Ordinanza cautelare 28 ottobre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01949/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11493 del 2022, proposto da
NL UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, Angelo Sturni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI OP, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di esclusione, notificato in data 19 giugno 2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha ritenuto di ravvisare in capo all'odierno ricorrente la seguente causa di non idoneità nell'ambito del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: “alterazione dei parametri fisici con deficit di forza bilaterale all'esame HA (Mano dx media 34.7 Kg; Mano sx media 34.2 Kg) - Non idoneo – Decreto Ministro dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
- del verbale n. 186 del 9 giugno 2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha ritenuto di ravvisare, a carico del Sig. NL UC, la causa di non idoneità suindicata;
- in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa LA NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con cui è stato escluso dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Ministero resistente ha depositato memorie.
Con atto del 31 dicembre 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate, stante la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IB, Presidente
LA NZ, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NZ | ZI IB |
IL SEGRETARIO