Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Cannizzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del decreto Cat.-OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Reggio Calabria rigettava l'istanza di licenza di porto di fucile per l'attività sportiva del tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IC TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 22.4.2022 e depositato il 20.5.2022 -OMISSIS- ha impugnato l’epigrafato diniego di licenza di porto di fucile per attività di tiro a volo, adottato dalla Questura di Reggio Calabria previa trasmissione del preavviso di rigetto in data 18.11.2021 e nonostante il deposito di note difensive trasmesse il 25.11.2021 a loro volta ritenute dall’amministrazione insufficienti a mutare l’esito del procedimento.
1.1- In diritto, parte ricorrente deduce:
I) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’ E TRAVISAMENTO DEI FATTI E/O ILLOGICITA’ DELLA VALUTAZIONE ESPRESSA;
II) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE e/o VIOLAZIONE di LEGGE.
Il ricorrente, premettendo che il contestato diniego si fonda su (1) un precedente penale a suo carico datato 30.9.2016 per lesione personale, (2) semplici e occasionali controlli su strada con persone diverse e (3) meri vincoli di parentela, osserva che:
-) il richiamato precedente penale è unico ed eccezionale, oltre che di scarso o impercettibile allarme sociale, trattandosi di lite tra privati con conseguenze irrilevanti, oltre che temporalmente risalente essendo i fatti accaduti nell’anno 2013, e comunque è seguito dalla condanna alla sola pena pecuniaria;
-) del tutto occasionali ed inseriti nel limite dei rapporti di convivenza civica, oltre che inquadrabili in un arco temporale di quattro anni e, comunque, non esorbitanti dal mero saluto di circostanza, risulterebbero gli incontri ritenuti dalla Questura come pregiudizievoli, i quali peraltro non risulterebbero adeguatamente contestualizzati e sarebbero privi di significanza in termini di allarme sociale;
-) irrilevanti risulterebbero infine i rapporti di parentela controindicati, in assenza di frequentazione o di convivenza con i parenti medesimi.
2- Nella resistenza dell’amministrazione, all’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato tratto in decisione.
3- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
4- In materia di autorizzazioni di polizia ed in particolare di porto d'armi costante giurisprudenza ( ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenze n. 948 del 14.6.2024, n. 1036 del 27.6.2024 e n. 2103 del 15.12.2025) è nel senso che:
-) la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
Quanto poi allo specifico tema della rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, si osserva che “ Il potere di controllo esercitato dall'Autorità di P.S. in materia di armi, che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della licenza. Pertanto, il diniego di rinnovo del porto d'armi o il divieto di detenzione delle armi sono legittimi laddove motivati con la frequentazione di pregiudicati da parte del soggetto autorizzato ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29.4.2024, n. 701; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7.6.2016, n.2859).
5- Nella fattispecie, come già enucleato, la Questura ha valutato sfavorevolmente al ricorrente i seguenti elementi:
-) una sentenza penale del 30.9.2016 per il reato di lesione personale;
-) i controlli in compagnia di soggetti, nominativamente identificati, gravati da segnalazioni per violazioni di natura penale;
-) la sussistenza di legami di parentela, diretti ed acquisiti, con soggetti ritenuti pericolosi.
5.1- In sede processuale, nella memoria depositata il 15.11.2023, non contestata ex adverso, i suddetti elementi sono stati ulteriormente specificati e dettagliati.
In particolare, il ricorrente risulta essere stato controllato: il 20.10.2021 con -OMISSIS- segnalato per disturbo delle occupazioni delle persone e gioco d' azzardo; l’8.9.2021 con -OMISSIS- segnalato per falsa attestazione, estorsione, truffa aggravata, ricettazione, ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone e divieto di avvicinamento; il 29.1.2021 con -OMISSIS-segnalato per esercizio di gioco d'azzardo e falsificazione, spendita, introduzione nello Stato di monete; il 15.9.2020 con-OMISSIS- segnalato per lesioni personali; il 27.02.2020 con -OMISSIS-segnalato per violenza o minaccia a P.U. e oltraggio a P.U.; il 3.6.2020 con -OMISSIS- segnalato per minaccia, l’8.8.2019 con -OMISSIS-segnalato per lesioni personali e rissa, il 31.8.2018 con lo zio paterno -OMISSIS- segnalato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, simulazione di reato, falsità in scrittura privata, truffa, ricettazione associazione per delinquere e falsi in genere, il 13.10.2017 con -OMISSIS- segnalato per falsa testimonianza, -OMISSIS- (cugino del ricorrente) segnalato al momento del controllo per truffa, successivamente anche per falsità ideologica e truffa, furto in abitazione e furto aggravato, il 26.6.2016 con-OMISSIS- noto all’Ufficio in quanto già colpito da ordinanza di custodia cautelare, irreperibile per circa un mese a seguito di ordinanza di custodia cautelare per reati inerenti gli stupefacenti (art. 73 e 74 DPR 309/90) ed associazione di tipo mafioso, segnalato al momento del controllo per contrabbando di tabacchi, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione, violazione dei sigilli e disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone.
In ordine ai vincoli parentali, (-) il padre del ricorrente è segnalato per violazione dei sigilli, gioco d'azzardo, falsità in scrittura privata, truffa, lesioni personali, divieto detenzione armi, detenzione abusiva di armi e furto aggravato (Enel), (-) il fratello del ricorrente è segnalato per DASPO, violenza o minaccia a P.U., lesioni personali e detenzione abusiva di armi, (-) il ricorrente stesso è nipote di soggetto segnalato per vilipendio della Repubblica, truffa e furto aggravato, a sua volta vedova di soggetto già segnalato per associazione di tipo mafioso, stupefacenti ed armi (-) e due cugine del ricorrente sono sposate rispettivamente con soggetto segnalato, tra altro, per riciclaggio associazione di tipo mafioso e armi e con soggetto segnalato per stupefacenti ex art.73 D.-OMISSIS- n. 309/1990 e resistenza a P.U.
6- Orbene, considerati nel loro insieme e non atomisticamente segmentati, i suddetti elementi –di per sé non contestati nella loro dimensione fattuale- possono correttamente deporre per una prognosi sfavorevole all’affidabilità dell’odierno ricorrente nell’uso delle armi.
7- Quanto al precedente penale, la condanna del ricorrente dal Giudice di Pace di Palmi il 30.09.2016 per lesione personale, oltre a non risultare temporalmente risalente, costituisce condizione idonea a giustificare l'adozione di un provvedimento reiettivo del titolo autorizzativo richiesto. Per come osservato in giurisprudenza, in una fattispecie per molti versi analoga alla presente, la normativa di settore subordina il rilascio della licenza a soggetti che operino nel rispetto della legalità, in possesso dei requisiti atti a scongiurare la possibilità di abuso e che diano sufficiente affidamento di fare dell'arma l'uso consentito dalla legge (e x plurimis. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25.1.2022, n. 492).
8- Quanto ai controlli del soggetto con soggetti controindicati, deve osservarsi che il rilevante numero degli stessi, (n. 10) distribuiti in un arco temporale significativo (tra il 2016 e il 2020), e la gravità dei precedenti/pregiudizi dei soggetti con i quali il ricorrente è stato controllato (in alcuni casi, si precisa, suoi congiunti) possono, nel loro complesso, fondare e supportare il summenzionato giudizio prognostico di inaffidabilità.
9- Nel contesto così delineato, anche la situazione familiare del ricorrente, tenuto conto della numerosità dei parenti controindicati e della rilevanza dei pregiudizi/precedenti da cui questi risultano gravati, costituisce un elemento indiziario grave che, unitamente agli altri, è idoneo a supportare la contestata prognosi di inaffidabilità .
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA ZZ, Presidente
IC TI, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TI | TA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.