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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1635 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (C.F.:
, presso il cui studio sito in Napoli, al viale Augusto n. 162, C.F._1 elettivamente domicilia;
- APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Angelica Del Prete (C.F.: ) e Luca Russo C.F._3
(C.F.: ), presso il cui studio sito in Mugnano (NA), alla via C.F._4 della Bastiglia n. 10 elettivamente domicilia
- APPELLATA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 3 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 20 luglio 2017 innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, chiedeva che venisse accertato Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della (d'ora in poi, anche: Parte_1
“ ”), con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al Pt_1 pagamento della somma di euro 22.500,00.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver stipulato con la la polizza n. 253433945, denominata “Casa Tua”, Pt_1 assicurando l'immobile di cui era conduttrice contro i danni e i furti in abitazione, con copertura dal 3.11.2015 al 3.11.2016;
- di aver subito, in data 7.02.2016, un furto di preziosi nel suddetto immobile, con conseguenti danni materiali al fabbricato;
- di aver denunciato l'evento dannoso sia alla che alle autorità competenti;
Pt_1
- che, come previsto dalle condizioni generali di polizza, i danni erano stati determinati mediante perizia contrattuale sottoscritta in data 22.05.2017, per complessivi euro 22.500,00;
- che, nonostante l'avvenuta liquidazione del danno, la compagnia non aveva corrisposto l'indennizzo ad essa spettante, rendendosi pertanto inadempiente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la , insistendo per il rigetto della Pt_1 domanda proposta da e formulando domanda Controparte_1 riconvenzionale, volta all'annullamento della perizia contrattuale e all'accertamento negativo del credito vantato dall'attrice.
In seguito al mutamento del rito ed espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di
Napoli Nord, con sentenza n. 651/2021, pubblicata in data 9 marzo 2021, così provvedeva:
«
2. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto:
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1
, della somma di € 22.500,00.
[...]
4.condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 130,00 per spese ed € 2738,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.PA., se dovute, come per legge».
2
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 7 aprile 2021, la ha proposto Pt_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio CP_1
per l'udienza del 2 settembre 2021.
[...]
In particolare, la compagnia appellante ha chiesto, in via preliminare (oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado), la sospensione dell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito del processo penale instaurato nei confronti di , Controparte_1 rinviata a giudizio per il reato di cui all'art. 642 c.p., con l'accusa di aver, «in concorso con il compagno convivente , al fine di conseguire Controparte_2 per sé e per gli altri l'indennizzo della predetta assicurazione o comunque un vantaggio derivante dal medesimo contratto di assicurazione, precostitui[to] elementi di prova o documentazione relativi al sinistro» (pag. 1 della richiesta di rinvio a giudizio in atti).
Nel merito, la ha poi formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
«2) accogliere il presente gravame in quanto fondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord;
3) con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge;
4) emettere ogni altro provvedimento del caso».
Con comparsa depositata il 4 giugno 2021, si è costituita , Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
«In via principale, rigettare l'istanza di sospensione avanzata nonché l'Appello come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In accoglimento della domanda formulata dalla comparente confermare la impugnata sentenza e condannare la al pagamento Controparte_3 dell'indennizzo così come stabilito € 22.500,00 in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IIVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari».
Con ordinanza del 9 luglio 2021, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 9 settembre 2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio proposta dall'appellante, fissando l'udienza dell'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
3 In data 4 luglio 2025, sciogliendo la riserva all'esito della celebrazione dell'udienza del 3 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. I motivi di appello
L'impugnante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua decisione sulla perizia contrattuale espletata, ritenendola pienamente valida e vincolante tra le parti quanto alle risultanze della stessa in punto di «circostanze, modalità e natura del sinistro», di
«qualità e quantità delle cose assicurate danneggiate» nonché, infine, di determinazione dell'«indennizzo concretamente spettante all'assicurato».
In particolare, il primo giudice non avrebbe adeguatamente esaminato e valutato le criticità evidenziate da essa assicuratrice con riguardo alla documentazione prodotta dalla a sostegno delle proprie pretese e, segnatamente: CP_1
- la completa assenza di rilievi fotografici ritraenti gli oggetti asseritamente trafugati;
- la mancanza, per la maggior parte di detti oggetti, di fatture attestanti l'acquisto e il possesso degli stessi;
- le irregolarità relative ad alcune fatture della ditta “Broker of Luxury di Michele
Aiello”, consistenti nel fatto che due di esse risultano essere identificate dallo stesso numero progressivo, benché emesse in date diverse (fatture n. 426 del
28.03.2015 e n. 426 dell'8.05.2015), mentre altre due recano una data successiva a quella di cessazione dell'attività dell'emittente;
- l'assenza di qualsiasi prova in ordine ai danni materiali asseritamente arrecati all'appartamento.
Il riscontro di tali carenze avrebbe dovuto indurre il tribunale a rigettare la domanda proposta dalla per difetto di prova del danno subìto e ad CP_1 accertare l'inesistenza del credito da essa vantato, atteso che la previsione di una perizia contrattuale vincolerebbe le parti soltanto sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo spettante all'assicurata, mentre non impedirebbe alle stesse di investire il giudice delle questioni concernenti la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, ivi compresi la consistenza del pregiudizio indennizzabile e il nesso di causalità con l'evento dannoso.
Peraltro, le anomalie in parola e, in particolare, quelle riscontrate nella documentazione fiscale prodotta dall'assicurata e poste alla base della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale nei confronti della stessa, avrebbero
4 determinato una falsa rappresentazione della realtà che avrebbe indotto in errore il collegio peritale, sicché il primo giudice avrebbe dovuto in ogni caso pronunciare l'annullamento della perizia contrattuale per vizio del consenso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da essa compagnia assicuratrice.
Infine, il tribunale avrebbe altresì errato nel rigettare le eccezioni sollevate in via gradata e aventi ad oggetto la perdita del diritto all'indennizzo per violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., oltre che per dolosa esagerazione del danno.
Ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che debba pertanto essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve innanzitutto premettersi che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha statuito che «non è venuta assolutamente in contestazione tra le parti né la sussistenza tra loro di un contratto di assicurazione che garantiva i rischi del fabbricato della convenuta anche per gli eventi di danno occorsi nel caso di specie, né la effettiva verificazione storica del detto evento di danno assicurato», sicché tali circostanze vanno considerate come fatti ormai pacifici e coperti dal giudicato.
L'appellante, piuttosto, lamenta che l'assicurata non avrebbe soddisfatto l'ulteriore onere probatorio su di essa incombente, e cioè quello di dimostrare che dall'evento dannoso sia effettivamente scaturito il pregiudizio di cui ha reclamato il ristoro. È in tale ottica che la evidenzia l'inadeguatezza e l'erroneità Pt_1 della documentazione fatta valere dall'assicurata, asserendo – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – che tali vizi avrebbero indotto in errore i periti, determinando l'annullabilità della perizia contrattuale nella parte in cui ha quantificato il danno indennizzabile nella misura complessiva di euro 22.500,00, di cui euro 17.500,00 per “asportazione preziosi/denaro” ed euro 5.000,00 per
“danni ai locali/contenuto e guasti cagionati dai ladri”.
Giova a questo punto precisare che, attraverso il patto di perizia contenuto in un contratto di assicurazione contro i danni, le parti – come avvenuto nel caso di specie – affidano a uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica (c.d. periti), l'incarico di operare «il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo)», che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà (Cass. n. 2996/2016; Cass. n. 17443/2016; Cass. n.
5678/2005).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la perizia contrattuale, «per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volt[a] a integrare una
5 manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti
[...], e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 c.c. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4
c.p.c. – mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari» (cfr. Cass. n. 15665/2019; nello stesso senso, Cass. n. 28511/2018).
Alla luce di tali principi, deve escludersi che nel caso in esame sussistano i presupposti per l'annullamento della perizia contrattuale oggetto di causa.
Invero, dalla lettura della relazione e dell'annesso “verbale di accordo” sottoscritto dai periti, emerge che gli stessi, nell'espletare il mandato conferitogli, hanno eseguito un accesso presso l'immobile assicurato, raccolto rilievi fotografici degli ambienti interessati dal furto, ed esaminato la polizza e la documentazione contabile offerta dall'assicurata. In tale sede, gli esperti hanno dato atto delle anomalie riscontrate con riguardo alle fatture prodotte dalla CP_1
e il punto è stato anche oggetto di discussione tra i periti;
tanto è vero che, all'esito della valutazione delle dette irregolarità, il c.t. , nominato dal Per_1 tribunale, relativamente al danno liquidabile a termini di polizza per asportazioni, pari ad euro 17.500,00, ha sollevato espressa riserva «a favore della Spett.le
demandando alla stessa ogni diritto, ragione e decisione in quanto la Parte_1 documentazione fiscale fornita dall'Assicurato, presente agli atti e sulla quale è stata effettuata la valutazione del danno (fatture emesse dalla Broker of Luxury di
Michele Aiello) ha evidenziato le seguenti criticità:
A) numero due fatture riportano lo stesso numero, ovvero il 426 ma con data diversa (28/03/2015 e 08/05/2015).
6 B) La fattura n. 476 emessa in data 12/06/2015 risulta emessa con data successiva alla cessazione dell'attività (31/03/2015)».
Come correttamente rilevato dal tribunale, si tratta dunque di circostanze ben presenti ai periti e tenute in considerazione nel compimento dell'accertamento tecnico ad essi demandato. Non può pertanto ravvisarsi alcun errore-vizio che abbia vulnerato la determinazione dei periti ex artt. 1428 ss. c.c., essendosi gli esperti correttamente rappresentati gli elementi di fatto posti alla base dei loro apprezzamenti. Non sussistono pertanto i presupposti per l'annullamento della perizia contrattuale espletata, che resta vincolante tra le parti quanto alla determinazione dell'indennizzo spettante all'assicurata.
Cionondimeno, in punto di accertamento dell'esistenza e del valore delle cose assicurate, nonché di quantificazione del danno subito, deve senz'altro valorizzarsi la riserva espressa dall'esperto nominato dal tribunale con riguardo al danno liquidabile per i beni asportati in occasione del furto. Detta riserva, demandando alla compagnia assicuratrice «ogni diritto, ragione e decisione» in merito al danno in parola, deve essere correttamente interpretata nel senso che non può ritenersi raggiunto un accordo tra i periti quanto alla determinazione dell'importo di euro 17.500,00.
Ne deriva che la suddetta quantificazione non può assumere valore vincolante nei confronti delle parti, con la conseguenza che, fermo l'ammontare di euro
5.000,00 relativo ai danni materiali cagionati all'appartamento e non investiti dalla riserva, l'an e il quantum del diritto dell'assicurata all'indennizzo per l'asportazione dei preziosi va accertato in base ai principi generali.
Ebbene, in tema di assicurazione contro i danni, secondo l'orientamento ormai condiviso in giurisprudenza, incombe sull'assicurato che agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo, l'onus di provare che si sia verificato un evento rientrante nella copertura assicurativa e che da tale evento siano scaturiti i danni di cui si chiede il ristoro (cfr., in particolare e fra le altre,
Cass. ord. n. 30656/2017, secondo cui, «nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro»).
Peraltro, in tale materia l'onere della prova gravante sull'assicurato può essere soddisfatto anche ricorrendo alla prova per presunzioni, attraverso un
«apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, di
7 differente natura, esaminati nelle reciproche interazioni e, in tale congiunta valutazione, reputati, per coerenza, logicità e concordanza, muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.» (Cass. n. 24030/2025; sulla prova presuntiva cfr., da ultimo, Cass. n. 19253/2025).
Inoltre, «la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente
a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati» (cfr. Cass.
n. 1935/2003).
Dunque, in applicazione dei suddetti principi, ed essendo incontestati tra le parti
– come supra chiarito – la verificazione storica dell'evento dannoso e la sussistenza di una copertura assicurativa relativa a tale evento, l'assicurata avrebbe dovuto specificamente dimostrare: a) la proprietà dei beni perduti;
b) il loro valore al momento del furto.
Ciò posto, allo scopo di fornire la prova delle menzionate circostanze, la CP_1 ha prodotto:
- la denuncia presentata ai carabinieri dal compagno, tale , il Controparte_2 giorno 7.02.2016, coincidente con la data del furto subito;
- l'integrazione della suddetta denuncia, avvenuta in data 17.06.2016;
- documentazione fiscale (fatture e scontrini) e garanzie relative ad alcuni dei monili asseritamente trafugati;
- dichiarazioni stragiudiziali sottoscritte da alcuni parenti;
- la ricevuta di prelievo della somma di euro 1.500,00 in contanti presso il Banco di Napoli, in data 26.01.2016.
Dalla complessiva e combinata valutazione della documentazione in atti, può ritenersi raggiunta la prova della proprietà e del valore al momento del furto soltanto di alcuni dei beni indicati dall'assicurata.
Nello specifico, la denuncia, presentata nell'immediatezza del fatto, individua in maniera sufficientemente precisa l'«anello trilogy di brillanti» posseduto da
[...]
, e tale descrizione trova conferma nella fattura del 27.11.2014, CP_1 nella quale si fa riferimento ad un «anello trilogy di brillante 18 KT» del valore di euro 951,60, IVA compresa.
Analoghe considerazioni valgono per il «bracciale modello Tennis di mio figlio», la cui proprietà e il cui valore risultano suffragati dalla fattura della “Broker of
Luxury” n. 297 del 19.12.2014, relativa ad un «bracciale tennis da uomo in oro bianco 18 KT gr 18» del costo di euro 929,64, IVA compresa.
Inoltre, la stessa denuncia fa riferimento ad un «orologio marca Rolex», di cui risulta allegata copia della garanzia, recante l'indicazione del modello, nonché
8 dei numeri di referenza e di serie, per un valore stimato dai periti di euro
4.400,00.
Viene poi descritta in maniera dettagliata una «collana in oro giallo con crocefisso di mio figlio regalatagli al battesimo», descrizione che trova puntuale riscontro nella dichiarazione stragiudiziale firmata da , nella quale Persona_2 quest'ultimo afferma di aver regalato, in occasione del battesimo del nipote, «una collana con un crocefisso il quale prezzo è stato di euro 1.650,00».
Del resto, la presenza nell'appartamento di una cassaforte (trafugata in occasione del furto, come si evince dalla considerazione complessiva e globale di una serie di elementi, quali: la denuncia presentata dal;
i rilievi CP_2 fotografici eseguiti dai periti e ritraenti la parete dalla quale la cassaforte è stata divelta;
la testimonianza resa in primo grado da , vicina di casa Testimone_1 della – la quale ha affermato che «nella cameretta dove aveva la CP_1 cassaforte, la stessa era stata divelta dal muro» –; la dichiarazione firmata da
– che ha dichiarato di aver installato la cassaforte presso Testimone_2
l'abitazione di –), che ordinariamente viene utilizzata per Controparte_1 custodire monili e oggetti di particolare valore, corrobora ulteriormente la ricostruzione secondo cui la avesse la proprietà dei menzionati preziosi e CP_1 che questi le siano stati sottratti al momento dell'evento dannoso.
Quanto agli altri monili di cui è stato denunciato il furto, non può ritenersi raggiunta la prova della proprietà e del valore degli stessi al momento del sinistro.
Invero, la denuncia fa riferimento a numerosi altri gioielli, tuttavia descritti in maniera assolutamente generica;
né tali lacune possono essere colmate dall'integrazione alla denuncia, presentata oltre quattro mesi dopo la data del furto, vale a dire ben oltre il tempo nel quale può ragionevolmente attendersi una integrazione e/o specificazione dei beni sottratti.
Peraltro, la proprietà e il valore di tali ulteriori monili non trovano neppure adeguati riscontri nella documentazione offerta dall'assicurata o in altri elementi emergenti dall'istruttoria processuale (es. rilievi fotografici e testimonianze).
In particolare, andando con ordine (v. all. n. 7 alla relazione dei periti), non può attribuirsi attitudine dimostrativa:
- agli scontrini emessi dalla nei quali non vengono indicati i beni Parte_2 acquistati, essendo negli stessi riportata solamente la generica dicitura “Reparto
1”;
- alla copia della garanzia ”, nella quale non sono specificamente indicati Per_3 né il bene acquistato, né i dati dell'acquirente;
9 - alla copia della garanzia ” per «un orecchino in oro bianco 18 KT CP_4
[...]», che non indica la data di acquisto, né il nome dell'acquirente;
- alle fatture emesse dalla “Broker of Luxury di Michele Aiello”, nn. 426 del
28.03.2015, 426 dell'8.05.2015, e 476 del 12.06.2015, in quanto oggetto delle già descritte irregolarità che, peraltro, hanno condotto al rinvio a giudizio di
[...]
per aver «precostitui[to] elementi di prova o documentazione CP_1 relativi al sinistro», ai sensi dell'art. 642 c.p.;
- alla fattura emessa dalla “Broker of Luxury”, n. 371 del 4.03.2015, in quanto relativa ad un bene non menzionato nella denuncia tempestivamente sporta
(«punto luce 18 KT»);
- alla ricevuta che attesta il prelievo della somma di euro 1.500,00 avvenuto circa due settimane prima del furto, in quanto appare inverosimile, secondo la comune esperienza, che tale somma in contanti sia stata prelevata semplicemente per essere poi conservata in cassaforte, risultando al contrario probabile che l'importo in questione sia stato ritirato per essere speso nel breve termine, tanto più in assenza di elementi che avvalorino una ricostruzione alternativa sul punto;
- alle dichiarazioni stragiudiziali di e , parenti Testimone_3 Testimone_4 della famiglia , nelle quali si fa riferimento a gioielli che Persona_4 vengono però descritti in maniera vaga e imprecisa, e non individuabili nemmeno attraverso il raffronto con la denuncia del 7.02.2016.
In conclusione, la somma spettante a a titolo di indennizzo Controparte_1 assicurativo ammonta a complessivi euro 12.931,24, importo risultante dalla sommatoria tra euro 5.000,00 (ammontare dei danni materiali all'immobile, così come liquidati di comune accordo dai periti) ed euro 7.931,24 (ammontare dei danni per asportazione di preziosi, quantificati all'esito della appena esposta valutazione delle prove offerte dall'assicurata).
Vanno infine disattese le ulteriori eccezioni sollevate in via gradata dalla e Pt_1 aventi a oggetto la perdita del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 c.c., oltre che per dolosa esagerazione del danno.
Al di là della genericità della formulazione, tali eccezioni sono infatti del tutto prive di fondamento: sia quella sollevata ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., in quanto non vi è stata alcun inadempimento all'obbligo di avviso incombente sull'assicurato, sia quella in punto di dolosa esagerazione del danno, atteso che una tale condotta può determinare la decadenza dal diritto all'indennizzo solo ove espressamente previsto da un'apposita clausola contrattuale – non inserita nel contratto per cui è causa –, peraltro da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. n. 15605/2025).
10
4. Il regime delle spese
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ritiene il Collegio che, pur non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. n. 33147/2024), sussistano comunque «gravi ed eccezionali ragioni» idonee a giustificare una parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, co.
2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
La citata disposizione del codice di rito, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite quando concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha introdotto per adeguarla ad uno specifico contesto storico-sociale o a peculiari situazioni non precisamente ed efficacemente determinabili a priori.
Ciò posto, nel caso in esame il carattere di eccezionalità richiesto dalla predetta norma va rinvenuto nel fatto che, all'esito dell'odierno giudizio, risultano ridimensionate in maniera considerevole le originarie domande proposte da
, anche in considerazione delle ambiguità e della evidente Controparte_1 inadeguatezza – emerse anche nel corso degli accertamenti peritali – di buona parte degli elementi dalla stessa offerti a sostegno della pretesa azionata, fattori che certamente hanno contribuito a dare causa e ad alimentare le questioni controverse tra le parti, complicando in tal modo la risoluzione della lite.
Alla luce di quanto esposto, si rivela equa tra le parti la compensazione per la metà delle spese del doppio grado del giudizio, da porsi a carico della per Pt_1 la restante parte.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
11 La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 651/2021 Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento n. 1635 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pubblicata il 9 marzo 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, nei Parte_1 confronti di della somma di euro 12.931,24; Controparte_1
2) compensa tra le parti per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della restante parte, che liquida, in tale già ridotta misura e con attribuzione agli avv.ti Angelica Del Prete e Luca Russo, dichiaratisi antistatari:
- per il primo grado, in euro 130,00 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi;
- per il presente grado, in euro 2.904,50 per compensi;
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, addì
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1635 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (C.F.:
, presso il cui studio sito in Napoli, al viale Augusto n. 162, C.F._1 elettivamente domicilia;
- APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Angelica Del Prete (C.F.: ) e Luca Russo C.F._3
(C.F.: ), presso il cui studio sito in Mugnano (NA), alla via C.F._4 della Bastiglia n. 10 elettivamente domicilia
- APPELLATA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 3 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 20 luglio 2017 innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, chiedeva che venisse accertato Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della (d'ora in poi, anche: Parte_1
“ ”), con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al Pt_1 pagamento della somma di euro 22.500,00.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver stipulato con la la polizza n. 253433945, denominata “Casa Tua”, Pt_1 assicurando l'immobile di cui era conduttrice contro i danni e i furti in abitazione, con copertura dal 3.11.2015 al 3.11.2016;
- di aver subito, in data 7.02.2016, un furto di preziosi nel suddetto immobile, con conseguenti danni materiali al fabbricato;
- di aver denunciato l'evento dannoso sia alla che alle autorità competenti;
Pt_1
- che, come previsto dalle condizioni generali di polizza, i danni erano stati determinati mediante perizia contrattuale sottoscritta in data 22.05.2017, per complessivi euro 22.500,00;
- che, nonostante l'avvenuta liquidazione del danno, la compagnia non aveva corrisposto l'indennizzo ad essa spettante, rendendosi pertanto inadempiente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la , insistendo per il rigetto della Pt_1 domanda proposta da e formulando domanda Controparte_1 riconvenzionale, volta all'annullamento della perizia contrattuale e all'accertamento negativo del credito vantato dall'attrice.
In seguito al mutamento del rito ed espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di
Napoli Nord, con sentenza n. 651/2021, pubblicata in data 9 marzo 2021, così provvedeva:
«
2. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto:
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1
, della somma di € 22.500,00.
[...]
4.condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 130,00 per spese ed € 2738,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.PA., se dovute, come per legge».
2
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 7 aprile 2021, la ha proposto Pt_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio CP_1
per l'udienza del 2 settembre 2021.
[...]
In particolare, la compagnia appellante ha chiesto, in via preliminare (oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado), la sospensione dell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito del processo penale instaurato nei confronti di , Controparte_1 rinviata a giudizio per il reato di cui all'art. 642 c.p., con l'accusa di aver, «in concorso con il compagno convivente , al fine di conseguire Controparte_2 per sé e per gli altri l'indennizzo della predetta assicurazione o comunque un vantaggio derivante dal medesimo contratto di assicurazione, precostitui[to] elementi di prova o documentazione relativi al sinistro» (pag. 1 della richiesta di rinvio a giudizio in atti).
Nel merito, la ha poi formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
«2) accogliere il presente gravame in quanto fondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord;
3) con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge;
4) emettere ogni altro provvedimento del caso».
Con comparsa depositata il 4 giugno 2021, si è costituita , Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
«In via principale, rigettare l'istanza di sospensione avanzata nonché l'Appello come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In accoglimento della domanda formulata dalla comparente confermare la impugnata sentenza e condannare la al pagamento Controparte_3 dell'indennizzo così come stabilito € 22.500,00 in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IIVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari».
Con ordinanza del 9 luglio 2021, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 9 settembre 2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio proposta dall'appellante, fissando l'udienza dell'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
3 In data 4 luglio 2025, sciogliendo la riserva all'esito della celebrazione dell'udienza del 3 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. I motivi di appello
L'impugnante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua decisione sulla perizia contrattuale espletata, ritenendola pienamente valida e vincolante tra le parti quanto alle risultanze della stessa in punto di «circostanze, modalità e natura del sinistro», di
«qualità e quantità delle cose assicurate danneggiate» nonché, infine, di determinazione dell'«indennizzo concretamente spettante all'assicurato».
In particolare, il primo giudice non avrebbe adeguatamente esaminato e valutato le criticità evidenziate da essa assicuratrice con riguardo alla documentazione prodotta dalla a sostegno delle proprie pretese e, segnatamente: CP_1
- la completa assenza di rilievi fotografici ritraenti gli oggetti asseritamente trafugati;
- la mancanza, per la maggior parte di detti oggetti, di fatture attestanti l'acquisto e il possesso degli stessi;
- le irregolarità relative ad alcune fatture della ditta “Broker of Luxury di Michele
Aiello”, consistenti nel fatto che due di esse risultano essere identificate dallo stesso numero progressivo, benché emesse in date diverse (fatture n. 426 del
28.03.2015 e n. 426 dell'8.05.2015), mentre altre due recano una data successiva a quella di cessazione dell'attività dell'emittente;
- l'assenza di qualsiasi prova in ordine ai danni materiali asseritamente arrecati all'appartamento.
Il riscontro di tali carenze avrebbe dovuto indurre il tribunale a rigettare la domanda proposta dalla per difetto di prova del danno subìto e ad CP_1 accertare l'inesistenza del credito da essa vantato, atteso che la previsione di una perizia contrattuale vincolerebbe le parti soltanto sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo spettante all'assicurata, mentre non impedirebbe alle stesse di investire il giudice delle questioni concernenti la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, ivi compresi la consistenza del pregiudizio indennizzabile e il nesso di causalità con l'evento dannoso.
Peraltro, le anomalie in parola e, in particolare, quelle riscontrate nella documentazione fiscale prodotta dall'assicurata e poste alla base della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale nei confronti della stessa, avrebbero
4 determinato una falsa rappresentazione della realtà che avrebbe indotto in errore il collegio peritale, sicché il primo giudice avrebbe dovuto in ogni caso pronunciare l'annullamento della perizia contrattuale per vizio del consenso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da essa compagnia assicuratrice.
Infine, il tribunale avrebbe altresì errato nel rigettare le eccezioni sollevate in via gradata e aventi ad oggetto la perdita del diritto all'indennizzo per violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., oltre che per dolosa esagerazione del danno.
Ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che debba pertanto essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve innanzitutto premettersi che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha statuito che «non è venuta assolutamente in contestazione tra le parti né la sussistenza tra loro di un contratto di assicurazione che garantiva i rischi del fabbricato della convenuta anche per gli eventi di danno occorsi nel caso di specie, né la effettiva verificazione storica del detto evento di danno assicurato», sicché tali circostanze vanno considerate come fatti ormai pacifici e coperti dal giudicato.
L'appellante, piuttosto, lamenta che l'assicurata non avrebbe soddisfatto l'ulteriore onere probatorio su di essa incombente, e cioè quello di dimostrare che dall'evento dannoso sia effettivamente scaturito il pregiudizio di cui ha reclamato il ristoro. È in tale ottica che la evidenzia l'inadeguatezza e l'erroneità Pt_1 della documentazione fatta valere dall'assicurata, asserendo – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – che tali vizi avrebbero indotto in errore i periti, determinando l'annullabilità della perizia contrattuale nella parte in cui ha quantificato il danno indennizzabile nella misura complessiva di euro 22.500,00, di cui euro 17.500,00 per “asportazione preziosi/denaro” ed euro 5.000,00 per
“danni ai locali/contenuto e guasti cagionati dai ladri”.
Giova a questo punto precisare che, attraverso il patto di perizia contenuto in un contratto di assicurazione contro i danni, le parti – come avvenuto nel caso di specie – affidano a uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica (c.d. periti), l'incarico di operare «il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo)», che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà (Cass. n. 2996/2016; Cass. n. 17443/2016; Cass. n.
5678/2005).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la perizia contrattuale, «per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volt[a] a integrare una
5 manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti
[...], e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 c.c. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4
c.p.c. – mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari» (cfr. Cass. n. 15665/2019; nello stesso senso, Cass. n. 28511/2018).
Alla luce di tali principi, deve escludersi che nel caso in esame sussistano i presupposti per l'annullamento della perizia contrattuale oggetto di causa.
Invero, dalla lettura della relazione e dell'annesso “verbale di accordo” sottoscritto dai periti, emerge che gli stessi, nell'espletare il mandato conferitogli, hanno eseguito un accesso presso l'immobile assicurato, raccolto rilievi fotografici degli ambienti interessati dal furto, ed esaminato la polizza e la documentazione contabile offerta dall'assicurata. In tale sede, gli esperti hanno dato atto delle anomalie riscontrate con riguardo alle fatture prodotte dalla CP_1
e il punto è stato anche oggetto di discussione tra i periti;
tanto è vero che, all'esito della valutazione delle dette irregolarità, il c.t. , nominato dal Per_1 tribunale, relativamente al danno liquidabile a termini di polizza per asportazioni, pari ad euro 17.500,00, ha sollevato espressa riserva «a favore della Spett.le
demandando alla stessa ogni diritto, ragione e decisione in quanto la Parte_1 documentazione fiscale fornita dall'Assicurato, presente agli atti e sulla quale è stata effettuata la valutazione del danno (fatture emesse dalla Broker of Luxury di
Michele Aiello) ha evidenziato le seguenti criticità:
A) numero due fatture riportano lo stesso numero, ovvero il 426 ma con data diversa (28/03/2015 e 08/05/2015).
6 B) La fattura n. 476 emessa in data 12/06/2015 risulta emessa con data successiva alla cessazione dell'attività (31/03/2015)».
Come correttamente rilevato dal tribunale, si tratta dunque di circostanze ben presenti ai periti e tenute in considerazione nel compimento dell'accertamento tecnico ad essi demandato. Non può pertanto ravvisarsi alcun errore-vizio che abbia vulnerato la determinazione dei periti ex artt. 1428 ss. c.c., essendosi gli esperti correttamente rappresentati gli elementi di fatto posti alla base dei loro apprezzamenti. Non sussistono pertanto i presupposti per l'annullamento della perizia contrattuale espletata, che resta vincolante tra le parti quanto alla determinazione dell'indennizzo spettante all'assicurata.
Cionondimeno, in punto di accertamento dell'esistenza e del valore delle cose assicurate, nonché di quantificazione del danno subito, deve senz'altro valorizzarsi la riserva espressa dall'esperto nominato dal tribunale con riguardo al danno liquidabile per i beni asportati in occasione del furto. Detta riserva, demandando alla compagnia assicuratrice «ogni diritto, ragione e decisione» in merito al danno in parola, deve essere correttamente interpretata nel senso che non può ritenersi raggiunto un accordo tra i periti quanto alla determinazione dell'importo di euro 17.500,00.
Ne deriva che la suddetta quantificazione non può assumere valore vincolante nei confronti delle parti, con la conseguenza che, fermo l'ammontare di euro
5.000,00 relativo ai danni materiali cagionati all'appartamento e non investiti dalla riserva, l'an e il quantum del diritto dell'assicurata all'indennizzo per l'asportazione dei preziosi va accertato in base ai principi generali.
Ebbene, in tema di assicurazione contro i danni, secondo l'orientamento ormai condiviso in giurisprudenza, incombe sull'assicurato che agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo, l'onus di provare che si sia verificato un evento rientrante nella copertura assicurativa e che da tale evento siano scaturiti i danni di cui si chiede il ristoro (cfr., in particolare e fra le altre,
Cass. ord. n. 30656/2017, secondo cui, «nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro»).
Peraltro, in tale materia l'onere della prova gravante sull'assicurato può essere soddisfatto anche ricorrendo alla prova per presunzioni, attraverso un
«apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, di
7 differente natura, esaminati nelle reciproche interazioni e, in tale congiunta valutazione, reputati, per coerenza, logicità e concordanza, muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.» (Cass. n. 24030/2025; sulla prova presuntiva cfr., da ultimo, Cass. n. 19253/2025).
Inoltre, «la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente
a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati» (cfr. Cass.
n. 1935/2003).
Dunque, in applicazione dei suddetti principi, ed essendo incontestati tra le parti
– come supra chiarito – la verificazione storica dell'evento dannoso e la sussistenza di una copertura assicurativa relativa a tale evento, l'assicurata avrebbe dovuto specificamente dimostrare: a) la proprietà dei beni perduti;
b) il loro valore al momento del furto.
Ciò posto, allo scopo di fornire la prova delle menzionate circostanze, la CP_1 ha prodotto:
- la denuncia presentata ai carabinieri dal compagno, tale , il Controparte_2 giorno 7.02.2016, coincidente con la data del furto subito;
- l'integrazione della suddetta denuncia, avvenuta in data 17.06.2016;
- documentazione fiscale (fatture e scontrini) e garanzie relative ad alcuni dei monili asseritamente trafugati;
- dichiarazioni stragiudiziali sottoscritte da alcuni parenti;
- la ricevuta di prelievo della somma di euro 1.500,00 in contanti presso il Banco di Napoli, in data 26.01.2016.
Dalla complessiva e combinata valutazione della documentazione in atti, può ritenersi raggiunta la prova della proprietà e del valore al momento del furto soltanto di alcuni dei beni indicati dall'assicurata.
Nello specifico, la denuncia, presentata nell'immediatezza del fatto, individua in maniera sufficientemente precisa l'«anello trilogy di brillanti» posseduto da
[...]
, e tale descrizione trova conferma nella fattura del 27.11.2014, CP_1 nella quale si fa riferimento ad un «anello trilogy di brillante 18 KT» del valore di euro 951,60, IVA compresa.
Analoghe considerazioni valgono per il «bracciale modello Tennis di mio figlio», la cui proprietà e il cui valore risultano suffragati dalla fattura della “Broker of
Luxury” n. 297 del 19.12.2014, relativa ad un «bracciale tennis da uomo in oro bianco 18 KT gr 18» del costo di euro 929,64, IVA compresa.
Inoltre, la stessa denuncia fa riferimento ad un «orologio marca Rolex», di cui risulta allegata copia della garanzia, recante l'indicazione del modello, nonché
8 dei numeri di referenza e di serie, per un valore stimato dai periti di euro
4.400,00.
Viene poi descritta in maniera dettagliata una «collana in oro giallo con crocefisso di mio figlio regalatagli al battesimo», descrizione che trova puntuale riscontro nella dichiarazione stragiudiziale firmata da , nella quale Persona_2 quest'ultimo afferma di aver regalato, in occasione del battesimo del nipote, «una collana con un crocefisso il quale prezzo è stato di euro 1.650,00».
Del resto, la presenza nell'appartamento di una cassaforte (trafugata in occasione del furto, come si evince dalla considerazione complessiva e globale di una serie di elementi, quali: la denuncia presentata dal;
i rilievi CP_2 fotografici eseguiti dai periti e ritraenti la parete dalla quale la cassaforte è stata divelta;
la testimonianza resa in primo grado da , vicina di casa Testimone_1 della – la quale ha affermato che «nella cameretta dove aveva la CP_1 cassaforte, la stessa era stata divelta dal muro» –; la dichiarazione firmata da
– che ha dichiarato di aver installato la cassaforte presso Testimone_2
l'abitazione di –), che ordinariamente viene utilizzata per Controparte_1 custodire monili e oggetti di particolare valore, corrobora ulteriormente la ricostruzione secondo cui la avesse la proprietà dei menzionati preziosi e CP_1 che questi le siano stati sottratti al momento dell'evento dannoso.
Quanto agli altri monili di cui è stato denunciato il furto, non può ritenersi raggiunta la prova della proprietà e del valore degli stessi al momento del sinistro.
Invero, la denuncia fa riferimento a numerosi altri gioielli, tuttavia descritti in maniera assolutamente generica;
né tali lacune possono essere colmate dall'integrazione alla denuncia, presentata oltre quattro mesi dopo la data del furto, vale a dire ben oltre il tempo nel quale può ragionevolmente attendersi una integrazione e/o specificazione dei beni sottratti.
Peraltro, la proprietà e il valore di tali ulteriori monili non trovano neppure adeguati riscontri nella documentazione offerta dall'assicurata o in altri elementi emergenti dall'istruttoria processuale (es. rilievi fotografici e testimonianze).
In particolare, andando con ordine (v. all. n. 7 alla relazione dei periti), non può attribuirsi attitudine dimostrativa:
- agli scontrini emessi dalla nei quali non vengono indicati i beni Parte_2 acquistati, essendo negli stessi riportata solamente la generica dicitura “Reparto
1”;
- alla copia della garanzia ”, nella quale non sono specificamente indicati Per_3 né il bene acquistato, né i dati dell'acquirente;
9 - alla copia della garanzia ” per «un orecchino in oro bianco 18 KT CP_4
[...]», che non indica la data di acquisto, né il nome dell'acquirente;
- alle fatture emesse dalla “Broker of Luxury di Michele Aiello”, nn. 426 del
28.03.2015, 426 dell'8.05.2015, e 476 del 12.06.2015, in quanto oggetto delle già descritte irregolarità che, peraltro, hanno condotto al rinvio a giudizio di
[...]
per aver «precostitui[to] elementi di prova o documentazione CP_1 relativi al sinistro», ai sensi dell'art. 642 c.p.;
- alla fattura emessa dalla “Broker of Luxury”, n. 371 del 4.03.2015, in quanto relativa ad un bene non menzionato nella denuncia tempestivamente sporta
(«punto luce 18 KT»);
- alla ricevuta che attesta il prelievo della somma di euro 1.500,00 avvenuto circa due settimane prima del furto, in quanto appare inverosimile, secondo la comune esperienza, che tale somma in contanti sia stata prelevata semplicemente per essere poi conservata in cassaforte, risultando al contrario probabile che l'importo in questione sia stato ritirato per essere speso nel breve termine, tanto più in assenza di elementi che avvalorino una ricostruzione alternativa sul punto;
- alle dichiarazioni stragiudiziali di e , parenti Testimone_3 Testimone_4 della famiglia , nelle quali si fa riferimento a gioielli che Persona_4 vengono però descritti in maniera vaga e imprecisa, e non individuabili nemmeno attraverso il raffronto con la denuncia del 7.02.2016.
In conclusione, la somma spettante a a titolo di indennizzo Controparte_1 assicurativo ammonta a complessivi euro 12.931,24, importo risultante dalla sommatoria tra euro 5.000,00 (ammontare dei danni materiali all'immobile, così come liquidati di comune accordo dai periti) ed euro 7.931,24 (ammontare dei danni per asportazione di preziosi, quantificati all'esito della appena esposta valutazione delle prove offerte dall'assicurata).
Vanno infine disattese le ulteriori eccezioni sollevate in via gradata dalla e Pt_1 aventi a oggetto la perdita del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 c.c., oltre che per dolosa esagerazione del danno.
Al di là della genericità della formulazione, tali eccezioni sono infatti del tutto prive di fondamento: sia quella sollevata ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., in quanto non vi è stata alcun inadempimento all'obbligo di avviso incombente sull'assicurato, sia quella in punto di dolosa esagerazione del danno, atteso che una tale condotta può determinare la decadenza dal diritto all'indennizzo solo ove espressamente previsto da un'apposita clausola contrattuale – non inserita nel contratto per cui è causa –, peraltro da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. n. 15605/2025).
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4. Il regime delle spese
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ritiene il Collegio che, pur non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. n. 33147/2024), sussistano comunque «gravi ed eccezionali ragioni» idonee a giustificare una parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, co.
2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
La citata disposizione del codice di rito, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite quando concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha introdotto per adeguarla ad uno specifico contesto storico-sociale o a peculiari situazioni non precisamente ed efficacemente determinabili a priori.
Ciò posto, nel caso in esame il carattere di eccezionalità richiesto dalla predetta norma va rinvenuto nel fatto che, all'esito dell'odierno giudizio, risultano ridimensionate in maniera considerevole le originarie domande proposte da
, anche in considerazione delle ambiguità e della evidente Controparte_1 inadeguatezza – emerse anche nel corso degli accertamenti peritali – di buona parte degli elementi dalla stessa offerti a sostegno della pretesa azionata, fattori che certamente hanno contribuito a dare causa e ad alimentare le questioni controverse tra le parti, complicando in tal modo la risoluzione della lite.
Alla luce di quanto esposto, si rivela equa tra le parti la compensazione per la metà delle spese del doppio grado del giudizio, da porsi a carico della per Pt_1 la restante parte.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
11 La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 651/2021 Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento n. 1635 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pubblicata il 9 marzo 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, nei Parte_1 confronti di della somma di euro 12.931,24; Controparte_1
2) compensa tra le parti per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della restante parte, che liquida, in tale già ridotta misura e con attribuzione agli avv.ti Angelica Del Prete e Luca Russo, dichiaratisi antistatari:
- per il primo grado, in euro 130,00 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi;
- per il presente grado, in euro 2.904,50 per compensi;
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, addì
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
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