Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7044 del 2025, proposto da
TT IZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Potalivo, Giuliano Picchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ES La MA, NO IS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua, della graduatoria di merito regionale per la Regione Umbria - Classe di concorso A010 - Discipline grafico-pubblicitarie, pubblicata in data 5 dicembre 2024, segnatamente nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata tra i vincitori di concorso, cioè entro il settimo posto della predetta graduatoria, e quindi, in parte qua, del Decreto Direttoriale n. 2470 del 5 dicembre 2024, adottato dal Direttore Generale dell’U.S.R. Lazio, con cui la predetta graduatoria è stata approvata all'esito del concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui al DPIT n. 2575/2023, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A010, per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;
- di eventuali ulteriori decreti, eventualmente adottati e non conosciuti, che abbiano apportato eventuali modifiche alla suddetta graduatoria, lesive per la ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti, in quanto illegittimi e lesivi dei diritti ed interessi legittimi della qui ricorrente, antecedenti e/o presupposti, successivi e/o conseguenti e/o comunque connessi ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti negli estremi e nel contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Vista la nota del 21 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa CE DE RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con nota depositata in data 21 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CE DE RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE DE RB | RO SE |
IL SEGRETARIO