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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 22.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 320 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
1) nata a [...], il [...]; Parte_1
2) nato a [...] il [...]; CP_1
3) , nato a [...] il [...]; Controparte_2
4) nato a [...] il [...]; Controparte_3
5) nata ad [...] il [...]; Controparte_4
6) , nata a [...] Stabia (NA) il Controparte_5
9.02.1972;
7) , nato a [...] il [...]; Controparte_6
8) , nato a [...], il [...]; Controparte_7
1 9) , nato a [...] il [...]; Controparte_8
10) , nata ad [...] l'[...]; CP_9
11) nata a [...] il [...]; Parte_2
12) , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_3
dall'avv. Gaetano Galotto, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Roccapiemonte, alla via Biagio Franco – Parco Belfiore;
Ricorrenti
E
Controparte_10
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata in alla via S. Leonardo, presso l'Ufficio Avvocatura – CP_10
Funzione Affari Legali;
Resistente
OGGETTO: Indennità per lavoro festivo infrasettimanale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.2025 Parte_1 CP_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , e , premesso
[...] CP_9 Parte_2 Parte_3
di essere dipendenti a tempo indeterminato dell'
[...]
[...] di , in servizio Controparte_11 CP_10 CP_10 CP_10
presso l' ardiochirurgia Terapia Intensiva”, esponevano: CP_12
- che nel corso della loro attività lavorativa avevano sempre osservato un orario di lavoro di 36 ore settimanali ed a turni rotativi nelle 24 ore e ciò anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali;
- che la contrattazione collettiva di settore e, in particolare, l'art. 9 del C.C.N.L.
del 20.9.2001, integrativo della Contrattazione Collettiva del 7.4.1999, poi riconfermato dall'art. 29, comma 6, del nuovo C.C.N.L. relativo al triennio
2016/2018, aveva stabilito il diritto dei dipendenti a godere del riposo nelle feste infrasettimanali o, in alternativa, alla monetarizzazione dell'attività svolta in quelle giornate;
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del richiamato C.C.N.L., era disposta una maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno;
- che, in mancanza di una preclusione legislativa espressa, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (oggi recepito dall'art. 86 del
C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018) e quella di cui all'art. 9 del CCNL
20.9.2001 erano cumulabili tra loro in favore del personale del comparto sanità;
- che, infatti, quando le parti collettive avevano inteso stabilire l'incompatibilità
tra alcune indennità e altri emolumenti l'avevano fatto espressamente (art. 44,
commi 7 e 17 del C.C.N.L. 1.9.1995);
3 - che l'art. 9 del C.C.N.L. 20.9.2001 non conteneva alcun richiamo all'onnicomprensività, ma prescriveva l'attribuzione dell'indennità in misura fissa, a prescindere dai criteri fissati per il calcolo del lavoro straordinario festivo;
- che, quindi, i due trattamenti economici accessori erano cumulabili tra loro,
dal momento che erano finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
- che l' convenuta aveva usufruito delle loro prestazioni Controparte_10
lavorative anche nelle giornate festive infrasettimanali, nel periodo compreso tra il 1°.
8.2017 e il 31.12.2022, senza tuttavia riconoscere ad essi alcun emolumento aggiuntivo per l'attività lavorativa espletata nei suddetti termini;
- che, infatti, in ragione delle ore lavorative effettuate nelle giornate festive infrasettimanali, così come risultanti dalle marcature temporali aziendali,
avevano maturato il diritto di ottenere il relativo compenso aggiuntivo;
- che, per i motivi esposti, la condotta serbata dall' Controparte_10
convenuta, concretatasi nel mancato riconoscimento della maggiore retribuzione loro spettante, in dipendenza del lavoro festivo infrasettimanale reso nel predetto arco temporale, era da ritenersi illegittima;
- che, in ragione delle ore lavorative effettuate nelle predette giornate, nel dedotto periodo, ciascuno di essi aveva maturato i seguenti crediti da lavoro,
calcolati in riferimento alla paga oraria indicata in busta paga: : Parte_1
€ 1.225,00; Memoria : € 1.286,00; € 2.184,00; CP_5 CP_1
4 : € 1.400,00; € 1.531,00; Controparte_2 Controparte_3 CP_4
: € 1.297,00; : € 958,00; : €
[...] Controparte_6 Controparte_7
1.216,00; : € 3.923,00; : € 4.296,00; Controparte_8 CP_9 Parte_2
€ 3.786,00; : € 1.736,12.
[...] Parte_3
Tanto premesso, i ricorrenti adivano il giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno affinché accertasse e dichiarasse il loro diritto di ottenere il pagamento dell'attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali, nell'arco temporale compreso tra il 1°.
8.2017 e il 31.12.2022, e, per l'effetto,
condannasse l Controparte_10
di , al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma
[...] CP_10
lorda complessiva sopra riportata, o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli accessori di legge, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, con provvedimento reso in data 23.1.2025, disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l
[...]
si costituiva in giudizio, ancorchè Controparte_10
tardivamente, e deduceva che i ricorrenti sarebbero stati “pagati sul ruolo stipendiale di aprile”.
Indi, disposto un rinvio al fine di verificare l'effettiva corresponsione ai dipendenti dell della somma da essi rivendicata per Controparte_10
5 l'azionata causale e ricevute le note a firma del solo procuratore degli stessi, il giudice decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da , Parte_1
, , , Controparte_5 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, e con il ricorso introduttivo del CP_9 Parte_2 Parte_3
giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o 6 concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che il procuratore dei ricorrenti, con le note di trattazione scritta trasmesse telematicamente in data 12.5.2025, ha evidenziato che l' datrice di lavoro ha corrisposto ai suoi Controparte_10
assistiti gli importi dovuti a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, con riguardo all'arco temporale dedotto in giudizio.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo l'
[...]
resistente erogato ai lavoratori la somma da essi richiesta per la CP_10
citata causale.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dai lavoratori summenzionati con il ricorso depositato il 17.1.2025.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste nella misura della metà a carico dell' resistente, e compensate tra le parti per il residuo Controparte_10
ammontare, in considerazione della condotta serbata dalla stessa, che,
sebbene in epoca immediatamente successiva alla proposizione del ricorso,
7 ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute ai ricorrenti per il titolo azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 320 del ruolo generale del Lavoro
dell'anno 2025 promosso da , , Parte_1 Controparte_5 [...]
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
e nei confronti dell Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona Controparte_10
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata con il ricorso depositato il 17.1.2025;
2) condanna l al pagamento, in favore dei Controparte_10
ricorrenti, della metà delle spese del presente giudizio, che liquida, per intero,
in € 4.630,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva
e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 22.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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