Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
ESPULSIONE REPUBBLICA ITALIANA M0 5 4 6 4 / 0 2 m 0 54 IN NOME DEL PO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N.9312/01 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 16502 Dott. Walter CELENTANO Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 06/03/02Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO di PADOVA domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
Contro
LA NA -intimata - avverso il decreto 4.08.00 del Tribunale di Padova. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.A.Golia che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 10 luglio 2000 il Prefetto di Padova disponeva l'espulsione di SL NA, cittadina ucraina, dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 547 2002 13 comma 2 lett. A del D.Leg 286/98 perché entrata in Italia clandestinamente sin dal novembre del 1999. Avverso il decreto, notificatole con traduzione in lingua inglese-francese- spagnola in pari data, ha proposto ricorso tardivo in data 25.7.2000 la SL innanzi al Tribunale di Padova. Costituitosi il Prefetto, a mezzo di funzionario delegato, l'adito Tribunale con decreto 4.8.2000 accoglieva il ricorso annullando l'opposto decreto. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale affermava che, irrilevante essendo la concreta conoscenza da parte della ricorrente ucraina della lingua italiana, quanto alla possibilità di ricorrere alla traduzione nelle lingue cd. veicolari essa era del tutto residuale in quanto limitata ai soli casi di estrema "rarità" della lingua parlata dall'espellendo, Pertanto, essendo mancata la traduzione del decreto in moldavo, traduzione possibile in concreto, non poteva che derivarne la nullità del decreto stesso. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il Prefetto di Padova, con la rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato, notificando l'atto il 29.03.01 ed ivi articolando due censure. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 comma 7 del t.u. 286/98: da un canto, non vi sarebbe stato vizio alcuno del decreto espulsivo ma, secondo l'indicazione di Corte Cost. 198/00, solo la possibilità di rimettere in termini un ricorrente tardivo (altrimenti dovendosi ritenere sanata dal ricorso tempestivo l'irregolarità afferente la traduzione); dall'altro canto, e come censurato nel primo motivo, sarebbe stato onere del Giudice verificare il 2 grado di conoscenza dell'italiano da parte dello straniero, e non si sarebbe dovuto imporre un inammissibile onere di limitare il ricorso alle lingue veicolari ai soli casi della intraducibilità del testo nella specifica lingua dell'espellendo per la sua "estrema rarità". La appena sintetizzata doglianza deve essere accolta avendo il Giudice del merito erroneamente interpretato la norma suindicata, non attenendosi ai principii che al proposito devono formularsi. Ed infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi assai di recente con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7° dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione, sono indubbiamente ripetute le affermazioni per le quali: ル 1) va sottolineato il rilievo assorbente della accertata conoscenza dell'italiano da parte dell'espellendo (accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), posto che la ratio delle previsioni in discorso, come attesta la significativa previsione della esigenza di tradurre in una lingua conosciuta, e non già nella lingua nazionale, il testo da comunicare all'espellendo, sta nella necessità che il destinatario -straniero della comunicazione abbia la possibilità di percepire con immediatezza e pienezza il contenuto del decreto onde apprestare controdeduzioni e difese nel brevissimo termine concesso;
ditalchè ogni irregolarità nelle forme della comunicazione viene ad essere sanata dalla piena comprensione, accertata in fatto, del testo in originale (cfr. Cass. 9078/00 - 9266/00 - 12350/01); 2) l'obbligo dell'Autorità adottante l'espulsione di tradurre la copia 3 notificanda del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui la stessa Autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate (inglese o francese o spagnolo), in difetto del chè il vizio attingente l'atto non verrebbe sanato dal raggiungimento dello scopo consistente nella tempestiva proposizione dell'opposizione (Cass. 16032/01 - 13817/01 - 12581/01 – 12350/01 - 9264/01); 3) se l'indicata attestazione e specificazione di "impossibilità” è condizione necessaria perché il decreto di espulsione sia immune dal vizio di nullità sotto il versante del suo requisito di esternazione, essa è anche и condizione sufficiente per la sua validità, null'altro essendo richiesto alla Amministrazione dal richiamato art. 13 comma 7 (che, sintomaticamente, non specifica affatto i casi di impossibilità od i parametri generali alla quale essa va ragguagliata) men che meno essendo ipotizzabile che il Giudice del merito svolga, al proposito un sindacato sulle possibilità concrete di effettuare immediate traduzioni e quindi sulle scelte organizzative della P.A. Orbene, e su queste premesse, appare di totale evidenza l'errore commesso dal Tribunale padovano A) nell'escludere alcuna rilevanza alla conoscenza da parte dello SL della lingua italiana (asserita dal verbale di identificazione con dichiarazioni che il Giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione e valutare in concreto), B) nell'affermare, con valutazione affatto preclusa al Giudice ordinario, la 4 piena "possibilità" per la Questura di effettuare immediate traduzioni in lingua moldava nel mentre avrebbe dovuto limitare la sua indagine - sempre che non avesse raggiunto il convincimento della diretta comprensione del testo in italiano da parte della cittadina extracomunitaria - a verificare se nel testo trasmesso fosse attestata la specifica ragione organizzativa che rendeva impossibile l'apprestamento di una traduzione nella lingua certamente conosciuta. L'accoglimento del primo motivo del ricorso, con la cassazione del decreto impugnato, importa l'assorbimento della censura esposta al secondo motivo ed attinente alla verifica della ammissibilità del ricorso tardivo (sussistente ovviamente soltanto ove venga ad emergere la invalidità della forma comunicatoria adottata per il decreto tardivamente opposto). Sarà onere del Tribunale di Padova riesaminare, pertanto, alla luce degli esposti principii di diritto, la proposta opposizione, pervenendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002 II Cons.est.. il Presidente к Cluacio CEL N CA 2002 IN ATA MEK S DEPO Storie 2 Nurs ggi, O