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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3510/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1970 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rimini Emanuele del Foro di Milano E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/08/1971 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zanetti Vitali Emidia e Valagussa Francesco del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Prarolo (VC) il 12/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1998.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nata la figlia FR, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 59 del 10/04/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Prarolo (VC) il 12/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa familiare sita a Vercelli in Corso Libertà n. 280, di proprietà comune dei coniugi, alla madre con tutto quanto ora l'arreda affinché possa Parte_2 continuare ad abitarla insieme alla figlia ormai maggiorenne FR, fino a quando ella non raggiungerà l'indipendenza economica o deciderà di trasferire altrove la propria residenza. DÀ ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che una volta venuta meno l'assegnazione della ex casa coniugale, tale abitazione sarà posta in vendita, previa individuazione, di comune accordo tra le parti, di un professionista, incaricato di stimare il valore della stessa, nonché fermo restando il diritto di prelazione, in favore della figlia FR, sulle quote di proprietà dei genitori, e, in subordine, in favore di ciascuno dei coniugi comproprietari, sulla quota dell'immobile di proprietà dell'altro. I coniugi danno atto del fatto che il padre si è già trasferito altrove e precisamente in Via Giovanni Carpini n. 16, 13100 a Vercelli ed ha potuto ritirare dalla ex casa coniugale la totalità dei propri beni pagina 2 di 4 personali. I beni di proprietà di entrambi i coniugi, presenti presso la ex casa coniugale, continueranno a far parte dell'arredo, con l'impegno della madre di custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, e, una volta che tale abitazione sarà messa in vendita, saranno equamente divisi tra i coniugi;
parimenti, saranno ripartite fra le parti le somme, che potranno ricavarsi dalla vendita degli stessi. I beni di proprietà esclusiva di
[...]
oppure della figlia FR, rimarranno nella disponibilità di queste ultime. Parte_2
Qualora fosse necessario sostituire le componenti di arredo, di proprietà di entrambi i coniugi, provvederà a informare , prima di procedere Parte_2 Parte_1 alla effettiva sostituzione, e quest'ultimo potrà recuperare, presso la ex casa coniugale, i beni sostituiti, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa;
resta fermo che i beni acquistati da in Parte_2 sostituzione di quelli non più ritenuti idonei, rimarranno di proprietà esclusiva della stessa;
2. DÀ ATTO che la madre assegnataria della ex casa coniugale si farà carico in misura integrale delle spese condominiali ordinarie e della tassa sui rifiuti, mentre le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno, così come gli stessi terranno a proprio carico il 50% dell'imposta municipale (IMU). Resta altresì inteso che ai fini dell'intervento e del voto nelle assemblee del condominio in cui si trova la ex casa coniugale, i coniugi decideranno volta per volta quale dei due di essi sarà autorizzato a partecipare alla riunione e con quali modalità potrà esercitare i relativi diritti di voto;
3. DISPONE che continui a versare a a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia FR la somma di € 813,60 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026);
4. DISPONE che tenga inoltre a proprio carico, sempre a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della figlia FR, il 50% delle spese extra assegno relative a quest'ultima secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Vercelli in data 21 dicembre 2018 e quindi:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti pagina 3 di 4 rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autonomi, sotto il profilo economico, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, non soltanto di carattere economico-patrimoniale e finanziario, discendente o anche soltanto connessa alla pregressa relazione matrimoniale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 3510/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1970 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rimini Emanuele del Foro di Milano E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/08/1971 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zanetti Vitali Emidia e Valagussa Francesco del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Prarolo (VC) il 12/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1998.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nata la figlia FR, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 59 del 10/04/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Prarolo (VC) il 12/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa familiare sita a Vercelli in Corso Libertà n. 280, di proprietà comune dei coniugi, alla madre con tutto quanto ora l'arreda affinché possa Parte_2 continuare ad abitarla insieme alla figlia ormai maggiorenne FR, fino a quando ella non raggiungerà l'indipendenza economica o deciderà di trasferire altrove la propria residenza. DÀ ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che una volta venuta meno l'assegnazione della ex casa coniugale, tale abitazione sarà posta in vendita, previa individuazione, di comune accordo tra le parti, di un professionista, incaricato di stimare il valore della stessa, nonché fermo restando il diritto di prelazione, in favore della figlia FR, sulle quote di proprietà dei genitori, e, in subordine, in favore di ciascuno dei coniugi comproprietari, sulla quota dell'immobile di proprietà dell'altro. I coniugi danno atto del fatto che il padre si è già trasferito altrove e precisamente in Via Giovanni Carpini n. 16, 13100 a Vercelli ed ha potuto ritirare dalla ex casa coniugale la totalità dei propri beni pagina 2 di 4 personali. I beni di proprietà di entrambi i coniugi, presenti presso la ex casa coniugale, continueranno a far parte dell'arredo, con l'impegno della madre di custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, e, una volta che tale abitazione sarà messa in vendita, saranno equamente divisi tra i coniugi;
parimenti, saranno ripartite fra le parti le somme, che potranno ricavarsi dalla vendita degli stessi. I beni di proprietà esclusiva di
[...]
oppure della figlia FR, rimarranno nella disponibilità di queste ultime. Parte_2
Qualora fosse necessario sostituire le componenti di arredo, di proprietà di entrambi i coniugi, provvederà a informare , prima di procedere Parte_2 Parte_1 alla effettiva sostituzione, e quest'ultimo potrà recuperare, presso la ex casa coniugale, i beni sostituiti, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa;
resta fermo che i beni acquistati da in Parte_2 sostituzione di quelli non più ritenuti idonei, rimarranno di proprietà esclusiva della stessa;
2. DÀ ATTO che la madre assegnataria della ex casa coniugale si farà carico in misura integrale delle spese condominiali ordinarie e della tassa sui rifiuti, mentre le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno, così come gli stessi terranno a proprio carico il 50% dell'imposta municipale (IMU). Resta altresì inteso che ai fini dell'intervento e del voto nelle assemblee del condominio in cui si trova la ex casa coniugale, i coniugi decideranno volta per volta quale dei due di essi sarà autorizzato a partecipare alla riunione e con quali modalità potrà esercitare i relativi diritti di voto;
3. DISPONE che continui a versare a a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia FR la somma di € 813,60 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026);
4. DISPONE che tenga inoltre a proprio carico, sempre a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della figlia FR, il 50% delle spese extra assegno relative a quest'ultima secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Vercelli in data 21 dicembre 2018 e quindi:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti pagina 3 di 4 rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autonomi, sotto il profilo economico, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, non soltanto di carattere economico-patrimoniale e finanziario, discendente o anche soltanto connessa alla pregressa relazione matrimoniale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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