Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33591
CASS
Sentenza 24 aprile 2015

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In materia di misure di sicurezza, anche dopo l'introduzione dell'art. 31 della l. n. 633 del 1986 - cha ha abrogato la cd. "pericolosità presunta" di cui al previgente art. 204 cod. pen. ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del condannato - permane la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all'art. 229 cod. pen. e quella obbligatoria prevista dal successivo art. 230, in quanto, nei casi di misura facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e la sussistenza degli altri presupposti richiesti, il giudice può comunque escluderne l'applicazione, purché motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, avendo riguardo al grado di pericolosità del singolo e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso nonché a quelli di presumibile verificazione.

Non è incompatibile ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. il giudice che, dopo aver definito la posizione di un coimputato in sede di giudizio abbreviato, tratta anche la parte del procedimento proseguita con il rito ordinario, se, nella decisione adottata all'esito del rito speciale, non ha espresso valutazioni sul merito dell'accusa nei confronti di coloro che sono da giudicare nelle forme ordinarie.

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  • 1Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33591
Data del deposito : 24 aprile 2015

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