Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 702
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Sentenza 26 gennaio 1999

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In relazione alla riforma della normativa previdenziale riguardante i dottori commercialisti dettata dalla legge 29 gennaio 1986 n. 21, il cui art. 2 ha modificato in senso peggiorativo la precedente disciplina di cui alla legge 23 dicembre 1970 n. 1140 relativamente ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico, l'art. 26, comma secondo, della medesima legge n. 21/1986, così come integrato e interpretato autenticamente dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 45, ha fatto salvi i limiti contributivi più favorevoli previsti dall'art. 5, lett. b), della legge n. 1140/1970 per gli iscritti alla relativa Cassa nazionale di previdenza che, anteriormente al primo gennaio 1987, avessero compiuto 70 anni di età con 20 di contribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 702
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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