Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Non é abnorme l'ordinanza del G.i.p. che, accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini la trasmissione degli atti al P.M. segnalando l'esistenza di ulteriori reati procedibili d'ufficio che non hanno formato oggetto della richiesta. (In motivazione la Corte ha precisato che tale provvedimento è autonomo dalla disposta archiviazione, al pari dell'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, all'esito del processo, disponga la trasmissione degli atti al P.M., segnalandogli ulteriori reati emersi nel corso del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24060 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/03/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 763
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 22564/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli;
nei confronti di:
IO OT, nata a [...] il 9 dicembre del 1942;
e IE FF, nato a [...] l'11 giugno del 1937;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Eugenio Selvaggi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con trasmissione degli atti alla Procura di Napoli;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 5 aprile del 2005, il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli chiedeva la citazione diretta a giudizio di IO OT e IE FF, perché rispondessero, in concorso tra loro, di abuso edilizio, di violazione delle leggi sul cemento armato e sulle costruzioni in zone sismiche nonché del delitto di violazione dei sigilli commesso il 21 aprile del 2001. Fatti accertatati in Sant'Antimo il 14 novembre del 2001;
Il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, con sentenza del 29 febbraio del 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine a tutte le contravvenzioni loro ascritte, perché le stesse si erano estinte per prescrizione e li condannava per il solo delitto di violazione dei sigilli commesso il 21 aprile del 2001 ed accertato il 14 novembre dello stesso anno. Tuttavia, poiché dagli atti processuali erano emerse ulteriori violazioni dei sigilli commesse in data anteriore al 21 aprile, il tribunale disponeva trasmettersi copia degli atti al pubblico ministero per le proprie determinazioni in ordine alla violazione dei sigilli non contestate.
A seguito di tanto il pubblico ministero apriva un nuovo procedimento per la violazione dei sigilli oggetto della trasmissione degli atti e successivamente formulava richiesta di archiviazione essendo nel frattempo maturata la prescrizione.
Il Giudice, con ordinanza del 30 marzo del 2009, disponeva l'archiviazione richiesta, ma ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza in relazione ad eventuali ulteriori violazioni dei sigilli commesse successivamente all'accertamento del 14 novembre del 2001. Desumeva la configurabilità di tale ulteriore reato dal fatto che i lavori erano proseguiti.
Sulla premessa che trattavasi di provvedimento abnorme il pubblico ministero ha proposto ricorso a questa Corte. Sostiene che il Giudice per le indagini preliminari aveva a disposizione due opzioni: o archiviare il procedimento secondo la richiesta della pubblica accusa oppure disporre nuove indagini, indicandole al pubblico ministero e fissando un termine per la loro esecuzione. Invece, secondo il ricorrente, il giudice aveva percorso una terza via, non prevista e non consentita dall'ordinamento, incorrendo così nel vizio di abnormità dell'atto. Invero il giudice aveva parzialmente rigettato l'archiviazione e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione a notizie di reato non esistenti agli atti ma semplicemente eventuali senza indicare quali indagini svolgere ed entro quali termini.
Il ricorso è inammissibile perché l'atto impugnato non è assolutamente abnorme. Invero, nel provvedimento impugnato, il giudice nel disporre l'archiviazione per gli episodi di violazione dei sigilli indicati nella richiesta del pubblico ministero, ha tuttavia precisato che dagli atti risultava che in occasione dell'ultimo sopralluogo erano stati apposti nuovamente i sigilli e, per quanto dagli atti emergeva, non vi erano stati accertamenti successivi.
Di conseguenza essendo stati gli appartamenti ultimati dopo l'apposizione dei sigillerà possibile che per completare l'opera i sigilli stessi fossero stati nuovamente violati. Per tale ragione ha disposto trasmettersi gli atti al pubblico ministero "per quanto di competenza in relazione ad eventuali ulteriori violazioni di sigilli commesse successivamente all'accertamento del 14 novembre del 2001". Da quanto sopra esposto emerge che il provvedimento impugnato non è assolutamente abnorme perché il giudice ha formulato un'ipotesi desumibile chiaramente dagli atti per effetto del completamento della costruzione. In definitiva dal completamento degli appartamenti si è desunta una nuova e probabile violazione dei sigilli apposti il 14 novembre del 2001. Il giudice non ha percorso alcuna nuova via ma, dopo avere accolto interamente - e non parzialmente - la richiesta del pubblico ministero, avendo rilevato nell'esercizio delle sue funzioni che era configurabile un nuovo reato, si è limitato a richiamare l'attenzione del magistrato requirente, titolare dell'azione penale, su tale ulteriore violazione dei sigilli commessa dopo il 14 novembre del 2001. Pertanto il giudice non ha posto in essere alcun atto che si collochi fuori del sistema,anzi ha adempiuto ad un dovere impostogli dall'ordinamento ossia quello di denunciare un reato del quale sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria funzione. Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari nell'accogliere la richiesta di archiviazione segnali l'esistenza di un nuovo reato perseguibile d'ufficio e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero è del tutto autonomo dalla disposta archiviazione,così come è autonomo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento con la sentenza disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale in relazione ad una nuova fattispecie emersa nel corso del giudizio. In conclusione non può considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari ,il quale, dopo avere accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, segnali l'esistenza di ulteriori reati che non hanno formato oggetto della richiesta stessa , giacché è dovere di qualsiasi giudice segnalare al pubblico ministero l'esistenza di un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia nell'espletamento delle proprie funzioni, ovviamente allorché lo stesso sia seriamente prospettabile.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico Ministero Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010