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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1207/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 12.9.2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola, via San
Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avv. MIDULLA GIANMARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/02/1979 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Noto,
Ronco Spartaco n. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 13.5.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 220/2024 pubblicata in data 8.11.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2.4.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa, infine, all'udienza dell'11.9.2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto del 13.5.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione o formalità.
2) Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, essendo entrambe autonome economicamente.
3) I beni mobili registrati descritti alle superiori lett. a) e b) resteranno assegnati alle parti per come attualmente intestati e registrati al P.R.A., ad eccezione della vespa piaggio 125 targata AE74361, la cui proprietà sarà trasferita dal SI. alla SI.ra , entro il termine di 30 giorni Pt_2 Pt_1 dalla sottoscrizione del presente atto, a spese e cure della stessa.
4) Le somme depositate sul conto corrente comune delle parti, indicato alla superiore lett. c), saranno impiegate a deconto del pagamento delle fatture n. 08/A del 07.01.2024 emessa dalla ditta VA
AD per l'importo di €. 2.970,00 e n. 5/2024 del 02.02.2024 emessa dalla ditta LL NA
IO per l'importo di € 5.431,37, riguardanti i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, così ammontanti dette fatture alla somma complessiva di €. 8.401,37.
La differenza necessaria a coprire l'intero importo di cui alle suddette fatture sarà corrisposta anch'essa in misura del 50% da ciascuna delle parti, ma solo dopo le consegne integrali da parte delle maestranze (ditta edilizia, idraulico ed elettricista) dei lavori di ristrutturazione relativi alla casa familiare, ancora da completarsi.
Il conto corrente comune delle parti, indicato alla superiore lett. c), una volta saldate le due fatture sopra citate e ad avvenuto trasferimento della proprietà della casa familiare, di cui al successivo punto n. 6), dovrà essere estinto.
5) Il mobilio e gli arredi presenti nella casa coniugale, nonché tutta l'attrezzatura e gli oggetti contenuti nel vano garage della casa familiare saranno attribuiti in via esclusiva alla SI.ra , Pt_1 mentre saranno attribuiti in via esclusiva al SI. gli effetti personali dello stesso e gli oggetti Pt_2 di cui all'elenco redatto su foglio separato e firmato da entrambe le parti per accettazione.
6) In riferimento alla casa familiare, sita in Noto (SR) nella Via A. Cavarra n. 148/B, i SIg. Parte_2
e , stante il raggiunto accordo nella presente sede separativa, al fine di
[...] Parte_1 regolamentare i loro rapporti patrimoniali, funzionale e determinante per la gestione e la risoluzione della crisi matrimoniale, convengono quanto segue:
6.1.) Il SI. si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a cedere e a Parte_2 trasferire alla SI.ra il diritto di piena proprietà della quota indivisa del 50%, di Parte_1 cui il già menzionato è intestatario, dell'immobile, sito in Noto (SR) nella Via Parte_2
A. Cavarra n. 148/B, già adibito a casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, come descritto e individuato alla superiore lettera d).
6.2) Quale corrispettivo per la cessione e il trasferimento, da parte del SI. , della quota del Pt_2 diritto di piena proprietà del 50% indiviso, di spettanza dello stesso, dell'immobile sito in Noto (SR) nella Via A. Cavarra n. 148/B, alla SI.ra , quest'ultima si obbliga a corrispondere, Parte_1 al momento del rogito notarile del suddetto trasferimento, la somma di €.50.000,00 (euro cinquantamila,00) con assegno bancario circolare non trasferibile intestato al SI. e, Pt_2 contestualmente, a sottoscrivere l'atto di accollo, della quota del 50% di pertinenza del Pt_2 della residua parte del mutuo ipotecario di cui alla superiore lettera e) ancora dovuta, ma il tutto
(pagamento del prezzo di €.50.000,00 e accollo mutuo) a condizione e subordinatamente al preventivo assenso dato da parte della del suddetto accollo in capo alla SI.ra Parte_3
, alle stesse condizioni, rata e tasso di interessi, di quello vigente attualmente cointestato alle Pt_1 parti, e, in tal caso, che il SI. dovrà essere manlevato e liberato da ogni onere e Pt_2 responsabilità in merito al suddetto mutuo che resterà, per effetto di tale accollo, totalmente a carico della SI.ra . Pt_1
Resta stabilito che, il SI. riscuoterà, a condizione del suddetto trasferimento e una volta Pt_2 avvenuto lo stesso, per l'intero il restante credito di imposta, relativo ai bonus 50% e 60%, di cui alla superiore lettera f), ancora da percepire al momento della stipula del rogito di trasferimento del bene immobile sopra indicato.
Resteranno a totale, esclusivo e irripetibile carico del SI. le rate mensili di Parte_2
€.369,00 del finanziamento di cui alla superiore lett. a), in relazione alle quali nulla potrà chiedere, pretendere e/o ripetere ad alcun titolo, nei confronti della SI.ra . Pt_1
6.3) La SI.ra provvederà ad inoltrare alla di US, entro e non oltre il Pt_1 Parte_3 termine di venti giorni (20) dalla data di avvenuta comunicazione telematica, da parte della
Cancelleria del Tribunale di US, ai difensori delle parti del deposito della sentenza di omologa della presente separazione consensuale, richiesta di accollo in capo alla stessa, alle stesse condizioni, rata e tasso di interesse di quello vigente attualmente cointestato alle parti, della quota del 50% del mutuo ipotecario gravante a carico del , di cui alla superiore lett. e). Pt_2
6.4) L'atto pubblico di trasferimento ed il contestuale atto di accollo sopradetti dovranno essere stipulati, entro e non oltre il termine nel termine di 60 giorni dalla comunicazione da parte della dell'assenso al suddetto accollo del mutuo nei termini sopradetti, presso lo studio Parte_3 notarile della Dott.ssa di Avola. Le spese relative alla istruttoria bancaria per la Persona_1 deliberazione dell'assenso all'accollo del mutuo, nonché le spese, tasse, imposte e oneri notarili inerenti il trasferimento della piena proprietà del 50% dell'immobile sopra descritto alla SI.ra e del contestuale atto di accollo in capo alla stessa della quota del 50% del mutuo Parte_1 ipotecario di pertinenza del SI. , saranno a carico delle parti in ragione del 50% Parte_2 ciascuno.
6.5) Ai fini del detto trasferimento le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie relative all'immobile, di cui alla superiore lettera d), depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto attuale. Le parti dichiarano, altresì, che la costruzione dell'immobile, destinato a civile abitazione,
è stata realizzata in base alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Noto numero 184 del
26/05/1972 e successiva variante n. 279 del 27/12/1973, autorizzazione edilizia in sanatoria n. 168 del 24/10/2013, permesso di costruire n. 2 del 15/01/2015 e successiva segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 19/03/2018 e che successivamente non sono state realizzate opere o modifiche che avrebbero richiesto il rilascio di titoli abilitativi.
6.6) La SI.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita a Noto, Via Cavarra n.148/B, Pt_1 cosicché la stessa si obbliga a volturare a suo nome le utenze relative al suddetto immobile e a sopportarne in via esclusiva le relative spese, comprese eventuali tasse locali. Resta concordemente stabilito tra le parti che, a decorrere dal mese di Marzo 2024 e fino alla data di stipula del rogito di trasferimento alla SI.ra , ovvero, sino all'atto di vendita a terzi dell'immobile, per come Pt_1 sarà disciplinato nel successivo punto n. 7), nel caso in cui il trasferimento dell'immobile non potesse essere realizzato per il mancato assenso, per qualsiasi ragione, da parte della della Parte_3 richiesta di accollo del mutuo in capo alla SI.ra alle stesse condizioni di quello vigente Pt_1 attualmente cointestato alle parti, la predetta , che continuerà ad abitare anche il tal caso Pt_1 nella casa familiare, provvederà al pagamento per intero della rata mensile di €.565,00 del mutuo ipotecario con la di US cointestato alle parti e gravante sulla casa familiare. Parte_3
Resta stabilito che il SI. continuerà in ogni caso a corrispondere per intero la rata mensile Pt_2 di €.369,00 del prestito contratto dallo stesso con la banca , tramite la cessione del quinto Pt_3 sullo stipendio di quest'ultimo.
6.7) Per converso le somme relative al credito di imposta, di cui alla superiore lettera f), maturate sino alla data del rogito di trasferimento della quota del 50% alla SI.ra dell'immobile di Pt_1 cui sopra saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi. Laddove non fosse possibile detto trasferimento per il mancato assenso da parte della , per qualsiasi ragione, Parte_3 dell'accollo del mutuo alle stesse condizioni di quello vigente attualmente cointestato alle parti, tutte le somme maturate e maturande nell'intero importo di spettanza relative al credito di imposta, di cui alla superiore lettera f), saranno percepite da entrambe le parti metà per ciascuno di esse.
6.8) Resta inteso che, come sopra stabilito al precedente punto n. 6.2) del presente atto, se verrà eseguito il trasferimento del 50% della casa familiare in favore della SI.ra , la restante parte Pt_1 del credito di imposta ancora da riscuotere al momento della stipula del rogito notarile di detto trasferimento e fino al saldo spettante sarà fruito esclusivamente dal SI. . Pt_2
6.9) Va da sé, infine, che una volta divenuta la SI.ra esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile suddetto, sito a Noto, Via Angelo Cavarra n. 148/B, in esecuzione e per effetto dei superiori accordi, la predetta riscuoterà e tratterà integralmente per sé, qualora intendesse Pt_1 rivendere in qualsiasi momento l'immobile, il prezzo che sarà ricavato dalla vendita dello stesso, senza che nulla il SI. potrà avere da richiedere o pretendere, a qualsiasi titolo o causale, Pt_2 essendo stato integralmente satisfatto con le condizioni concordate e redatte nel presente atto.
6.10) In ogni caso, alla sottoscrizione del presente atto, il SI. consegnerà alla SI.ra Pt_2
la sua copia delle chiavi e, sin d'ora, autorizza la stessa a sostituire le relative serrature. Pt_1
Quest'ultima si impegna, previo congruo preavviso, a consentire al SI. , o suo incaricato, Pt_2 di poter asportare dalla detta casa familiare gli effetti personali ed i beni di sua spettanza di cui all'elenco citato al superiore punto n.
5. Il SI. si obbliga a richiedere il trasferimento della Pt_2 sua residenza anagrafica in altra abitazione entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
6.11) Resta stabilito che le spese necessarie per l'acquisto del serbatoio di approvvigionamento idrico (allo stato attuale alloggiato presso il sottostante garage di proprietà di terzi) e per la installazione dello stesso sul terrazzo della casa familiare, ove è già stato approntato l'allaccio all'impianto idrico, saranno sostenute da entrambe la parti in misura del 50% per ciascuno.
7) Sempre in riferimento alla casa familiare, in caso di vendita dell'immobile a terzi, i SIg. Parte_2
e , convengono quanto segue:
[...] Parte_1
7.1) Tra le parti si conviene che, nel caso in cui la di US non accettasse per Parte_3 qualsiasi ragione, la richiesta di accollo della quota del 50% del mutuo di cui alla lettera e), gravante a carico del SI. , in capo alla SI.ra , alle stesse condizioni di rata e tasso di Pt_2 Pt_1 interesse di quello vigente attualmente cointestato alle parti, le parti provvederanno a mettere in vendita il suddetto immobile per il prezzo corrente di mercato, che comunque non potrà essere inferiore alla somma di €.350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00). La SI.ra come sopra Pt_1 concordato, continuerà ad abitare nell'immobile fino alla data di stipula del rogito di compravendita al terzo acquirente.
7.2) La somma ricavata dalla vendita dell'immobile, decurtata dal residuo a saldo ancora dovuto alla per l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, così come dal Parte_3 residuo ancora dovuto a saldo per l'estinzione del finanziamento contratto con Parte_3 mediante cessione del quinto dello stipendio del SI. , sarà suddivisa in parti uguali tra le Pt_2 parti, previo il conguaglio tra le parti della differenza tra le somme da ciascuna di esse sborsate sin dal mese di marzo 2024 alla data della vendita e, cioè rispettivamente, le rate pagate dalla SI.ra per l'intero del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e le rate pagate per l'intero Pt_1 dal SI. tramite cessione del quinto sullo stipendio dello stesso. Pt_2
7.3) In tal caso, le somme ancora da riscuotere a titolo di credito di imposta di cui alla superiore lettera f), continueranno ad essere fruite da entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuno e, stante che tale rimborso verrà liquidato per intero al SI. con pagamenti annuali, Pt_2 quest'ultimo si obbliga con la sottoscrizione del presente atto, a comunicare alla SI.ra , Pt_1 entro il 31 Luglio di ogni anno, a decorrere dal corrente anno 2024 fino all'ultima annualità che sarà rimborsata, l'esatto importo del rimborso ricevuto per ciascun anno e a corrisponderne l'esatta metà alla suddetta SI.ra , con bonifico bancario da eseguirsi, entro non oltre il termine di Pt_1 giorni 10 dall'avvenuto incasso, e trasmettendo il SI. sempre entro lo stesso termine la Pt_2 documentazione comprovante l'esattezza del rimborso effettuato anche con mezzo tecnologico.
8) Nel caso in cui, dopo un anno dalla messa in vendita dell'immobile, non perverranno richieste di acquisto da parte di terzi, le parti stabiliscono, sin d'ora, la riduzione del prezzo in misura del 10%; dal secondo anno in poi, se l'immobile non venisse pur tuttavia venduto, si prevede il ribasso annuale del 20% del prezzo di vendita e trascorsi tre anni senza proposte di acquisto da parte di terzi acquirenti, la SI.ra dovrà rilasciare l'immobile per essere messo lo stesso a reddito Pt_1 nell'interesse delle parti e con modalità dalle stesse concordemente stabilite;
in quest'ultimo caso, dal mese successivo al rilascio della casa da parte della SI.ra , la rate del mutuo ipotecario, Pt_1 la rata del finanziamento con cessione del quinto e tutte le spese, tasse e tributi inerenti l'immobile saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, così come il reddito prodotto dall'utilizzo dell'immobile sarà fruito da entrambe le parti, metà per ciascuna di esse.
9) Le parti dichiarano di avere come sopra regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere nient'altro da richiedere e/o pretendere a qualsiasi titolo o ragione e se ne rilasciano liberatoria quietanza, fermi restando gli accordi e l'adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente atto.
10) Le spese e i compensi professionali del giudizio spettanti ai rispettivi difensori delle parti resteranno interamente compensate tra di esse;
in ogni caso, la sottoscrizione dei difensori vale anche come espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.F..
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di US, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
celebrato a Noto, con rito concordatario, in data 9.8.2014 (Atto Parte_2 trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 62, Parte II, Serie A, Anno 2014), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in US, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23.09.2025
Il Giudice Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1207/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 12.9.2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola, via San
Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avv. MIDULLA GIANMARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/02/1979 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Noto,
Ronco Spartaco n. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 13.5.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 220/2024 pubblicata in data 8.11.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2.4.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa, infine, all'udienza dell'11.9.2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto del 13.5.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione o formalità.
2) Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, essendo entrambe autonome economicamente.
3) I beni mobili registrati descritti alle superiori lett. a) e b) resteranno assegnati alle parti per come attualmente intestati e registrati al P.R.A., ad eccezione della vespa piaggio 125 targata AE74361, la cui proprietà sarà trasferita dal SI. alla SI.ra , entro il termine di 30 giorni Pt_2 Pt_1 dalla sottoscrizione del presente atto, a spese e cure della stessa.
4) Le somme depositate sul conto corrente comune delle parti, indicato alla superiore lett. c), saranno impiegate a deconto del pagamento delle fatture n. 08/A del 07.01.2024 emessa dalla ditta VA
AD per l'importo di €. 2.970,00 e n. 5/2024 del 02.02.2024 emessa dalla ditta LL NA
IO per l'importo di € 5.431,37, riguardanti i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, così ammontanti dette fatture alla somma complessiva di €. 8.401,37.
La differenza necessaria a coprire l'intero importo di cui alle suddette fatture sarà corrisposta anch'essa in misura del 50% da ciascuna delle parti, ma solo dopo le consegne integrali da parte delle maestranze (ditta edilizia, idraulico ed elettricista) dei lavori di ristrutturazione relativi alla casa familiare, ancora da completarsi.
Il conto corrente comune delle parti, indicato alla superiore lett. c), una volta saldate le due fatture sopra citate e ad avvenuto trasferimento della proprietà della casa familiare, di cui al successivo punto n. 6), dovrà essere estinto.
5) Il mobilio e gli arredi presenti nella casa coniugale, nonché tutta l'attrezzatura e gli oggetti contenuti nel vano garage della casa familiare saranno attribuiti in via esclusiva alla SI.ra , Pt_1 mentre saranno attribuiti in via esclusiva al SI. gli effetti personali dello stesso e gli oggetti Pt_2 di cui all'elenco redatto su foglio separato e firmato da entrambe le parti per accettazione.
6) In riferimento alla casa familiare, sita in Noto (SR) nella Via A. Cavarra n. 148/B, i SIg. Parte_2
e , stante il raggiunto accordo nella presente sede separativa, al fine di
[...] Parte_1 regolamentare i loro rapporti patrimoniali, funzionale e determinante per la gestione e la risoluzione della crisi matrimoniale, convengono quanto segue:
6.1.) Il SI. si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a cedere e a Parte_2 trasferire alla SI.ra il diritto di piena proprietà della quota indivisa del 50%, di Parte_1 cui il già menzionato è intestatario, dell'immobile, sito in Noto (SR) nella Via Parte_2
A. Cavarra n. 148/B, già adibito a casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, come descritto e individuato alla superiore lettera d).
6.2) Quale corrispettivo per la cessione e il trasferimento, da parte del SI. , della quota del Pt_2 diritto di piena proprietà del 50% indiviso, di spettanza dello stesso, dell'immobile sito in Noto (SR) nella Via A. Cavarra n. 148/B, alla SI.ra , quest'ultima si obbliga a corrispondere, Parte_1 al momento del rogito notarile del suddetto trasferimento, la somma di €.50.000,00 (euro cinquantamila,00) con assegno bancario circolare non trasferibile intestato al SI. e, Pt_2 contestualmente, a sottoscrivere l'atto di accollo, della quota del 50% di pertinenza del Pt_2 della residua parte del mutuo ipotecario di cui alla superiore lettera e) ancora dovuta, ma il tutto
(pagamento del prezzo di €.50.000,00 e accollo mutuo) a condizione e subordinatamente al preventivo assenso dato da parte della del suddetto accollo in capo alla SI.ra Parte_3
, alle stesse condizioni, rata e tasso di interessi, di quello vigente attualmente cointestato alle Pt_1 parti, e, in tal caso, che il SI. dovrà essere manlevato e liberato da ogni onere e Pt_2 responsabilità in merito al suddetto mutuo che resterà, per effetto di tale accollo, totalmente a carico della SI.ra . Pt_1
Resta stabilito che, il SI. riscuoterà, a condizione del suddetto trasferimento e una volta Pt_2 avvenuto lo stesso, per l'intero il restante credito di imposta, relativo ai bonus 50% e 60%, di cui alla superiore lettera f), ancora da percepire al momento della stipula del rogito di trasferimento del bene immobile sopra indicato.
Resteranno a totale, esclusivo e irripetibile carico del SI. le rate mensili di Parte_2
€.369,00 del finanziamento di cui alla superiore lett. a), in relazione alle quali nulla potrà chiedere, pretendere e/o ripetere ad alcun titolo, nei confronti della SI.ra . Pt_1
6.3) La SI.ra provvederà ad inoltrare alla di US, entro e non oltre il Pt_1 Parte_3 termine di venti giorni (20) dalla data di avvenuta comunicazione telematica, da parte della
Cancelleria del Tribunale di US, ai difensori delle parti del deposito della sentenza di omologa della presente separazione consensuale, richiesta di accollo in capo alla stessa, alle stesse condizioni, rata e tasso di interesse di quello vigente attualmente cointestato alle parti, della quota del 50% del mutuo ipotecario gravante a carico del , di cui alla superiore lett. e). Pt_2
6.4) L'atto pubblico di trasferimento ed il contestuale atto di accollo sopradetti dovranno essere stipulati, entro e non oltre il termine nel termine di 60 giorni dalla comunicazione da parte della dell'assenso al suddetto accollo del mutuo nei termini sopradetti, presso lo studio Parte_3 notarile della Dott.ssa di Avola. Le spese relative alla istruttoria bancaria per la Persona_1 deliberazione dell'assenso all'accollo del mutuo, nonché le spese, tasse, imposte e oneri notarili inerenti il trasferimento della piena proprietà del 50% dell'immobile sopra descritto alla SI.ra e del contestuale atto di accollo in capo alla stessa della quota del 50% del mutuo Parte_1 ipotecario di pertinenza del SI. , saranno a carico delle parti in ragione del 50% Parte_2 ciascuno.
6.5) Ai fini del detto trasferimento le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie relative all'immobile, di cui alla superiore lettera d), depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto attuale. Le parti dichiarano, altresì, che la costruzione dell'immobile, destinato a civile abitazione,
è stata realizzata in base alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Noto numero 184 del
26/05/1972 e successiva variante n. 279 del 27/12/1973, autorizzazione edilizia in sanatoria n. 168 del 24/10/2013, permesso di costruire n. 2 del 15/01/2015 e successiva segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 19/03/2018 e che successivamente non sono state realizzate opere o modifiche che avrebbero richiesto il rilascio di titoli abilitativi.
6.6) La SI.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita a Noto, Via Cavarra n.148/B, Pt_1 cosicché la stessa si obbliga a volturare a suo nome le utenze relative al suddetto immobile e a sopportarne in via esclusiva le relative spese, comprese eventuali tasse locali. Resta concordemente stabilito tra le parti che, a decorrere dal mese di Marzo 2024 e fino alla data di stipula del rogito di trasferimento alla SI.ra , ovvero, sino all'atto di vendita a terzi dell'immobile, per come Pt_1 sarà disciplinato nel successivo punto n. 7), nel caso in cui il trasferimento dell'immobile non potesse essere realizzato per il mancato assenso, per qualsiasi ragione, da parte della della Parte_3 richiesta di accollo del mutuo in capo alla SI.ra alle stesse condizioni di quello vigente Pt_1 attualmente cointestato alle parti, la predetta , che continuerà ad abitare anche il tal caso Pt_1 nella casa familiare, provvederà al pagamento per intero della rata mensile di €.565,00 del mutuo ipotecario con la di US cointestato alle parti e gravante sulla casa familiare. Parte_3
Resta stabilito che il SI. continuerà in ogni caso a corrispondere per intero la rata mensile Pt_2 di €.369,00 del prestito contratto dallo stesso con la banca , tramite la cessione del quinto Pt_3 sullo stipendio di quest'ultimo.
6.7) Per converso le somme relative al credito di imposta, di cui alla superiore lettera f), maturate sino alla data del rogito di trasferimento della quota del 50% alla SI.ra dell'immobile di Pt_1 cui sopra saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi. Laddove non fosse possibile detto trasferimento per il mancato assenso da parte della , per qualsiasi ragione, Parte_3 dell'accollo del mutuo alle stesse condizioni di quello vigente attualmente cointestato alle parti, tutte le somme maturate e maturande nell'intero importo di spettanza relative al credito di imposta, di cui alla superiore lettera f), saranno percepite da entrambe le parti metà per ciascuno di esse.
6.8) Resta inteso che, come sopra stabilito al precedente punto n. 6.2) del presente atto, se verrà eseguito il trasferimento del 50% della casa familiare in favore della SI.ra , la restante parte Pt_1 del credito di imposta ancora da riscuotere al momento della stipula del rogito notarile di detto trasferimento e fino al saldo spettante sarà fruito esclusivamente dal SI. . Pt_2
6.9) Va da sé, infine, che una volta divenuta la SI.ra esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile suddetto, sito a Noto, Via Angelo Cavarra n. 148/B, in esecuzione e per effetto dei superiori accordi, la predetta riscuoterà e tratterà integralmente per sé, qualora intendesse Pt_1 rivendere in qualsiasi momento l'immobile, il prezzo che sarà ricavato dalla vendita dello stesso, senza che nulla il SI. potrà avere da richiedere o pretendere, a qualsiasi titolo o causale, Pt_2 essendo stato integralmente satisfatto con le condizioni concordate e redatte nel presente atto.
6.10) In ogni caso, alla sottoscrizione del presente atto, il SI. consegnerà alla SI.ra Pt_2
la sua copia delle chiavi e, sin d'ora, autorizza la stessa a sostituire le relative serrature. Pt_1
Quest'ultima si impegna, previo congruo preavviso, a consentire al SI. , o suo incaricato, Pt_2 di poter asportare dalla detta casa familiare gli effetti personali ed i beni di sua spettanza di cui all'elenco citato al superiore punto n.
5. Il SI. si obbliga a richiedere il trasferimento della Pt_2 sua residenza anagrafica in altra abitazione entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
6.11) Resta stabilito che le spese necessarie per l'acquisto del serbatoio di approvvigionamento idrico (allo stato attuale alloggiato presso il sottostante garage di proprietà di terzi) e per la installazione dello stesso sul terrazzo della casa familiare, ove è già stato approntato l'allaccio all'impianto idrico, saranno sostenute da entrambe la parti in misura del 50% per ciascuno.
7) Sempre in riferimento alla casa familiare, in caso di vendita dell'immobile a terzi, i SIg. Parte_2
e , convengono quanto segue:
[...] Parte_1
7.1) Tra le parti si conviene che, nel caso in cui la di US non accettasse per Parte_3 qualsiasi ragione, la richiesta di accollo della quota del 50% del mutuo di cui alla lettera e), gravante a carico del SI. , in capo alla SI.ra , alle stesse condizioni di rata e tasso di Pt_2 Pt_1 interesse di quello vigente attualmente cointestato alle parti, le parti provvederanno a mettere in vendita il suddetto immobile per il prezzo corrente di mercato, che comunque non potrà essere inferiore alla somma di €.350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00). La SI.ra come sopra Pt_1 concordato, continuerà ad abitare nell'immobile fino alla data di stipula del rogito di compravendita al terzo acquirente.
7.2) La somma ricavata dalla vendita dell'immobile, decurtata dal residuo a saldo ancora dovuto alla per l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, così come dal Parte_3 residuo ancora dovuto a saldo per l'estinzione del finanziamento contratto con Parte_3 mediante cessione del quinto dello stipendio del SI. , sarà suddivisa in parti uguali tra le Pt_2 parti, previo il conguaglio tra le parti della differenza tra le somme da ciascuna di esse sborsate sin dal mese di marzo 2024 alla data della vendita e, cioè rispettivamente, le rate pagate dalla SI.ra per l'intero del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e le rate pagate per l'intero Pt_1 dal SI. tramite cessione del quinto sullo stipendio dello stesso. Pt_2
7.3) In tal caso, le somme ancora da riscuotere a titolo di credito di imposta di cui alla superiore lettera f), continueranno ad essere fruite da entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuno e, stante che tale rimborso verrà liquidato per intero al SI. con pagamenti annuali, Pt_2 quest'ultimo si obbliga con la sottoscrizione del presente atto, a comunicare alla SI.ra , Pt_1 entro il 31 Luglio di ogni anno, a decorrere dal corrente anno 2024 fino all'ultima annualità che sarà rimborsata, l'esatto importo del rimborso ricevuto per ciascun anno e a corrisponderne l'esatta metà alla suddetta SI.ra , con bonifico bancario da eseguirsi, entro non oltre il termine di Pt_1 giorni 10 dall'avvenuto incasso, e trasmettendo il SI. sempre entro lo stesso termine la Pt_2 documentazione comprovante l'esattezza del rimborso effettuato anche con mezzo tecnologico.
8) Nel caso in cui, dopo un anno dalla messa in vendita dell'immobile, non perverranno richieste di acquisto da parte di terzi, le parti stabiliscono, sin d'ora, la riduzione del prezzo in misura del 10%; dal secondo anno in poi, se l'immobile non venisse pur tuttavia venduto, si prevede il ribasso annuale del 20% del prezzo di vendita e trascorsi tre anni senza proposte di acquisto da parte di terzi acquirenti, la SI.ra dovrà rilasciare l'immobile per essere messo lo stesso a reddito Pt_1 nell'interesse delle parti e con modalità dalle stesse concordemente stabilite;
in quest'ultimo caso, dal mese successivo al rilascio della casa da parte della SI.ra , la rate del mutuo ipotecario, Pt_1 la rata del finanziamento con cessione del quinto e tutte le spese, tasse e tributi inerenti l'immobile saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, così come il reddito prodotto dall'utilizzo dell'immobile sarà fruito da entrambe le parti, metà per ciascuna di esse.
9) Le parti dichiarano di avere come sopra regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere nient'altro da richiedere e/o pretendere a qualsiasi titolo o ragione e se ne rilasciano liberatoria quietanza, fermi restando gli accordi e l'adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente atto.
10) Le spese e i compensi professionali del giudizio spettanti ai rispettivi difensori delle parti resteranno interamente compensate tra di esse;
in ogni caso, la sottoscrizione dei difensori vale anche come espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.F..
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di US, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
celebrato a Noto, con rito concordatario, in data 9.8.2014 (Atto Parte_2 trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 62, Parte II, Serie A, Anno 2014), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in US, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23.09.2025
Il Giudice Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone