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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1232.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Savona, corso Italia n. 8/3, presso e nello studio dell'avv. Marco Montalbani che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione del giudizio radicato davanti al
Giudice di Pace di Savona;
ATTORE=
contro
, residente in [...], Controparte_1
, residente in [...], Controparte_2
elettivamente domiciliate in Ceriale, piazza Vittoria n. 12, presso e nello studio dell'avv. Paolo Maria Bellini che le rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTE=
******
CONCLUSIONI:
1 L'avv. Marco Montalbani per parte attrice: “Piaccia a codesto Tribunale di
Savona, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183, 6' comma C.P.C. e non ammesse (istanza di prova per testi sui capitoli di prova dedotti), previo invito al C.T.U. a integrare il proprio elaborato peritale con riferimento alla parte del quesito rimasta inevasa, ossia “se sia possibile ovviare al problema mediante spostamento altrove dei fori di sfiato nella stessa parte di fabbricato ma in zona meno vicina alla proprietà o in altra parte del fabbricato”, disattesa e Pt_1
respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: 1) in via preliminare, rigettare le eccezioni preliminari di cui di cui ai punti 1, 2, 3 della comparsa di costituzione e risposta avversaria, in quanto infondate e temerarie, per i motivi sopra esposti e stante la rituale riassunzione del giudizio ex art. 50 C.P.C; 2) in via principale, per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare l'avvenuta illecita esecuzione da parte delle signore e di due fori di sfiato Controparte_1 Controparte_2
sopra la porta dell'immobile di loro proprietà, sito in Finale Ligure, in Via
Colombo n. 10/2 e identificato al competente catasto, al Foglio n. 40
Particella n. 259 subalterno 18, rigettando ogni avversaria richiesta di accertamento;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità ed il superamento della soglia di normale tollerabilità, delle immissioni di rumore, aria fredda ed odore, che provengono dall'abitazione di proprietà delle signore e , sita in Finale Ligure, Controparte_2 CP_1
in Via Colombo n. 10/2 – e nello specifico dai fori di sfiato realizzati sopra la porta di ingresso - a danno dell'immobile di proprietà del signor Pt_1
rigettando ogni avversaria richiesta di accertamento e per
[...]
l'effetto, condannare le signore e alla Controparte_1 Controparte_2
chiusura dei due fori di sfiato entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza;
4) sempre in via principale, a seguito dell'accertamento e
2 della dichiarazione di illegittimità e di superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni che provengono dall'abitazione di proprietà delle signore e , sita in Finale Ligure, in Via Controparte_2 CP_1
Colombo n. 10/2 – e nello specifico dai fori di sfiato realizzati sopra la porta di ingresso - a danno dell'immobile di proprietà del signor Pt_1
condannare le signore e al
[...] Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno ex art. 2043 C.C, e al conseguente versamento a favore dell'attore di una somma pari a € 100,00= o, alternativamente, determinata secondo equità ex artt. 1226/2056 C.C, ferma comunque la competenza per valore del Giudice adito;
5) ai sensi dell'art. 614 bis C.P.C, dichiarare tenute e condannare le convenute a corrispondere € 50,00= per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione alla prescrizione di occlusione dei due fori presenti nella facciata;
6) in ogni caso, con vittoria delle competenze di lite, oltre spese generali, oneri contributivi e fiscali come per legge”.
L'avv. Paolo Maria Bellini per parte convenuta: “1) Preliminarmente, valutata – per i motivi indicati in narrativa – la censurabilità, l'erronea emissione del provvedimento del Giudice di Pace emesso all'udienza del
21.2.2023 per la riassunzione della causa, accertare l'inappropriata ed illegittima introduzione del presente contenzioso, con conseguenziale pronunzia idonea alla definizione anticipata di esso, e per l'effetto emettere conseguenziale sentenza, con annessa pronunzia di spese di soccombenza, anche in ordine alla precedente fase processuale;
2) sempre in via preliminare, valutata la domanda proposta non come prosecuzione del precedente giudizio instaurato presso il Giudice di Pace (in quanto impropriamente introdotto come “riassunzione”), accertare la carenza dei requisiti di cui all'atto introduttivo in rapporto a quanto introdotto dalla L.
n. 149.2022, e per l'effetto pronunziare la nullità dell'atto introduttivo
3 stesso ai sensi dell'art. 163 bis e 164 C.P.C; 3) sempre in via preliminare e proceduralmente, accertare e riconoscere la carenza di legittimazione attiva da parte del signor in quanto non interessato Parte_1
direttamente (ed esclusivamente) dal lamentato fenomeno delle immissioni, se del caso propagantesi in altro ambito (area condominiale); 4) in subordine e nel merito, accertare preliminarmente ed incidentalmente l'inesistenza di situazioni di illiceità connessa all'apertura dei due fori di aspirazione collocati sopra la porta di accesso alla proprietà in CP_1
quanto realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed igienico- ambientali;
5) in ulteriore subordine e nel merito, accertare preliminarmente l'inesistenza di esalazioni eccedenti la normale tollerabilità e - più in generale – l'inesistenza di una situazione dei luoghi di causa dalla quale possano scaturire immissioni oggettivamente insalubri e rumori oggettivamente fastidiosi;
6) conseguentemente a quanto sopra, rigettare la domanda di risarcimento danni formulata, in quanto priva di logico ed adeguato presupposto;
7) in ogni caso, rigettare comunque la domanda attorea nella sua totalità, in quanto infondata in fatto e diritto;
8) conseguentemente, condannare l'attore al pagamento delle competenze di lite, oltre agli oneri accessori di legge, nonché accertare e riconoscere la temerarietà della lite imbastita dal medesimo e, nella denegata ipotesi di soccombenza delle parti conchiudenti, pronunziare la compensazione delle suddette spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa di riassunzione datata 19.5.2023, conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Savona e Controparte_1 [...]
esponendo quanto segue: con atto di citazione datato 19.7.2022 CP_2
aveva radicato nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
procedimento civile davanti al Giudice di Pace di Savona (R.G. n.
4 1759.2022) ed aveva indicato che: era proprietario dell'immobile sito in
Finale Ligure, via Colombo n. 10/1, censito al N.C.E.U. di quel Comune al
Foglio n. 40, particella n. 259 sub 7, al Foglio n. 40, particella n. 260 sub 8
e al Foglio n. 40, particella n. 1033; e Controparte_1 Controparte_2
erano comproprietarie dell'immobile confinante sito in Finale Ligure, via
Colombo n. 10/2, censito al N.C.E.U. di quel Comune al Foglio n. 40, particella n. 259 sub 18; i due appartamenti affacciavano sul medesimo pianerottolo che era aperto su una piccola porzione di scala ed affacciava a sua volta nel cavedio dell'edificio; la proprietà delle distava circa CP_1
n. 8 metri rispetto al lato aperto del pianerottolo;
in occasione dei lavori di ristrutturazione della loro proprietà (ristrutturazione e cambio di destinazione di uso), le avevano aperto due fori sopra la porta di CP_1
ingresso del loro appartamento che affacciava sul pianerottolo comune;
tali fori, teoricamente destinati all'aspirazione, in realtà erano due sfiati di espulsione ed erano posti a circa cm. 30 rispetto alla finestra che dava aria e luce alla sua cucina;
a causa della presenza dei fori, la sua proprietà riceveva immissioni di aria fredda e di rumori provenienti dall'impianto di pompe di calore dell'appartamento delle Granai ed inoltre, sempre a causa delle presenza dei fori, la sua cucina era periodicamente invasa da miasmi derivanti dal bagno della proprietà delle convenute;
i fori di sfiato avrebbero dovuto convogliare le immissioni verso l'esterno e non nel vano scale;
le immissioni ed esalazione sopra descritte superavano il limite della normale tollerabilità di cui all'art. 844 C.C. e la realizzazione dei fori di sfiato era avvenuta in violazione dell'art. 889 C.C; aveva pertanto diritto al ripristino dello status quo ante o quantomeno alla chiusura dei fori ed alla condanna delle convenute al risarcimento dei danni tutti subiti;
aveva pertanto, concluso, chiedendo accertarsi l'avvenuta illecita esecuzione da parte di e dei fori di sfiato oggetto di Controparte_1 Controparte_2
5 causa e l'illegittimità ed il superamento della soglia di normale tollerabilità, delle immissioni di rumore, aria fredda ed odore che interessavano, attraverso detti fori, la sua proprietà, con condanna delle convenute alla loro chiusura ed al risarcimento del danno subito pari a € 100,00= o, alternativamente, determinato secondo equità e alla condanna di pena pecuniaria giornaliera in caso di mancata esecuzione della sentenza;
nell'ambito di quel giudizio si erano costituite e Controparte_1 [...]
che avevano eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore CP_2
del Giudice di Pace a favore del Tribunale, non avendo la domanda proposta solo ad oggetto la casistica delle immissioni oltre la normale tollerabilità e, nel merito, avevano sostenuta la regolarità dell'intervento di ristrutturazione da loro eseguito e l'insussistenza di immissioni oltre il limite della normale tollerabilità nonchè di danni subiti dall'attore; avevano quindi concluso per la reiezione delle domande contro di loro proposte;
il
Giudice di Pace, con ordinanza datata 21.2.2023, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e concesso alla parte diligente il termine di tre mesi per provvedere alla riassunzione del giudizio;
richiamava nel merito le difese già esposte e le conclusioni già formulata nel giudizio poi riassunto.
Si costituivano in giudizio e che Controparte_1 Controparte_2
contestavano le avversarie argomentazioni;
eccepivano, in via preliminare, la non corretta riassunzione del procedimento poiché alla prima udienza di trattazione tenuta in data 28.11.2022, lo aveva contestato la Pt_1
fondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore salvo poi aderirvi in un secondo momento ed il Giudice di Pace aveva poi dichiarato (ultra petitum) la propria incompetenza per materia (e non per valore) in violazione degli artt. 38 e 28 C.P.C e, fra l'altro, mediante pronuncia di ordinanza anzichè di sentenza e senza alcuna statuizione sulle spese di lite
6 di quella fase processuale, con erronei richiami al disposto degli artt. 39 e
40 C.P.C. e remissione degli atti del procedimento ad un foro neppure menzionato dalle parti;
nel merito sostenevano che la zona interessata dagli indicati fenomeni lesivi (odori e rumori) non era di proprietà esclusiva dello ma semmai condominiale (pianerottolo) con conseguente Pt_1
carenza di legittimazione ad agire dello stesso e comunque, la sostanziale irrilevanza del fenomeno lamentato e l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
Concludevano, pertanto, per l'improcedibilità del giudizio e nel merito per la reiezione delle attoree domande.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 C.P.C, fissata, senza esito positivo, udienza per tentare la conciliazione delle parti e disposta l'acquisizione degli atti del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 26.2.2024, veniva ammessa C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi e per valutare l'entità e la rilevanza delle lamentate infiltrazioni e veniva nominato perito l'ing. . Persona_1
All'esito della C.T.U, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 1.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisone, il Giudicante rinviava per assegnazione a sentenza e, all'udienza del 25.10.2024, la vertenza veniva spedita a decisione con termine di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 In primo luogo, in relazione alle doglianze sollevate da e Controparte_1
in punto operato del Giudice di Pace a fronte dell'eccezione Controparte_2
preliminare di incompetenza va osservato quanto segue.
Appare veritiero quanto sostenuto dalle convenute in ordine all'operato del tutto errato del Giudice di Pace che, a fronte dell'eccezione da loro sollevata di incompetenza per valore, ha, in realtà, con decisione ultra petitum e tardiva (essa avrebbe dovuto intervenire non oltre la prima udienza mentre nel presente caso la dichiarazione di incompetenza è avvenuta successivamente) dichiarato la propria incompetenza per materia, mediante pronuncia con ordinanza e non con sentenza e con cui neppure è stato disposto (come avrebbe dovuto) sulle spese di lite di quella fase processuale: peraltro tali questione avrebbero semmai dovuto essere oggetto di specifico gravame fatto non avvenuto e risultano ormai superate alla luce dell'avvenuta tempestiva riassunzione del procedimento da parte dello anche se all'esito di provvedimento del tutto Pt_1
incomprensibile del Giudice di Pace.
Nel merito questo Giudicante ha disposto procedersi a C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi onde accertare la situazione in essere con particolare riferimento ai fori di sfiato oggetto di causa posti al di sopra dell'ingresso della proprietà delle al fine di comprendere quale sia CP_1
la loro funzione ed utilità, la conformità o meno di detto intervento alla disciplina urbanistica di settore e a quella del Comune di Finale Ligure e se da essi provengano, immissioni di rumori, aria fredda, odori e miasmi e in tal caso, se eccedano i valori limiti assoluti e differenziali previsti dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, in materia di inquinamento acustico e comunque il limite della normale tollerabilità ed in tal caso i i
8 rimedi e/o gli interventi necessari e/o utili per contenere dette immissioni nei limiti di legge.
Orbene il C.T.U. Ing. le cui valutazioni e conclusioni vanno Per_1
integralmente condivise e richiamate (il C.T.U. ha compitamente risposto alle osservazioni delle parti), ha evidenziato quanto segue.
Gli appartamenti delle parti litiganti sono tra loro confinanti ed i rispettivi ingressi affacciano entrambi sullo stesso vano scala condominiale costituito da un pianerottolo a loggiato aperto su una corte a cielo libero che, risulta ben aerato e presenta uno spiccato effetto camino che evacua l'aria verso l'alto e non presenta zone malsane o maleodoranti.
L'appartamento di proprietà delle è stato oggetto di recenti lavori CP_1
di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzati con CILA del
7.4.2021 ed ultimati nel gennaio 2022 a seguito dei quali, oltre ad altre opere, è stato da loro realizzato, nel loro appartamento, un bagno di servizio dotato di regolare sistema di ventilazione forzata in prossimità dell'ingresso dell'immobile che espelle modeste quantità d'aria sul pianerottolo condominiale aperto su una corte: più in dettaglio nel locale servizio igienico di servizio, come previsto dall'art. 76 del Regolamento
Edilizio Comunale di Finale Ligure e dal D.M. Sanità 5.7.1975 è stato installato un aspiratore elicoidale da muro della ditta ”, il tutto CP_3
previo preventivo parere favorevole del condominio anche per la realizzazione dei fori si sfiato protetti, verso l'area condominiale con messa in opera di apposita griglia (come da verbale di assemblea del
16.4.2021 con indicazione del fatto che l'autorizzazione all'esecuzione del lavoro era vincolato alla completa mancanza di emissioni di rumore).
9 In corrispondenza della cucina/soggiorno dell'appartamento di proprietà dello sono presenti una porta finestrata con sovrastante finestra Pt_1
con serramento a vasistas dotata di griglia (indicata sugli elaborati grafici allegati alle varie pratiche edilizie conteggiata nel calcolo del rapporto aereo-illuminante del vano) ed un'altra apertura, con serramento a vasistas dotata di griglia, in corrispondenza del soppalco soprastante il locale ripostiglio: in relazione a dette aperture non è stata rinvenuta presso il
Comune di Finale Ligure alcuna specifica documentazione autorizzativa.
In relazione alle doglianze dello relative alle immissioni di rumore Pt_1
e/o odori la cui propagazione, secondo la sua prospettazione, si verifica attraverso i suddetti fori, poiché nella legislazione tecnica (sia a livello nazionale che regionale e/o comunale) non esistono specifici parametri che indichino un limite assoluto di normale tollerabilità in merito agli odori molesti ossia nocivi per la salute dell'uomo, il C.T.U. ha proceduto mediante l'esecuzione di alcune prove empiriche ed all'esito delle stesse è emerso quanto segue.
Si verifica emissione verso il pianerottolo condominiale di una lieve quantità di aria a temperatura ambiente, assolutamente non fredda, che fuoriesce dalla griglia del sistema di aereazione del bagno di servizio di proprietà delle convenute ed è riscontrabile la presenza di un leggero rumore nel pianerottolo proveniente dalla ventola quando il sistema di aspirazione è in funzione che, peraltro, sparisce completamente all'interno della cucina dello anche con finestre aperte. Pt_1
Quanto all'emissione di odori è stata effettuare una prova procedendosi a spruzzare in abbondanza ed in modo continuativo per alcuni minuti, direttamente sulla ventola del sistema di aereazione all'interno del bagno di servizio un deodorante spray alla lavanda ed è stata rilevato la presenza
10 di odore alla lavanda sia sul pianerottolo condominiale che all'interno della cucina/soggiorno dello a finestre aperte (non si è stato rilevato Pt_1
alcun odore, invece, a finestre chiuse).
In conclusione è stata riscontrata solamente la presenza di lieve rumore nel pianerottolo condominiale aperto e di odore anche all'interno dell'appartamento di parte attrice esclusivamente a finestre aperte.
Ciò osservato in relazione alla situazione come risultata dall'esame dello stato dei luoghi e dalle prove empiriche eseguite dal perito, va evidenziato che in materia di immissioni, siano esse rumorose, olfattive o di altra tipologia, norma fondamentale risulta essere l'art. 844 C.C che prevede ai fini della valutazione della illegittimità delle stesse, (valutazione che, in assenza, come in questo caso, di legislazione tecnica con indicazione di specifici parametri soglia) ampia facoltà discrezionale dell'A.G.O, che deve procedere mediante giudizio che deve essere condotto tenuto conto del caso concreto, della specifica situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, delle caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, contemperando altresì le esigenze delle rispettive proprietà in relazione altresì alla possibile incidenza delle stesse sulla normale realizzazione del vivere quotidiano e sul diritto alla salute dei vicini (ciò in particolare modo nei rapporti tra vicini e, quindi, in presenza di situazioni di contiguità tra più persone con necessità di garantire l'uso dei beni di proprietà del singolo in modo tale da evitare possibili interferenze con i diritti degli altri proprietari al punto da pregiudicarli) (ex pluribus Cass. n. 5564.2010;
Cass. n. 939.2011; Cass. n. 1069.2017; Cass. n. 18676.2024).
In tal senso è stato altresì più volte precisato che alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle degli artt. 2043 e
2059 C.C. in relazione all'art. 32 della Costituzione e dell'art. 844 comma 2
11 C.C, il limite della normale tollerabilità di un rumore debba essere tarato sulla tutela della salute ed essere valutato con particolare attenzione nel caso in cui esso, per esempio, sia protratto per molte ore, ponga ingiustamente a repentaglio valori importanti come il riposo notturno, la serenità e l'equilibrio della mente e la vivibilità della casa, potendo così determinare, nel caso concreto, anche forme di danni riconducibili al c.d. danno morale e/o esistenziale (Cass. n. 26899.2014; Cass. n. 11930.2022;
Cass. n 2203.2024).
In sostanza l'immissione sonora o di altra tipologia, al fine di giustificare l'applicazione delle misure consentite per l'eliminazione e/o l'attenuazione delle stesse, deve presentare una certa consistenza tale da potere incidere in concreto sulla quotidianità del soggetto che le subisce, mentre non merita di essere oggetto di intervento in caso contrario.
Orbene, nel caso esaminato, indipendentemente dal fatto che le immissioni, sia acustiche, che olfattive che di altra tipologia riscontrate, si propagano nella proprietà dello anche a causa di precedenti Pt_1
interventi edilizi non autorizzati eseguiti dallo stesso e che quelli posti in essere dalle appaiono invece assentiti e conformi alla normativa di CP_1
settore, elemento determinante è rappresentato dalla scarsa rilevanza delle stesse, così da indurre il Giudicante ad affermare, tenuto conto dei rapporti di vicinato tra le parti, l'insussistenza del superamento della soglia della normale tollerabilità che comporterebbe la necessità dell'intervento ripristinatorio e/o modificativo della situazione da parte dell'Autorità Giudiziaria invocato dallo (fra l'altro è pacifico che Pt_1
l'immobile delle sia un seconda casa che viene da loro utilizzata in CP_1
modo non continuativo, ma solo in determinati e limitati periodo dell'anno e che le immissioni, quantomeno quelle olfattive, provengano da un bagno di
12 servizio che viene da loro usato, anche nei periodi di permanenza nell'immobile, in via solo residuale).
Tali argomentazioni, in assenza dell'effettiva rilevanza delle immissioni in essere, comportano la reiezione delle domande proposte da Pt_1
senza neppure dovere esaminare l'ulteriore questione dei rimedi
[...]
eventualmente da apprestarsi per ovviare all'attuale situazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza vanno poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore fino a € 1.100.00=, valori medi di tabella.
Parimenti vanno poste a carico di , le spese di C.T.U. come Parte_1
già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo,
RESPINGE
le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
e;
CP_1 Controparte_2
CONDANNA
al pagamento nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 662,00= per Controparte_2
compensi, oltre spese generali 15%, sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A;
CONDANNA
13 al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate Parte_1
in corso di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 23.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1232.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Savona, corso Italia n. 8/3, presso e nello studio dell'avv. Marco Montalbani che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione del giudizio radicato davanti al
Giudice di Pace di Savona;
ATTORE=
contro
, residente in [...], Controparte_1
, residente in [...], Controparte_2
elettivamente domiciliate in Ceriale, piazza Vittoria n. 12, presso e nello studio dell'avv. Paolo Maria Bellini che le rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTE=
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CONCLUSIONI:
1 L'avv. Marco Montalbani per parte attrice: “Piaccia a codesto Tribunale di
Savona, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183, 6' comma C.P.C. e non ammesse (istanza di prova per testi sui capitoli di prova dedotti), previo invito al C.T.U. a integrare il proprio elaborato peritale con riferimento alla parte del quesito rimasta inevasa, ossia “se sia possibile ovviare al problema mediante spostamento altrove dei fori di sfiato nella stessa parte di fabbricato ma in zona meno vicina alla proprietà o in altra parte del fabbricato”, disattesa e Pt_1
respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: 1) in via preliminare, rigettare le eccezioni preliminari di cui di cui ai punti 1, 2, 3 della comparsa di costituzione e risposta avversaria, in quanto infondate e temerarie, per i motivi sopra esposti e stante la rituale riassunzione del giudizio ex art. 50 C.P.C; 2) in via principale, per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare l'avvenuta illecita esecuzione da parte delle signore e di due fori di sfiato Controparte_1 Controparte_2
sopra la porta dell'immobile di loro proprietà, sito in Finale Ligure, in Via
Colombo n. 10/2 e identificato al competente catasto, al Foglio n. 40
Particella n. 259 subalterno 18, rigettando ogni avversaria richiesta di accertamento;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità ed il superamento della soglia di normale tollerabilità, delle immissioni di rumore, aria fredda ed odore, che provengono dall'abitazione di proprietà delle signore e , sita in Finale Ligure, Controparte_2 CP_1
in Via Colombo n. 10/2 – e nello specifico dai fori di sfiato realizzati sopra la porta di ingresso - a danno dell'immobile di proprietà del signor Pt_1
rigettando ogni avversaria richiesta di accertamento e per
[...]
l'effetto, condannare le signore e alla Controparte_1 Controparte_2
chiusura dei due fori di sfiato entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza;
4) sempre in via principale, a seguito dell'accertamento e
2 della dichiarazione di illegittimità e di superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni che provengono dall'abitazione di proprietà delle signore e , sita in Finale Ligure, in Via Controparte_2 CP_1
Colombo n. 10/2 – e nello specifico dai fori di sfiato realizzati sopra la porta di ingresso - a danno dell'immobile di proprietà del signor Pt_1
condannare le signore e al
[...] Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno ex art. 2043 C.C, e al conseguente versamento a favore dell'attore di una somma pari a € 100,00= o, alternativamente, determinata secondo equità ex artt. 1226/2056 C.C, ferma comunque la competenza per valore del Giudice adito;
5) ai sensi dell'art. 614 bis C.P.C, dichiarare tenute e condannare le convenute a corrispondere € 50,00= per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione alla prescrizione di occlusione dei due fori presenti nella facciata;
6) in ogni caso, con vittoria delle competenze di lite, oltre spese generali, oneri contributivi e fiscali come per legge”.
L'avv. Paolo Maria Bellini per parte convenuta: “1) Preliminarmente, valutata – per i motivi indicati in narrativa – la censurabilità, l'erronea emissione del provvedimento del Giudice di Pace emesso all'udienza del
21.2.2023 per la riassunzione della causa, accertare l'inappropriata ed illegittima introduzione del presente contenzioso, con conseguenziale pronunzia idonea alla definizione anticipata di esso, e per l'effetto emettere conseguenziale sentenza, con annessa pronunzia di spese di soccombenza, anche in ordine alla precedente fase processuale;
2) sempre in via preliminare, valutata la domanda proposta non come prosecuzione del precedente giudizio instaurato presso il Giudice di Pace (in quanto impropriamente introdotto come “riassunzione”), accertare la carenza dei requisiti di cui all'atto introduttivo in rapporto a quanto introdotto dalla L.
n. 149.2022, e per l'effetto pronunziare la nullità dell'atto introduttivo
3 stesso ai sensi dell'art. 163 bis e 164 C.P.C; 3) sempre in via preliminare e proceduralmente, accertare e riconoscere la carenza di legittimazione attiva da parte del signor in quanto non interessato Parte_1
direttamente (ed esclusivamente) dal lamentato fenomeno delle immissioni, se del caso propagantesi in altro ambito (area condominiale); 4) in subordine e nel merito, accertare preliminarmente ed incidentalmente l'inesistenza di situazioni di illiceità connessa all'apertura dei due fori di aspirazione collocati sopra la porta di accesso alla proprietà in CP_1
quanto realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed igienico- ambientali;
5) in ulteriore subordine e nel merito, accertare preliminarmente l'inesistenza di esalazioni eccedenti la normale tollerabilità e - più in generale – l'inesistenza di una situazione dei luoghi di causa dalla quale possano scaturire immissioni oggettivamente insalubri e rumori oggettivamente fastidiosi;
6) conseguentemente a quanto sopra, rigettare la domanda di risarcimento danni formulata, in quanto priva di logico ed adeguato presupposto;
7) in ogni caso, rigettare comunque la domanda attorea nella sua totalità, in quanto infondata in fatto e diritto;
8) conseguentemente, condannare l'attore al pagamento delle competenze di lite, oltre agli oneri accessori di legge, nonché accertare e riconoscere la temerarietà della lite imbastita dal medesimo e, nella denegata ipotesi di soccombenza delle parti conchiudenti, pronunziare la compensazione delle suddette spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa di riassunzione datata 19.5.2023, conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Savona e Controparte_1 [...]
esponendo quanto segue: con atto di citazione datato 19.7.2022 CP_2
aveva radicato nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
procedimento civile davanti al Giudice di Pace di Savona (R.G. n.
4 1759.2022) ed aveva indicato che: era proprietario dell'immobile sito in
Finale Ligure, via Colombo n. 10/1, censito al N.C.E.U. di quel Comune al
Foglio n. 40, particella n. 259 sub 7, al Foglio n. 40, particella n. 260 sub 8
e al Foglio n. 40, particella n. 1033; e Controparte_1 Controparte_2
erano comproprietarie dell'immobile confinante sito in Finale Ligure, via
Colombo n. 10/2, censito al N.C.E.U. di quel Comune al Foglio n. 40, particella n. 259 sub 18; i due appartamenti affacciavano sul medesimo pianerottolo che era aperto su una piccola porzione di scala ed affacciava a sua volta nel cavedio dell'edificio; la proprietà delle distava circa CP_1
n. 8 metri rispetto al lato aperto del pianerottolo;
in occasione dei lavori di ristrutturazione della loro proprietà (ristrutturazione e cambio di destinazione di uso), le avevano aperto due fori sopra la porta di CP_1
ingresso del loro appartamento che affacciava sul pianerottolo comune;
tali fori, teoricamente destinati all'aspirazione, in realtà erano due sfiati di espulsione ed erano posti a circa cm. 30 rispetto alla finestra che dava aria e luce alla sua cucina;
a causa della presenza dei fori, la sua proprietà riceveva immissioni di aria fredda e di rumori provenienti dall'impianto di pompe di calore dell'appartamento delle Granai ed inoltre, sempre a causa delle presenza dei fori, la sua cucina era periodicamente invasa da miasmi derivanti dal bagno della proprietà delle convenute;
i fori di sfiato avrebbero dovuto convogliare le immissioni verso l'esterno e non nel vano scale;
le immissioni ed esalazione sopra descritte superavano il limite della normale tollerabilità di cui all'art. 844 C.C. e la realizzazione dei fori di sfiato era avvenuta in violazione dell'art. 889 C.C; aveva pertanto diritto al ripristino dello status quo ante o quantomeno alla chiusura dei fori ed alla condanna delle convenute al risarcimento dei danni tutti subiti;
aveva pertanto, concluso, chiedendo accertarsi l'avvenuta illecita esecuzione da parte di e dei fori di sfiato oggetto di Controparte_1 Controparte_2
5 causa e l'illegittimità ed il superamento della soglia di normale tollerabilità, delle immissioni di rumore, aria fredda ed odore che interessavano, attraverso detti fori, la sua proprietà, con condanna delle convenute alla loro chiusura ed al risarcimento del danno subito pari a € 100,00= o, alternativamente, determinato secondo equità e alla condanna di pena pecuniaria giornaliera in caso di mancata esecuzione della sentenza;
nell'ambito di quel giudizio si erano costituite e Controparte_1 [...]
che avevano eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore CP_2
del Giudice di Pace a favore del Tribunale, non avendo la domanda proposta solo ad oggetto la casistica delle immissioni oltre la normale tollerabilità e, nel merito, avevano sostenuta la regolarità dell'intervento di ristrutturazione da loro eseguito e l'insussistenza di immissioni oltre il limite della normale tollerabilità nonchè di danni subiti dall'attore; avevano quindi concluso per la reiezione delle domande contro di loro proposte;
il
Giudice di Pace, con ordinanza datata 21.2.2023, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e concesso alla parte diligente il termine di tre mesi per provvedere alla riassunzione del giudizio;
richiamava nel merito le difese già esposte e le conclusioni già formulata nel giudizio poi riassunto.
Si costituivano in giudizio e che Controparte_1 Controparte_2
contestavano le avversarie argomentazioni;
eccepivano, in via preliminare, la non corretta riassunzione del procedimento poiché alla prima udienza di trattazione tenuta in data 28.11.2022, lo aveva contestato la Pt_1
fondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore salvo poi aderirvi in un secondo momento ed il Giudice di Pace aveva poi dichiarato (ultra petitum) la propria incompetenza per materia (e non per valore) in violazione degli artt. 38 e 28 C.P.C e, fra l'altro, mediante pronuncia di ordinanza anzichè di sentenza e senza alcuna statuizione sulle spese di lite
6 di quella fase processuale, con erronei richiami al disposto degli artt. 39 e
40 C.P.C. e remissione degli atti del procedimento ad un foro neppure menzionato dalle parti;
nel merito sostenevano che la zona interessata dagli indicati fenomeni lesivi (odori e rumori) non era di proprietà esclusiva dello ma semmai condominiale (pianerottolo) con conseguente Pt_1
carenza di legittimazione ad agire dello stesso e comunque, la sostanziale irrilevanza del fenomeno lamentato e l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
Concludevano, pertanto, per l'improcedibilità del giudizio e nel merito per la reiezione delle attoree domande.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 C.P.C, fissata, senza esito positivo, udienza per tentare la conciliazione delle parti e disposta l'acquisizione degli atti del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 26.2.2024, veniva ammessa C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi e per valutare l'entità e la rilevanza delle lamentate infiltrazioni e veniva nominato perito l'ing. . Persona_1
All'esito della C.T.U, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 1.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisone, il Giudicante rinviava per assegnazione a sentenza e, all'udienza del 25.10.2024, la vertenza veniva spedita a decisione con termine di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 In primo luogo, in relazione alle doglianze sollevate da e Controparte_1
in punto operato del Giudice di Pace a fronte dell'eccezione Controparte_2
preliminare di incompetenza va osservato quanto segue.
Appare veritiero quanto sostenuto dalle convenute in ordine all'operato del tutto errato del Giudice di Pace che, a fronte dell'eccezione da loro sollevata di incompetenza per valore, ha, in realtà, con decisione ultra petitum e tardiva (essa avrebbe dovuto intervenire non oltre la prima udienza mentre nel presente caso la dichiarazione di incompetenza è avvenuta successivamente) dichiarato la propria incompetenza per materia, mediante pronuncia con ordinanza e non con sentenza e con cui neppure è stato disposto (come avrebbe dovuto) sulle spese di lite di quella fase processuale: peraltro tali questione avrebbero semmai dovuto essere oggetto di specifico gravame fatto non avvenuto e risultano ormai superate alla luce dell'avvenuta tempestiva riassunzione del procedimento da parte dello anche se all'esito di provvedimento del tutto Pt_1
incomprensibile del Giudice di Pace.
Nel merito questo Giudicante ha disposto procedersi a C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi onde accertare la situazione in essere con particolare riferimento ai fori di sfiato oggetto di causa posti al di sopra dell'ingresso della proprietà delle al fine di comprendere quale sia CP_1
la loro funzione ed utilità, la conformità o meno di detto intervento alla disciplina urbanistica di settore e a quella del Comune di Finale Ligure e se da essi provengano, immissioni di rumori, aria fredda, odori e miasmi e in tal caso, se eccedano i valori limiti assoluti e differenziali previsti dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, in materia di inquinamento acustico e comunque il limite della normale tollerabilità ed in tal caso i i
8 rimedi e/o gli interventi necessari e/o utili per contenere dette immissioni nei limiti di legge.
Orbene il C.T.U. Ing. le cui valutazioni e conclusioni vanno Per_1
integralmente condivise e richiamate (il C.T.U. ha compitamente risposto alle osservazioni delle parti), ha evidenziato quanto segue.
Gli appartamenti delle parti litiganti sono tra loro confinanti ed i rispettivi ingressi affacciano entrambi sullo stesso vano scala condominiale costituito da un pianerottolo a loggiato aperto su una corte a cielo libero che, risulta ben aerato e presenta uno spiccato effetto camino che evacua l'aria verso l'alto e non presenta zone malsane o maleodoranti.
L'appartamento di proprietà delle è stato oggetto di recenti lavori CP_1
di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzati con CILA del
7.4.2021 ed ultimati nel gennaio 2022 a seguito dei quali, oltre ad altre opere, è stato da loro realizzato, nel loro appartamento, un bagno di servizio dotato di regolare sistema di ventilazione forzata in prossimità dell'ingresso dell'immobile che espelle modeste quantità d'aria sul pianerottolo condominiale aperto su una corte: più in dettaglio nel locale servizio igienico di servizio, come previsto dall'art. 76 del Regolamento
Edilizio Comunale di Finale Ligure e dal D.M. Sanità 5.7.1975 è stato installato un aspiratore elicoidale da muro della ditta ”, il tutto CP_3
previo preventivo parere favorevole del condominio anche per la realizzazione dei fori si sfiato protetti, verso l'area condominiale con messa in opera di apposita griglia (come da verbale di assemblea del
16.4.2021 con indicazione del fatto che l'autorizzazione all'esecuzione del lavoro era vincolato alla completa mancanza di emissioni di rumore).
9 In corrispondenza della cucina/soggiorno dell'appartamento di proprietà dello sono presenti una porta finestrata con sovrastante finestra Pt_1
con serramento a vasistas dotata di griglia (indicata sugli elaborati grafici allegati alle varie pratiche edilizie conteggiata nel calcolo del rapporto aereo-illuminante del vano) ed un'altra apertura, con serramento a vasistas dotata di griglia, in corrispondenza del soppalco soprastante il locale ripostiglio: in relazione a dette aperture non è stata rinvenuta presso il
Comune di Finale Ligure alcuna specifica documentazione autorizzativa.
In relazione alle doglianze dello relative alle immissioni di rumore Pt_1
e/o odori la cui propagazione, secondo la sua prospettazione, si verifica attraverso i suddetti fori, poiché nella legislazione tecnica (sia a livello nazionale che regionale e/o comunale) non esistono specifici parametri che indichino un limite assoluto di normale tollerabilità in merito agli odori molesti ossia nocivi per la salute dell'uomo, il C.T.U. ha proceduto mediante l'esecuzione di alcune prove empiriche ed all'esito delle stesse è emerso quanto segue.
Si verifica emissione verso il pianerottolo condominiale di una lieve quantità di aria a temperatura ambiente, assolutamente non fredda, che fuoriesce dalla griglia del sistema di aereazione del bagno di servizio di proprietà delle convenute ed è riscontrabile la presenza di un leggero rumore nel pianerottolo proveniente dalla ventola quando il sistema di aspirazione è in funzione che, peraltro, sparisce completamente all'interno della cucina dello anche con finestre aperte. Pt_1
Quanto all'emissione di odori è stata effettuare una prova procedendosi a spruzzare in abbondanza ed in modo continuativo per alcuni minuti, direttamente sulla ventola del sistema di aereazione all'interno del bagno di servizio un deodorante spray alla lavanda ed è stata rilevato la presenza
10 di odore alla lavanda sia sul pianerottolo condominiale che all'interno della cucina/soggiorno dello a finestre aperte (non si è stato rilevato Pt_1
alcun odore, invece, a finestre chiuse).
In conclusione è stata riscontrata solamente la presenza di lieve rumore nel pianerottolo condominiale aperto e di odore anche all'interno dell'appartamento di parte attrice esclusivamente a finestre aperte.
Ciò osservato in relazione alla situazione come risultata dall'esame dello stato dei luoghi e dalle prove empiriche eseguite dal perito, va evidenziato che in materia di immissioni, siano esse rumorose, olfattive o di altra tipologia, norma fondamentale risulta essere l'art. 844 C.C che prevede ai fini della valutazione della illegittimità delle stesse, (valutazione che, in assenza, come in questo caso, di legislazione tecnica con indicazione di specifici parametri soglia) ampia facoltà discrezionale dell'A.G.O, che deve procedere mediante giudizio che deve essere condotto tenuto conto del caso concreto, della specifica situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, delle caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, contemperando altresì le esigenze delle rispettive proprietà in relazione altresì alla possibile incidenza delle stesse sulla normale realizzazione del vivere quotidiano e sul diritto alla salute dei vicini (ciò in particolare modo nei rapporti tra vicini e, quindi, in presenza di situazioni di contiguità tra più persone con necessità di garantire l'uso dei beni di proprietà del singolo in modo tale da evitare possibili interferenze con i diritti degli altri proprietari al punto da pregiudicarli) (ex pluribus Cass. n. 5564.2010;
Cass. n. 939.2011; Cass. n. 1069.2017; Cass. n. 18676.2024).
In tal senso è stato altresì più volte precisato che alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle degli artt. 2043 e
2059 C.C. in relazione all'art. 32 della Costituzione e dell'art. 844 comma 2
11 C.C, il limite della normale tollerabilità di un rumore debba essere tarato sulla tutela della salute ed essere valutato con particolare attenzione nel caso in cui esso, per esempio, sia protratto per molte ore, ponga ingiustamente a repentaglio valori importanti come il riposo notturno, la serenità e l'equilibrio della mente e la vivibilità della casa, potendo così determinare, nel caso concreto, anche forme di danni riconducibili al c.d. danno morale e/o esistenziale (Cass. n. 26899.2014; Cass. n. 11930.2022;
Cass. n 2203.2024).
In sostanza l'immissione sonora o di altra tipologia, al fine di giustificare l'applicazione delle misure consentite per l'eliminazione e/o l'attenuazione delle stesse, deve presentare una certa consistenza tale da potere incidere in concreto sulla quotidianità del soggetto che le subisce, mentre non merita di essere oggetto di intervento in caso contrario.
Orbene, nel caso esaminato, indipendentemente dal fatto che le immissioni, sia acustiche, che olfattive che di altra tipologia riscontrate, si propagano nella proprietà dello anche a causa di precedenti Pt_1
interventi edilizi non autorizzati eseguiti dallo stesso e che quelli posti in essere dalle appaiono invece assentiti e conformi alla normativa di CP_1
settore, elemento determinante è rappresentato dalla scarsa rilevanza delle stesse, così da indurre il Giudicante ad affermare, tenuto conto dei rapporti di vicinato tra le parti, l'insussistenza del superamento della soglia della normale tollerabilità che comporterebbe la necessità dell'intervento ripristinatorio e/o modificativo della situazione da parte dell'Autorità Giudiziaria invocato dallo (fra l'altro è pacifico che Pt_1
l'immobile delle sia un seconda casa che viene da loro utilizzata in CP_1
modo non continuativo, ma solo in determinati e limitati periodo dell'anno e che le immissioni, quantomeno quelle olfattive, provengano da un bagno di
12 servizio che viene da loro usato, anche nei periodi di permanenza nell'immobile, in via solo residuale).
Tali argomentazioni, in assenza dell'effettiva rilevanza delle immissioni in essere, comportano la reiezione delle domande proposte da Pt_1
senza neppure dovere esaminare l'ulteriore questione dei rimedi
[...]
eventualmente da apprestarsi per ovviare all'attuale situazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza vanno poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore fino a € 1.100.00=, valori medi di tabella.
Parimenti vanno poste a carico di , le spese di C.T.U. come Parte_1
già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo,
RESPINGE
le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
e;
CP_1 Controparte_2
CONDANNA
al pagamento nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 662,00= per Controparte_2
compensi, oltre spese generali 15%, sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A;
CONDANNA
13 al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate Parte_1
in corso di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 23.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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