Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
ее O 0 I 1 / Z N 4 A / , R 6 REPUBBLICA ITALIANA Ú 2 B T S . . B I I R L . L G P R . E A OMP EL POROLO02 355/02 T D R . B L E A A D CORTI A I S R 3 N T 1 E E S N SEZIONE TRIBUTARIA . T E I N A S A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 768/2000 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 15/11/2001 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Motivi nuovi SENTENZA proposti con memoria ex DPR sul ricorso proposto da: n. 636/1972 - Mancata osservanza dei termini e ALMER S.P.A, con sede in Ragusa, in persona del delle modalità di Consigliere delegato, rappresentata e difesa, giusto proposizione previsti dal combinato disposto mandato speciale a margine del ricorso, dall'Avv. degli artt.17. e 19 bis DPR citato Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa e dall'Avv Giorgio Inammissibilità. Stella Richter del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Orti della Farnesina n.126 - ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 6 8 7 4 7 . N Portoghesi n. 12, presso gli Uffici 8 2 7 dell'Avvocatura E L I 2 V I C E N O I P E N M O I Z A A S S C A C I D A M E R P U S E T R O C Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, - resistente per la Cassazione della sentenza n.107/34/99 resa dalla Sez.34, Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 25/06/1999, depositata il 24/09/1999; udito per la ricorrente l'Avv. Giorgio Stella Richter;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso, notificato il 2-02-1993, l'Ufficio Imposte Dirette di Ragusa, accertava, per l'anno 1990, a carico della AL.ME.R. S.p.A., con sede in Ragusa, il reddito imponibile ILOR di L.213.166.000, ciò in esito al mancato accoglimento della domanda, di esenzione ILOR, per Abu reinvestimento utili, avanzata ex artt. 102 del DPR n.218/78, e 14 della Legge n.64/1986. la L'accertamento veniva impugnato, innanzi 2 Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, la quale, con decisione n.261/01/93, rigettava il opinando, di contro all'eccezione diricorso, decadenza prospettata dalla contribuente, per la tempestività dell'accertamento, e per l'irrilevanza di ogni altra deduzione. appello della contribuente, che L'interposto l'eccezione di decadenza riproponeva dell'Amministrazione dal potere impositivo, per avere disposto il rigetto della domanda di esenzione, dopo la scadenza del prescritto termine, veniva respinto dall'adita Commissione Tributaria Regionale di Palermo, nella considerazione che il provvedimento di diniego del beneficio fiscale dovesse ritenersi tempestivamente notificato, stante la sopravvenuta disposizione di proroga dei termini, e che, d'altronde, non si potesse dare ingresso, nel giudizio di appello, a doglianze che non risultavano ritualmente prospettate nel giudizio di primo grado. Con ricorso notificato il 28-12-1999, la contribuente ha chiesto la cassazione della alu decisione di appello, con un mezzo. L'Amministrazione si è costituita, con atto 07-02- 2000, chiedendo il rigetto del ricorso, e di essere 3 sentita nella fissanda udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo la ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 C.p.C. e 19 bis del DPR n. 636/1972, nonché dei principi in tema di interpretazione della domanda;
difetto di attività e omessa pronuncia e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene la contribuente che la C.T.R. sarebbe incorsa in errore, nell'affermare che, "avendo la società eccepito unicamente la decadenza" dal potere di denegare le chieste agevolazioni tributarie, non potevano "essere presi in considerazione in appello i motivi non esposti in primo grado", in quanto, in effetti, anche le doglianze di merito erano state prospettate nel corso del giudizio di prime cure, segnatamente con la memoria aggiuntiva "presentata in vista dell'udienza di discussione". La censura è infondata, avuto riguardo alla circostanza che la "memoria aggiuntiva" 26-10-1993, ави cui fa riferimento la ricorrente, risulta depositata il 30-10-1993, in vista dell'udienza di discussione, già fissata al 6-11-1993, nella quale 4 intervenne la decisione. In buona sostanza, tale memoria, che la stessa ricorrente definisce "aggiuntiva", e che ammette di avere presentato in vista dell'udienza di discussione, è a ritenersi, come tale, tardiva, non risultando rispettato il termine libero prescritto dall'art.19 bis, comma I° del DPR n. 636/1972, quale memoria nonché giuridicamente irrilevante, dell'originario sottesa ad integrare i motivi ricorso, non essendo stati osservati i termini, e le prescritte formalità, entrambe essenziali, di cui al combinato disposto del comma 3° del medesimo art.19 bis e dell'art.17 comma 1° del DPR citato. (Cass. 11-01-2000 n. 207; 03-07-1997 n.5982) La conclusione, negativa per la ricorrente, assorbe ogni ulteriore rilievo in ordine al mancato esame delle censure di merito, che, certamente, concernono temi nuovi rispetto all'unica censura mossa con il ricorso introduttivo, al cui riguardo va, ulteriormente, osservato il mancato assolvimento dell'onere della relativa specificazione, gravante sull'impugnante (Cass. севи n.1866/2001). Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 5 L. 2.150.000, di cui L.
2.000.000 per onoraris, e L.150.000 per spese, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L.2.150.000, di cui L.
2.000.000 per onorarig, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. Il Presidente Dott. Enrico Papa Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. DiNblasi IL CANCELLERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N O I Z 6 8 A 9 R 5 1 . T / S 4 N I / 6 - G A 2 E I B . R . R R . L P L A . A A D T D . V L U B E E B A T D I T I N R A S E 1 I T N S 3 E R 1 E S E . I T A N A M 9