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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA terminata la discussione orale, ha pronunziato,
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3706/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Rodolfo Romito contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: giudizio di rinvio - opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 170 del DPR 30.05.2002 n. 115 e art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011 n.
150)
MOTIVAZIONE
1. utuo ha convenuto - in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_1 Pt_1
- il a seguito dell'ordinanza 30.04.2024 n. 11.616 con cui la Corte di Controparte_1
Cassazione, in accoglimento del suo ricorso, ha cassato l'ordinanza 12.04.2022 con cui questo tribunale aveva rigettato la sua opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato decretata l'8.07.2021, patrocinio al quale era stata inizialmente ammessa il 12.07.2019 in relazione al procedimento n. 2574/2019 RG avente ad oggetto una controversia condominiale.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Con la cit. ordinanza 30.04.2024 n. 11.616, la Corte di Cassazione, ha così testualmente deciso: “accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”.
Ciò premesso, questo tribunale ritiene che sulla base degli atti del procedimento,
l'opposizione alla revoca del patrocinio proposta da Parte_1 debba essere accolta, in quanto non risulta che essa persegua un fine lucrativo diretto.
Il cit. provvedimento di revoca datato 8.07.2021 deve pertanto essere annullato col favore della spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, sono liquidate con separato decreto;
mentre quelle relative al cit. procedimento n. 2574/2019 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale), devono esserlo dal giudice di quel procedimento.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione ed annulla la revoca di Parte_1 di mutuo soccorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decretata da questo tribunale l'8.07.2021 in relazione al procedimento n. 2574/2019 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale).
Liquida con separato decreto le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, mentre quelle relative al cit. procedimento n. 2574/2019 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale), devono esserlo da giudice di tale procedimento.
Padova, 30 gennaio 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini
IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA terminata la discussione orale, ha pronunziato,
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3706/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Rodolfo Romito contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: giudizio di rinvio - opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 170 del DPR 30.05.2002 n. 115 e art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011 n.
150)
MOTIVAZIONE
1. utuo ha convenuto - in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_1 Pt_1
- il a seguito dell'ordinanza 30.04.2024 n. 11.616 con cui la Corte di Controparte_1
Cassazione, in accoglimento del suo ricorso, ha cassato l'ordinanza 12.04.2022 con cui questo tribunale aveva rigettato la sua opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato decretata l'8.07.2021, patrocinio al quale era stata inizialmente ammessa il 12.07.2019 in relazione al procedimento n. 2574/2019 RG avente ad oggetto una controversia condominiale.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Con la cit. ordinanza 30.04.2024 n. 11.616, la Corte di Cassazione, ha così testualmente deciso: “accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”.
Ciò premesso, questo tribunale ritiene che sulla base degli atti del procedimento,
l'opposizione alla revoca del patrocinio proposta da Parte_1 debba essere accolta, in quanto non risulta che essa persegua un fine lucrativo diretto.
Il cit. provvedimento di revoca datato 8.07.2021 deve pertanto essere annullato col favore della spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, sono liquidate con separato decreto;
mentre quelle relative al cit. procedimento n. 2574/2019 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale), devono esserlo dal giudice di quel procedimento.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione ed annulla la revoca di Parte_1 di mutuo soccorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decretata da questo tribunale l'8.07.2021 in relazione al procedimento n. 2574/2019 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale).
Liquida con separato decreto le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, mentre quelle relative al cit. procedimento n. 2574/2019 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale), devono esserlo da giudice di tale procedimento.
Padova, 30 gennaio 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini