TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/02/2026, n. 2613
TAR
Decreto cautelare 5 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Carenza dei poteri in astratto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione non ha esercitato il potere sanzionatorio previsto dall'art. 17, c. 1, della DAC n. 109/2023, ma piuttosto il potere di inibire un'attività non consentita nel sito UNESCO. Pertanto, la ricorrente non aveva interesse all'impugnazione della norma sanzionatoria.

  • Rigettato
    Violazione del ne bis in idem sostanziale

    Il Tribunale ha chiarito che non si configura una violazione del ne bis in idem, poiché a una sanzione pecuniaria si è cumulata una misura di carattere ripristinatorio (cessazione dell'attività abusiva). Inoltre, l'attività di vendita di souvenir non era inclusa nella SCIA presentata dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Applicazione retroattiva della DAC 109/2023

    Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la SCIA del 2017 poiché l'oggetto della SCIA del 2023 non includeva i souvenir. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Lazio che legittima l'applicazione della normativa anche in caso di subentro, per garantire la tutela del Sito UNESCO.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione

    Il Tribunale ha considerato la limitazione proporzionata, data la tenuità dell'articolo inibito rispetto ai rilevanti interessi pubblici di tutela del Sito UNESCO.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il rapporto della Polizia Locale fornisse una dettagliata descrizione degli articoli rinvenuti, specificando quali fossero da classificare come souvenirs.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, sia perché l'inibitoria era un atto necessitato secondo la norma regolamentare, sia perché il provvedimento impugnato era intervenuto a seguito di una precedente notifica per le medesime ragioni, rendendo la comunicazione sostanzialmente inutile.

  • Rigettato
    Violazione del ne bis in idem sostanziale

    Il Tribunale ha chiarito che non si configura una violazione del ne bis in idem, poiché a una sanzione pecuniaria si è cumulata una misura di carattere ripristinatorio (cessazione dell'attività abusiva). Inoltre, l'attività di vendita di souvenir non era inclusa nella SCIA presentata dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Applicazione retroattiva della DAC 109/2023

    Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la SCIA del 2017 poiché l'oggetto della SCIA del 2023 non includeva i souvenir. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Lazio che legittima l'applicazione della normativa anche in caso di subentro, per garantire la tutela del Sito UNESCO.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione

    Il Tribunale ha considerato la limitazione proporzionata, data la tenuità dell'articolo inibito rispetto ai rilevanti interessi pubblici di tutela del Sito UNESCO.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il rapporto della Polizia Locale fornisse una dettagliata descrizione degli articoli rinvenuti, specificando quali fossero da classificare come souvenirs.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, sia perché l'inibitoria era un atto necessitato secondo la norma regolamentare, sia perché il provvedimento impugnato era intervenuto a seguito di una precedente notifica per le medesime ragioni, rendendo la comunicazione sostanzialmente inutile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/02/2026, n. 2613
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2613
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo