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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE – il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 373/2025 R.G., vertente tra
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Cristian Sinigaglia (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in Legnago (VR) alla Via XX Settembre, 4;
- appellante-
e
(C.F. ), in proprio e quale titolare dell'Impresa Controparte_1 C.F._2
Individuale (P.I. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Nulli (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in Todi (PG) Via Paolo Rolli 3;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da verbale dell'udienza dell'1.10.2025
Per l'appellato: come da verbale dell'udienza dell'1.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27.2.2025, ha impugnato la sentenza n. 233/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Rovigo del 12.8.2024, con cui è stata rigettata la domanda dell'odierno appellante, nonché la domanda riconvenzionale del convenuto.
Parte attrice ha articolato un unico motivo di impugnazione, chiedendo una sostanziale revisione dell'intera motivazione resa dal giudice di prime cure, lamentando che vi sia stata una errata
1 individuazione da parte del giudice di primo grado di un grave inadempimento contrattuale da parte di consistente nel mancato deposito della S.C.I.A. al momento dell'avvenuta rimozione Parte_1 dell'impianto di adduzione del GPL ed in merito all'errata deduzione di un avvenuto rifornimento di
GPL.
Si è costituita parte appellata, la quale ha eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., nonché
l'infondatezza dell'unico motivo di appello, evidenziando la correttezza della motivazione resa dal giudice di pace, in quanto, con la sostituzione del serbatoio GPL si è realizzata una sostanziale variazione dell'impianto, che avrebbe richiesto la presentazione di una apposita S.C.I.A..
Dunque, il convenuto ha chiesto rigettarsi integralmente l'appello.
2. In via del tutto preliminare, giova precisare che tutto quanto non oggetto di impugnazione deve ritenersi coperto da giudicato.
3. In via ulteriormente preliminare, si osserva che non può ritenersi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto, all'esito di una sommaria delibazione, non è apparsa inammissibile o manifestamente infondata.
In tal senso, va evidenziata la particolarità delle questioni poste dalle parti, con specifico riferimento all'interpretazione del contratto ed alla disciplina speciale che lo regola.
Riprova di tanto risiede, peraltro, nell'avere parte convenuta specificamente svolto ed argomentato le proprie difese in relazione alla ritenuta infondatezza delle domande dell'appellante.
4. Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello proposto da parte attrice avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo va accolto per quanto di ragione.
In primis, va osservato che la ha chiesto il risarcimento del danno derivante da Parte_1 inadempimento contrattuale e parte convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa di parte attrice, sostenendo, in sostanza, che nel caso di specie si sia in presenza di una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Come emerso all'esito del giudizio di primo grado e pacificamente dedotto dalle parti, queste hanno sottoscritto un contratto in data 20.5.2021, con il quale si è impegnata a dare in Parte_1 comodato d'uso a parte convenuta un serbatoio ed a garantire la fornitura di GPL per la durata di due anni al prezzo convenuto tra le parti.
A tal fine, l'odierno convenuto, nella sezione C del contratto relativa alle pratiche amministrative, ha delegato la “alla presentazione delle seguenti richieste di autorizzazione: Richiesta di Parte_1
2 rilascio del parere di conformità ai fini della prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco – Richiesta di autorizzazioni ad eventuali altri Enti preposti”.
È dato non contestato tra le parti quello per cui parte attrice ha provveduto, immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto, alla posa di n. 1 serbatoio interrato della capacità di 1,650 metri cubi (1650 litri).
Pochi giorni dopo, la convenuta, senza dare previa comunicazione all'appellante, ha rimosso detto serbatoio e ha riposizionato quello precedentemente ivi allocato, contravvenendo a quanto espressamente pattuito nel contratto.
La convenuta ha dedotto di avere dovuto necessariamente eseguire tale operazione, poiché aveva accertato una situazione di illegittimità dell'impianto per mancata presentazione della S.C.I.A. da parte di denuncia di inizio attività che, secondo la convenuta, doveva essere presentata Parte_1 prima della messa in funzione dell'impianto e dei rifornimenti.
In altri termini, l'inadempimento da parte della convenuta deriverebbe, a sua volta, dall'inadempimento di parte di parte attrice, la quale non avrebbe rispettato la richiamata clausola contrattuale di cui alla sezione C – pratiche amministrative, esponendo così parte convenuta alla concreta possibilità di essere destinataria di gravi sanzioni penali e amministrative, qualora non avesse rimosso il serbatoio in questione.
4.1 Ciò posto, non può trascurarsi la genericità e l'inconferenza della motivazione resa dal giudice di prime cure, in relazione al ritenuto inadempimento da parte di Parte_1
Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante non abbia “rispettato senza soluzione di continuità le norme vigenti in tema di sicurezza, rispetto richiesto dalla normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di distribuzione, installazione del serbatoio e utilizzazione del prodotto. Ritiene questo giudice che l'aver proceduto all'espianto di tale serbatoio Controparte_3 in adiacenza, come accaduto nel caso di specie, costituisca condotta in netto contrasto con la specifica regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 14.05.2004, non avendo l'attrice neppure dimostrato di avere sollecitamente richiesto, ai sensi degli articoli 19 comma 3 e 20 comma 3 del
D.Lgs. 139/2006, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'impianto e la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo da parte di tutti i soggetti responsabili”.
Va evidenziato come l'appellante, nell'unico motivo di appello articolato, abbia effettivamente posto in rilievo l'erroneità della motivazione, atteso che la contestazione mossa dall'odierno appellato riguardava, a ben vedere, la mancata presentazione della S.C.I.A..
3 Orbene, dalla disamina della comparsa di costituzione in primo grado, pur avendo il convenuto, nella ricostruzione in fatto, evocato le norme poi richiamate dal giudice di pace in motivazione, ha in realtà dedotto un'unica condotta di qualificabile come inadempimento, ossia l'omessa Parte_1 presentazione della S.C.I.A. asseritamente obbligatoria (cfr. pag. 5,6,7 della comparsa di risposta in primo grado).
Dunque, risulta, come detto, generico ed astratto il richiamo al D.M. 14.5.2004, senza indicazione della norma effettivamente violata, nonché degli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 139 del 2006, che solo in parte danno indicazione delle possibili sanzioni amministrative derivanti dall'omessa presentazione della S.C.I.A..
Tuttavia, e tanto appare dirimente, in alcun punto della motivazione è affrontata la questione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di presentazione della S.C.I.A..
4.2 Allo stesso modo, va osservato che anche i riferimenti normativi indicati dalle parti risultano in parte errati ed in parte non conferenti, ragione per cui si ritiene opportuno individuare le effettive norme di riferimento, al fine di vagliare se nel caso di specie fosse tenuta a richiedere Parte_1
o meno la per garantire la messa in funzione dell'impianto e se tanto corrispondesse anche ad CP_4 uno specifico obbligo contrattuale.
In primo luogo, va ricordato che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 il certificato di prevenzione incendi, ovvero C.P.I., è richiesto:
- in alcuni casi specifici (scuole, ospedali, strutture sanitarie, attività ad alto rischio indicate nella categoria C);
- per appalti pubblici, nei casi in cui le assicurazioni o i bandi lo richiedano espressamente;
- in particolari procedimenti edilizi, essendo stato sostituto, in tutti i casi residui, dalla sola presentazione della CP_4
Nel caso di specie, dunque, la posa di un serbatoio non rientrava, al momento della stipula del contratto e della sua esecuzione, e non rientra tuttora nelle attività per cui occorre richiedere il C.P.I.; ne consegue che, al più, potrebbe ritenersi obbligatoria la presentazione di una S.C.I.A..
Ciò premesso, e considerato che l'impianto di stoccaggio del gas è sito in Ancona e che il contratto è stato sottoscritto nel maggio 2021, si dovrà avere riguardo a quanto stabilito dalla Legge Regionale
Marche in materia di distribuzione di combustibili e dal regolamento attuativo, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto.
In particolare, la disciplina di riferimento va individuata nella L.R. Marche 27/2009 (poi abrogata dalla
L.R. Marche del 5 agosto 2021 n. 22) e nel regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (abrogato dal r.r. 27 ottobre 2022 n. 7), il quale ha attuato “le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 10
4 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), inerenti la disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza”.
Ebbene, all'art. 71 della L.R. Marche 27/2009 rubricato “definizioni”, si legge:
“1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
[…]
d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade(sottolineatura aggiunta dal giudice);
[…]”.
All'art. 8 del R.R. Marche 2/2011 si trova, invece, l'elencazione delle attività che sono soggette ad autorizzazione e vengono così indicate:
“1. Sono soggette ad autorizzazione:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
b) il trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
c) il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili;
d) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;
e) l'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
f) l'aggiunta di nuovi carburanti. […]”.
