Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
AULA A 3200/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N.12963/1999 Dott. Giovanni Prestipino -Presidente 66 Luciano - Consigliere Vigolo Francesco A. Maiorano 66 Rep. 66 Capitanio 66 Cron. 7488 ** Natale Picone Relatore 66 Ud. 18.12.2001 66 Pasquale ha pronunziato la seguente SENTENZA 5191 sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
IA LO;
-intimato- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona n. 8 in data 8 aprile 1999 (R.G. 472/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Concetta Massari per delega dell'avv. Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo E' domandata da Poste Italiane SpA la cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, della sentenza con la quale il Tribunale di Cremona ha rigettato l'appello e confermato la decisione del Pretore della stessa sede, di accertamento del diritto di LO TT (già inquadrato nella qualifica di “quadro” di 2° livello) all'assegnazione definitiva delle mansioni corrispondenti alla qualifica di 1° livello dell'area quadri con decorrenza 11 febbraio 1997, in conseguenza dell'esercizio di fatto dei compiti propri di detta qualifica per un periodo continuativo di tre mesi, e condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Non si è costituito nel giudizio di legittimità LO TT. Al rigetto dell'appello delle Poste Italiane il Tribunale è pervenuto sul rilievo che il diritto all'inquadramento nell'area quadri di 1° livello si era perfezionato alla scadenza del terzo mese di assegnazione di fatto alle mansioni corrispondenti, non trovando applicazione il più lungo termine di sei mesi invocato dall'appellante. Ciò perché, l'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, nel prevedere per la ༡ categoria "quadri" la necessità che l'assegnazione di fatto alle mansioni si protraesse per oltre sei mesi, non poteva essere riferito ai dipendenti che, come nel caso dell'TT, già appartenevano alla predetta categoria e rivendicavano il livello superiore compreso nella stessa categoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. con riferimento all'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, nonché degli art. 1362 ss. c.c. con riferimento agli art. 37, 38, 44, 45, 48 e 49 del contratto collettivo. Sostiene la ricorrente che il termine minimo per acquisire il diritto ad una f qualifica propria della categoria dei quadri non può essere inferiore a sei mesi, ai sensi delle disposizioni contrattuali, a tanto legittimate dall'art. 6 L. 190/1985, siccome l'autonomia collettiva aveva previsto diverse qualifiche all'interno della categoria dei "quadri" ed aveva stabilito che non solo l'accesso a quella inferiore, ma anche a quella apicale, in forza delle mansioni di fatto svolte, fosse subordinato allo svolgimento dei compiti per un periodo di sei mesi. Che il contratto disponesse in tal senso, doveva desumersi dalla circostanza che, nell'ambito della categoria dei "quadri", erano state previste due diverse aree di inquadramento, con differenziati requisiti di accesso (si richiedeva il titolo di studio del diploma di laurea per accedere all'area quadri di 1° livello), e, conseguentemente, con gradi marcatamente differenti di professionalità e responsabilità. D'altra parte, ad occuparsi specificamente del rilievo dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori ai fini del conseguimento di una qualifica appartenente alla categoria di quadro, era esclusivamente l'art. 38 del c.c.n.l., sicché del tutto illogicamente il Tribunale aveva applicato alla fattispecie 3 l'art. 37 dello stesso contratto, concernente esclusivamente le qualifiche impiegatizie. La Corte giudica il ricorso fondato. Preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata ha affrontato il problema dell'interpretazione delle clausole collettive senza occuparsi di quello, che l'ordine logico-giuridico imponeva di verificare per primo, se sia consentito all'autonomia collettiva - che è sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in livelli diversi, nell'ambito della categoria dei quadri (o dei dirigenti), sulla base di criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai dipendenti: Cass. 4 maggio 1993, n. 5136 stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di "quadro" (o dirigenziale) di coloro che non sono inquadrati nella categoria stessa, ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento già posseduto dal dipendente come quadro o dirigente. Ne discende che sulla detta questione di diritto (sulla quale, peraltro, le pronunce di legittimità non sono state univoche: Cass. 4516/1999 e 8166/2001, in senso negativo;
Cass. 9165/2001, in senso positivo) deve ritenersi formato il giudicato, CON dando risposta affermativa al quesito di cui sopra. Da tale interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106), discende che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, è libera di stabilire un unico termine per il conseguimento di tutte le qualifiche comprese nella categorie dei "quadri", oppure di differenziare le ipotesi e contemplare un 4 periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti alla categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti). In questa prospettiva si è collocata la sentenza impugnata, giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38, comma 7, del contratto collettivo per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria. Senonché, come denuncia la ricorrente, il procedimento ermeneutico risulta inficiato da violazione degli art. 1362 ss. e da vizi della motivazione. Il Tribunale, infatti, omettendo qualsiasi valutazione delle clausole contrattuali che avrebbero potuto rilevare l'effettiva intenzione dei contraenti, ha deciso la controversia sulla base di argomentazioni non logicamente coerenti al fine dell'indagine. In particolare, dire che l'art. 38 definisce in via generale la categoria dei quadri mediante una dizione unica, rinviando per l'individuazione dei livelli ad altre disposizioni (art. 41 e ss.), la cui funzione sarebbe quella di creare "una distinzione ad uso interno", a parte ogni altra considerazione, non può certo servire a giustificare una lettura restrittiva della disciplina specifica in tema di mansioni di fatto degli appartenenti alla categoria dei "quadri”, inducendo piuttosto a ritenere esattamente il contrario. 5 Soprattutto, non si giustifica assolutamente sul piano della logica trarre argomenti utili, per interpretare l'art. 38, dall'art. 37, il quale, secondo l'accertamento in fatto del giudice di merito, regola esclusivamente le funzioni superiori nell'ambito delle qualifiche impiegatizie. Lo stesso Tribunale riferisce che il menzionato art. 37 si limita a ripetere il contenuto dell'art. 2103 c.c., sicché è contraddittorio attribuire alle parti l'intenzione di avere, con l'art. 37, inteso dettare una regola di carattere generale, della quale l'art. 38 rappresentava una deroga, da interpretare in modo restrittivo. Infatti, l'art. 2103 c.c. è norma inderogabile che non lascia alcuno spazio all'autonomia privata e nessun intento negoziale è consentito riconoscere in una clausola negoziale che ne ripeta il precetto. Infine, appare arbitrariamente adoperato, ai fini della ricostruzione dell'intento contrattuale, la considerazione della minore professionalità richiesta per il passaggio (interno) da Q/2 a Q/1 rispetto a quella richiesta per il passaggio (esterno) a Q/2, se non suffragata da un'indagine specifica diretta a valutare le specifiche peculiarità professionali del quadro di 1° livello e quelle del quadro di 2° livello, del tutto omessa dalla sentenza impugnata. Per stabilire il significato dell'art. 38, comma 7, occorreva, invece, verificarne gli elementi testuali e ricercare tutti gli altri fattori utili per determinare l'intenzione delle parti. In particolare, sarebbe stato necessario giustificare adeguatamente la conclusione che il termine di sei mesi non si riferiva alla promozione automatica all'area quadri di 1° livello di coloro che erano inquadrati nell'area quadri di 2° livello, non rivestendo validità logico-giuridica l'argomento che il contratto non contemplava due distinte categorie di quadri (la categoria non può che essere una). Si sarebbe dovuto, invece, indagare sull'effettiva portata della previsione di due diverse aree professionali e sul significato da attribuire all'assenza di qualsiasi 6 ulteriore specificazione nella previsione del termine di sei mesi, al fine di giungere a ricostruire la comune intenzione degli stipulanti. Si impone, perciò, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda ad una nuova indagine circa la volontà espressa dalle parti collettive con la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del contratto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001. Il Presidente, Il Consigliere estensore баз а ішп IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 MAR 2002 eggi.. IL CANC Quare 7