Sentenza 25 giugno 1998
Massime • 1
In tema di ricusazione, la ipotesi di grave inimicizia tra giudice ed imputato sussiste solo quando vi siano tra i due soggetti rapporti estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi nel trattamento (ritenuto sfavorevole ed iniquo)riservato al secondo nel corso del procedimento. Invero la allegazione della inimicizia come causa di ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è invece tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che siano idonee ad affermare l'esistenza di un rapporto personale, caratterizzato negativamente per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da far ritenere compromessa la imparzialità del giudice. Invero comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre l'adozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare l'impugnazione, nell'ipotesi che essi abbiano determinato errori di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/1998, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1998 |
Testo completo
composta dal Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 25.6.1998
Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N.4210
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N.34.859/97
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN LA, n. a Carmiano il 22.1.1952, avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce del 7 7.1997. Visti gli atti, udita la relazione del consigliere dr. Sandro Occhionero e lette le conformi conclusioni dell'ufficio della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, il Collegio osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di ricusazione, proposta da LA RN contro il vicepretore onorario, avv. Maria Lucia Pagliara, formulata ai sensi dell'art.37.1 let. a) c.p.p. per grave inimicizia del giudice.
Il tribunale ha motivato fondamentalmente il rigetto, richiamandosi al principio giurisprudenziale secondo il quale "ai fini della ricusazione, può ravvisarsi inimicizia tra giudice e imputato esclusivamente nell'ipotesi in cui vi siano rapporti personali estranei al processo, non potendo essa desumersi da un'animosità dimostrata dal primo nel corso del procedimento e, in genere, dal trattamento riservato all'imputato".
L'interessata ricorre per cassazione con due motivi per violazione degli artt. 37 e 38 c.p.p. e per violazione dell'art. 187.2 c.p.p. in particolare in relazione all'art. 471.4 c.p.p. sostenendo:
a) che la prova dedotta, in ordine al comportamento arrogante del vice pretore in udienza, era rilevante ai fini della decisione e avrebbe dovuto essere ammessa;
b) che il provvedimento del suo allontanamento dall'aula di udienza era una prova palese di inimicizia;
c) che tali erano anche quelli di rigetto di istanze istruttorie e di revoca della precedente ammissione di una deposizione testimoniale;
d) che era affetta da carenza di motivazione o motivazione apparente l'ordinanza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di assunzione della prove attinenti alle indicate circostanze di fatto.
Il ricorso è infondato.
Il tribunale ha accertato nel merito che la istanza di ricusazione per grave inimicizia (come emerge del resto dalla lettura del ricorso per cassazione) si era risolta nella mera deduzione di comportamenti e provvedimenti processuali, considerati dalla ricorrente vessatori, tenuti e assunti dal vice pretore nel processo, per il quale era stata citata, o nel corso della udienza, nella quale doveva essere chiamata la sua causa (allontanamento dall'aula ai sensi dell'art. 471.4 c.p.p., per turbamento del regolare svolgimento dell'udienza).
Perciò il tribunale si è con ragione attenuto al principio giurisprudenziale sopra sintetizzato.
La grave inimicizia è infatti un rapporto interpersonale, che è situazione di fatto diversa dalla mera non equanimità nel processo da parte del giudice.
E quindi la allegazione della inimicizia come causa di ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, che è invece tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete idonee ad affermare l'esistenza di un rapporto personale, caratterizzato negativamente per ragioni di rancore e di avversione in modo tale da far ritenere compromessa la imparzialità del giudice.
Con la conseguenza che la mera prova di comportamenti processuali, anomali e non equanimi del giudice, potrà semmai assumere rilevanza in sede disciplinare e che l'eventuale adozione di errati provvedimenti istruttori potrà legittimare l'impugnazione, nell'ipotesi in cui abbiano determinato errori di giudizio. La corretta decisione sul punto del tribunale comporta anche la in fondatezza della impugnazione, nella parte in cui la ricorrente ha contestato la reiezione delle sue istanze istruttorie, che è stata giustamente motivata con il rilievo che esse attenevano a circostanze di fatto che, anche se accertate, non avrebbero da sole consentito l'accoglimento dell'istanza di ricusazione.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 25 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999