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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16404/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 21/07/1973), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRACASSO GIAMPIERO;
(CMP (CB), 11/07/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FRACASSO GIAMPIERO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/09/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le figlie minori e vengono affidate in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
3) La casa familiare di proprietà del padre sita a Roma in Largo
Antonio Beltramelli n. 1/ B viene assegnata in godimento con gli arredi ivi contenuti alla madre, che la abiterà unitamente alle figlie minori ed alla figlia maggiorenne , non ancora autonoma economicamente, fino a quando Per_3
le medesime non diverranno autosufficienti ovvero la madre non trasferirà la propria residenza e dimora abituale altrove.
4) L'altro coniuge se ne allontanerà entro e non oltre l'udienza di comparizione fissata innanzi al Presidente del Tribunale, qualora non se ne sia già allontanato e contestualmente comunicherà la propria nuova residenza.
5) I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione che riguardano la prole con riferimento all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo in considerazione i loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la potestà genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà le figlie con sé. 6) In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori per i figli e pertanto il padre potrà incontrare e tenere con sè le figlie minori ogni qual volta lo desideri, previa comunicazione alla madre e, in difetto di accordo, avrà in ogni caso diritto di frequentarle secondo le seguenti modalità: - nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera;
oltre a due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino alla sera;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni,
preferibilmente consecutivi, in un periodo che verrà definito entro la fine di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
- in occasione di altre festività infrasettimanali, alternativamente. Il
tutto, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli.
7) Con precipuo, ma non esclusivo riferimento ai periodi di vacanza durante l'intero arco annuale, le parti stabiliscono che il marito potrà
soggiornare presso l'immobile sito a Sabaudia (LT) in via Diversivo Nocchia
snc, di proprietà della moglie ed usualmente utilizzato dalla famiglia per le vacanze, in compagnia delle figlie o anche da solo, ogni qual volta lo desideri, previo congruo preavviso alla moglie e salvo esigenze concomitanti della medesima.
8) Le parti concordano che alla madre venga erogato l'intero importo dell'assegno unico in favore delle figlie, ammontante ad oggi a € 563,00
mensili, nonché l'indennità di frequenza scolastica percepita a causa di una malformazione renale da cui è affetta la figlia minore , pari ad € 343,00, Per_1 la cui erogazione è prevista per n. 9 mesi annui in corrispondenza con il periodo scolastico.
9) In luogo di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli,
tenuto conto di quanto specificato al punto 8) che precede, anche per motivi di opportunità legati all'intestazione dei contratti e/o alla domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto, il padre continuerà a provvedere al pagamento delle seguenti utenze, dandone evidenza alla moglie a semplice richiesta: - acqua, luce, gas relativamente alla casa familiare - canone mensile telefonia - oneri condominiali ordinari e straordinari, oltre al canone per posti auto relativamente alla casa familiare - canoni per le utenze di
Netflix, Spotify, Drive ed - consumi energia elettrica e CP_2
riscaldamento per la casa in Sabaudia di proprietà della moglie;
il tutto per una spesa complessiva media mensile che si aggira intorno ai 500/600 Euro.
10) Il padre contribuirà altresì al pagamento del 50 % delle spese straordinarie mediche, sanitarie, scolastiche e di istruzione necessarie,
nonché di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, oltre a quelle straordinarie urgenti, anche non precedentemente concertate, riferite alle spese sanitarie, ai libri scolastici, all'acquisto di farmaci prescritti, ad interventi chirurgici indifferibili e spese odontoiatriche. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, si precisa che entrambi i coniugi, in caso di richiesta scritta dell'altro, laddove contrari, saranno tenuti a manifestare un dissenso motivato entro il termine massimo di gg. 10, mentre l'eventuale silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta pervenuta, con correlativo sorgere del diritto ad ottenere il rimborso del 50% della spesa da parte del coniuge che l'abbia anticipata. In ogni caso, i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, con obbligo per il genitore che anticipi la spesa di fornire il rendiconto con i relativi giustificativi, laddove richiesto dall'altro.
11) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun coniuge sarà tenuto a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali relativi a spese deducibili,
laddove necessario.
12) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. A tal riguardo, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento,
essendo entrambi economicamente indipendenti.
13) Dichiarano altresì di aver già risolto le questioni economiche residue in separata sede e di non aver reciprocamente null'altro da pretendere sul piano patrimoniale, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando pertanto a qualunque reciproca pretesa e/o diritto.
14) Con riguardo alla documentazione relativa alle disponibilità
patrimoniali, attestano di averne avuto visione e pertanto dichiarano di rinunciare al deposito di detta documentazione per averla già
reciprocamente condivisa.
15) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie minori e . Per_1 Per_2
16) Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni di separazione, verranno applicate le norme vigenti in materia.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16404/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 21/07/1973) e MP
[...] Controparte_1
(CB), 11/07/1971) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
03/09/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 931, Parte II, Serie A04, Anno 2005, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16404/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 21/07/1973), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRACASSO GIAMPIERO;
(CMP (CB), 11/07/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FRACASSO GIAMPIERO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/09/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le figlie minori e vengono affidate in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
3) La casa familiare di proprietà del padre sita a Roma in Largo
Antonio Beltramelli n. 1/ B viene assegnata in godimento con gli arredi ivi contenuti alla madre, che la abiterà unitamente alle figlie minori ed alla figlia maggiorenne , non ancora autonoma economicamente, fino a quando Per_3
le medesime non diverranno autosufficienti ovvero la madre non trasferirà la propria residenza e dimora abituale altrove.
4) L'altro coniuge se ne allontanerà entro e non oltre l'udienza di comparizione fissata innanzi al Presidente del Tribunale, qualora non se ne sia già allontanato e contestualmente comunicherà la propria nuova residenza.
5) I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione che riguardano la prole con riferimento all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo in considerazione i loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la potestà genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà le figlie con sé. 6) In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori per i figli e pertanto il padre potrà incontrare e tenere con sè le figlie minori ogni qual volta lo desideri, previa comunicazione alla madre e, in difetto di accordo, avrà in ogni caso diritto di frequentarle secondo le seguenti modalità: - nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera;
oltre a due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino alla sera;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni,
preferibilmente consecutivi, in un periodo che verrà definito entro la fine di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
- in occasione di altre festività infrasettimanali, alternativamente. Il
tutto, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli.
7) Con precipuo, ma non esclusivo riferimento ai periodi di vacanza durante l'intero arco annuale, le parti stabiliscono che il marito potrà
soggiornare presso l'immobile sito a Sabaudia (LT) in via Diversivo Nocchia
snc, di proprietà della moglie ed usualmente utilizzato dalla famiglia per le vacanze, in compagnia delle figlie o anche da solo, ogni qual volta lo desideri, previo congruo preavviso alla moglie e salvo esigenze concomitanti della medesima.
8) Le parti concordano che alla madre venga erogato l'intero importo dell'assegno unico in favore delle figlie, ammontante ad oggi a € 563,00
mensili, nonché l'indennità di frequenza scolastica percepita a causa di una malformazione renale da cui è affetta la figlia minore , pari ad € 343,00, Per_1 la cui erogazione è prevista per n. 9 mesi annui in corrispondenza con il periodo scolastico.
9) In luogo di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli,
tenuto conto di quanto specificato al punto 8) che precede, anche per motivi di opportunità legati all'intestazione dei contratti e/o alla domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto, il padre continuerà a provvedere al pagamento delle seguenti utenze, dandone evidenza alla moglie a semplice richiesta: - acqua, luce, gas relativamente alla casa familiare - canone mensile telefonia - oneri condominiali ordinari e straordinari, oltre al canone per posti auto relativamente alla casa familiare - canoni per le utenze di
Netflix, Spotify, Drive ed - consumi energia elettrica e CP_2
riscaldamento per la casa in Sabaudia di proprietà della moglie;
il tutto per una spesa complessiva media mensile che si aggira intorno ai 500/600 Euro.
10) Il padre contribuirà altresì al pagamento del 50 % delle spese straordinarie mediche, sanitarie, scolastiche e di istruzione necessarie,
nonché di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, oltre a quelle straordinarie urgenti, anche non precedentemente concertate, riferite alle spese sanitarie, ai libri scolastici, all'acquisto di farmaci prescritti, ad interventi chirurgici indifferibili e spese odontoiatriche. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, si precisa che entrambi i coniugi, in caso di richiesta scritta dell'altro, laddove contrari, saranno tenuti a manifestare un dissenso motivato entro il termine massimo di gg. 10, mentre l'eventuale silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta pervenuta, con correlativo sorgere del diritto ad ottenere il rimborso del 50% della spesa da parte del coniuge che l'abbia anticipata. In ogni caso, i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, con obbligo per il genitore che anticipi la spesa di fornire il rendiconto con i relativi giustificativi, laddove richiesto dall'altro.
11) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun coniuge sarà tenuto a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali relativi a spese deducibili,
laddove necessario.
12) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. A tal riguardo, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento,
essendo entrambi economicamente indipendenti.
13) Dichiarano altresì di aver già risolto le questioni economiche residue in separata sede e di non aver reciprocamente null'altro da pretendere sul piano patrimoniale, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando pertanto a qualunque reciproca pretesa e/o diritto.
14) Con riguardo alla documentazione relativa alle disponibilità
patrimoniali, attestano di averne avuto visione e pertanto dichiarano di rinunciare al deposito di detta documentazione per averla già
reciprocamente condivisa.
15) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie minori e . Per_1 Per_2
16) Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni di separazione, verranno applicate le norme vigenti in materia.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16404/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 21/07/1973) e MP
[...] Controparte_1
(CB), 11/07/1971) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
03/09/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 931, Parte II, Serie A04, Anno 2005, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi