Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 9938
CASS
Sentenza 12 ottobre 1993

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In tema di impugnazioni, la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione, fatta dall'imputato in calce all'atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell'imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto.

Per il rilascio dello specifico mandato richiesto dall'art. 571 comma terzo cod. proc. pen. perché il difensore dell'imputato possa impugnare una sentenza contumaciale è sufficiente l'osservanza delle forme richieste dall'art. 96 comma secondo stesso codice. Invero lo "specifico mandato" - denominazione già significativa della volontà del legislatore di distinguere tale atto dalla procura speciale - di cui alla suddetta norma ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia ed è, dunque, logico che ne sia previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96 comma secondo cod. proc. pen. per la nomina del difensore piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art. 122 stesso codice per la nomina di un procuratore speciale. (Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la cassazione ha ritenuto valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina per "il giudizio di impugnazione" e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 9938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9938
    Data del deposito : 12 ottobre 1993

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