Art. 9.
Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall' articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall' articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, e' autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall' articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , che risultino eccedenti rispetto alle necessita' di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6.
Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall' articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall' articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, e' autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall' articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , che risultino eccedenti rispetto alle necessita' di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6.