Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In relazione alla riforma della normativa previdenziale riguardante i dottori commercialisti dettata dalla legge 29 gennaio 1986 n. 21, il cui art. 2 ha modificato in senso peggiorativo la precedente disciplina di cui alla legge 23 dicembre 1970 n. 1140 relativamente ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico, l'art. 26, comma secondo, della medesima legge n. 21/1986, così come integrato e interpretato autenticamente dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 45, ha fatto salvi i limiti contributivi più favorevoli previsti dall'art. 5, lett. b), della legge n. 1140/1970 per gli iscritti alla relativa Cassa nazionale di previdenza che, anteriormente al primo gennaio 1987, avessero compiuto 70 anni di età con 20 di contribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO FOSSÀ, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 80, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato NINO GIANNITTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1393/96 del Tribunale di CATANIA, depositata il 3/6/96 R.G.N. 1441/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/6/98 dal Consigliere relatore Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'avvocato Gianguido FOSSÀ;
udito l'avvocato Nino GIANNITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 settembre 1993, il dott. RT IA evocava in giudizio, dinanzi il Pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire la pensione con decorrenza dal 1 aprile 1990 ed, in subordine, dal 1 gennaio 1993, con le conseguenti statuizioni. Costituitasi in giudizio nelle forme rituali, la Cassa convenuta concludeva per il rigetto della domanda, deducendo che il ricorrente non aveva ancora maturato 25 anni di contribuzione necessaria per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia.
Osservava, infatti, la Cassa che, nella specie, non era applicabile la minore anzianità contributiva richiesta dalla legge n. 1140 del 1970, giacché la situazione dello IA non rientrava in alcuna delle tre ipotesi previste dall'art. 26 della successiva legge n. 21 del 1986, avendo egli compiuto - alla data di entrata in vigore di questa ultima - 65 anni di età, ma non 70, ne' conseguito il duplice requisito dell'età e dei 20 anni di contribuzione. Il Pretore adito rigettava la domanda.
Proposto appello dallo IA, il Tribunale, con la sentenza ora gravata di ricorso per cassazione, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che l'appellante aveva diritto alla richiesta pensione con decorrenza dal primo gennaio 1993 e, per l'effetto, condannava la Cassa appellata al pagamento dei "ratei maturati e maturandi".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 26, comma 2, legge 29 gennaio 1986 n.21, in relazione all'art. 2 della medesima e all'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché contraddittorietà della motivazione.
Assume la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il secondo comma dell'art. 26 della legge n. 21 del 1987 abbia fatto salvo il diritto di conservare la vecchia anzianità "a quegli iscritti che, come l'odierno appellante, in quanto già destinatari dell'inquadramento di cui alla lett. b) dell'art. 1 legge n.1140/70, avevano titolo per andare in pensione a 70 anni compiuti,
con 20 anni di contribuzione". Aggiunge la Cassa ricorrente che il citato comma 2 dell'art. 26 L. n. 21/87 riguarda soltanto coloro i quali avevano già maturato la duplice anzianità - anagrafica e contributiva - alla data del 31 dicembre 1986 -, con la conseguenza che il dott. IA, non essendo in possesso di detto duplice requisito, non aveva diritto alla pensione.
Il motivo è infondato.
Nella impugnata sentenza, il Tribunale siciliano ha considerato che:
a) con la legge n. 21 del 1986, di riforma della Cassa di Previdenza a favore dei Dottori Commercialisti, era stata aggravata la posizione degli iscritti a detta Cassa, prevedendosi una maggiorazione contributiva di cinque anni (in più rispetto a quella richiesta dalla precedente normativa) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia;
b) nella disposizione transitoria di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 21/86, era stata stabilita una "riduzione dell'anzianità di iscrizione" per gli iscritti, che avessero compiuto 65 anni di età fra la data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 1987) e la data del 31 dicembre 1992, oppure che avessero compiuto 70 anni di età entro il 31 dicembre 1987; c) nel primo caso, l'anzianità trentennale, richiesta dall'art. 2 della citata legge n. 21/1986, era stata ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello del compimento del 65 anno di età ed il 1992. Nel secondo caso, invece, l'anzianità venticinquennale era stata ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987; d) la norma transitoria aveva così consentito la completa applicazione della nuova disciplina alla data del 31 dicembre 1992 soltanto nei confronti degli iscritti relativamente più giovani, che, al momento dell'entrata in vigore della legge (ossia, alla data del 1 gennaio 1987), non avessero compiuto i 60 anni di età; e) ciò nonostante, il legislatore non aveva adottato alcuna regolamentazione nei confronti dei soggetti più anziani di quelli indicati nel regime transitorio, poiché l'art. 26, 1 comma, nulla aveva stabilito relativamente a coloro che, avendo già compiuto 65 anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 21/1986, erano stati conseguentemente esclusi dai benefici del regime transitorio;
f) tale era, appunto, la situazione del dott. IA, il quale, nato l'[...], ed avendo già compiuto 65 anni anteriormente al 1 gennaio 1987, ma non ancora 70 anni alla data del 31 dicembre 1987, non rientrava in alcuna delle ipotesi regolamentate dall'art. 26, comma 1, ed era, perciò, rimasto escluso dai benefici della disciplina transitoria;
g) per ovviare a siffatta situazione, il legislatore aveva, quindi, emanato un'apposita norma (art. 9 legge n. 45 del 1990), integrativa della disciplina transitoria, norma con la quale era stata equiparata la posizione di tutti coloro che avessero già compiuto 65 anni ovvero 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge, al fine della concessione dei benefici previsti dall'art. 26, nei confronti di coloro che avrebbero raggiunto il minimo di anzianità prevista nel primo anno di entrata in vigore della nuova norma;
h) conseguentemente, il legislatore del 1990 aveva inteso rimuovere la disparità di trattamento collegata all'applicazione dell'art. 26, comma 1, legge n. 21 del 1986, rendendo inoperante le maggiorazioni di anzianità contributiva richiesta dall'art. 2 di detta (ultima) legge per coloro che avessero già compiuto 65 ovvero 70 anni in data anteriore al primo gennaio 1987; i) in tal senso, lo stesso legislatore, "lungi dall'aver voluto irrazionalmente sganciare, per i soggetti indicati nel citato art. 9, il conseguimento del diritto alla erogazione pensionistica dalla ricorrenza del benché minimo requisito contributivo", aveva inteso far rivivere, per quegli iscritti, i limiti contributivi "più favorevoli di cui all'art. 5 L. n. 1140/1970"; l) di modo che allo IA spettava la pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1993, potendo egli far valere i requisiti richiesti dall'art. 5 legge n. 1140 del 1970 (compimento del 70 anno di età con 20 anni di contribuzione).
Orbene, appare evidente da quanto sopra esposto che il Tribunale, con adeguata motivazione che si rivela immune da vizi logico- giuridici, ha correttamente definito la controversia, accogliendo la domanda proposta - in via subordinata - dal dott. IA. La diversa soluzione, in cui si sostanzia la censura della Cassa ricorrente, secondo la quale, tra l'altro, l'art. 2 della legge n.21 del 1986 (con cui era stata aumentata l'anzianità contributiva a carico di tutti gli iscritti) avrebbe una valenza generale e non riservata - come al contrario ritenuto dal Tribunale - ai nuovi iscritti successivamente alla data del primo gennaio 1987, cozza irrimediabilmente con l'autorevole opinione della Corte Costituzionale. La quale, chiamata a decidere della legittimità (costituzionale) degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3, legge 29 gennaio 1986 n. 21, nonché dell'art. 9 legge 5 marzo 1990 n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), con sentenza n. 390 del 20 - 26 luglio 1995 (che il Tribunale di Catania ha opportunamente richiamato), ha dichiarato "non fondate" le relative questioni, osservando quanto segue.
Nel nostro sistema costituzionale, non è interdetta al legislatore l'emanazione di disposizioni, che possano modificare - in senso sfavorevole per i beneficiari - la disciplina dei rapporti di durata" anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti". Tali disposizioni non debbono, tuttavia, "trasmodare" in un regolamento irrazionale, "frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto". In subiecta materia (ovvero, per quanto attiene alla normativa di cui alle leggi n. 21 del 1986 e n. 45 del 1990), il legislatore ha introdotto la nuova disciplina nel quadro di una più generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, che "ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase della mutualità a quella della solidarietà", caratterizzata da un diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione. Ciò ha - fra l'altro - comportato la necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza a favore dei dottori commercialisti, e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.
Si è, conseguentemente, inciso, in senso peggiorativo, su pregresse posizioni assicurative in itinere, anche se il più severo regime dei requisiti, richiesti per la concessione della pensione, trova razionale giustificazione "nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ed ovviare così all'insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie ... che avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto". Il legislatore, comunque, non ha mancato di predisporre un'adeguata tutela a favore di quei soggetti, le cui aspettative, maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia, avevano raggiunto un elevato livello di consolidamento. Essa è stata contestualmente approntata mediante la specifica previsione di un graduale regime transitorio, contenuto nell'art.26 legge n. 21 del 1986 "come successivamente interpretato ed integrato dall'art. 9 legge n. 45 del 1990". Alla luce di tale opinione, che questa Corte ritiene di dover condividere, il Tribunale ha conclusivamente ricordato che la "previsione della norma transitoria di cui al 2 comma dell'art. 26 (interpretato autenticamente dall'art. 9 legge n. 45/1990, e, quindi, con effetto necessariamente retroattivo: N.d.R.) fa salvo il diritto di quegli iscritti, come l'odierno appellante, in quanto già destinatari dell'inquadramento di cui alla lett. b) dell'art. 5 l.1140/70 avevano titolo per andare in pensione a 70 compiuti con 20
anni di contribuzione. Ciò allo scopo evidente di evitare di penalizzare ingiustamente i soggetti che, per essere più anziani, versavano già nella svantaggiosa posizione di dover comunque raggiungere la più gravosa età di 70 anni, di accesso alla pensione".
In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di non ignorare l'insegnamento della Corte Costituzionale, adottando, nella soggetta materia, un'interpretazione della normativa, che appare adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente createsi ed, insieme, irragionevoli disparità di trattamento fra gli assicurati prossimi alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. A questo punto, si può affermare il seguente principio di diritto:
"l'art. 26, comma 2 della legge 29 gennaio 1986 n. 21 (riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, il cui art. 2 ha modificato in senso peggiorativo la precedente disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1140, relativamente ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico), così come integrato e interpretato autenticamente dall'art. 9 legge 5 marzo 1990 n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) ha fatto salvi i limiti contributivi più favorevoli previsti dall'art.5 lett. b) legge n. 1140 del 1970 per gli iscritti alla Cassa
anzidetta che, anteriormente al primo gennaio 1987, avessero compiuto 70 anni di età con 20 anni di contribuzione". Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La Cassa ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Cassa ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in £. 24.200, oltre a £. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari.