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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1571 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, rimessa al collegio per la decisione dal consigliere istruttore con ordinanza depositata in data 29.9.2025, emessa all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, dagli avv.ti Gerardo Carvelli,
FR IG e AN LO, nello studio del quale, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Domenico Viscomi, nel cui studio, in Botricello (CZ), ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
E
(c.f. , (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
1 ), (c.f. ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. ); Controparte_5 C.F._6
- APPELLATI CONTUMACI =
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il
7.11.2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 426/2023, pubblicata in data 16.03.2023, non notificata, del Tribunale di Catanzaro, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
BE LI – R.G.N. 4078/2019: 1.= In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio dalla sig.ra . 2.= Parte_1
Nel merito: 2.1.= Accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio ai sensi degli artt. 246 e 247 c.c. e, di conseguenza, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, quindi, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione promossa in primo grado dalla sig.ra . 2.2.= Accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 delle operazioni peritali e della ctu di primo grado, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali o, comunque, fissando una nuova udienza al fine di decidere, previo deposito delle osservazioni di parte, sulle controdeduzioni formulate alla bozza di ctu dalla scrivente difesa e/o invitare il ctu a chiarire quali attività peritali sono state compiute successivamente all'invio della bozza di perizia alla parti. 2.3.=
Disporre, in ogni caso, la rinnovazione della ctu perché nulla e inattendibile nel merito per tutte le ragioni meglio indicate nel presente appello, invitando il perito a svolgere le seguenti attività: - acquisire l'apporto genetico della sig.ra
[...]
, madre della sig.ra ; - utilizzare le precauzioni e gli Per_1 Controparte_1 accorgimenti mirati a impedire eventuali manomissioni durante il” insiste, per
l'accoglimento delle stesse.”. per l'appellata rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale Controparte_1 la parte si è riportata nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data
5.11.2024:
“- Rigettare in toto l'appello proposto dalla sig.ra poiché Parte_1 totalmente inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo, invalido e comunque
2 infondato in fatto e diritto, e per gli effetti confermare la sentenza oggi impugnata n.
426/2023 resa dal Tribunale Civile di Catanzaro;
il tutto per le motivazioni di cui in narrativa.
- Dichiarare l'appello inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare della sig.ra interventrice in primo grado, e per gli effetti confermare Parte_1 la sentenza impugnata;
il tutto per le motivazioni di cui in narrativa.
- Dichiarare inammissibile l'appello per gli esposti motivi, e dichiarare altresì
l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta in fase di appello da parte appellante, e per gli effetti confermare la sentenza impugnata per le motivazioni di cui in narrativa.
- Nel merito respingere e rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque
[...] infondato in fatto e diritto, e per gli effetti confermare la sentenza oggi impugnata n.
426/2023 resa dal Tribunale Civile di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa.
- Rigettare, comunque, in toto ogni domanda e/o richiesta (anche istruttoria) e/o conclusione avanzata dall'appellante poiché totalmente Parte_1 inammissibile, improcedibile, irricevibile, nulla, invalida e comunque totalmente infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
e per gli effetti confermare in toto la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”. per il pubblico ministero: “Conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
PREMESSA IN FATTO
La vicenda processuale e le difese e domande delle parti sono adeguatamente compendiate nella sentenza gravata nei termini di seguito riportati.
Con atto di citazione regolarmente notificato, asseriva: di essere Controparte_1 figlia legittima di e , in quanto nata in [...] CP_2 Persona_1 loro matrimonio;
di essere venuta a conoscenza, per una confidenza ricevuta dalla propria madre in punto di morte, di non essere figlia di , ma del signor CP_2
nato a [...] l'[...] e deceduto in Catanzaro in Persona_2 data 28 ottobre 2004; di aver accertato, a seguito di tale rivelazione, che, a partire dai
3 primi anni Settanta, la propria madre aveva intrecciato una relazione extraconiugale con il signor all'epoca dei fatti datore di lavoro del Persona_2 CP_2
; che dall'esame ematologico del 21 marzo 2019, cui si erano sottoposti
[...]
ed il padre legittimo , presso il laboratorio Biogenet Controparte_1 CP_2
s.r.l. con sede in Cosenza, era emerso che non era il padre biologico CP_2 di di essersi sottoposta, nel medesimo laboratorio di cui sopra, ad Controparte_1 un'ulteriore indagine genetica, con la signora sorella del Persona_3 defunto da cui era risultato che la probabilità che la signora Persona_2 fosse nipote di era pari all'86,15 % LR=6,2. Controparte_1 Persona_3
Per detti motivi, agiva nel presente giudizio al fine di ottenere il disconoscimento di paternità di , nato a [...] il [...], ritenendo di essere CP_2 figlia del Per_2
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i germani ed il padre legittimo dell'attrice non si costituivano in giudizio, mentre interveniva, in data 5.12.2019, Parte_1
, deducendo di avere interesse al giudizio de quo quale erede testamentaria
[...] universale del sig. e chiedeva di accertare e dichiarare il Persona_2 difetto di contraddittorio ai sensi degli artt. 246 e 247 c.c. e, di conseguenza, di dichiarare l'inammissibilità̀ e/o l'improcedibilità̀ dell'azione, nonché di rigettare la domanda, perché́ infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 426/2023, pubblicata in data 16.3.2023, così statuiva:
“• dichiara la contumacia di , , e CP_2 Controparte_5 Controparte_3
; Controparte_4
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di a contraddire Parte_1 rispetto all'azione di disconoscimento di paternità proposto da;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata ad [...]
Catanzaro il 10.07.1974, C.F.: , non è figlia di CodiceFiscale_7 CP_2
, nato a [...] il [...], con conseguente perdita del cognome
[...] paterno;
• dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, per
l'annotazione di cui all'art.49, lettera o), D. P. R. 3 novembre 2000, n.396
4 (Ordinamento dello Stato Civile) in calce all'atto di nascita della predetta CP_1
; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
[...]
• pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice”.
A fondamento della decisione, per quanto in questa sede interessa, il Tribunale riteneva – richiamando plurimi arresti di legittimità a sostegno – che l'interventrice
, erede testamentaria di fosse portatrice Parte_1 Persona_2 di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento della paternità intentato nei confronti di , risultante formalmente padre legittimo CP_2 dell'attrice; pertanto, ella non poteva ritenersi legittimata a spiegare Parte_1 intervento nel giudizio, con l'effetto che l'iniziativa processuale andava dichiarata inammissibile.
Nel merito, dava conto degli esiti istruttori e, in particolare, delle risultanze della c.t.u. ematogenetica, avendo l'ausiliario così concluso: “nel caso in esame caratterizzato da assenza della madre, la tipizzazione del DNA ha permesso di accertare l'esistenza di 7 incompatibilità, su 24 alleli STRs esaminati, tra il profilo del DNA del sig. e quello di . Il signor CP_2 Controparte_1 CP_2
, quindi, non è il padre biologico di ”. Sulla scorta degli
[...] Controparte_1 accertamenti eseguiti, quindi, riteneva fondata la domanda con conseguente estinzione del rapporto di filiazione tra l'attrice e , con i relativi effetti CP_2 sul nome ex art. 262 co. 1 c.c..
Avverso siffatta pronuncia ha interposto appello , articolando i Parte_1 seguenti motivi:
- “1.= Erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di a contraddire rispetto Parte_1 all'azione di disconoscimento di paternità proposta da – Difetto Controparte_1 di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c.”: il
Tribunale avrebbe errato nel non considerare che essa appellante – in quanto erede testamentaria di che, nella citazione, la stessa attrice Persona_2 aveva indicato quale suo presunto padre naturale – aveva un concreto interesse ad intervenire nel giudizio di disconoscimento della paternità, destinato a produrre effetti nella sfera giuridica di essa impugnante, la cui iniziativa processuale andava, quindi, qualificata come intervento adesivo dipendente, tant'è che la
5 stessa attrice aveva, all'esito della sentenza gravata, già promosso istanza di mediazione nei confronti di essa avente ad oggetto la petizione ereditaria, CP_1 previo riconoscimento della paternità in capo a peraltro, il Persona_2
Tribunale avrebbe citato, a conforto della propria decisione, arresti di legittimità non pertinenti alla fattispecie;
- “2.= Omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità formulate dalla difesa della sig.ra con la comparsa conclusionale”: il Tribunale non avrebbe Parte_1 valutato una serie di eccezioni proposte da essa appellante nella comparsa conclusionale (con conseguente difetto di pronuncia), afferenti a vizi di nullità del procedimento, che, quindi, dovevano essere rilevati d'ufficio dal giudice, tra cui: il difetto di contraddittorio (che si sarebbe, di conseguenza, tradotto in un vizio di nullità della sentenza), atteso che aveva altri due figli legittimi poi CP_2 deceduti e l'attrice non avrebbe proposto la domanda anche nei confronti dei loro discendenti o, comunque, non avrebbe fornito prova che costoro erano deceduti senza prole;
la nullità della c.t.u., per mancata convocazione del pubblico ministero, per mancato deposito delle osservazioni di parte alla bozza di c.t.u. (in violazione dell'art. 195 co. 3 c.p.c.), per lo svolgimento di attività non comunicate alle parti;
- “3.= Inattendibilità della ctu - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha aderito acriticamente alle conclusioni del ctu”: la consulenza di ufficio, alla quale il Tribunale avrebbe aderito acriticamente, sarebbe inattendibile perché lacunosa, in mancanza di plurimi ulteriori accertamenti, omessi dall'ausiliario.
Ha concluso nei termini sopra riportati.
Si è costituita in appello, con rituale comparsa, la quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, non proponibile dall'interveniente e, nel merito, ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha domandato la reiezione, con il favore delle spese, concludendo in conformità.
All'esito dell'udienza dell'11.9.2025, il Consigliere istruttore, concessi e scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 29.9.2025.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono il preventivo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, la quale, a suo fondamento, invoca il principio per cui “l'interventore adesivo (per come qualificato dallo stesso appellante) non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, sicché la sua impugnazione è da dichiararsi inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. (cfr. Cass. Civ. n. 16930/2013 e n.
1953/2018)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione).
Per la verità gli arresti citati – se letti correttamente, anche solo nella loro massima – affermano, come si chiarirà meglio nel prosieguo, che l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare salvo, tuttavia, che l'appello non verta sulla qualificazione dell'intervento o sulla condanna alle spese.
Quindi, poiché il primo motivo di gravame attinge proprio la qualificazione dell'iniziativa processuale dell'appellante e la negazione della propria legittimazione ad intervenire, è evidente che l'impugnazione non può ritenersi in toto inammissibile, imponendosi, invece, lo scrutinio delle doglianze relative a quei profili che non potrebbero essere altrimenti censurati se non con l'appello. La questione sarà, piuttosto, come si vedrà, la valutazione dell'ammissibilità o meno dei residui motivi di appello.
E, infatti – si anticipa – i motivi di appello che attingono il merito del giudizio sono inammissibili. A siffatta conclusione deve pervenirsi sia nel caso in cui si confermi la declaratoria di inammissibilità dell'intervento per difetto di legittimazione, contenuta nella sentenza di primo grado, sia nel caso in cui si ritenga – come sostiene l'appellante – che l'intervento da questa spiegato in primo grado sia qualificabile siccome intervento adesivo dipendente.
Tanto chiarito, passando all'esame del primo motivo di gravame, la motivazione della sentenza gravata che ha negato all'appellante la legittimazione resiste pienamente alle censure articolate nell'appello.
Va rammentato, infatti, che la legittimazione all'intervento adesivo dipendente trova fondamento, a mente dell'art. 105 co. 2 c.p.c., in un interesse del terzo che deve essere giuridicamente rilevante e non di mero fatto: tanto può predicarsi solo quando tra la
7 posizione sostanziale della parte adiuvata e la posizione sostanziale del terzo vi sia un collegamento rilevante già sul piano giuridico tale per cui il terzo, in ragione delle interconnessioni di rapporti sul piano giuridico-sostanziale, possa subire effetti riflessi dal giudicato formatosi tra la parte adiuvata e la controparte di quest'ultima (si pensi alla posizione del subconduttore rispetto alla controversia sul rilascio dell'immobile pendente tra locatore e conduttore o all'acquirente a titolo derivativo del diritto oggetto di lite tra il proprio dante causa e un terzo). Non è, invece, predicabile un interesse giuridicamente rilevante quando il collegamento si fondi esclusivamente su vicende di fatto, ossia sul concreto ed occasionale dipanarsi dei rapporti nella realtà, senza che vi corrisponda una connessione di rapporti sul piano giuridico-sostanziale.
Si è, infatti, affermato che “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove
l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato.” (Cass. n. 25145 del 26/11/2014).
Simili connotati non sono riconoscibili in relazione agli effetti riflessi che il presunto padre naturale (o i suoi eredi) possano subire dall'esito del (preventivo e pregiudiziale) giudizio di disconoscimento della paternità: ciò in quanto, per un verso, non c'è alcuna connessione giuridica tra il rapporto di filiazione legittima, oggetto del giudizio di disconoscimento di paternità, e il rapporto di filiazione naturale, oggetto di eventuale futuro giudizio di riconoscimento di paternità, e men che meno tra il primo e un'eventuale successivo giudizio di petizione di eredità, previo riconoscimento di paternità naturale: tra i due rapporti non vi è alcun collegamento giuridico che operi sul piano sostanziale (unico piano rilevante ai fini che qui interessano). Per altro verso
– e di riflesso – la soccombenza del genitore convenuto nel giudizio di disconoscimento di paternità (o comunque nel giudizio in cui si controverta sulla veridicità della filiazione legittima) non determina un pregiudizio totale o parziale nella posizione sostanziale del terzo, sia esso il presunto padre naturale o il suo erede, che resta del tutto immune da effetti giuridici di sorta, ancorché riflessi, derivanti dal giudicato sulla filiazione legittima. È, quindi, evidente che il pregiudizio che potrebbe subire il presunto padre naturale o il suo erede attinge un interesse di mero fatto.
Infatti, la giurisprudenza anche più recente ha costantemente escluso che il padre
8 biologico (o, come nella specie, i suoi eredi) sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante tale da legittimarne l'intervento, anche solo adesivo, nel giudizio in cui si controverta sul disconoscimento della paternità o si impugni il riconoscimento per difetto di veridicità. La ratio di simile esclusione è piuttosto evidente: non vi è alcun collegamento – a livello giuridico – tra la posizione del genitore la cui paternità effettiva sia contestata (in un giudizio che, quindi, ha il solo scopo di escludere quel rapporto di filiazione) e la posizione sostanziale di colui che – per mera accidentalità e per il concatenarsi di fatto dei rapporti – possa poi in futuro essere il convenuto in una successiva ed eventuale azione di riconoscimento di paternità naturale, quand'anche già variamente ventilata.
La Suprema Corte, sul punto, può ritenersi consolidata: “Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica” (Cass. n. 20953 del 22/08/2018). E ancora: “Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.” (Cass. n. 2983 del 06/02/2025; già in precedenza, in tema di qualificazione dell'interesse come di mero fatto, cfr. Cass. n. 27560 del 11/10/2021 e
Cass. n. 1784 del 08/02/2012 in motivazione).
Ritiene, poi, l'appellante che simili principi non le siano applicabili in quanto
“Diversa è, infatti, la posizione di chi, come l'odierna appellante, intervenga per far valere un interesse attuale di carattere patrimoniale a conservare la propria posizione di erede, da quella di chi, come il padre naturale, agisce a presidio di un interesse di
9 natura strettamente personale (la volontà di non essere riconosciuto come padre)”
(così a pag. 3 della comparsa conclusionale). Ebbene, non si comprende, invero, perché mai l'interesse muti la sua rilevanza e le sue fattezze a seconda che ne sia portatore il presunto padre naturale ovvero il suo erede (che dal primo acquisisce diritti e interessi); anzi, a ben vedere, l'interesse di cui è portatore il padre è – sia pure sempre sul piano del mero fatto – ben più pregnante e significativo di quello dell'erede, atteso che esso involge non solo profili di carattere patrimoniale
(derivando, da un eventuale futuro accoglimento di una domanda di riconoscimento di paternità, un obbligo di assistenza e di mantenimento nei confronti del figlio – che potrebbe spingersi anche alla pretesa di un risarcimento del danno ove il mancato riconoscimento sia dovuto ad una consapevole scelta –, nonché una limitazione delle facoltà dispositive del proprio patrimonio in vista della tutela della futura quota di legittima del figlio naturale) ma anche profili di carattere non patrimoniale e attinenti alla sfera più intima della persona (profili, questi, per loro natura ben più meritevoli di tutela degli interessi squisitamente patrimoniali): trattasi, quindi, nel complesso, di un interesse – quello di cui è portatore il padre naturale – che di certo non è meno rilevante né meno “attuale” dell'interesse dell'erede a mantenere la titolarità dei lasciti. Peraltro, le pronunce sopra richiamate sono espressamente riferite sia al padre naturale sia agli eredi di quest'ultimo, senza che possa giustificarsi alcuna differenza di trattamento tra le relative posizioni.
Dunque, va confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione di a contraddire rispetto all'azione di Parte_1 disconoscimento di paternità proposta da Controparte_1
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità delle residue doglianze con cui l'appellante ha censurato le statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado e tanto perché il difetto di legittimazione a contraddire si protrae, di necessità, anche nel grado di appello.
In ogni caso, a diversa conclusione non si perverrebbe neppure laddove si riconoscesse la legittimazione dell'appellante a proporre intervento adesivo dipendente (conclusione, come visto, assolutamente non condivisibile).
È, infatti, principio consolidato quello per cui “L'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia
10 limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole”
(Cass. n. 28907 del 11/11/2024; conf. Cass. n. 22972 del 22/07/2022).
Ebbene, poiché, nella fattispecie, l'impugnazione non è limitata alle sole questioni concernenti la qualificazione dell'intervento (per le quali il gravame è ammissibile) ma si estende anche al merito, nuovamente va dichiarata l'inammissibilità dei relativi motivi, atteso che l'interventore non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, sicché la sua impugnazione è, in parte qua, inammissibile, non avendo, la parte adiuvata, appellato la sentenza. Peraltro, va rammentato che l'interveniente adesivo dipendente vede i propri poteri processuali limitati dall'ambito delle domande e delle eccezioni già svolte dall'adiuvato e non può compiere atti di impulso. Pertanto, considerato che la parte astrattamente adiuvata (id est, il genitore che appariva padre legittimo, ) è rimasta contumace, i poteri processuali dell'interveniente CP_2 adesivo erano e sono pressocché nulli.
In conclusione, l'appello va rigettato (perché in parte infondato e in parte inammissibile) per le ragioni esposte e va confermata integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, con applicazione dei parametri medi, ridotti della metà, oltre accessori di legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
11 Catanzaro n. 426/2023, pubblicata in data 16.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1571 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, rimessa al collegio per la decisione dal consigliere istruttore con ordinanza depositata in data 29.9.2025, emessa all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, dagli avv.ti Gerardo Carvelli,
FR IG e AN LO, nello studio del quale, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Domenico Viscomi, nel cui studio, in Botricello (CZ), ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
E
(c.f. , (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
1 ), (c.f. ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. ); Controparte_5 C.F._6
- APPELLATI CONTUMACI =
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il
7.11.2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 426/2023, pubblicata in data 16.03.2023, non notificata, del Tribunale di Catanzaro, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
BE LI – R.G.N. 4078/2019: 1.= In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio dalla sig.ra . 2.= Parte_1
Nel merito: 2.1.= Accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio ai sensi degli artt. 246 e 247 c.c. e, di conseguenza, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, quindi, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione promossa in primo grado dalla sig.ra . 2.2.= Accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 delle operazioni peritali e della ctu di primo grado, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali o, comunque, fissando una nuova udienza al fine di decidere, previo deposito delle osservazioni di parte, sulle controdeduzioni formulate alla bozza di ctu dalla scrivente difesa e/o invitare il ctu a chiarire quali attività peritali sono state compiute successivamente all'invio della bozza di perizia alla parti. 2.3.=
Disporre, in ogni caso, la rinnovazione della ctu perché nulla e inattendibile nel merito per tutte le ragioni meglio indicate nel presente appello, invitando il perito a svolgere le seguenti attività: - acquisire l'apporto genetico della sig.ra
[...]
, madre della sig.ra ; - utilizzare le precauzioni e gli Per_1 Controparte_1 accorgimenti mirati a impedire eventuali manomissioni durante il” insiste, per
l'accoglimento delle stesse.”. per l'appellata rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale Controparte_1 la parte si è riportata nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data
5.11.2024:
“- Rigettare in toto l'appello proposto dalla sig.ra poiché Parte_1 totalmente inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo, invalido e comunque
2 infondato in fatto e diritto, e per gli effetti confermare la sentenza oggi impugnata n.
426/2023 resa dal Tribunale Civile di Catanzaro;
il tutto per le motivazioni di cui in narrativa.
- Dichiarare l'appello inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare della sig.ra interventrice in primo grado, e per gli effetti confermare Parte_1 la sentenza impugnata;
il tutto per le motivazioni di cui in narrativa.
- Dichiarare inammissibile l'appello per gli esposti motivi, e dichiarare altresì
l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta in fase di appello da parte appellante, e per gli effetti confermare la sentenza impugnata per le motivazioni di cui in narrativa.
- Nel merito respingere e rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque
[...] infondato in fatto e diritto, e per gli effetti confermare la sentenza oggi impugnata n.
426/2023 resa dal Tribunale Civile di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa.
- Rigettare, comunque, in toto ogni domanda e/o richiesta (anche istruttoria) e/o conclusione avanzata dall'appellante poiché totalmente Parte_1 inammissibile, improcedibile, irricevibile, nulla, invalida e comunque totalmente infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
e per gli effetti confermare in toto la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”. per il pubblico ministero: “Conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
PREMESSA IN FATTO
La vicenda processuale e le difese e domande delle parti sono adeguatamente compendiate nella sentenza gravata nei termini di seguito riportati.
Con atto di citazione regolarmente notificato, asseriva: di essere Controparte_1 figlia legittima di e , in quanto nata in [...] CP_2 Persona_1 loro matrimonio;
di essere venuta a conoscenza, per una confidenza ricevuta dalla propria madre in punto di morte, di non essere figlia di , ma del signor CP_2
nato a [...] l'[...] e deceduto in Catanzaro in Persona_2 data 28 ottobre 2004; di aver accertato, a seguito di tale rivelazione, che, a partire dai
3 primi anni Settanta, la propria madre aveva intrecciato una relazione extraconiugale con il signor all'epoca dei fatti datore di lavoro del Persona_2 CP_2
; che dall'esame ematologico del 21 marzo 2019, cui si erano sottoposti
[...]
ed il padre legittimo , presso il laboratorio Biogenet Controparte_1 CP_2
s.r.l. con sede in Cosenza, era emerso che non era il padre biologico CP_2 di di essersi sottoposta, nel medesimo laboratorio di cui sopra, ad Controparte_1 un'ulteriore indagine genetica, con la signora sorella del Persona_3 defunto da cui era risultato che la probabilità che la signora Persona_2 fosse nipote di era pari all'86,15 % LR=6,2. Controparte_1 Persona_3
Per detti motivi, agiva nel presente giudizio al fine di ottenere il disconoscimento di paternità di , nato a [...] il [...], ritenendo di essere CP_2 figlia del Per_2
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i germani ed il padre legittimo dell'attrice non si costituivano in giudizio, mentre interveniva, in data 5.12.2019, Parte_1
, deducendo di avere interesse al giudizio de quo quale erede testamentaria
[...] universale del sig. e chiedeva di accertare e dichiarare il Persona_2 difetto di contraddittorio ai sensi degli artt. 246 e 247 c.c. e, di conseguenza, di dichiarare l'inammissibilità̀ e/o l'improcedibilità̀ dell'azione, nonché di rigettare la domanda, perché́ infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 426/2023, pubblicata in data 16.3.2023, così statuiva:
“• dichiara la contumacia di , , e CP_2 Controparte_5 Controparte_3
; Controparte_4
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di a contraddire Parte_1 rispetto all'azione di disconoscimento di paternità proposto da;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata ad [...]
Catanzaro il 10.07.1974, C.F.: , non è figlia di CodiceFiscale_7 CP_2
, nato a [...] il [...], con conseguente perdita del cognome
[...] paterno;
• dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, per
l'annotazione di cui all'art.49, lettera o), D. P. R. 3 novembre 2000, n.396
4 (Ordinamento dello Stato Civile) in calce all'atto di nascita della predetta CP_1
; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
[...]
• pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice”.
A fondamento della decisione, per quanto in questa sede interessa, il Tribunale riteneva – richiamando plurimi arresti di legittimità a sostegno – che l'interventrice
, erede testamentaria di fosse portatrice Parte_1 Persona_2 di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento della paternità intentato nei confronti di , risultante formalmente padre legittimo CP_2 dell'attrice; pertanto, ella non poteva ritenersi legittimata a spiegare Parte_1 intervento nel giudizio, con l'effetto che l'iniziativa processuale andava dichiarata inammissibile.
Nel merito, dava conto degli esiti istruttori e, in particolare, delle risultanze della c.t.u. ematogenetica, avendo l'ausiliario così concluso: “nel caso in esame caratterizzato da assenza della madre, la tipizzazione del DNA ha permesso di accertare l'esistenza di 7 incompatibilità, su 24 alleli STRs esaminati, tra il profilo del DNA del sig. e quello di . Il signor CP_2 Controparte_1 CP_2
, quindi, non è il padre biologico di ”. Sulla scorta degli
[...] Controparte_1 accertamenti eseguiti, quindi, riteneva fondata la domanda con conseguente estinzione del rapporto di filiazione tra l'attrice e , con i relativi effetti CP_2 sul nome ex art. 262 co. 1 c.c..
Avverso siffatta pronuncia ha interposto appello , articolando i Parte_1 seguenti motivi:
- “1.= Erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di a contraddire rispetto Parte_1 all'azione di disconoscimento di paternità proposta da – Difetto Controparte_1 di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c.”: il
Tribunale avrebbe errato nel non considerare che essa appellante – in quanto erede testamentaria di che, nella citazione, la stessa attrice Persona_2 aveva indicato quale suo presunto padre naturale – aveva un concreto interesse ad intervenire nel giudizio di disconoscimento della paternità, destinato a produrre effetti nella sfera giuridica di essa impugnante, la cui iniziativa processuale andava, quindi, qualificata come intervento adesivo dipendente, tant'è che la
5 stessa attrice aveva, all'esito della sentenza gravata, già promosso istanza di mediazione nei confronti di essa avente ad oggetto la petizione ereditaria, CP_1 previo riconoscimento della paternità in capo a peraltro, il Persona_2
Tribunale avrebbe citato, a conforto della propria decisione, arresti di legittimità non pertinenti alla fattispecie;
- “2.= Omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità formulate dalla difesa della sig.ra con la comparsa conclusionale”: il Tribunale non avrebbe Parte_1 valutato una serie di eccezioni proposte da essa appellante nella comparsa conclusionale (con conseguente difetto di pronuncia), afferenti a vizi di nullità del procedimento, che, quindi, dovevano essere rilevati d'ufficio dal giudice, tra cui: il difetto di contraddittorio (che si sarebbe, di conseguenza, tradotto in un vizio di nullità della sentenza), atteso che aveva altri due figli legittimi poi CP_2 deceduti e l'attrice non avrebbe proposto la domanda anche nei confronti dei loro discendenti o, comunque, non avrebbe fornito prova che costoro erano deceduti senza prole;
la nullità della c.t.u., per mancata convocazione del pubblico ministero, per mancato deposito delle osservazioni di parte alla bozza di c.t.u. (in violazione dell'art. 195 co. 3 c.p.c.), per lo svolgimento di attività non comunicate alle parti;
- “3.= Inattendibilità della ctu - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha aderito acriticamente alle conclusioni del ctu”: la consulenza di ufficio, alla quale il Tribunale avrebbe aderito acriticamente, sarebbe inattendibile perché lacunosa, in mancanza di plurimi ulteriori accertamenti, omessi dall'ausiliario.
Ha concluso nei termini sopra riportati.
Si è costituita in appello, con rituale comparsa, la quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, non proponibile dall'interveniente e, nel merito, ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha domandato la reiezione, con il favore delle spese, concludendo in conformità.
All'esito dell'udienza dell'11.9.2025, il Consigliere istruttore, concessi e scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 29.9.2025.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono il preventivo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, la quale, a suo fondamento, invoca il principio per cui “l'interventore adesivo (per come qualificato dallo stesso appellante) non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, sicché la sua impugnazione è da dichiararsi inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. (cfr. Cass. Civ. n. 16930/2013 e n.
1953/2018)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione).
Per la verità gli arresti citati – se letti correttamente, anche solo nella loro massima – affermano, come si chiarirà meglio nel prosieguo, che l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare salvo, tuttavia, che l'appello non verta sulla qualificazione dell'intervento o sulla condanna alle spese.
Quindi, poiché il primo motivo di gravame attinge proprio la qualificazione dell'iniziativa processuale dell'appellante e la negazione della propria legittimazione ad intervenire, è evidente che l'impugnazione non può ritenersi in toto inammissibile, imponendosi, invece, lo scrutinio delle doglianze relative a quei profili che non potrebbero essere altrimenti censurati se non con l'appello. La questione sarà, piuttosto, come si vedrà, la valutazione dell'ammissibilità o meno dei residui motivi di appello.
E, infatti – si anticipa – i motivi di appello che attingono il merito del giudizio sono inammissibili. A siffatta conclusione deve pervenirsi sia nel caso in cui si confermi la declaratoria di inammissibilità dell'intervento per difetto di legittimazione, contenuta nella sentenza di primo grado, sia nel caso in cui si ritenga – come sostiene l'appellante – che l'intervento da questa spiegato in primo grado sia qualificabile siccome intervento adesivo dipendente.
Tanto chiarito, passando all'esame del primo motivo di gravame, la motivazione della sentenza gravata che ha negato all'appellante la legittimazione resiste pienamente alle censure articolate nell'appello.
Va rammentato, infatti, che la legittimazione all'intervento adesivo dipendente trova fondamento, a mente dell'art. 105 co. 2 c.p.c., in un interesse del terzo che deve essere giuridicamente rilevante e non di mero fatto: tanto può predicarsi solo quando tra la
7 posizione sostanziale della parte adiuvata e la posizione sostanziale del terzo vi sia un collegamento rilevante già sul piano giuridico tale per cui il terzo, in ragione delle interconnessioni di rapporti sul piano giuridico-sostanziale, possa subire effetti riflessi dal giudicato formatosi tra la parte adiuvata e la controparte di quest'ultima (si pensi alla posizione del subconduttore rispetto alla controversia sul rilascio dell'immobile pendente tra locatore e conduttore o all'acquirente a titolo derivativo del diritto oggetto di lite tra il proprio dante causa e un terzo). Non è, invece, predicabile un interesse giuridicamente rilevante quando il collegamento si fondi esclusivamente su vicende di fatto, ossia sul concreto ed occasionale dipanarsi dei rapporti nella realtà, senza che vi corrisponda una connessione di rapporti sul piano giuridico-sostanziale.
Si è, infatti, affermato che “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove
l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato.” (Cass. n. 25145 del 26/11/2014).
Simili connotati non sono riconoscibili in relazione agli effetti riflessi che il presunto padre naturale (o i suoi eredi) possano subire dall'esito del (preventivo e pregiudiziale) giudizio di disconoscimento della paternità: ciò in quanto, per un verso, non c'è alcuna connessione giuridica tra il rapporto di filiazione legittima, oggetto del giudizio di disconoscimento di paternità, e il rapporto di filiazione naturale, oggetto di eventuale futuro giudizio di riconoscimento di paternità, e men che meno tra il primo e un'eventuale successivo giudizio di petizione di eredità, previo riconoscimento di paternità naturale: tra i due rapporti non vi è alcun collegamento giuridico che operi sul piano sostanziale (unico piano rilevante ai fini che qui interessano). Per altro verso
– e di riflesso – la soccombenza del genitore convenuto nel giudizio di disconoscimento di paternità (o comunque nel giudizio in cui si controverta sulla veridicità della filiazione legittima) non determina un pregiudizio totale o parziale nella posizione sostanziale del terzo, sia esso il presunto padre naturale o il suo erede, che resta del tutto immune da effetti giuridici di sorta, ancorché riflessi, derivanti dal giudicato sulla filiazione legittima. È, quindi, evidente che il pregiudizio che potrebbe subire il presunto padre naturale o il suo erede attinge un interesse di mero fatto.
Infatti, la giurisprudenza anche più recente ha costantemente escluso che il padre
8 biologico (o, come nella specie, i suoi eredi) sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante tale da legittimarne l'intervento, anche solo adesivo, nel giudizio in cui si controverta sul disconoscimento della paternità o si impugni il riconoscimento per difetto di veridicità. La ratio di simile esclusione è piuttosto evidente: non vi è alcun collegamento – a livello giuridico – tra la posizione del genitore la cui paternità effettiva sia contestata (in un giudizio che, quindi, ha il solo scopo di escludere quel rapporto di filiazione) e la posizione sostanziale di colui che – per mera accidentalità e per il concatenarsi di fatto dei rapporti – possa poi in futuro essere il convenuto in una successiva ed eventuale azione di riconoscimento di paternità naturale, quand'anche già variamente ventilata.
La Suprema Corte, sul punto, può ritenersi consolidata: “Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica” (Cass. n. 20953 del 22/08/2018). E ancora: “Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.” (Cass. n. 2983 del 06/02/2025; già in precedenza, in tema di qualificazione dell'interesse come di mero fatto, cfr. Cass. n. 27560 del 11/10/2021 e
Cass. n. 1784 del 08/02/2012 in motivazione).
Ritiene, poi, l'appellante che simili principi non le siano applicabili in quanto
“Diversa è, infatti, la posizione di chi, come l'odierna appellante, intervenga per far valere un interesse attuale di carattere patrimoniale a conservare la propria posizione di erede, da quella di chi, come il padre naturale, agisce a presidio di un interesse di
9 natura strettamente personale (la volontà di non essere riconosciuto come padre)”
(così a pag. 3 della comparsa conclusionale). Ebbene, non si comprende, invero, perché mai l'interesse muti la sua rilevanza e le sue fattezze a seconda che ne sia portatore il presunto padre naturale ovvero il suo erede (che dal primo acquisisce diritti e interessi); anzi, a ben vedere, l'interesse di cui è portatore il padre è – sia pure sempre sul piano del mero fatto – ben più pregnante e significativo di quello dell'erede, atteso che esso involge non solo profili di carattere patrimoniale
(derivando, da un eventuale futuro accoglimento di una domanda di riconoscimento di paternità, un obbligo di assistenza e di mantenimento nei confronti del figlio – che potrebbe spingersi anche alla pretesa di un risarcimento del danno ove il mancato riconoscimento sia dovuto ad una consapevole scelta –, nonché una limitazione delle facoltà dispositive del proprio patrimonio in vista della tutela della futura quota di legittima del figlio naturale) ma anche profili di carattere non patrimoniale e attinenti alla sfera più intima della persona (profili, questi, per loro natura ben più meritevoli di tutela degli interessi squisitamente patrimoniali): trattasi, quindi, nel complesso, di un interesse – quello di cui è portatore il padre naturale – che di certo non è meno rilevante né meno “attuale” dell'interesse dell'erede a mantenere la titolarità dei lasciti. Peraltro, le pronunce sopra richiamate sono espressamente riferite sia al padre naturale sia agli eredi di quest'ultimo, senza che possa giustificarsi alcuna differenza di trattamento tra le relative posizioni.
Dunque, va confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione di a contraddire rispetto all'azione di Parte_1 disconoscimento di paternità proposta da Controparte_1
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità delle residue doglianze con cui l'appellante ha censurato le statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado e tanto perché il difetto di legittimazione a contraddire si protrae, di necessità, anche nel grado di appello.
In ogni caso, a diversa conclusione non si perverrebbe neppure laddove si riconoscesse la legittimazione dell'appellante a proporre intervento adesivo dipendente (conclusione, come visto, assolutamente non condivisibile).
È, infatti, principio consolidato quello per cui “L'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia
10 limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole”
(Cass. n. 28907 del 11/11/2024; conf. Cass. n. 22972 del 22/07/2022).
Ebbene, poiché, nella fattispecie, l'impugnazione non è limitata alle sole questioni concernenti la qualificazione dell'intervento (per le quali il gravame è ammissibile) ma si estende anche al merito, nuovamente va dichiarata l'inammissibilità dei relativi motivi, atteso che l'interventore non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, sicché la sua impugnazione è, in parte qua, inammissibile, non avendo, la parte adiuvata, appellato la sentenza. Peraltro, va rammentato che l'interveniente adesivo dipendente vede i propri poteri processuali limitati dall'ambito delle domande e delle eccezioni già svolte dall'adiuvato e non può compiere atti di impulso. Pertanto, considerato che la parte astrattamente adiuvata (id est, il genitore che appariva padre legittimo, ) è rimasta contumace, i poteri processuali dell'interveniente CP_2 adesivo erano e sono pressocché nulli.
In conclusione, l'appello va rigettato (perché in parte infondato e in parte inammissibile) per le ragioni esposte e va confermata integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, con applicazione dei parametri medi, ridotti della metà, oltre accessori di legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
11 Catanzaro n. 426/2023, pubblicata in data 16.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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