Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 2
In tema di impugnazioni, la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione, fatta dall'imputato in calce all'atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell'imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto.
Per il rilascio dello specifico mandato richiesto dall'art. 571 comma terzo cod. proc. pen. perché il difensore dell'imputato possa impugnare una sentenza contumaciale è sufficiente l'osservanza delle forme richieste dall'art. 96 comma secondo stesso codice. Invero lo "specifico mandato" - denominazione già significativa della volontà del legislatore di distinguere tale atto dalla procura speciale - di cui alla suddetta norma ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia ed è, dunque, logico che ne sia previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96 comma secondo cod. proc. pen. per la nomina del difensore piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art. 122 stesso codice per la nomina di un procuratore speciale. (Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la cassazione ha ritenuto valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina per "il giudizio di impugnazione" e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 9938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9938 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente del 12.X.1993
1.Dott.Gaetano LO COCO Componente SENTENZA
2." AL VE " N. 13
3." UI CO " REG. GEN.
4." PI AL " N.5296/93
5." RN VA "
6." OV LL "
7." RU SA OR "
8." Giorgio LATTANZI (rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM NO, nata a [...] il [...]:
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 22 dicembre 1992;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Enrico Falcolini del foro di Roma. Considerato:
che il Pretore di Salerno, sezione di Montecorvino Rovella, con sentenza del 20 maggio 1991 ha condannato NO AS, in contumacia, alla pena di undici giorni di arresto e di lire 20.500.000 di ammenda per vari reati in materia urbanistica e paesistica;
che il difensore ha proposto appello con atto contenente in calce la nomina per il "giudizio di impugnazione" e la sottoscrizione dell'imputata autenticata dal difensore;
che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 22 dicembre 1992 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché, in conformità con una decisione della Corte di cassazione (sez. I, 13 febbraio 1990, Pirolo), ha ritenuto che, essendo stata l'imputata contumace, il difensore, per proporre l'impugnazione, avrebbe dovuto essere munito di uno specifico mandato rilasciato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p. per le procure speciali ed ha rilevato che nella specie queste forme non erano state osservate;
che l'imputata ha proposto ricorso per cassazione ed ha denunciato la erronea applicazione dell'art. 571 comma 3 c.p.p., osservando che secondo questa disposizione lo specifico mandato per proporre impugnazione deve essere dato nelle forme stabilite per la nomina del difensore, nella specie osservate, e non in quelle stabilite per la nomina del procuratore speciale;
che la terza sezione, cui il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle Sezioni unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla forma occorrente per il conferimento dello specifico mandato richiesto dall'art. 571 comma 3 c.p.p.;
Ritenuto:
che Sez. I, 13 dicembre 1990, Pirolo (Cass.pen. 1992, p.2125), con riferimento all'art. 192, comma 3 c.p.p. del 1930 (uguale, per quanto concerne l'impugnazione della sentenza contumaciale, all'art. 571, comma 3 del codice vigente), é giunta alla conclusione che "il mandato specifico deve essere rilasciato, a pena di inammissibilità, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata", cioé nelle forme stabilite per la procura speciale, mentre Sez. V, 30 marzo 1993, Guida ha considerato sufficienti le forme richieste dall'art.96, comma 2 c.p.p. per la nomina del difensore (in questo senso si è
espressa anche Sez. III, 15 novembre 1991, Grillo,.C.E.D. Cass., n. 188740);
che il secondo orientamento è quello da condividere, data la chiara lettera dell'art. 571, comma 3 c.p.p., il quale stabilisce che "contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste";
che l'argomento letterale é confermato dalla denominazione dell'atto ("specifico mandato"), che mostra l'intenzione del legislatore di distinguerlo dalla procura speciale;
che la diversità di disciplina dello "specifico mandato" è collegata alla diversa natura dell'atto, diretto a rimuovere un limite al potere di impugnazione che il difensore ha autonomamente e non a conferirgli la rappresentanza per un atto che potrebbe essere compiuto esclusivamente dall'imputato;
che infatti il difensore dell'imputato, diversamente dal difensore delle altre parti private (il quale per proporre impugnazioni deve sempre avere una procura speciale), ha un autonomo potere di impugnazione (art. 571c.p.p.) e che nel caso di contumacia, allo scopo di garantire all'imputato la restituzione nel termine per l'impugnazione (art. 175 comma 2 c.p.p.), questo potere viene limitato, in modo da impedire "gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una impugnazione proposta frettolosamente da un difensore il quale, sia esso legato o meno da un rapporto fiduciario, è ben possibile non abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine previsto per la proposizione del gravame" (Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazz. uff. del 24 ottobre 1988, p. 127);
che lo "specifico mandato" dunque ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione (in questo senso è "specifico") anche nel caso di contumacia, per fare in modo che l'imputato effettui "una preventiva valutazione circa le conseguenze dell'attività che il difensore potrà compiere" (Relazione, cit.), ed è quindi logico che ne sia stato previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96 comma 2 c.p.p. per la nomina del difensore, piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art.122 c.p.p. per la nomina di un procuratore speciale;
che nel caso in esame le forme dell'art. 96 comma 2 sono state osservate, dato che il mandato è contestuale alla nomina del difensore per il giudizio di impugnazione;
che inoltre la sottoscrizione della nomina per il giudizio di impugnazione, fatta dall'imputato in calce all'atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell'imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto (analogamente a quanto avviene nel giudizio civile per l'atto di citazione, quando contiene la procura sottoscritta dall'attore: v. Cass.civ., 24 aprile 1990, n. 3440, Cass. civ., 31 gennaio 1986, n. 633);
che pertanto, avendo dichiarato erroneamente l'inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere annullata con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio;
P.Q.M.
la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. Roma 12 ottobre 1993.