Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 15321
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (pronuncia sull’esistenza/inesistenza del diritto sottostante il decreto di sequestro)

    La Corte di Cassazione ritiene che il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Roma, pur negando l'exequatur per contrarietà all'ordine pubblico, non costituisca un accertamento pieno e definitivo sull'inesistenza del diritto, ma un accertamento a stabilità limitata, non assimilabile a una sentenza di merito che determina l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione degli artt. 669 novies, terzo comma, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c.

    La Corte di Cassazione corregge la motivazione della sentenza impugnata, affermando che il diniego dell'exequatur per contrasto con l'ordine pubblico determina l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., ove l'inesistenza del diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva. Tuttavia, precisa che il decreto presidenziale di diniego reso 'inaudita altera parte' non è assimilabile alla sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto e non determina l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., la quale consegue solo alla pronuncia resa nella fase di opposizione.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione degli artt. 669 novies, commi primo e quarto, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c.

    La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo che le censure proposte si fondino sull'erroneo presupposto dell'inesistenza del diritto sostanziale posto a base della misura cautelare, che invece sarebbe stato accertato da un lodo arbitrale non impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 15321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15321
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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