CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2023, n. 41316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41316 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA EI, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Giuseppe Maria Nicolosi, difensore di EI IA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa in data 19 gennaio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente per i reati di cui agli artt. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e Penale Sent. Sez. 6 Num. 41316 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 13/09/2023 110, 81, cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 44, 56, 57), e per avere operato plurime cessioni di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo shaboo, quale partecipe di una associazione dedita a tali traffici con ramificazioni in più parti del territorio nazionale, ed in particolare della cellula operativa in Roma e RA. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, IA SH chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'individuazione del /ocus commissi delicti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. 2.1. In particolare, osserva che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia He JA emerge che RA è il punto di riferimento per tutta l'Italia dello shaboo, che proviene dalla Spagna e dalla Francia, e che a RA opera il vertice dell'organizzazione che poi smista la droga verso Roma. Ed è a RA che opera Hu UY, il capo e promotore dell'intero sodalizio, che dirige le due cellule collegate e distinte che operano a Roma e RA. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le risultanze in atti consentono di individuare il luogo di costituzione, o comunque il luogo dove ha sede il centro decisionale dell'organizzazione. Conseguentemente si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore di quella del Tribunale di Firenze. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dedotta nullità /inutilizzabilità delle intercettazioni per il mancato rilascio di copia dei supporti magnetici contenenti i files audio delle conversazioni intercettate. Si censura la decisone del Tribunale che ha posto a carico del ricorrente l'onere di provare non solo di aver richiesto il rilascio di copia dei files audio al Pubblico Ministero ai fini della richiesta di riesame cautelare, ma anche di aver riscontrato l'inerzia dell'ufficio della Procura nel rilascio di quanto richiesto, tenuto conto che non risulta che tali files siano stati trasmessi ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. al Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al ruolo di partecipe dell'associazione desunto dal concorso in sole tre consegne, in carenza di prova dell'affectio societatis. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo afferente alla questione della competenza per territorio, dal cui accoglimento consegue l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio e l'assorbimento dei residui motivi. Sulla competenza per territorio si ritiene di richiamare le due sentenze emesse da questa stessa Sesta Sezione nei ricorsi proposti da HA HO (RG 22962/2023) e da Hu UY (Rg. 22959/2023) che hanno riguardato la medesima questione e che hanno entrambe ritenuto fondato il motivo articolato negli stessi termini dai predetti ricorrenti. In particolare, si riporta di seguito nella parte virgolettata la motivazione della sentenza n. 1382/2023 emessa nel procedimento RG 22962/2023 nei confronti del coindagato HA HO, i cui argomenti sono essenzialmente gli stessi di quelli espressi nella sentenza n. 1381/2023 relativa al ricorso della coindagata Hu UY, che si condividono integralmente e che si adattano evidentemente anche al caso in esame, essendo stata l'odierna indagata individuata quale partecipe della cellula operativa nel territorio di RA, collegata a quella operativa nel territorio di Roma, in stretti rapporti con il citato HA HO e della di lui moglie, EN ZH. 2. « L'ordinanza impugnata (pag. 4 ss.) ha respinto l'eccezione relativa alla incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma dando atto che dalle indagini è emersa l'esistenza di una associazione "sostanzialmente policentrica" nell'ambito della quale la cellula di RA non impartiva direttive all'articolazione autonoma che agiva a Roma. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che "Le indagini hanno dimostrato che lo stupefacente arrivava a Roma anche in via diretta dalla Grecia sicchè, in tema di reperimento dello stupefacente, la "cellula" romana godeva di margini di autonomia. Piuttosto, non emerge ... che da RA venissero impartite a Roma (ossia a NG dopo l'arresto di NG Jie) direttive sulle modalità di gestione del traffico illecito sulla "piazza romana", vuoi in ordine ai luoghi di custodia dello stupefacente vuoi ai prezzi da praticare al dettaglio vuoi agli spacciatori da assoldare per le vendite ai terzi vuoi per i luoghi e le modalità con cui praticare Io spaccio;
parimenti è NG che, di sua iniziativa, offre assistenza legale ai due corrieri/detentori AS e PA OJ in giorni diversi tratti in arresto. La circostanza poi che Hu UY percepisse una percentuale sugli affari altro non rappresenta che una sorta di "provvigione" per la sua intermediazione nelle operazioni di approvvigionamento 3 e la conferma del suo ruolo apicale nell'associazione". Pertanto, non essendo possibile individuare con precisione quale sia il luogo di radicamento della "struttura policentrica", priva di una univoca collocazione geografica, operante sul territorio nazionale (Roma e RA) e anche all'estero (quanto alle forniture) - conclude l'ordinanza impugnata - la competenza per territorio per la fattispecie associativa va individuata in Roma, in relazione al luogo di commissione dell'ultimo reato fine, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (così, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi Pasquale Michael, Rv. 278166 - 01). L'argomentazione - in sé non illogica - non si confronta però adeguatamente con l'ordinanza genetica che delinea un quadro tutt'affatto diverso. Il provvedimento cautelare del Gip (pag. 94 ss.), invero, riporta che "le evidenze investigative hanno effettivamente acclarato l'esistenza di una rodata cellula organizzata logisticamente su RA tesa all'importazione della metanfetamina dalla Grecia, facente capo alla cittadina cinese HU LU NG" che assurge al ruolo di Dominus dell'intera organizzazione, dettando le regole anche alla "cellula di Roma" ed imponendo la propria egemonia nel settore della metanfetamina, costringendo sia í fornitori che i "capo cellula" a versare a lei una sorta di "tassa" per il solo transito in Italia dello stupefacente pari a 2 euro al grammo (1 euro dal fornitore e 1 euro dal "capo piazza"). In subordine rispetto alla predetta, il Gíp individua Chi HA, detto "Elefante", anch'egli collocato a RA;
con costoro collabora l'indagato HA HO che - sempre a RA - "si occupa prevalentemente della custodia di parte dello stupefacente e delle cessioni al dettaglio, rendicontando sempre ad A NG e a Elefante". Tali conclusioni si basano anche sulle propalazioni del collaboratore di giustizia He DO il quale ha dichiarato che "RA è il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo che proviene dalla Spagna e dalla Francia. A RA c'è una organizzazione superiore, composta da 5 o 6 persone, di cui fa parte appunto EF di RA ... L'organizzazione in questione è la prima organizzazione in Italia per lo smercio dello stupefacente. Queste persone si spartiscono di comune accordo le varie zone d'Italia dove vendere, ed hanno ognuna di queste una rete di spacciatori sotto di loro, Ad esempio EF di RA ha sotto di lui ... Lo stupefacente giunge nella Capitale dalla città di RA ... Le persone che da RA decidono quando e come inviare lo stupefacente a Roma sono: Elefante di RA, Da NG, A Wu ... Posso quindi affermare che da quando WA AN NG è stato messo in carcere, il mercato nella capitale è stato frammentato tra i vari referenti di RA, che gestiscono insieme l'intero mercato perché, comunque, tutti i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti vengono divisi in parti uguali tra i vertici dell'organizzazione". Per quanto poi concerne l'organizzazione del sodalizio, l'ordinanza genetica (pag. 121 ss.) la indica come caratterizzata da "struttura 4 territoriale alquanto diffusa e ramificata, composta da singole cellule, dirette da rispettivi "referenti", che agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso;
l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza. Nonostante la fluidità sopra descritta, la consorteria possiede una struttura piramidale ... Le emergenze investigative hanno accertato la compresenza di due cellule operative, a RA e a Roma, particolarmente connesse in termini di reciproca collaborazione, soprattutto per ciò che concerne la disponibilità materiale dello stupefacente"; cellule che "non possono ritenersi due distinte organizzazioni criminali in quanto, operando in funzione della gestione di comuni affari, fanno comunque capo ad un unico e condiviso vertice"; nel delineare l'organigramma del sodalizio, il Gip ribadisce che HU NG - detta A NG - è la vera dominus dell'intera organizzazione, dirige e coordina l'attività delle due cellule", imponendo "regole alle "cellule operative di pertinenza (Roma e RA) e la propria egemonia nel settore della metanfetamina". Pertanto, secondo l'ordinanza genetica si tratta di un'unica struttura organizzativa, seppure "articolata" in due cellule, al vertice della quale, in posizione indiscussa di "dominus" vi è Hu LU, detta "A NG" (che impartisce direttive e ordini anche alla "cellula di Roma"); suo secondo è Chi HA, detto "Elefante"; con entrambi collabora direttamente l'indagato HA Zongyi;
tutti questi soggetti sono insediati a RA, ove arriva lo stupefacente acquistato all'estero e da lì "smistato" sulle diverse "piazze". Sulla base di questa ricostruzione, dovrebbe ritenersi fondata la deduzione del ricorrente. Invero, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata roperatività della struttura» (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01). Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, attesa la discrasia tra la ricostruzione della struttura organizzativa dell'associazione operata dai due Giudici della cautela, e l'assenza nell'ordinanza del riesame di una convincente motivazione idonea a superare quella del Gip, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale riconsideri gli elementi di indagine chiarendo le ragioni per le quali non ritiene condivisibile la ricostruzione fattuale operata dal Gip o, comunque, perché - ferma rimanendo la stessa - non si debba individuare in RA il luogo di radicamento strutturale dell'associazione». 3. In conclusione, per le stesse argomentazioni surrichiamate, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo esame sulla competenza, dovendosi chiarire se esistono due associazioni distinte operative in due ambiti territoriali differenti e conseguente diversa competenza territoriale, o se l'associazione debba ritenersi unica ed, in tal caso, per meglio spiegare le ragioni perché non possa collocarsi in RA il gruppo direttivo dell'associazione che si occupa di procurare la sostanza stupefacente destinata ai diversi mercati nazionali, impartendo anche le direttive per la successiva attività di spaccio, avuto riguardo alla ritenuta partecipazione dell'indagata alla cellula operativa nella provincia di RA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Così deciso il settembre 2023 Il Consi e estensore idente
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Giuseppe Maria Nicolosi, difensore di EI IA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa in data 19 gennaio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente per i reati di cui agli artt. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e Penale Sent. Sez. 6 Num. 41316 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 13/09/2023 110, 81, cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 44, 56, 57), e per avere operato plurime cessioni di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo shaboo, quale partecipe di una associazione dedita a tali traffici con ramificazioni in più parti del territorio nazionale, ed in particolare della cellula operativa in Roma e RA. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, IA SH chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'individuazione del /ocus commissi delicti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. 2.1. In particolare, osserva che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia He JA emerge che RA è il punto di riferimento per tutta l'Italia dello shaboo, che proviene dalla Spagna e dalla Francia, e che a RA opera il vertice dell'organizzazione che poi smista la droga verso Roma. Ed è a RA che opera Hu UY, il capo e promotore dell'intero sodalizio, che dirige le due cellule collegate e distinte che operano a Roma e RA. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le risultanze in atti consentono di individuare il luogo di costituzione, o comunque il luogo dove ha sede il centro decisionale dell'organizzazione. Conseguentemente si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore di quella del Tribunale di Firenze. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dedotta nullità /inutilizzabilità delle intercettazioni per il mancato rilascio di copia dei supporti magnetici contenenti i files audio delle conversazioni intercettate. Si censura la decisone del Tribunale che ha posto a carico del ricorrente l'onere di provare non solo di aver richiesto il rilascio di copia dei files audio al Pubblico Ministero ai fini della richiesta di riesame cautelare, ma anche di aver riscontrato l'inerzia dell'ufficio della Procura nel rilascio di quanto richiesto, tenuto conto che non risulta che tali files siano stati trasmessi ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. al Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al ruolo di partecipe dell'associazione desunto dal concorso in sole tre consegne, in carenza di prova dell'affectio societatis. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo afferente alla questione della competenza per territorio, dal cui accoglimento consegue l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio e l'assorbimento dei residui motivi. Sulla competenza per territorio si ritiene di richiamare le due sentenze emesse da questa stessa Sesta Sezione nei ricorsi proposti da HA HO (RG 22962/2023) e da Hu UY (Rg. 22959/2023) che hanno riguardato la medesima questione e che hanno entrambe ritenuto fondato il motivo articolato negli stessi termini dai predetti ricorrenti. In particolare, si riporta di seguito nella parte virgolettata la motivazione della sentenza n. 1382/2023 emessa nel procedimento RG 22962/2023 nei confronti del coindagato HA HO, i cui argomenti sono essenzialmente gli stessi di quelli espressi nella sentenza n. 1381/2023 relativa al ricorso della coindagata Hu UY, che si condividono integralmente e che si adattano evidentemente anche al caso in esame, essendo stata l'odierna indagata individuata quale partecipe della cellula operativa nel territorio di RA, collegata a quella operativa nel territorio di Roma, in stretti rapporti con il citato HA HO e della di lui moglie, EN ZH. 2. « L'ordinanza impugnata (pag. 4 ss.) ha respinto l'eccezione relativa alla incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma dando atto che dalle indagini è emersa l'esistenza di una associazione "sostanzialmente policentrica" nell'ambito della quale la cellula di RA non impartiva direttive all'articolazione autonoma che agiva a Roma. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che "Le indagini hanno dimostrato che lo stupefacente arrivava a Roma anche in via diretta dalla Grecia sicchè, in tema di reperimento dello stupefacente, la "cellula" romana godeva di margini di autonomia. Piuttosto, non emerge ... che da RA venissero impartite a Roma (ossia a NG dopo l'arresto di NG Jie) direttive sulle modalità di gestione del traffico illecito sulla "piazza romana", vuoi in ordine ai luoghi di custodia dello stupefacente vuoi ai prezzi da praticare al dettaglio vuoi agli spacciatori da assoldare per le vendite ai terzi vuoi per i luoghi e le modalità con cui praticare Io spaccio;
parimenti è NG che, di sua iniziativa, offre assistenza legale ai due corrieri/detentori AS e PA OJ in giorni diversi tratti in arresto. La circostanza poi che Hu UY percepisse una percentuale sugli affari altro non rappresenta che una sorta di "provvigione" per la sua intermediazione nelle operazioni di approvvigionamento 3 e la conferma del suo ruolo apicale nell'associazione". Pertanto, non essendo possibile individuare con precisione quale sia il luogo di radicamento della "struttura policentrica", priva di una univoca collocazione geografica, operante sul territorio nazionale (Roma e RA) e anche all'estero (quanto alle forniture) - conclude l'ordinanza impugnata - la competenza per territorio per la fattispecie associativa va individuata in Roma, in relazione al luogo di commissione dell'ultimo reato fine, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (così, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi Pasquale Michael, Rv. 278166 - 01). L'argomentazione - in sé non illogica - non si confronta però adeguatamente con l'ordinanza genetica che delinea un quadro tutt'affatto diverso. Il provvedimento cautelare del Gip (pag. 94 ss.), invero, riporta che "le evidenze investigative hanno effettivamente acclarato l'esistenza di una rodata cellula organizzata logisticamente su RA tesa all'importazione della metanfetamina dalla Grecia, facente capo alla cittadina cinese HU LU NG" che assurge al ruolo di Dominus dell'intera organizzazione, dettando le regole anche alla "cellula di Roma" ed imponendo la propria egemonia nel settore della metanfetamina, costringendo sia í fornitori che i "capo cellula" a versare a lei una sorta di "tassa" per il solo transito in Italia dello stupefacente pari a 2 euro al grammo (1 euro dal fornitore e 1 euro dal "capo piazza"). In subordine rispetto alla predetta, il Gíp individua Chi HA, detto "Elefante", anch'egli collocato a RA;
con costoro collabora l'indagato HA HO che - sempre a RA - "si occupa prevalentemente della custodia di parte dello stupefacente e delle cessioni al dettaglio, rendicontando sempre ad A NG e a Elefante". Tali conclusioni si basano anche sulle propalazioni del collaboratore di giustizia He DO il quale ha dichiarato che "RA è il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo che proviene dalla Spagna e dalla Francia. A RA c'è una organizzazione superiore, composta da 5 o 6 persone, di cui fa parte appunto EF di RA ... L'organizzazione in questione è la prima organizzazione in Italia per lo smercio dello stupefacente. Queste persone si spartiscono di comune accordo le varie zone d'Italia dove vendere, ed hanno ognuna di queste una rete di spacciatori sotto di loro, Ad esempio EF di RA ha sotto di lui ... Lo stupefacente giunge nella Capitale dalla città di RA ... Le persone che da RA decidono quando e come inviare lo stupefacente a Roma sono: Elefante di RA, Da NG, A Wu ... Posso quindi affermare che da quando WA AN NG è stato messo in carcere, il mercato nella capitale è stato frammentato tra i vari referenti di RA, che gestiscono insieme l'intero mercato perché, comunque, tutti i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti vengono divisi in parti uguali tra i vertici dell'organizzazione". Per quanto poi concerne l'organizzazione del sodalizio, l'ordinanza genetica (pag. 121 ss.) la indica come caratterizzata da "struttura 4 territoriale alquanto diffusa e ramificata, composta da singole cellule, dirette da rispettivi "referenti", che agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso;
l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza. Nonostante la fluidità sopra descritta, la consorteria possiede una struttura piramidale ... Le emergenze investigative hanno accertato la compresenza di due cellule operative, a RA e a Roma, particolarmente connesse in termini di reciproca collaborazione, soprattutto per ciò che concerne la disponibilità materiale dello stupefacente"; cellule che "non possono ritenersi due distinte organizzazioni criminali in quanto, operando in funzione della gestione di comuni affari, fanno comunque capo ad un unico e condiviso vertice"; nel delineare l'organigramma del sodalizio, il Gip ribadisce che HU NG - detta A NG - è la vera dominus dell'intera organizzazione, dirige e coordina l'attività delle due cellule", imponendo "regole alle "cellule operative di pertinenza (Roma e RA) e la propria egemonia nel settore della metanfetamina". Pertanto, secondo l'ordinanza genetica si tratta di un'unica struttura organizzativa, seppure "articolata" in due cellule, al vertice della quale, in posizione indiscussa di "dominus" vi è Hu LU, detta "A NG" (che impartisce direttive e ordini anche alla "cellula di Roma"); suo secondo è Chi HA, detto "Elefante"; con entrambi collabora direttamente l'indagato HA Zongyi;
tutti questi soggetti sono insediati a RA, ove arriva lo stupefacente acquistato all'estero e da lì "smistato" sulle diverse "piazze". Sulla base di questa ricostruzione, dovrebbe ritenersi fondata la deduzione del ricorrente. Invero, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata roperatività della struttura» (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01). Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, attesa la discrasia tra la ricostruzione della struttura organizzativa dell'associazione operata dai due Giudici della cautela, e l'assenza nell'ordinanza del riesame di una convincente motivazione idonea a superare quella del Gip, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale riconsideri gli elementi di indagine chiarendo le ragioni per le quali non ritiene condivisibile la ricostruzione fattuale operata dal Gip o, comunque, perché - ferma rimanendo la stessa - non si debba individuare in RA il luogo di radicamento strutturale dell'associazione». 3. In conclusione, per le stesse argomentazioni surrichiamate, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo esame sulla competenza, dovendosi chiarire se esistono due associazioni distinte operative in due ambiti territoriali differenti e conseguente diversa competenza territoriale, o se l'associazione debba ritenersi unica ed, in tal caso, per meglio spiegare le ragioni perché non possa collocarsi in RA il gruppo direttivo dell'associazione che si occupa di procurare la sostanza stupefacente destinata ai diversi mercati nazionali, impartendo anche le direttive per la successiva attività di spaccio, avuto riguardo alla ritenuta partecipazione dell'indagata alla cellula operativa nella provincia di RA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Così deciso il settembre 2023 Il Consi e estensore idente