Al successivo art. 9, invece, vengono elencate le attività soggette a S.C.I.A.:
“1. Sono soggette a S.C.I.A., da presentare al Comune e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio:
a) la ristrutturazione parziale o totale di un impianto sulla stessa area;
b) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati;
c) la sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nei distributori installati;
d) la diminuzione del numero o riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio;
e) l'aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
f) l'eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati;
5 g) l'installazione di self-service pre-pagamento;
h) l'estensione ad altri carburanti del self-service pre-pagamento esistente;
i) l'installazione di self-service post-pagamento;
l) l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi.
[…]”.
Il serbatoio, dunque, ai sensi del citato art. 71 è una parte dell'impianto di distribuzione e, secondo la normativa citata e vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto, la sua sostituzione con uno di identica misura e capacità non richiedeva la presentazione di alcuna S.C.I.A. (né, come già specificato in premessa, del CP.I.). poiché tale sostituzione non era qualificabile come ristrutturazione, nemmeno parziale, dell'impianto, né comportava la diminuzione o l'aumento della capacità di stoccaggio del serbatoio;
nemmeno risultava necessario chiedere alcuna autorizzazione, considerato che la sostituzione del serbatoio non rientrava in alcune delle categorie indicate dall'art. 8 del R.R. Marche
2/2011.
Dunque, secondo la normativa vigente ed applicabile all'epoca della sottoscrizione del contratto, non era tenuta a richiedere alcuna autorizzazione né a presentare alcuna S.C.I.A., Parte_1 quantomeno preventiva, tenuto conto dell'intervento realizzato.
Ciò posto, si osserva che la delega rilaS.C.I.A.ta dalla convenuta nella sezione C del contratto è da intendersi finalizzata allo svolgimento di un'attività solo se necessaria, circostanza non sussistente nel caso in esame.
4.3 Inoltre, prive di pregio risultano le ulteriori contestazioni, pure valorizzate dal giudice di prime cure ai fini della decisione, in ordine all'avvenuto travaso di GPL dal serbatoio preesistente a quello installato in sua sostituzione.
In primo luogo, dal contenuto del contratto non è desumibile alcun obbligo assunto da Parte_1 circa l'ottenimento dell'autorizzazione del proprietario del serbatoio, richiesta dall'art. 18, comma 7,
D.lgs. n. 128 del 2006.
Infatti, nella sezione C del contratto si fa riferimento esclusivamente a “Richiesta di rilascio del parere di conformità ai fini della prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco –
Richiesta di autorizzazione ad eventuali altri Enti preposti”
Ebbene, a pagina 11 delle condizioni generali del contratto, sezione C -“Pratiche amministrative”, si legge: “L'incarico sarà da intendersi in ogni caso limitato tassativamente alla predisposizione ed alla presentazione delle richieste indicate e descritte nella “Sezione C-pratiche amministrative” del contratto, intendendosi esonerata la società da qualsiasi responsabilità, civile, penale e
6 amministrativa, per il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste da parte degli enti competenti, salvo che ciò sia imputabile a colpa grave della società”.
Dal piano tenore della clausola e delle locuzioni contenute nella sezione C, si ricava che Parte_1 non si fosse affatto obbligata a curare la raccolta dell'autorizzazione del proprietario del
[...] serbatoio già esistente, non essendo tale soggetto certamente riconducibile alla generica categoria di
“eventuali altri Enti preposti”, espressione indicativa comunque di entri amministrativi o pubblici, non già di soggetti privati.
D'altronde, il convenuto neppure ha dedotto o fornito la prova, finanche minima, di non avere autorizzato il travaso di GPL dal vecchio al nuovo serbatoio ovvero di essersi attivato per ottenere l'autorizzazione dal proprietario del serbatoio.
4.4 A questo punto, tenuto conto di quanto riscontrato all'esito dell'attività istruttoria, è necessario verificare se l'eccezione di inadempimento svolta dalla convenuta risulti fondata.
Come noto, i presupposti affinché possa operare il disposto di cui all'art. 1460 c.c. sono: 1). un vincolo contrattuale sinallagmatico, in virtù del quale ogni parte è tenuta all'adempimento della propria prestazione nei confronti dell'altra, in quanto l'adempimento di ciascuna trova la sua ragione giustificatrice nello stesso vincolo contrattuale;
2). l'inesatto o totale inadempimento di una parte, che giustifica il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria prestazione;
3). la proporzione oggettiva dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'equilibrio sinallagmatico ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, tenuto conto dell'interesse della contro parte all'esecuzione del contratto.
A maggiore specificazione, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c. (inademplenti non est adimplendum) occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non è grave o è derivato dall'inadempimento dell'altra, il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato (il principio è consolidato sin da Cass. civile, sez. 2^, 16 ottobre 1979, n. 5404; ibidem, sez.
2^, 21 maggio 1990, n. 4565; da ultimo, ibidem, 30 maggio 2017 n. 13627).
Alla luce di quanto sopra argomentato, parte convenuta non aveva alcuna plausibile ragione per rimuovere il serbatoio installato da parte attrice e per non adempiere al contratto con questa sottoscritta.
In definitiva, l'eccezione di inadempimento risulta infondata, non essendo sostenuta da buona fede e risultando sproporzionata la pretesa della convenuta di non corrispondere quanto effettivamente dovuto
7 per tutte le prestazioni effettivamente realizzate dalla società attrice, a fronte, peraltro, di un corretto adempimento da parte di Parte_1
Per tali ragioni la gravata sentenza va riformata e la domanda di va accolta. Parte_1
5. Tanto premesso, il Tribunale reputa, altresì, che la condotta tenuta dall'odierno convenuto, oltre a configurare un inadempimento, abbia anche cagionato un danno alla parte attrice.
Come ricavabile dal contratto, nello stesso sono contenute delle clausole penali, in forza delle quali le parti hanno operato una preventiva quantificazione del danno derivante da specifici inadempimenti, riferibili nella specie al convenuto.
Come noto, la clausola penale per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività (Cfr. ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del 21/02/2023).
A parere di questo giudicante, non v'è ragione di dubitare della validità delle clausole contrattuali contenenti le clausole penali, anche in ragione della mancata riproposizione dell'eccezione di nullità delle stesse, sollevata in primo grado dall'odierno convenuto e non reiterata nella comparsa di risposta in appello.
Infatti, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice
(Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020).
Inoltre, neppure è riscontrabile una eccessiva onerosità delle clausole, posto che trattasi di valori contenuti e verosimilmente prossimi, se non inferiori, ai costi effettivamente necessari allo spostamento, al ripristino ed al ritiro del serbatoio.
Premesso che nel caso di specie il contratto si può ritenere cessato per mutuo dissenso, in quanto non vi
è più interesse per le parti all'adempimento ed essendo il serbatoio già stato materialmente appreso dall'appellante, il convenuto, per espressa previsione delle clausole a9 e a14, dovrà corrispondere alla le seguenti somme: Parte_1
- clausola a9) “Alla cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta, l'utente dovrà corrispondere alla Società, quale contributo forfetizzato per le spese di ripristino e ritiro del bene, le
8 seguenti somme: - per i serbatoi interrati sino a 2 metri cubi: spese forfettarie pari ad euro 500,00 oltre IVA per ogni metro cubo”
- clausola a14) “Lo spostamento del serbatoio potrà essere effettuato esclusivamente da personale qualificato e specializzato incaricato dalla Società. In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto […] comporterà da parte dell'utente il pagamento di un importo a titolo di rimborso danni convenuto in euro settecento più iva per metro cubo di capacità in caso di serbatoio di tipo interrato”.
Nella fattispecie, è pacifico che il convenuto abbia autonomamente e senza preavviso provveduto a disinstallare il serbatoio interrato, peraltro esposto senza particolari precauzioni. Controparte_3
De iure, il convenuto va condannato al pagamento di euro 1.200 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno.
In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (Cass. 12188/2017).
6. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (ord. Cass. Civ., sez. l., n. 21533 del 2025).
La riforma della gravata sentenza comporta pertanto la rideterminazione, da parte del Tribunale, delle spese del procedimento di primo grado e la liquidazione delle spese di lite del secondo grado, applicando il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le spese di lite vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza n. 233/2024 del Giudice di
Pace di Rovigo, condanna la convenuta al pagamento, in favore di di euro Parte_1
1.200 oltre IVA, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
9 • condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in euro 1.151,00 di cui 98,00 per spese vive ed euro 1.053,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1.425,00 di cui 147,00 per spese vive ed euro
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rovigo, 1.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Nicola Del Vecchio
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