5.3. Avverso il provvedimento che ritiene ammissibile l'appello (e rinvia per la prosecuzione al giudice civile) non è prevista impugnazione. Tuttavia la parte che "subisce" il preventivo giudizio di ammissibilità potrebbe, a determinate condizioni, avere interesse a contrastarlo, da subito, nella sede penale. 5.3.1. Emblematico il caso di specie: gli imputati sono stati assolti in primo grado per insussistenza del fatto;
proprio in ragione della formula integralmente liberatoria adottata dal tribunale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avrebbe comportato il passaggio in giudicato, anche agli effetti civili, della statuizione sul punto, con la conseguente operatività dell'art. 652 cod. proc. pen. secondo cui «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [o a giudizio abbreviato, comma 2] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto nn sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile». Gli imputati hanno interesse a insorgere avverso la valutazione di ammissibilità dell'appello, al fine di invocare una opposta decisione attraverso la quale consolidare l'effetto preclusivo della pronuncia anche nel giudizio civile, così da paralizzare definitivamente la pretesa civilistica della controparte che ha partecipato al processo penale. 5.3.2. È vero che, alla luce dei consolidati arresti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità civile e penale (cfr. da ultimo Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini) anche sulla scorta dei principi dettati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 182 del 2021, n. 176 del 2019, n. 173 del 2022), l'accertamento condotto sull'illecito civile è completamente autonomo e non 4 risente dell'esito del diverso accertamento sull'illecito penale, in ragione della «ontologica autonomia» e dei «presupposti di specificità» che il primo presenta quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto al secondo (così da ultimo, con ampiezza di argomenti, Sez. 3 civ. n. 30496 del 5 luglio 2022). è del pari vero, tuttavia, che in ipotesi quale quella qui in esame, l'efficacia di giudicato, che promana dalla assoluzione per insussistenza del fatto, si estende anche al giudizio civile, con valenza tendenzialmente preclusiva in forza dell'art. 652 cod. proc. pen., disposizione che costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile (cfr. Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01), pur nella interpretazione restrittiva offertane dalla giurisprudenza civile (cfr. Sez. 3 civ., n. 8035 del 21/04/2016, Rv. 639501; Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372). 5.3. Su altro versante, occorre richiamare il regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., presidiato dalla sanzione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Avverso l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., che si esprime a favore della ammissibilità dell'impugnazione, proposta ai soli interessi civili, non è previsto un mezzo di impugnazione, nonostante detto provvedimento sia potenzialmente lesivo, nei termini sopra indicati, dell'interesse della parte non impugnante a far valere l'inammissibilità dell'atto ex art. 591, comma 1, cod. proc. pen. Nei casi di mancata previsione di mezzo di impugnazione, la giurisprudenza, per ovviare a possibili vuoti di tutela, ha fatto ricorso vuoi alla categoria della abnormità o allo strumento offerto dall'art. 111, comma settimo, Cost.. 5.4. L'abnormità, che in alcune pronunce trova, comunque, la sua matrice "dichiarata" sempre all'interno dell'art. 111 Cost. (cfr. Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, Rv. 181303; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209606 e da ultimo Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, paragrafo 8.1. della motivazione) costituisce una patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, per il cui tramite si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da anomalie genetiche o funzionali tali da renderli difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. 5.4.1. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione sancito dall'art. 568 cod. proc. pen. 5 Risponde all'esigenza di approntare uno strumento, alternativo e residuale, che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione (così in motivazione Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). È, dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (cfr. tra le altre Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione). 5.4.2. Nel caso in rassegna la Corte di appello ha fatto r corso a un istituto non applicabile ratione temporis. Invero la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «L'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalll'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022» (sentenza del 25 maggio 2023, informazione provvisoria, proc. n. 16076/2022, P.C. in proc. D. P. D.). Nella specie la costituzione di parte civile risale al 21 febbraio 2019, quindi, stando alla decisione delle Sezioni Unite, la Corte di appello di L'Aquila avrebbe dato attuazione a una norma non ancora suscettibile di applicazione. In tale situazione, però, non è ravvisabile alcun profilo di abnormità, poiché viene in rilievo una questione interpretativa sul diritto intertemporale, peraltro risolta dalla Corte di appello aderendo a una opzione ermeneutica che, all'epoca, aveva ricevuto l'avallo di varie pronunce della Corte di cassazione, diffuse tramite notizia di decisione (Sez. 4, n. 2854 del 1:1701/2023, Colonna;
Sez. 3 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza del 11/01)2023 nel proc. RG n. 28073/2022, Ambu;
Sez. 4 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza 17/01/2023, nel proc. RG n. 21454/2022, Nordio;
Sez. 4 notizia decisione n. 3 del 2023, udienza 25/01/2023, nel proc. RG n. 20368/2022, Lo Pane). 5.5. Neppure è percorribile l'ulteriore strada aperta dall'art. 111, comma settimo, Cost. 5.5.1. Detta norma costituzionale stabilisce che: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». Escluso che il provvedimento in esame attinga la libertà personale — in quanto la statuizione penale di assoluzione è intangibile e rimane in discussione solo la responsabilità civile —, residua il tema della ricorribilità delle "sentenze". 6 La giurisprudenza civile e penale ammette il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento che, seppure formalmente denominato ordinanza o decreto, abbia natura di sentenza, vale a dire assuma carattere "decisorio". La "decisorietà" è rivelata da due elementi: la capacità di incidere su diritti soggettivi e la definitività che si ha quando il contenuto del provvedimento non sia suscettibile di essere riesaminato (cfr. nella giurisprudenza civile tra le ultime Sez. U civ., n. 36671 del 14/12/2022; nella giurisprudenza penale in origine sulle ordinanze adottate a conclusione del procedimento di sorveglianza Sez. 1, n. 3303 del 13/10/1986, Reale, Rv. 174295; successivamente Sez. 4, n. 40095 del 09/10/2002, Clemente, Rv. 223093; Sez. 6, n. 30960 del 28/05/2007, Del Balzo, Rv. 237188; Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Bardi, Rv. 273352 e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep, 2023, Pandolfi, Rv. 284139 in tema di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto). 5.5.2. Ritiene il collegio che, nel caso dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., la dichiarazione di ammissibilità dell'impugnazione, prodromica alla traslatio pur involgendo diritti soggettivi, non abbia natura decisoria, in quanto suscettibile di riesame da parte del giudice civile. La preventiva valutazione di ammissibilità è necessaria ("verifica imprescindibile" la definisce la relazione alla riforma) dato che esigenze di celerità, di risparmio di risorse e di ragionevole durata del processo impongono di arrestare subito il percorso di una impugnazione inammissibile, senza consentire l'accesso al grado successivo;
al contempo detta (eventuale) delibazione positiva riveste carattere provvisorio e non è vincolante per il giudice civile che, nel giudizio dinanzi a sé, ben potrebbe addivenire a decisione opposta. Questa conclusione si pone in linea con la lettera dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. lì dove il legislatore ha posto l'accento sul concetto di "prosecuzione del giudizio" dinanzi alla sezione civile. 5.7. In definitiva, il provvedimento in rassegna non è impugnabile. L'interesse degli imputati a ottenere una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile (in questo caso potenzialmente rilevante ex art. 652 cod. proc. pen.) è tutelabile dinanzi al giudice civile, perché il provvedimento emesso dal giudice penale ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., dato il suo carattere di valutazione provvisoria e senza contraddittorio, investe solo il fumus della ammissibilità senza svolgere efficacia preclusiva. 6. I ricorsi sono inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di questione nuova, i ricorrenti vanno tenuti esenti dalla sanzione dell'ammenda. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/06/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL de AS, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di L'Aquila — investita del gravame proposto dalla parte civile Di CO AM avverso la sentenza con cui, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice per ll'udienza preliminare del Tribunale di SC aveva assolto AR RL, MO FR e GE SE dal reato di falso ideologico in atto pubblico "perché il fatto non sussiste" — ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 30752 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 16/06/2023 "rinviato per la prosecuzione del giudizio" alla sezione civile della stessa Corte di appello, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., sul rilievo preliminare che l'impugnazione, concernente i soli interessi civili, era ammissibile. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati AR RL e GE SE con il medesimo atto a firma del comune difensore, formulando un unico motivo. I ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sotto due concorrenti profili: - l'appello della parte civile non era stato proposto ai soli interessi civili, poiché chiedeva l'accertamento della responsabilità penale degli imputati;
- l'appello era inammissibile, perché la parte civile era difesa da due difensori e il secondo, nominato in assenza di revoca del primo, era quello che aveva sottoscritto i motivi di appello. 3. Il difensore degli imputati ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, due memorie;
con la prima, inviata in data 1 giugno 2023, riprende i motivi di ricorso;
con la seconda, inviata il 9 giugno, insiste negli argomenti già spesi, allegando gli atti processuali ritenuti rilevanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché il provvedimento della Corte di appello non è impugnabile. 2. Va preliminarmente osservato che è inammissibile la richiesta di discussione orale formulata dalla difesa. È stato impugnato un provvedimento emesso de plano in camera di consiglio, sicché il procedimento di legittimità segue il rito di cui all'art. 611 cod. proc. pen., senza possibilità per le parti di richiedere la discussione orale;
facoltà limitata, ex art. 23, comma 8 I. n. 156 del 2020 e successive modifiche, alla decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale. 3. Sempre in via preliminare occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'appello della parte civile riguarda (e può riguardare) i soli interessi civili, perché, al di là della formulazione dell'atto di parte, la sentenza di assoluzione, in assenza di impugnazione della parte pubblica, diviene 2 irrevocabile agli effetti penali e non può essere modificata (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini„ Rv. 268894 - 01). 4. Con il provvedimento impugnato, la sezione penale della Corte di appello di L'Aquila, previa valutazione di ammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, ha "rinviato per la prosecuzione del giudizio" alla sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. Gli imputati ricorrono deducendo che, come già eccepito con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. diretta alla Corte territoriale ma da questa ignorata, l'appello era inammissibile: l'atto è stato sottoscritto soltanto dal secondo difensore della parte civile che era privo di legittimazione in quanto nominato in assenza di revoca del primo difensore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la nomina di due difensori della parte civile, in violazione dell'art.100 cod. proc. pen., comporta l'inefficacia della nomina del secondo difensore (così tra le altre Sez. 3, n. 14212 del 06/11/2019, dep. 2020. Rv. 279010 - 02). 5. Il vaglio in merito alla fondatezza o meno del motivo di ricorso presuppone il riconoscimento della impugnabilità del provvedimento in rassegna. Questione che, però, va risolta in senso negativo per le ragioni di seguito esposte. 5.1. Nel suo testo attuale l'art. 573 cod. proc. pen., sotto la rubrica "Impugnazione per i soli interessi civili", stabilisce: - che «l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale» (comma 1); - che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cessazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile» (comma 1-bis introdotto per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022). L'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile mira a realizzare «un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle "questioni civili"» (così la relazione alla riforma). La norma affida al giudice penale una «verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto» (così la relazione alla riforma). 3 Solo in caso di verifica positiva di ammissibilità il giudice penale potrà "rinviare per la prosecuzione" al giudice civile. 5.2. La eventuale declaratoria di inammissibilità di un appello proposto ai soli interessi civili trova regolamentazione nella disciplina generale: se l'impugnazione è inammissibile (art. 591, comma 1, cod. proc. pen.), il giudice penale lo dichiara, anche di ufficio, con ordinanza ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. La parte impugnante, che si vede precluso l'accesso al successivo grado di giudizio, può insorgere avverso la declarat:oria di inammissibilità proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3 cod. proc. pen. Quando, invece, l'impugnazione, ai soli interessi civili, viene ritenuta ammissibile, il processo di appello "prosegue' dinanzi al giudice civile. 5.3. Avverso il provvedimento che ritiene ammissibile l'appello (e rinvia per la prosecuzione al giudice civile) non è prevista impugnazione. Tuttavia la parte che "subisce" il preventivo giudizio di ammissibilità potrebbe, a determinate condizioni, avere interesse a contrastarlo, da subito, nella sede penale. 5.3.1. Emblematico il caso di specie: gli imputati sono stati assolti in primo grado per insussistenza del fatto;
proprio in ragione della formula integralmente liberatoria adottata dal tribunale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avrebbe comportato il passaggio in giudicato, anche agli effetti civili, della statuizione sul punto, con la conseguente operatività dell'art. 652 cod. proc. pen. secondo cui «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [o a giudizio abbreviato, comma 2] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto nn sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile». Gli imputati hanno interesse a insorgere avverso la valutazione di ammissibilità dell'appello, al fine di invocare una opposta decisione attraverso la quale consolidare l'effetto preclusivo della pronuncia anche nel giudizio civile, così da paralizzare definitivamente la pretesa civilistica della controparte che ha partecipato al processo penale. 5.3.2. È vero che, alla luce dei consolidati arresti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità civile e penale (cfr. da ultimo Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini) anche sulla scorta dei principi dettati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 182 del 2021, n. 176 del 2019, n. 173 del 2022), l'accertamento condotto sull'illecito civile è completamente autonomo e non 4 risente dell'esito del diverso accertamento sull'illecito penale, in ragione della «ontologica autonomia» e dei «presupposti di specificità» che il primo presenta quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto al secondo (così da ultimo, con ampiezza di argomenti, Sez. 3 civ. n. 30496 del 5 luglio 2022). è del pari vero, tuttavia, che in ipotesi quale quella qui in esame, l'efficacia di giudicato, che promana dalla assoluzione per insussistenza del fatto, si estende anche al giudizio civile, con valenza tendenzialmente preclusiva in forza dell'art. 652 cod. proc. pen., disposizione che costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile (cfr. Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01), pur nella interpretazione restrittiva offertane dalla giurisprudenza civile (cfr. Sez. 3 civ., n. 8035 del 21/04/2016, Rv. 639501; Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372). 5.3. Su altro versante, occorre richiamare il regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., presidiato dalla sanzione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Avverso l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., che si esprime a favore della ammissibilità dell'impugnazione, proposta ai soli interessi civili, non è previsto un mezzo di impugnazione, nonostante detto provvedimento sia potenzialmente lesivo, nei termini sopra indicati, dell'interesse della parte non impugnante a far valere l'inammissibilità dell'atto ex art. 591, comma 1, cod. proc. pen. Nei casi di mancata previsione di mezzo di impugnazione, la giurisprudenza, per ovviare a possibili vuoti di tutela, ha fatto ricorso vuoi alla categoria della abnormità o allo strumento offerto dall'art. 111, comma settimo, Cost.. 5.4. L'abnormità, che in alcune pronunce trova, comunque, la sua matrice "dichiarata" sempre all'interno dell'art. 111 Cost. (cfr. Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, Rv. 181303; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209606 e da ultimo Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, paragrafo 8.1. della motivazione) costituisce una patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, per il cui tramite si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da anomalie genetiche o funzionali tali da renderli difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. 5.4.1. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione sancito dall'art. 568 cod. proc. pen. 5 Risponde all'esigenza di approntare uno strumento, alternativo e residuale, che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione (così in motivazione Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). È, dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (cfr. tra le altre Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione). 5.4.2. Nel caso in rassegna la Corte di appello ha fatto r corso a un istituto non applicabile ratione temporis. Invero la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «L'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalll'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022» (sentenza del 25 maggio 2023, informazione provvisoria, proc. n. 16076/2022, P.C. in proc. D. P. D.). Nella specie la costituzione di parte civile risale al 21 febbraio 2019, quindi, stando alla decisione delle Sezioni Unite, la Corte di appello di L'Aquila avrebbe dato attuazione a una norma non ancora suscettibile di applicazione. In tale situazione, però, non è ravvisabile alcun profilo di abnormità, poiché viene in rilievo una questione interpretativa sul diritto intertemporale, peraltro risolta dalla Corte di appello aderendo a una opzione ermeneutica che, all'epoca, aveva ricevuto l'avallo di varie pronunce della Corte di cassazione, diffuse tramite notizia di decisione (Sez. 4, n. 2854 del 1:1701/2023, Colonna;
Sez. 3 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza del 11/01)2023 nel proc. RG n. 28073/2022, Ambu;
Sez. 4 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza 17/01/2023, nel proc. RG n. 21454/2022, Nordio;
Sez. 4 notizia decisione n. 3 del 2023, udienza 25/01/2023, nel proc. RG n. 20368/2022, Lo Pane). 5.5. Neppure è percorribile l'ulteriore strada aperta dall'art. 111, comma settimo, Cost. 5.5.1. Detta norma costituzionale stabilisce che: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». Escluso che il provvedimento in esame attinga la libertà personale — in quanto la statuizione penale di assoluzione è intangibile e rimane in discussione solo la responsabilità civile —, residua il tema della ricorribilità delle "sentenze". 6 La giurisprudenza civile e penale ammette il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento che, seppure formalmente denominato ordinanza o decreto, abbia natura di sentenza, vale a dire assuma carattere "decisorio". La "decisorietà" è rivelata da due elementi: la capacità di incidere su diritti soggettivi e la definitività che si ha quando il contenuto del provvedimento non sia suscettibile di essere riesaminato (cfr. nella giurisprudenza civile tra le ultime Sez. U civ., n. 36671 del 14/12/2022; nella giurisprudenza penale in origine sulle ordinanze adottate a conclusione del procedimento di sorveglianza Sez. 1, n. 3303 del 13/10/1986, Reale, Rv. 174295; successivamente Sez. 4, n. 40095 del 09/10/2002, Clemente, Rv. 223093; Sez. 6, n. 30960 del 28/05/2007, Del Balzo, Rv. 237188; Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Bardi, Rv. 273352 e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep, 2023, Pandolfi, Rv. 284139 in tema di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto). 5.5.2. Ritiene il collegio che, nel caso dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., la dichiarazione di ammissibilità dell'impugnazione, prodromica alla traslatio pur involgendo diritti soggettivi, non abbia natura decisoria, in quanto suscettibile di riesame da parte del giudice civile. La preventiva valutazione di ammissibilità è necessaria ("verifica imprescindibile" la definisce la relazione alla riforma) dato che esigenze di celerità, di risparmio di risorse e di ragionevole durata del processo impongono di arrestare subito il percorso di una impugnazione inammissibile, senza consentire l'accesso al grado successivo;
al contempo detta (eventuale) delibazione positiva riveste carattere provvisorio e non è vincolante per il giudice civile che, nel giudizio dinanzi a sé, ben potrebbe addivenire a decisione opposta. Questa conclusione si pone in linea con la lettera dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. lì dove il legislatore ha posto l'accento sul concetto di "prosecuzione del giudizio" dinanzi alla sezione civile. 5.7. In definitiva, il provvedimento in rassegna non è impugnabile. L'interesse degli imputati a ottenere una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile (in questo caso potenzialmente rilevante ex art. 652 cod. proc. pen.) è tutelabile dinanzi al giudice civile, perché il provvedimento emesso dal giudice penale ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., dato il suo carattere di valutazione provvisoria e senza contraddittorio, investe solo il fumus della ammissibilità senza svolgere efficacia preclusiva. 6. I ricorsi sono inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di questione nuova, i ricorrenti vanno tenuti esenti dalla sanzione dell'ammenda. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/06/2023