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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4563/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2018
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2019
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2020
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2021
- ACCERT ESECUTIV n. 1105 IMU 2018
- ACCERT ESECUTIV n. 1139 IMU 2019
- ACCERT ESECUTIV n. 669 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 14/11/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 743/A – notificata il 26.08.2025 – con la quale la PubliAlifana srl gli aveva richiesto il versamento di euro 5.578,75 quale ex socio (unico) della IMES srl Impresa edile stradale, attiva fino al 31.12.2023, per
IMU dovuta al comune di AI RA relativamente agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il ricorrente, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica di autonomo avviso di accertamento della responsabilità del socio al ricorrente;
2) carenza di interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria in quanto quest'ultima può validamente agire nei confronti degli ex soci di società estinte esclusivamente quando sussista la prova dell'avvenuta riscossione di somme o altri beni dal bilancio finale di liquidazione, elemento che costituisce il presupposto indefettibile per l'esistenza dell'interesse ad agire.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la PubliAlifana srl che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che i prodromici avvisi di accertamento erano stati tutti notificati tramite pec alla Società in data 14.11.2023, quando questa era ancora attiva.
In data 30.01.2026 il ricorrente presentava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che la PubliAlifana srl ha documentato l'avvenuta rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento IMU in data 14.11.2023.
L'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento rende, quindi, infondato il primo motivo di ricorso in quanto i prodromici avvisi di accertamento risultano ritualmente notificati e non impugnati. Tali prodromici avvisi non dovevano essere rinotificati all'ex unico socio in quanto, a seguito della mancata impugnazione, i crediti tributari si erano ormai cristallizzati.
Quanto al secondo motivo di ricorso – responsabilità degli ex soci per i debiti tributari - il Collegio rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza SS. UU. n. 3625/2025, ha fornito un'interpretazione che mira a bilanciare le esigenze dell'Amministrazione finanziaria con la tutela degli ex soci. La Corte ha ribadito che gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato. Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale resta circoscritta ai limiti delle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione. In particolare, la Corte ha chiarito che il Fisco ha il diritto di notificare un avviso di accertamento agli ex soci, anche in assenza di una dimostrata percezione di utili, ma l'eventuale responsabilità patrimoniale può essere affermata solo se emergano elementi concreti che attestino il beneficio economico ricevuto. Questo significa che gli ex soci non possono essere automaticamente ritenuti responsabili dei debiti fiscali della società, ma dovranno rispondere nei limiti di quanto hanno ricevuto. La decisione sottolinea anche il principio della “natura dinamica dell'interesse ad agire” da parte dell'Amministrazione finanziaria, che non viene meno per il solo fatto che l'ex socio non abbia ricevuto utili immediati dalla liquidazione e che, quindi, la pretesa fiscale può comunque essere accertata,
e spetterà all'ex socio dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio economico derivante dalla liquidazione societaria.
Ebbene, nel caso de quo, l'ex socio nelle sue memorie ha genericamente affermato che “nulla ha riscosso in sede di liquidazione della estinta società”, non fornendo alcuna prova documentale di quanto dichiarato.
D'altra parte non si può non sottolineare che i tributi richiesti riguardavano IMU dovuta per tre immobili siti in AI RA (censiti al catasto al foglio 33, mappale 5875, sub 7, 9 e 16) di cui non si conosce quale sia stata la destinazione al momento del venir meno della società.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti quanto evidenti motivi per dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4563/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2018
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2019
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2020
- INTIM DI PAGAM n. 743/A IMU 2021
- ACCERT ESECUTIV n. 1105 IMU 2018
- ACCERT ESECUTIV n. 1139 IMU 2019
- ACCERT ESECUTIV n. 669 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 14/11/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 743/A – notificata il 26.08.2025 – con la quale la PubliAlifana srl gli aveva richiesto il versamento di euro 5.578,75 quale ex socio (unico) della IMES srl Impresa edile stradale, attiva fino al 31.12.2023, per
IMU dovuta al comune di AI RA relativamente agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il ricorrente, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica di autonomo avviso di accertamento della responsabilità del socio al ricorrente;
2) carenza di interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria in quanto quest'ultima può validamente agire nei confronti degli ex soci di società estinte esclusivamente quando sussista la prova dell'avvenuta riscossione di somme o altri beni dal bilancio finale di liquidazione, elemento che costituisce il presupposto indefettibile per l'esistenza dell'interesse ad agire.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la PubliAlifana srl che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che i prodromici avvisi di accertamento erano stati tutti notificati tramite pec alla Società in data 14.11.2023, quando questa era ancora attiva.
In data 30.01.2026 il ricorrente presentava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che la PubliAlifana srl ha documentato l'avvenuta rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento IMU in data 14.11.2023.
L'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento rende, quindi, infondato il primo motivo di ricorso in quanto i prodromici avvisi di accertamento risultano ritualmente notificati e non impugnati. Tali prodromici avvisi non dovevano essere rinotificati all'ex unico socio in quanto, a seguito della mancata impugnazione, i crediti tributari si erano ormai cristallizzati.
Quanto al secondo motivo di ricorso – responsabilità degli ex soci per i debiti tributari - il Collegio rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza SS. UU. n. 3625/2025, ha fornito un'interpretazione che mira a bilanciare le esigenze dell'Amministrazione finanziaria con la tutela degli ex soci. La Corte ha ribadito che gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato. Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale resta circoscritta ai limiti delle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione. In particolare, la Corte ha chiarito che il Fisco ha il diritto di notificare un avviso di accertamento agli ex soci, anche in assenza di una dimostrata percezione di utili, ma l'eventuale responsabilità patrimoniale può essere affermata solo se emergano elementi concreti che attestino il beneficio economico ricevuto. Questo significa che gli ex soci non possono essere automaticamente ritenuti responsabili dei debiti fiscali della società, ma dovranno rispondere nei limiti di quanto hanno ricevuto. La decisione sottolinea anche il principio della “natura dinamica dell'interesse ad agire” da parte dell'Amministrazione finanziaria, che non viene meno per il solo fatto che l'ex socio non abbia ricevuto utili immediati dalla liquidazione e che, quindi, la pretesa fiscale può comunque essere accertata,
e spetterà all'ex socio dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio economico derivante dalla liquidazione societaria.
Ebbene, nel caso de quo, l'ex socio nelle sue memorie ha genericamente affermato che “nulla ha riscosso in sede di liquidazione della estinta società”, non fornendo alcuna prova documentale di quanto dichiarato.
D'altra parte non si può non sottolineare che i tributi richiesti riguardavano IMU dovuta per tre immobili siti in AI RA (censiti al catasto al foglio 33, mappale 5875, sub 7, 9 e 16) di cui non si conosce quale sia stata la destinazione al momento del venir meno della società.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti quanto evidenti motivi per dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese