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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 15321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15321 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5202/2025 R.G. proposto da: SK IM, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’Avvocato Fabio Esposito unitamente all’Avvocato Maurizio Fuggitti presso il cui studio in Roma, Via Mirabello, 17 elettivamente domicilia e con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro BL Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale 25 marzo 2025, autenticata, anche tramite “apostille”, dal Notaio Juan Xavier Chincotta in pari data, dall’Avvocato Maurizio Ruben unitamente all'Avvocato Roberto Coen presso il cui studio in Roma, Via Vicolo dell’Oro 24, elettivamente domicilia e con domicilio digitale ex lege Civile Sent. Sez. 1 Num. 15321 Anno 2026 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: SCALIA LAURA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2337/2024 depositata il 30/08/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2026 dal Consigliere AU IA;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l’Avvocata AU Silvestri (con delega scritta in sostituzione dell’Avvocato Fabio Esposito), difensore del ricorrente, IM SK, che si è riportata al ricorso insistendo per l’accoglimento; sentito l’Avvocato Maurizio Ruben, difensore del controricorrente BL Limited, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto del 29 ottobre 2015, reso nell’ambito del procedimento cautelare promosso da BL Limited, il Tribunale di Milano autorizzava “inaudita altera parte” il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di euro 300.000,00 in favore della ricorrente, da eseguirsi a carico di IM SK sull’immobile (appartamento e box/posto auto) sito in Milano, Via Crivelli, 1a. Il provvedimento veniva confermato con ordinanza del 10 dicembre 2015, con la quale veniva assegnato alla ricorrente il termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito che, con domanda di arbitrato, notificata in data 17 febbraio 2016, la società instaurava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 669-octies, quinto comma, c.p.c. Il procedimento trovava svolgimento a Zurigo, secondo previsione della clausola compromissoria del contratto sottoscritto tra le parti, su cui BL aveva invocato, e ottenuto, tutela cautelare nei confronti di SK. 3 Con lodo definitivo in data 31 gennaio 2017, su cui interveniva il giudicato, SK veniva condannato, in solido con la società Decotra, di cui era garante, a corrispondere a BL la somma di euro 671.263,00, a titolo di restituzione dell’importo mutuato ai sensi del contratto sottoscritto e di versamento della penale maturata, oltre alle spese connesse alla procedura arbitrale. BL introduceva tempestivamente, in data 10 aprile 2017, davanti alla Corte d’Appello di Roma domanda di riconoscimento e di declaratoria di esecutorietà del lodo svizzero, ottenuto ai sensi dell’art. 825 c.p.c., al fine di procedere alla conversione del sequestro conservativo dell’immobile in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c. Il Presidente della Corte d’appello di Roma, con decreto comunicato a BL, nel pronunciare sulla domanda presentata non concedeva l’”exequatur” richiesto, ritenendo il lodo straniero non adeguatamente motivato sul requisito del rispetto dell’ordine pubblico interno. Avverso tale decreto BL interponeva opposizione ai sensi dell’art. 840 c.p.c. avanti la Corte d’Appello di Roma, con atto di citazione del 22 giugno 2017, chiedendo del provvedimento impugnato l’integrale riforma. Con sentenza n. 3335 del 2022, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione di BL in quanto tardiva, per non essersi la richiedente tempestivamente attivata per la notifica dell’atto di citazione. BL ricorreva per la cassazione della sentenza. Con ordinanza n. 5620 del 2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso di BL, e ritenuto il rispetto del termine per l’opposizione ex art. 840 c.p.c., cassava il provvedimento impugnato. La richiedente BL provvedeva alla riassunzione del processo innanzi la Corte di Appello di Roma. Nella pendenza del giudizio avanti la Corte di cassazione, con ricorso ex art. 669-novies c.p.c. in data 1° settembre 2022, SK ricorreva per 4 la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare al Tribunale di Milano, che rigettava il ricorso con provvedimento in data 28 novembre 2022. Il Tribunale riteneva ancora in corso il giudizio per l’esecutorietà del lodo e, per un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 669-novies, 839 e 840 c.p.c., il provvedimento cautelare ancora efficace nella pendenza del giudizio sul merito. Controparte impugnava tale provvedimento, dapprima con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva rigettato e, poi, con atto di citazione, introducendo un ordinario giudizio di cognizione in grado d’appello. In seguito, all’impugnazione proposta da IM KR, con sentenza n. 2337 del 2024, la Corte di Appello di Milano respingeva il gravame e confermava il provvedimento impugnato. Per la Corte territoriale, l’appellante, nella sua prospettazione, avrebbe effettuato “un doppio salto logico nel ricondurre la fattispecie per cui è causa nel novero del III e IV comma dell’art. 669 novies c.p.c.” e tanto nella ritenuta necessità di una sentenza definitiva, come già il giudice di primo grado, sulla inesistenza del diritto per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare e apprezzando nel decreto di diniego dell’exequatur quella pronuncia di accertamento “nel merito” circa l’insussistenza del diritto, sulla base del quale era stata concessa la misura cautelare. 2.– Avverso l’indicata sentenza IM SK propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso BL Limited. Il ricorso, nella complessità della questione processuale sottesa, è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza. BL Limited ha depositato memoria illustrativa. In sede di pubblica udienza il sostituto Procuratore Generale, Luisa De Renzis, e i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato. 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. quale sarebbe la pronuncia sull’esistenza/inesistenza del diritto sottostante il decreto di sequestro. Il decreto del Presidente della Corte di Appello di Roma non si sarebbe limitato infatti a dichiarare il lodo arbitrale ineseguibile in Italia, ma sarebbe entrato nel merito, dubitando circa la stessa esistenza del diritto. Tanto avrebbe fatto, nel rilevare l’indole “sbrigativa” della motivazione del lodo nella parte in cui aveva genericamente negato, senza alcun approfondimento istruttorio, la “veridicità” di quanto sostenuto dalla parte, allora resistente, secondo cui la vera transazione tra le parti consisteva in un accordo fraudolento avente ad oggetto il riciclaggio di denaro. L’indicato decreto avrebbe inoltre apprezzato il carattere “frettoloso” della pronuncia dall’affermazione resa dal collegio arbitrale secondo la quale anche l’intervenuta dimostrazione dell’accusa, invero grave, avrebbe lasciato ferma l’arbitrabilità della controversia. Nell’indicata premessa, l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano avrebbe omesso di valutare il decreto della Corte di Appello di Roma come “elemento essenziale ai fini dell’individuazione del giudizio di merito, come evidenziato dall’art. 669 novies c.p.c.”. Il lodo era ineseguibile in Italia e l’effetto sarebbe stato quello dell’insussistenza del diritto. 2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione o falsa applicazione degli artt. 669 novies, terzo comma, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello di Milano avrebbe ritenuto di potere rigettare il ricorso per due ragioni: la prima relativa alla mancanza di una statuizione 6 definitiva sulla non eseguibilità del lodo, nella pendenza del ricorso in Cassazione;
la seconda relativa all’impossibilità di dare applicazione in via analogica all’art. 669 novies, terzo comma, c.p.c. perché il giudizio pendente non avrebbe, in ogni caso, riguardato l’inesistenza del diritto, ma la negazione della possibilità di eseguire in Italia il lodo, che detto diritto affermava. La Corte d’Appello di Roma avrebbe da un canto, ritenuto di negare l’efficacia del lodo per contrarietà all’ordine pubblico per poi respingere l’opposizione in quanto tardiva. In tal modo, la sentenza, poi riformata in cassazione, pur respingendo la domanda di BL per questioni di natura formale, non avrebbe smentito, nel merito, il decreto del Presidente della Corte romana che aveva respinto la domanda di exequatur per contrarietà all’ordine pubblico. La Corte d’Appello di Milano, investita della cognizione ordinaria sulla domanda di inefficacia della misura cautelare, sarebbe incorsa in contraddittorietà facendo proprio il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui questi, da un lato afferma che la sua statuizione sarebbe volta “anche ad evitare la possibilità̀ di una durata indefinita della cautela” e, dall’altro, ritiene che il provvedimento cautelare possa perdere di efficacia soltanto “in forza di una statuizione definitiva” sulla non eseguibilità del lodo. Avrebbe dovuto darsi una lettura estensiva alla previsione di cui al primo comma dell’art. 669 novies c.p.c. laddove sancisce l’inidoneità della misura cautelare a sopravvivere all’estinzione del processo. 3.– Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e, in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 669 novies, commi primo e quarto, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c. La Corte di Appello di Milano avrebbe erroneamente censurato le sentenze indicate dal ricorrente nel giudizio di appello, in quanto, a suo 7 giudizio, inconferenti rispetto al caso in esame e che, invece, tali non sarebbero. 4.– Resiste con controricorso BL, la quale eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso per violazione degli obblighi di sinteticità e chiarezza degli atti, anche per una disarticolata e non specifica esposizione dei fatti e dei motivi non idonea a consentire l’individuazione del tema di decisione e delle censure proposte;
il ricorso sarebbe, comunque, infondato nel merito. Le censure proposte si fonderebbero sull’erroneo presupposto dell’inesistenza del diritto sostanziale posto a base della misura cautelare, che invece sarebbe stato definitivamente accertato da un lodo arbitrale non impugnato e, pertanto, assistito da efficacia di giudicato. Né ricorrerebbe una pronuncia di merito, avente forma di sentenza, idonea a integrare i presupposti di cui all’art. 669-novies c.p.c., essendo i provvedimenti richiamati dal ricorrente privi di carattere decisorio e definitivo sul diritto;
sarebbe pertanto corretta la decisione impugnata e insussistenti le denunciate violazioni di legge. 5.– Il ricorso è infondato. Le ragioni, diverse da quelle poste dalla Corte d’Appello di Milano a fondamento della sentenza impugnata, le cui motivazioni andranno pertanto corrette, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., sono quelle di cui ai termini di seguito indicati e precisati. 6.– Per una migliore comprensione del tema dibattuto in lite, si impone di scrutinare i rapporti tra la misura cautelare concessa, la sua inefficacia pronunciata nel giudizio ordinario di cognizione di cui all’art. 669- novies c.p.c., all’esito del presupposto esito del giudizio di accertamento del diritto cautelato dove, poi, il titolo fondativo della pretesa sia un lodo arbitrale straniero assoggettato ai circoscritti margini di cognizione riservati al giudice nazionale investito dell’exequatur. Si tratta così di verificare se sia assimilabile alla sentenza di merito, anche non definitiva, che abbia accertato l’inesistenza del diritto cautelato 8 nei termini di cui all’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., la sentenza della Corte d’Appello, giudice in grado unico avente competenza funzionale, ai sensi dell’art. 840 c.p.c., nel giudizio di opposizione, tempestivamente introdotto, al decreto presidenziale che “inaudita altera parte”, ex art. 839, quarto comma, n. 2 c.p.c., abbia rifiutato l’exequatur al lodo straniero per contrasto con l’ordine pubblico internazionale. 7.– Occorre muovere proprio dal rilievo che l’inefficacia della misura cautelare può derivare da una sentenza non definitiva di accertamento dell’inesistenza del diritto nella natura strumentale e provvisoria della tutela cautelare rispetto al merito (artt. 669-novies c.p.c.). Per i principi di strumentalità e proporzionalità, se la misura cautelare viene concessa in forza di un accertamento sommario circa la probabile esistenza del diritto, è infatti sufficiente, per l’inefficacia della misura, al realizzarsi di quanto è stato definito dei migliori interpreti come “una cesura di strumentalità”, una sentenza non definitiva, al cui accertamento si correla il venir meno del “fumus boni iuris” del giudizio cautelare. All’opzione tra il mantenere in vita la misura fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, com’era previsto dall’art. 683, secondo comma, c.p.c., in materia di sequestri, il legislatore del 1990 ha qui preferito quella di anticiparne l’inefficacia alla sentenza di primo grado, o comunque al primo accertamento sull’inesistenza del diritto, a strumentale tutela del quale la misura era stata accordata, in un contesto in cui, ancora si è detto con efficace figura, l’effimero “ciclo vitale” della cautela cede necessariamente il passo al prevalente accertamento, pieno, sul diritto. Il mantenimento della misura quando il giudice si sia trovato ad esprimere una valutazione negativa nel merito anche se non passata in giudicato, determinerebbe infatti un pregiudizio ingiusto e sproporzionato a carico della parte che la cautela abbia subito. 7.1.– L’art. 669-novies, quarto comma, n. 2 c.p.c. detta una speculare disciplina nei rapporti tra misura cautelare riconosciuta dal giudice nazionale e sentenza straniera, anche non passata in giudicato, e, ancora, lodo 9 straniero di accertamento dell’inesistenza del diritto, stabilendo che in caso di sentenza arbitrale straniera che dichiari inesistente il diritto per il quale era stato concesso il provvedimento cautelare, quest’ultimo perda efficacia. 7.2.– Al termine della fase cautelare, il giudice dichiara l’inefficacia della misura con ordinanza se non vi è contestazione, oppure con sentenza quando sorge contrasto tra le parti, in ragione della struttura bifasica del procedimento, che si articola da una fase a cognizione sommaria a una successiva a cognizione piena. Si tratta di disciplina che – venuta meno, per ragioni sistematiche e di economia processuale, con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 che ha novellato sul punto l’art. 669 novies c.p.c. – continua ad applicarsi ai procedimenti introdotti ante 28 febbraio 2023, ex art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, come quello di specie in cui il ricorso ex art. 669- novies è stato introdotto in primo grado davanti al Tribunale di Milano, in epoca antecedente. 7.3.– A completamento della cornice normativa di riferimento, resta da rimarcare che il meccanismo di efficacia del lodo straniero nel territorio nazionale è rimesso ad un exequatur, la cui disciplina è dettata dagli artt. 839, 840 c.p.c. Si tratta, in genere, di un controllo formale, estrinseco, da condursi in via cartolare, integrato, quanto ai suoi contenuti, dalle verifiche rimesse al Presidente della Corte d’Appello di Roma, funzionalmente competente, nei termini di cui ai primi quattro commi dell’art. 839 c.p.c. – verifica del lodo prodotto in originale o copia conforme insieme al compromesso, o documento equipollente, a sua volta da prodursi in originale o in copia conforme;
traduzione certificata conforme quando i documenti indicati non siano redatti in lingua italiana –. L’art. 839, quarto comma, nn. 1 e 2, c.p.c. prevede tuttavia due ulteriori e distinte ipotesi in cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma è chiamato ad un differente controllo sul lodo il cui esito, dove negativo, preclude l’efficacia immediatamente esecutiva del titolo straniero. 10 Tanto accade nel caso in cui il lodo abbia statuito su una controversia non compromettibile secondo la legge italiana o, ancora, quando il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico interno. Rispetto a queste due ultime fattispecie il diniego dell’esecutività apre ad un eventuale giudizio di cognizione che si svolge nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili, davanti alla Corte d’Appello e si conclude con sentenza impugnabile per cassazione (art. 840 c.p.c.). L’ “exequatur” introduce in tal caso uno spazio di cognizione piena che, definito con sentenza, lascia irrisolto il tema della sorte della misura concessa dal giudice italiano a cautela del diritto che, positivamente accertato nel titolo straniero, sia stato però ritenuto dalla Corte d’Appello di Roma in contrasto con l’ordine pubblico interno (art. 839, quarto comma n. 2), c.p.c.). In questo contesto, il “merito” rispetto al quale è funzionale la cautela, come rilevato da più attenta dottrina, non è costituito dalla cognizione sul credito, su cui hanno pronunciato gli arbitri esteri e che non può essere, per definizione, reiterata e riesaminata “nel merito” in Italia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 9006 del 31/03/2021) a tutela effettiva del credito, bensì dall’accertamento sulla riconoscibilità ed eseguibilità del lodo in Italia, secondo le condizioni positive e negative previste dalla “Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione” e riprodotte sostanzialmente dagli artt. 839-840 c.p.c. Si configura un vero e proprio “supplemento di cognizione”, reso necessario dal fatto che l’accertamento del credito è stato effettuato da arbitri esteri;
tale supplemento si sostanzia in un autonomo giudizio di merito innanzi al giudice italiano, quello delibatorio instaurato mediante ricorso ai sensi dell’art. 839 c.p.c., volto al riconoscimento e all’efficacia del lodo straniero perché lo strumento cautelare ottenuto in Italia possa 11 utilmente convertirsi in pignoramento (art. 686 c.p.c.; art. 156 disp. att. c.p.c.). L’eventuale diniego dell’exequatur comporta pertanto l’inefficacia della misura cautelare concessa “ante causam” ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c., ma non perché corrisponde ad un accertamento negativo del diritto posto a fondamento della cautela – nell’ambito del quale è stato disposto il sequestro conservativo – ma in quanto, e diversamente, esclude l’efficacia, in Italia, della corrispondente condanna satisfattiva contenuta nel lodo straniero. 7.3.1. Il giudice italiano dell’exequatur nei limiti del giudizio devolutogli, là dove si trovi a scrutinare la compatibilità del lodo straniero ex art. 839, quarto comma, n. 2 c.p.c. deve accertare la tenuta del diritto accertato dalla sentenza arbitrale straniera nell’ordinamento interno in forza dell’ordine pubblico che costituisce limite generale al riconoscimento delle sentenze e all’applicazione del diritto straniero. Come previsto dall’art. 16 della legge n. 218 del 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che delimita il funzionamento delle norme di diritto internazionale privato, l’apertura a valori giuridici estranei all’ordinamento interno non può avvenire in contrasto con l’ordine pubblico quale insieme dei principi fondamentali fissati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalle leggi statali. La verifica sull’efficacia del titolo straniero condotta nelle forme del giudizio sull’exequatur quando investa la clausola dell’ordine pubblico va calibrata sul nucleo essenziale di principi fondamentali e irrinunciabili dell’ordinamento italiano, sia sostanziali che processuali, per una funzione che, per questi contenuti, è al contempo di difesa, di ultima istanza, dell’ordinamento interno, ma anche di promozione in esterno dei valori dell’ordinamento, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 38162 del 30/12/2022). 12 L'ordine pubblico internazionale agisce come limite eccezionale e residuale alla libera circolazione dei titoli stranieri, per una ricognizione che, ampia, è destinata a ricomprendere sentenze, atti pubblici e qualifiche professionali, quando il riconoscimento di tali situazioni giuridiche crea effetti “intollerabili” o in palese contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento italiano. L’accertamento svolto in sede di “exequatur” deve essere tale da porre in evidenza le caratteristiche del contrasto che si oppone alla libera circolazione del titolo straniero che costituisce l’eccezione alla regola, tanto più in un caso in cui il diritto è stato accertato dal giudice straniero in forma definitiva e nell’ordinamento interno si discute del diverso momento dell’esecutività. 7.3.2.– Al carattere unitario e bifasico del procedimento di riconoscimento ed esecuzione del lodo estero – in cui ad un momento a cognizione necessaria volta al riconoscimento dei presupposti di efficacia del titolo straniero si accompagna la seconda, eventuale, di opposizione – si correla una ulteriore precisazione sulla generale applicazione dell’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c. La pronuncia idonea a determinare l’inefficacia del sequestro “ante causam” va individuata in quella che, ancorché impugnabile, neghi l’ “exequatur”, per ragioni formali o sostanziali, all’esito della fase in contraddittorio tra le parti che segua all’opposizione ex art. 840 c.p.c. o anche in quella che lo neghi all’esito della fase monitoria, in cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma pronunci “inaudita altera parte”, ex art. 839 c.p.c., purché non sia proposta opposizione nei termini. Resta l’ulteriore ipotesi del provvedimento che respinga la domanda in sede monitoria e sia tempestivamente opposto, la quale non rileva ai fini dell’inefficacia della misura cautelare. Nella sistematica del 669 novies c.p.c. non può essere assimilato alla sentenza di merito, anche non definitiva, che dichiara inesistente il diritto cautelato, il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Roma che, 13 tempestivamente opposto, rifiuta l’esecutività in Italia del lodo straniero ottenuto dal creditore sequestrante per contrarietà del titolo all’ordine pubblico. Si tratterebbe infatti di un accertamento a “stabilità limitata”, in quanto strutturalmente esposto a essere superato da successive determinazioni giurisdizionali perché adottato su iniziativa di una sola parte, in una fase del giudizio a contraddittorio non integro e quindi ben diverso dalla cognizione piena che si accompagna all’adozione di una sentenza non definitiva. Una diversa opzione ermeneutica, come pure dagli interpreti rilevato, comporterebbe peraltro un esito intrinsecamente irragionevole, determinando l’immediata caducazione della misura cautelare, cui farebbe seguito la sua possibile reiterazione dinanzi alla Corte d’Appello adita in sede di opposizione, nell’ambito di un procedimento che, pure articolato in fasi, resta sostanzialmente unitario. 8.– Tutto quanto premesso in punto di sistematica del diritto in applicazione, è accaduto che il Presidente della Corte d’Appello di Roma in fase monitoria (art. 839 c.p.c.) abbia negato l’ “exequatur”, non convinto del ragionamento del tribunale arbitrale straniero che avrebbe affermato “a priori l’arbitrabilità della controversia, a prescindere dalla prova della sussistenza o no del (delitto di) riciclaggio (internazionale) di denaro, ipotizzata dai resistenti”. OT Power d.o.o. e il garante SK, resistenti nel giudizio arbitrale, hanno dedotto che dietro la falsa apparenza del contratto di prestito concluso con BL vi fosse un accordo fraudolento avente ad oggetto il riciclaggio di denaro, evidenza riportata nel decreto di diniego dell’ “exequatur” e riscontrata dal giudice nel ritenuto difetto, in punto di motivazione, della “dimostrazione piena e necessaria del fatto che le disposizioni del lodo siano state emanate nella totale osservanza del criterio dell’ordine pubblico interno, previsto dall’art. 839, u.c., n. 2 cpc”. 14 Laddove l’attività di riciclaggio costituisce fenomeno criminale pervasivo che minaccia l’integrità del sistema finanziario in genere (nella natura a forma libera del reato e la connessa pervasività del mezzo, tra le molte: Cass., Sez. 3, penale, Sentenza n. 3414 del 29/10/2014 Cc. (dep. 26/01/2015), imponendo un contrasto coordinato a livello internazionale, che incrocia i principi dell’ordine pubblico, sia nazionale che sovranazionale, e mira a proteggere l’economia legale dalle infiltrazioni criminali e a garantire la trasparenza del mercato. Il decreto è stato opposto e risulta in atti il dato processuale della fissazione dell’udienza per il giorno 14.01.2027 davanti alla Corte d’Appello di Roma, per il giudizio ex art. 840 c.p.c. La descritta ipotesi, pur nell’indole pervasiva dell’ipotizzato illecito, integra un caso di accertamento non pieno e “a stabilità limitata”, nel descritto perimetro meritale, che non consente l’assimilazione del decreto monitorio di diniego dell’esecutività del lodo ex art. 839 c.p.c. alla sentenza non definitiva di accertamento dell’insussistenza del diritto cautelato ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., comunque necessaria. 9.– Il ricorso va pertanto rigettato, con correzione della motivazione in diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Milano ha, infatti, erroneamente ritenuto necessaria, ai fini dell’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, comma 3, c.p.c., una sentenza definitiva di accertamento dell’insussistenza del diritto, esclusa la natura decisoria nel merito del decreto presidenziale di diniego dell’exequatur. La motivazione va corretta quindi in affermazione dei seguenti principi di diritto: a) “Nel giudizio di exequatur del lodo straniero, il diniego per contrasto con l’ordine pubblico determina l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., ove l’inesistenza del 15 diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente”; b) “Nel giudizio di “exequatur” del lodo straniero, il controllo di conformità all’ordine pubblico reso dal giudice interno non implica una rivalutazione del merito, ma si limita a verificare se il diritto, già accertato in sede arbitrale, possa spiegare effetti nell’ordinamento interno”; c) “Nel procedimento di “exequatur” del lodo straniero, a struttura bifasica ex artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso “inaudita altera parte”, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza — ancorché non definitiva — di accertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e non determina, pertanto, l’inefficacia della misura ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c., la quale consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione”. 10. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti nella complessità e novità della questione esaminata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo 16 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/04/2026. Il Consigliere Relatore AU IA Il Presidente TO TI
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l’Avvocata AU Silvestri (con delega scritta in sostituzione dell’Avvocato Fabio Esposito), difensore del ricorrente, IM SK, che si è riportata al ricorso insistendo per l’accoglimento; sentito l’Avvocato Maurizio Ruben, difensore del controricorrente BL Limited, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto del 29 ottobre 2015, reso nell’ambito del procedimento cautelare promosso da BL Limited, il Tribunale di Milano autorizzava “inaudita altera parte” il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di euro 300.000,00 in favore della ricorrente, da eseguirsi a carico di IM SK sull’immobile (appartamento e box/posto auto) sito in Milano, Via Crivelli, 1a. Il provvedimento veniva confermato con ordinanza del 10 dicembre 2015, con la quale veniva assegnato alla ricorrente il termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito che, con domanda di arbitrato, notificata in data 17 febbraio 2016, la società instaurava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 669-octies, quinto comma, c.p.c. Il procedimento trovava svolgimento a Zurigo, secondo previsione della clausola compromissoria del contratto sottoscritto tra le parti, su cui BL aveva invocato, e ottenuto, tutela cautelare nei confronti di SK. 3 Con lodo definitivo in data 31 gennaio 2017, su cui interveniva il giudicato, SK veniva condannato, in solido con la società Decotra, di cui era garante, a corrispondere a BL la somma di euro 671.263,00, a titolo di restituzione dell’importo mutuato ai sensi del contratto sottoscritto e di versamento della penale maturata, oltre alle spese connesse alla procedura arbitrale. BL introduceva tempestivamente, in data 10 aprile 2017, davanti alla Corte d’Appello di Roma domanda di riconoscimento e di declaratoria di esecutorietà del lodo svizzero, ottenuto ai sensi dell’art. 825 c.p.c., al fine di procedere alla conversione del sequestro conservativo dell’immobile in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c. Il Presidente della Corte d’appello di Roma, con decreto comunicato a BL, nel pronunciare sulla domanda presentata non concedeva l’”exequatur” richiesto, ritenendo il lodo straniero non adeguatamente motivato sul requisito del rispetto dell’ordine pubblico interno. Avverso tale decreto BL interponeva opposizione ai sensi dell’art. 840 c.p.c. avanti la Corte d’Appello di Roma, con atto di citazione del 22 giugno 2017, chiedendo del provvedimento impugnato l’integrale riforma. Con sentenza n. 3335 del 2022, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione di BL in quanto tardiva, per non essersi la richiedente tempestivamente attivata per la notifica dell’atto di citazione. BL ricorreva per la cassazione della sentenza. Con ordinanza n. 5620 del 2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso di BL, e ritenuto il rispetto del termine per l’opposizione ex art. 840 c.p.c., cassava il provvedimento impugnato. La richiedente BL provvedeva alla riassunzione del processo innanzi la Corte di Appello di Roma. Nella pendenza del giudizio avanti la Corte di cassazione, con ricorso ex art. 669-novies c.p.c. in data 1° settembre 2022, SK ricorreva per 4 la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare al Tribunale di Milano, che rigettava il ricorso con provvedimento in data 28 novembre 2022. Il Tribunale riteneva ancora in corso il giudizio per l’esecutorietà del lodo e, per un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 669-novies, 839 e 840 c.p.c., il provvedimento cautelare ancora efficace nella pendenza del giudizio sul merito. Controparte impugnava tale provvedimento, dapprima con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva rigettato e, poi, con atto di citazione, introducendo un ordinario giudizio di cognizione in grado d’appello. In seguito, all’impugnazione proposta da IM KR, con sentenza n. 2337 del 2024, la Corte di Appello di Milano respingeva il gravame e confermava il provvedimento impugnato. Per la Corte territoriale, l’appellante, nella sua prospettazione, avrebbe effettuato “un doppio salto logico nel ricondurre la fattispecie per cui è causa nel novero del III e IV comma dell’art. 669 novies c.p.c.” e tanto nella ritenuta necessità di una sentenza definitiva, come già il giudice di primo grado, sulla inesistenza del diritto per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare e apprezzando nel decreto di diniego dell’exequatur quella pronuncia di accertamento “nel merito” circa l’insussistenza del diritto, sulla base del quale era stata concessa la misura cautelare. 2.– Avverso l’indicata sentenza IM SK propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso BL Limited. Il ricorso, nella complessità della questione processuale sottesa, è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza. BL Limited ha depositato memoria illustrativa. In sede di pubblica udienza il sostituto Procuratore Generale, Luisa De Renzis, e i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato. 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. quale sarebbe la pronuncia sull’esistenza/inesistenza del diritto sottostante il decreto di sequestro. Il decreto del Presidente della Corte di Appello di Roma non si sarebbe limitato infatti a dichiarare il lodo arbitrale ineseguibile in Italia, ma sarebbe entrato nel merito, dubitando circa la stessa esistenza del diritto. Tanto avrebbe fatto, nel rilevare l’indole “sbrigativa” della motivazione del lodo nella parte in cui aveva genericamente negato, senza alcun approfondimento istruttorio, la “veridicità” di quanto sostenuto dalla parte, allora resistente, secondo cui la vera transazione tra le parti consisteva in un accordo fraudolento avente ad oggetto il riciclaggio di denaro. L’indicato decreto avrebbe inoltre apprezzato il carattere “frettoloso” della pronuncia dall’affermazione resa dal collegio arbitrale secondo la quale anche l’intervenuta dimostrazione dell’accusa, invero grave, avrebbe lasciato ferma l’arbitrabilità della controversia. Nell’indicata premessa, l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano avrebbe omesso di valutare il decreto della Corte di Appello di Roma come “elemento essenziale ai fini dell’individuazione del giudizio di merito, come evidenziato dall’art. 669 novies c.p.c.”. Il lodo era ineseguibile in Italia e l’effetto sarebbe stato quello dell’insussistenza del diritto. 2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione o falsa applicazione degli artt. 669 novies, terzo comma, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello di Milano avrebbe ritenuto di potere rigettare il ricorso per due ragioni: la prima relativa alla mancanza di una statuizione 6 definitiva sulla non eseguibilità del lodo, nella pendenza del ricorso in Cassazione;
la seconda relativa all’impossibilità di dare applicazione in via analogica all’art. 669 novies, terzo comma, c.p.c. perché il giudizio pendente non avrebbe, in ogni caso, riguardato l’inesistenza del diritto, ma la negazione della possibilità di eseguire in Italia il lodo, che detto diritto affermava. La Corte d’Appello di Roma avrebbe da un canto, ritenuto di negare l’efficacia del lodo per contrarietà all’ordine pubblico per poi respingere l’opposizione in quanto tardiva. In tal modo, la sentenza, poi riformata in cassazione, pur respingendo la domanda di BL per questioni di natura formale, non avrebbe smentito, nel merito, il decreto del Presidente della Corte romana che aveva respinto la domanda di exequatur per contrarietà all’ordine pubblico. La Corte d’Appello di Milano, investita della cognizione ordinaria sulla domanda di inefficacia della misura cautelare, sarebbe incorsa in contraddittorietà facendo proprio il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui questi, da un lato afferma che la sua statuizione sarebbe volta “anche ad evitare la possibilità̀ di una durata indefinita della cautela” e, dall’altro, ritiene che il provvedimento cautelare possa perdere di efficacia soltanto “in forza di una statuizione definitiva” sulla non eseguibilità del lodo. Avrebbe dovuto darsi una lettura estensiva alla previsione di cui al primo comma dell’art. 669 novies c.p.c. laddove sancisce l’inidoneità della misura cautelare a sopravvivere all’estinzione del processo. 3.– Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e, in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 669 novies, commi primo e quarto, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c. La Corte di Appello di Milano avrebbe erroneamente censurato le sentenze indicate dal ricorrente nel giudizio di appello, in quanto, a suo 7 giudizio, inconferenti rispetto al caso in esame e che, invece, tali non sarebbero. 4.– Resiste con controricorso BL, la quale eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso per violazione degli obblighi di sinteticità e chiarezza degli atti, anche per una disarticolata e non specifica esposizione dei fatti e dei motivi non idonea a consentire l’individuazione del tema di decisione e delle censure proposte;
il ricorso sarebbe, comunque, infondato nel merito. Le censure proposte si fonderebbero sull’erroneo presupposto dell’inesistenza del diritto sostanziale posto a base della misura cautelare, che invece sarebbe stato definitivamente accertato da un lodo arbitrale non impugnato e, pertanto, assistito da efficacia di giudicato. Né ricorrerebbe una pronuncia di merito, avente forma di sentenza, idonea a integrare i presupposti di cui all’art. 669-novies c.p.c., essendo i provvedimenti richiamati dal ricorrente privi di carattere decisorio e definitivo sul diritto;
sarebbe pertanto corretta la decisione impugnata e insussistenti le denunciate violazioni di legge. 5.– Il ricorso è infondato. Le ragioni, diverse da quelle poste dalla Corte d’Appello di Milano a fondamento della sentenza impugnata, le cui motivazioni andranno pertanto corrette, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., sono quelle di cui ai termini di seguito indicati e precisati. 6.– Per una migliore comprensione del tema dibattuto in lite, si impone di scrutinare i rapporti tra la misura cautelare concessa, la sua inefficacia pronunciata nel giudizio ordinario di cognizione di cui all’art. 669- novies c.p.c., all’esito del presupposto esito del giudizio di accertamento del diritto cautelato dove, poi, il titolo fondativo della pretesa sia un lodo arbitrale straniero assoggettato ai circoscritti margini di cognizione riservati al giudice nazionale investito dell’exequatur. Si tratta così di verificare se sia assimilabile alla sentenza di merito, anche non definitiva, che abbia accertato l’inesistenza del diritto cautelato 8 nei termini di cui all’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., la sentenza della Corte d’Appello, giudice in grado unico avente competenza funzionale, ai sensi dell’art. 840 c.p.c., nel giudizio di opposizione, tempestivamente introdotto, al decreto presidenziale che “inaudita altera parte”, ex art. 839, quarto comma, n. 2 c.p.c., abbia rifiutato l’exequatur al lodo straniero per contrasto con l’ordine pubblico internazionale. 7.– Occorre muovere proprio dal rilievo che l’inefficacia della misura cautelare può derivare da una sentenza non definitiva di accertamento dell’inesistenza del diritto nella natura strumentale e provvisoria della tutela cautelare rispetto al merito (artt. 669-novies c.p.c.). Per i principi di strumentalità e proporzionalità, se la misura cautelare viene concessa in forza di un accertamento sommario circa la probabile esistenza del diritto, è infatti sufficiente, per l’inefficacia della misura, al realizzarsi di quanto è stato definito dei migliori interpreti come “una cesura di strumentalità”, una sentenza non definitiva, al cui accertamento si correla il venir meno del “fumus boni iuris” del giudizio cautelare. All’opzione tra il mantenere in vita la misura fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, com’era previsto dall’art. 683, secondo comma, c.p.c., in materia di sequestri, il legislatore del 1990 ha qui preferito quella di anticiparne l’inefficacia alla sentenza di primo grado, o comunque al primo accertamento sull’inesistenza del diritto, a strumentale tutela del quale la misura era stata accordata, in un contesto in cui, ancora si è detto con efficace figura, l’effimero “ciclo vitale” della cautela cede necessariamente il passo al prevalente accertamento, pieno, sul diritto. Il mantenimento della misura quando il giudice si sia trovato ad esprimere una valutazione negativa nel merito anche se non passata in giudicato, determinerebbe infatti un pregiudizio ingiusto e sproporzionato a carico della parte che la cautela abbia subito. 7.1.– L’art. 669-novies, quarto comma, n. 2 c.p.c. detta una speculare disciplina nei rapporti tra misura cautelare riconosciuta dal giudice nazionale e sentenza straniera, anche non passata in giudicato, e, ancora, lodo 9 straniero di accertamento dell’inesistenza del diritto, stabilendo che in caso di sentenza arbitrale straniera che dichiari inesistente il diritto per il quale era stato concesso il provvedimento cautelare, quest’ultimo perda efficacia. 7.2.– Al termine della fase cautelare, il giudice dichiara l’inefficacia della misura con ordinanza se non vi è contestazione, oppure con sentenza quando sorge contrasto tra le parti, in ragione della struttura bifasica del procedimento, che si articola da una fase a cognizione sommaria a una successiva a cognizione piena. Si tratta di disciplina che – venuta meno, per ragioni sistematiche e di economia processuale, con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 che ha novellato sul punto l’art. 669 novies c.p.c. – continua ad applicarsi ai procedimenti introdotti ante 28 febbraio 2023, ex art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, come quello di specie in cui il ricorso ex art. 669- novies è stato introdotto in primo grado davanti al Tribunale di Milano, in epoca antecedente. 7.3.– A completamento della cornice normativa di riferimento, resta da rimarcare che il meccanismo di efficacia del lodo straniero nel territorio nazionale è rimesso ad un exequatur, la cui disciplina è dettata dagli artt. 839, 840 c.p.c. Si tratta, in genere, di un controllo formale, estrinseco, da condursi in via cartolare, integrato, quanto ai suoi contenuti, dalle verifiche rimesse al Presidente della Corte d’Appello di Roma, funzionalmente competente, nei termini di cui ai primi quattro commi dell’art. 839 c.p.c. – verifica del lodo prodotto in originale o copia conforme insieme al compromesso, o documento equipollente, a sua volta da prodursi in originale o in copia conforme;
traduzione certificata conforme quando i documenti indicati non siano redatti in lingua italiana –. L’art. 839, quarto comma, nn. 1 e 2, c.p.c. prevede tuttavia due ulteriori e distinte ipotesi in cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma è chiamato ad un differente controllo sul lodo il cui esito, dove negativo, preclude l’efficacia immediatamente esecutiva del titolo straniero. 10 Tanto accade nel caso in cui il lodo abbia statuito su una controversia non compromettibile secondo la legge italiana o, ancora, quando il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico interno. Rispetto a queste due ultime fattispecie il diniego dell’esecutività apre ad un eventuale giudizio di cognizione che si svolge nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili, davanti alla Corte d’Appello e si conclude con sentenza impugnabile per cassazione (art. 840 c.p.c.). L’ “exequatur” introduce in tal caso uno spazio di cognizione piena che, definito con sentenza, lascia irrisolto il tema della sorte della misura concessa dal giudice italiano a cautela del diritto che, positivamente accertato nel titolo straniero, sia stato però ritenuto dalla Corte d’Appello di Roma in contrasto con l’ordine pubblico interno (art. 839, quarto comma n. 2), c.p.c.). In questo contesto, il “merito” rispetto al quale è funzionale la cautela, come rilevato da più attenta dottrina, non è costituito dalla cognizione sul credito, su cui hanno pronunciato gli arbitri esteri e che non può essere, per definizione, reiterata e riesaminata “nel merito” in Italia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 9006 del 31/03/2021) a tutela effettiva del credito, bensì dall’accertamento sulla riconoscibilità ed eseguibilità del lodo in Italia, secondo le condizioni positive e negative previste dalla “Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione” e riprodotte sostanzialmente dagli artt. 839-840 c.p.c. Si configura un vero e proprio “supplemento di cognizione”, reso necessario dal fatto che l’accertamento del credito è stato effettuato da arbitri esteri;
tale supplemento si sostanzia in un autonomo giudizio di merito innanzi al giudice italiano, quello delibatorio instaurato mediante ricorso ai sensi dell’art. 839 c.p.c., volto al riconoscimento e all’efficacia del lodo straniero perché lo strumento cautelare ottenuto in Italia possa 11 utilmente convertirsi in pignoramento (art. 686 c.p.c.; art. 156 disp. att. c.p.c.). L’eventuale diniego dell’exequatur comporta pertanto l’inefficacia della misura cautelare concessa “ante causam” ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c., ma non perché corrisponde ad un accertamento negativo del diritto posto a fondamento della cautela – nell’ambito del quale è stato disposto il sequestro conservativo – ma in quanto, e diversamente, esclude l’efficacia, in Italia, della corrispondente condanna satisfattiva contenuta nel lodo straniero. 7.3.1. Il giudice italiano dell’exequatur nei limiti del giudizio devolutogli, là dove si trovi a scrutinare la compatibilità del lodo straniero ex art. 839, quarto comma, n. 2 c.p.c. deve accertare la tenuta del diritto accertato dalla sentenza arbitrale straniera nell’ordinamento interno in forza dell’ordine pubblico che costituisce limite generale al riconoscimento delle sentenze e all’applicazione del diritto straniero. Come previsto dall’art. 16 della legge n. 218 del 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che delimita il funzionamento delle norme di diritto internazionale privato, l’apertura a valori giuridici estranei all’ordinamento interno non può avvenire in contrasto con l’ordine pubblico quale insieme dei principi fondamentali fissati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalle leggi statali. La verifica sull’efficacia del titolo straniero condotta nelle forme del giudizio sull’exequatur quando investa la clausola dell’ordine pubblico va calibrata sul nucleo essenziale di principi fondamentali e irrinunciabili dell’ordinamento italiano, sia sostanziali che processuali, per una funzione che, per questi contenuti, è al contempo di difesa, di ultima istanza, dell’ordinamento interno, ma anche di promozione in esterno dei valori dell’ordinamento, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 38162 del 30/12/2022). 12 L'ordine pubblico internazionale agisce come limite eccezionale e residuale alla libera circolazione dei titoli stranieri, per una ricognizione che, ampia, è destinata a ricomprendere sentenze, atti pubblici e qualifiche professionali, quando il riconoscimento di tali situazioni giuridiche crea effetti “intollerabili” o in palese contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento italiano. L’accertamento svolto in sede di “exequatur” deve essere tale da porre in evidenza le caratteristiche del contrasto che si oppone alla libera circolazione del titolo straniero che costituisce l’eccezione alla regola, tanto più in un caso in cui il diritto è stato accertato dal giudice straniero in forma definitiva e nell’ordinamento interno si discute del diverso momento dell’esecutività. 7.3.2.– Al carattere unitario e bifasico del procedimento di riconoscimento ed esecuzione del lodo estero – in cui ad un momento a cognizione necessaria volta al riconoscimento dei presupposti di efficacia del titolo straniero si accompagna la seconda, eventuale, di opposizione – si correla una ulteriore precisazione sulla generale applicazione dell’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c. La pronuncia idonea a determinare l’inefficacia del sequestro “ante causam” va individuata in quella che, ancorché impugnabile, neghi l’ “exequatur”, per ragioni formali o sostanziali, all’esito della fase in contraddittorio tra le parti che segua all’opposizione ex art. 840 c.p.c. o anche in quella che lo neghi all’esito della fase monitoria, in cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma pronunci “inaudita altera parte”, ex art. 839 c.p.c., purché non sia proposta opposizione nei termini. Resta l’ulteriore ipotesi del provvedimento che respinga la domanda in sede monitoria e sia tempestivamente opposto, la quale non rileva ai fini dell’inefficacia della misura cautelare. Nella sistematica del 669 novies c.p.c. non può essere assimilato alla sentenza di merito, anche non definitiva, che dichiara inesistente il diritto cautelato, il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Roma che, 13 tempestivamente opposto, rifiuta l’esecutività in Italia del lodo straniero ottenuto dal creditore sequestrante per contrarietà del titolo all’ordine pubblico. Si tratterebbe infatti di un accertamento a “stabilità limitata”, in quanto strutturalmente esposto a essere superato da successive determinazioni giurisdizionali perché adottato su iniziativa di una sola parte, in una fase del giudizio a contraddittorio non integro e quindi ben diverso dalla cognizione piena che si accompagna all’adozione di una sentenza non definitiva. Una diversa opzione ermeneutica, come pure dagli interpreti rilevato, comporterebbe peraltro un esito intrinsecamente irragionevole, determinando l’immediata caducazione della misura cautelare, cui farebbe seguito la sua possibile reiterazione dinanzi alla Corte d’Appello adita in sede di opposizione, nell’ambito di un procedimento che, pure articolato in fasi, resta sostanzialmente unitario. 8.– Tutto quanto premesso in punto di sistematica del diritto in applicazione, è accaduto che il Presidente della Corte d’Appello di Roma in fase monitoria (art. 839 c.p.c.) abbia negato l’ “exequatur”, non convinto del ragionamento del tribunale arbitrale straniero che avrebbe affermato “a priori l’arbitrabilità della controversia, a prescindere dalla prova della sussistenza o no del (delitto di) riciclaggio (internazionale) di denaro, ipotizzata dai resistenti”. OT Power d.o.o. e il garante SK, resistenti nel giudizio arbitrale, hanno dedotto che dietro la falsa apparenza del contratto di prestito concluso con BL vi fosse un accordo fraudolento avente ad oggetto il riciclaggio di denaro, evidenza riportata nel decreto di diniego dell’ “exequatur” e riscontrata dal giudice nel ritenuto difetto, in punto di motivazione, della “dimostrazione piena e necessaria del fatto che le disposizioni del lodo siano state emanate nella totale osservanza del criterio dell’ordine pubblico interno, previsto dall’art. 839, u.c., n. 2 cpc”. 14 Laddove l’attività di riciclaggio costituisce fenomeno criminale pervasivo che minaccia l’integrità del sistema finanziario in genere (nella natura a forma libera del reato e la connessa pervasività del mezzo, tra le molte: Cass., Sez. 3, penale, Sentenza n. 3414 del 29/10/2014 Cc. (dep. 26/01/2015), imponendo un contrasto coordinato a livello internazionale, che incrocia i principi dell’ordine pubblico, sia nazionale che sovranazionale, e mira a proteggere l’economia legale dalle infiltrazioni criminali e a garantire la trasparenza del mercato. Il decreto è stato opposto e risulta in atti il dato processuale della fissazione dell’udienza per il giorno 14.01.2027 davanti alla Corte d’Appello di Roma, per il giudizio ex art. 840 c.p.c. La descritta ipotesi, pur nell’indole pervasiva dell’ipotizzato illecito, integra un caso di accertamento non pieno e “a stabilità limitata”, nel descritto perimetro meritale, che non consente l’assimilazione del decreto monitorio di diniego dell’esecutività del lodo ex art. 839 c.p.c. alla sentenza non definitiva di accertamento dell’insussistenza del diritto cautelato ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., comunque necessaria. 9.– Il ricorso va pertanto rigettato, con correzione della motivazione in diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Milano ha, infatti, erroneamente ritenuto necessaria, ai fini dell’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, comma 3, c.p.c., una sentenza definitiva di accertamento dell’insussistenza del diritto, esclusa la natura decisoria nel merito del decreto presidenziale di diniego dell’exequatur. La motivazione va corretta quindi in affermazione dei seguenti principi di diritto: a) “Nel giudizio di exequatur del lodo straniero, il diniego per contrasto con l’ordine pubblico determina l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., ove l’inesistenza del 15 diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente”; b) “Nel giudizio di “exequatur” del lodo straniero, il controllo di conformità all’ordine pubblico reso dal giudice interno non implica una rivalutazione del merito, ma si limita a verificare se il diritto, già accertato in sede arbitrale, possa spiegare effetti nell’ordinamento interno”; c) “Nel procedimento di “exequatur” del lodo straniero, a struttura bifasica ex artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso “inaudita altera parte”, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza — ancorché non definitiva — di accertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e non determina, pertanto, l’inefficacia della misura ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c., la quale consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione”. 10. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti nella complessità e novità della questione esaminata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo 16 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/04/2026. Il Consigliere Relatore AU IA Il Presidente TO TI