Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………. Cron. n. …….
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 442 e ss. cpc)
All' udienza del 20/05/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note pervenute in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.7971 /2024 del ruolo generale, a cui risultano riunite le nn. 10431/2024, 10428/2024 e 9312/2024 R.G. avente ad oggetto: indennità per festività infrasettimanali lavorate
T R A
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Cianniello, presso il cui studio, come in atti, elettivamente domicilia,
-ricorrenti-
C O N T R O
(p. iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine al presente atto al presente atto, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'avv. Rita C.F._1
Castaldo ( ) e dall'avv. Anna Rega ( ), con C.F._2 C.F._3
i quali elettivamente domicilia in lla via L. Bianchi. I difensori chiedono CP_1 che qualsiasi comunicazione afferente al presente giudizio sia inviata alla
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorsi depositati separatamente e successivamente riuniti per motivi di connessione , i ricorrenti in epigrafe ,tutti in servizio quali infermieri professionali presso il P.O. deducevano di aver svolto attività lavorativa in turni di lavoro Pt_5 svolti durante le giornate festive indicate in ricorso per il periodo compreso tra il
2019 e il 2022. Chiedevano l'accertamento del proprio diritto all'applicazione degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, CCNL integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001, così come modificati dagli artt. 29, comma 6, e 31, commi 7 e 8, CCNL Comparto Sanità 2016/2018, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in loro favore delle somme CP_1 quantificate nei rispettivi ricorsi a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, pari al 30% per i periodi dedotti in giudizio e in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, oltre interessi. Si costituiva l' azienda ospedaliera che instava per il rigetto. Dopo alcuni rinvii per decisione e mancata comparizione, all' odierna udienza, la resistente documentava l' avvenuta liquidazione in sede amministrativa ed instava per la cessata materia del contendere. All'odierna udienza, pertanto, svoltasi con modalità cartolari, lette le note pervenute in atti, la causa veniva decisa con sentenza telematica. In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dei ricorrenti da parte dell'azienda ospedaliera convenuta che ha prodotto la determina dirigenziale n. 1008 del 9.12.2024 con la quale si è proceduto alla liquidazione dei benefici retributivi richiesti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (c.f.r. determina allegata alle note di trattazione scritta della parte resistente). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' azienda ospedaliera convenuta, in corso di giudizio, ha riconosciuto che gli elementi retributivi oggetto del contendere erano dovuti ed ha proceduto alla relativa quantificazione e liquidazione in favore dei ricorrenti.
Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che le parti hanno già provveduto alle spese legali in sede amministrativa si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 20/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero.