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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 13/2025 RGA avverso la sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R. G. n.306/2024, pubblicata in data
30/7/2024, non notificata;
avente ad oggetto: personale ATA – riconoscimento punteggio servizio civile;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmela Moriconi e Giovanni Del
Testa del Foro di Forlì-Cesena, giusta procura in atti;
- appellante contro pag. 1 di 12 (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Ministro pro tempore,
[...]
, (C.F. , e Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. , in persona dei rispettivi rappresentanti
[...] P.IVA_3
legali pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6;
- appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione, – deducendo di avere svolto servizio civile dal Parte_1
13.09.2017 al 12.09.2018, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. ma non in costanza di nomina - ha adito il Tribunale di
Forlì, in funzione di giudice del lavoro, per veder riconosciuto - ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA e delle graduatorie di circolo e di istituto del triennio 2021/2024, per la Provincia di
Forlì–Cesena - il proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per l'anno di servizio civile prestato, in luogo del punteggio di 0,60 previsto dal DM
50/2021 e attribuito dall'Amministrazione.
Nella resistenza dell'Avvocatura per i convenuti, integrato ritualmente il contraddittorio nei confronti dei
contro
-interessati rimasti contumaci, istruita la causa in via documentale, il Tribunale ha previamente rigettato l'eccezione di pag. 2 di 12 difetto di giurisdizione sollevata dal , in applicazione del principio CP_1 secondo cui ricorre “… la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (da Cass. n. 2277/2024).
Ha, poi, respinto la domanda attorea – compensando le spese di lite - con integrale richiamo ex art. 118 disp.att c.p.c. alla sentenza del Tribunale di
Modena - decisione dell'8.01.2024 – che, previo riferimento alla disciplina primaria di riferimento (art.485, comma 7, D.Lgs. 294/94 ; art. 2050 del D. Lgs. Contr n. 66/2010) e all'interpretazione datate dal , rilevava: “Ebbene, con il D.M.
50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
In esegesi di tale quadro normativo, la S.C. ha avuto modo di affermare il seguente principio: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente pag. 3 di 12 valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M.
44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21;
36354/21; 35380/21 e molte altre).
A ben vedere, il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva (o civile assimilato per legge) prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
3.3. La domanda della ricorrente, diretta al riconoscimento di 6 punti complessivi, si identifica con la diversa pretesa che il servizio civile reso volontariamente, sebbene non prestato in costanza di rapporto d'impiego, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica, in costanza di nomina.
Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva (o il servizio civile sostitutivo), sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione
pag. 4 di 12 scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,60 punti.…”.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la valorizzazione del servizio civile volontario reso dalla ricorrente in modo minore rispetto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica, avendo provveduto -
l'Amministrazione scolastica - alla sua valutazione come servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni statali con l'attribuzione di un punteggio nella misura di 0,60 per l'anno di servizio.
La ricorrente, quale parte soccombente, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i due seguenti motivi di gravame:
I- “violazione dell'art. 569, comma 3, del d. lgs. n. 297/1994 e dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 297/1994 nella valutazione dei titoli della ricorrente;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione;
nonché violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001”: con tale motivo la parte appellante ha veicolato le stesse argomentazioni che già erano state poste a fondamento del ricorso di I grado, facendo leva in particolare sulla asserita
“evidente disparità di trattamento che non trova giustificazione alcuna sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale, attesa la chiara violazione dell'art. 3
Cost. alla luce della manifesta discriminazione sopra descritta. La predetta disposizione ministeriale, oltreché sul piano costituzionale, si pone in chiaro contrasto anche con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994….” (a tal fine si è richiamata giurisprudenza amministrativa e di legittimità - Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n.8213/2019 e n.
8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n.5679/2020; Cass. sentenza n. 8586 del 29.03.2024 - nonché giurisprudenza di merito - ex multis:
Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale. di
Messina sentenza n. 13889/2018; Trib. Monza, sez. lav., sent. n. 1145/2015,
Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio
2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812;
pag. 5 di 12 Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n.
133/2012);
II- con tale motivo si è dedotta l'illegittimità della sentenza laddove sono state compensate le spese di lite: si è argomentato che, se il Tribunale di I grado avesse accolto i motivi di ricorso in quanto da ritenersi fondati, avrebbe dovuto anche riconoscere, in favore della ricorrente, non solo il giusto trattamento invocato con riguardo al punteggio (con conseguente adeguamento delle graduatorie) ma anche l'integrale rifusione delle spese di lite sostenute.
Si costituiva l'Avvocatura di Stato per gli appellati che – con apprezzabile sintesi - chiedeva il rigetto dell'appello richiamando, oltre alla giurisprudenza di questa Corte, anche – e significativamente – la pronuncia resa dalla Cassazione, sez. lav., 08/08/2024, n. 22429, in particolare laddove esprime il principio secondo cui “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Quanto alle spese ne chiedeva la rifusione, anche con riguardo a quelle sostenute in primo grado, senza invero aver svolto appello incidentale su tale capo della sentenza.
Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti - l'appello sia infondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame.
Quanto al I motivo di gravame, si ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che si è andato consolidando tra il 2024 (cfr.
Cass., lav., 08/08/2024, n. 22429 cit.) e il 2025, ritenendosi di richiamare significativamente – stante la piena sovrapponibilità con il caso che ci occupa –
pag. 6 di 12 anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., la pronuncia del Supremo Consesso n.
17861, pubblicata il 2/7/2025:
“1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o CP_1
falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, in combinato disposto con l'art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, nonché del dm 50/2021, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe errato nel riconoscere alla ricorrente il diritto a conseguire, per il servizio civile
(equipollente al servizio di leva) svolto non in costanza di nomina, il medesimo punteggio attribuito a chi abbia svolto il servizio militare obbligatorio in costanza di nomina con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III CP_1 fascia per i profili per cui è inserita.
2. Il ricorso è fondato: in proposito il Collegio intende dare continuità al recente orientamento di questa Corte, rappresentato da Cass. 08/08/2024, n. 22429, che ha risolto come di seguito la questione: «5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi pag. 7 di 12 assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All.
A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati pag. 8 di 12 negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore pag. 9 di 12 necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre
2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse –
pag. 10 di 12 obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del
2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile universale»”.
In applicazione di quanto richiamato segue il rigetto del primo motivo di appello, conseguendone altresì il rigetto anche del secondo motivo di gravame, ritenendosi superflua ogni ulteriore argomentazione sul punto.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si rigetta l'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite;
si rileva peraltro come parte appellata - già resistente - non abbia svolto, su tale capo, appello incidentale, dovendosi ritenere perciò inammissibile la richiesta di rifusione delle spese del I grado (istanza contenuta nella comparsa di costituzione laddove si legge: “Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi”).
Nonostante il rigetto dell'appello si ritiene, cionondimeno, di poter pervenire alla pronuncia di compensazione delle spese, giacché la circostanza che l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità a cui si è dato seguito in tale sede, si sia consolidato nell'anno 2025 - quindi successivamente alla proposizione dell'atto di appello - integra uno dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 92
pag. 11 di 12 c.p.c., così come da ultimo innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2028.
Al rigetto del gravame, segue comunque l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Forlì pubblicata il giorno 30/7/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado d'appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 13/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 12 di 12
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 13/2025 RGA avverso la sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R. G. n.306/2024, pubblicata in data
30/7/2024, non notificata;
avente ad oggetto: personale ATA – riconoscimento punteggio servizio civile;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmela Moriconi e Giovanni Del
Testa del Foro di Forlì-Cesena, giusta procura in atti;
- appellante contro pag. 1 di 12 (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Ministro pro tempore,
[...]
, (C.F. , e Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. , in persona dei rispettivi rappresentanti
[...] P.IVA_3
legali pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6;
- appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione, – deducendo di avere svolto servizio civile dal Parte_1
13.09.2017 al 12.09.2018, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. ma non in costanza di nomina - ha adito il Tribunale di
Forlì, in funzione di giudice del lavoro, per veder riconosciuto - ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA e delle graduatorie di circolo e di istituto del triennio 2021/2024, per la Provincia di
Forlì–Cesena - il proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per l'anno di servizio civile prestato, in luogo del punteggio di 0,60 previsto dal DM
50/2021 e attribuito dall'Amministrazione.
Nella resistenza dell'Avvocatura per i convenuti, integrato ritualmente il contraddittorio nei confronti dei
contro
-interessati rimasti contumaci, istruita la causa in via documentale, il Tribunale ha previamente rigettato l'eccezione di pag. 2 di 12 difetto di giurisdizione sollevata dal , in applicazione del principio CP_1 secondo cui ricorre “… la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (da Cass. n. 2277/2024).
Ha, poi, respinto la domanda attorea – compensando le spese di lite - con integrale richiamo ex art. 118 disp.att c.p.c. alla sentenza del Tribunale di
Modena - decisione dell'8.01.2024 – che, previo riferimento alla disciplina primaria di riferimento (art.485, comma 7, D.Lgs. 294/94 ; art. 2050 del D. Lgs. Contr n. 66/2010) e all'interpretazione datate dal , rilevava: “Ebbene, con il D.M.
50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
In esegesi di tale quadro normativo, la S.C. ha avuto modo di affermare il seguente principio: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente pag. 3 di 12 valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M.
44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21;
36354/21; 35380/21 e molte altre).
A ben vedere, il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva (o civile assimilato per legge) prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
3.3. La domanda della ricorrente, diretta al riconoscimento di 6 punti complessivi, si identifica con la diversa pretesa che il servizio civile reso volontariamente, sebbene non prestato in costanza di rapporto d'impiego, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica, in costanza di nomina.
Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva (o il servizio civile sostitutivo), sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione
pag. 4 di 12 scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,60 punti.…”.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la valorizzazione del servizio civile volontario reso dalla ricorrente in modo minore rispetto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica, avendo provveduto -
l'Amministrazione scolastica - alla sua valutazione come servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni statali con l'attribuzione di un punteggio nella misura di 0,60 per l'anno di servizio.
La ricorrente, quale parte soccombente, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i due seguenti motivi di gravame:
I- “violazione dell'art. 569, comma 3, del d. lgs. n. 297/1994 e dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 297/1994 nella valutazione dei titoli della ricorrente;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione;
nonché violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001”: con tale motivo la parte appellante ha veicolato le stesse argomentazioni che già erano state poste a fondamento del ricorso di I grado, facendo leva in particolare sulla asserita
“evidente disparità di trattamento che non trova giustificazione alcuna sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale, attesa la chiara violazione dell'art. 3
Cost. alla luce della manifesta discriminazione sopra descritta. La predetta disposizione ministeriale, oltreché sul piano costituzionale, si pone in chiaro contrasto anche con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994….” (a tal fine si è richiamata giurisprudenza amministrativa e di legittimità - Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n.8213/2019 e n.
8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n.5679/2020; Cass. sentenza n. 8586 del 29.03.2024 - nonché giurisprudenza di merito - ex multis:
Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale. di
Messina sentenza n. 13889/2018; Trib. Monza, sez. lav., sent. n. 1145/2015,
Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio
2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812;
pag. 5 di 12 Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n.
133/2012);
II- con tale motivo si è dedotta l'illegittimità della sentenza laddove sono state compensate le spese di lite: si è argomentato che, se il Tribunale di I grado avesse accolto i motivi di ricorso in quanto da ritenersi fondati, avrebbe dovuto anche riconoscere, in favore della ricorrente, non solo il giusto trattamento invocato con riguardo al punteggio (con conseguente adeguamento delle graduatorie) ma anche l'integrale rifusione delle spese di lite sostenute.
Si costituiva l'Avvocatura di Stato per gli appellati che – con apprezzabile sintesi - chiedeva il rigetto dell'appello richiamando, oltre alla giurisprudenza di questa Corte, anche – e significativamente – la pronuncia resa dalla Cassazione, sez. lav., 08/08/2024, n. 22429, in particolare laddove esprime il principio secondo cui “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Quanto alle spese ne chiedeva la rifusione, anche con riguardo a quelle sostenute in primo grado, senza invero aver svolto appello incidentale su tale capo della sentenza.
Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti - l'appello sia infondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame.
Quanto al I motivo di gravame, si ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che si è andato consolidando tra il 2024 (cfr.
Cass., lav., 08/08/2024, n. 22429 cit.) e il 2025, ritenendosi di richiamare significativamente – stante la piena sovrapponibilità con il caso che ci occupa –
pag. 6 di 12 anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., la pronuncia del Supremo Consesso n.
17861, pubblicata il 2/7/2025:
“1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o CP_1
falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, in combinato disposto con l'art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, nonché del dm 50/2021, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe errato nel riconoscere alla ricorrente il diritto a conseguire, per il servizio civile
(equipollente al servizio di leva) svolto non in costanza di nomina, il medesimo punteggio attribuito a chi abbia svolto il servizio militare obbligatorio in costanza di nomina con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III CP_1 fascia per i profili per cui è inserita.
2. Il ricorso è fondato: in proposito il Collegio intende dare continuità al recente orientamento di questa Corte, rappresentato da Cass. 08/08/2024, n. 22429, che ha risolto come di seguito la questione: «5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi pag. 7 di 12 assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All.
A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati pag. 8 di 12 negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore pag. 9 di 12 necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre
2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse –
pag. 10 di 12 obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del
2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile universale»”.
In applicazione di quanto richiamato segue il rigetto del primo motivo di appello, conseguendone altresì il rigetto anche del secondo motivo di gravame, ritenendosi superflua ogni ulteriore argomentazione sul punto.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si rigetta l'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite;
si rileva peraltro come parte appellata - già resistente - non abbia svolto, su tale capo, appello incidentale, dovendosi ritenere perciò inammissibile la richiesta di rifusione delle spese del I grado (istanza contenuta nella comparsa di costituzione laddove si legge: “Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi”).
Nonostante il rigetto dell'appello si ritiene, cionondimeno, di poter pervenire alla pronuncia di compensazione delle spese, giacché la circostanza che l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità a cui si è dato seguito in tale sede, si sia consolidato nell'anno 2025 - quindi successivamente alla proposizione dell'atto di appello - integra uno dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 92
pag. 11 di 12 c.p.c., così come da ultimo innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2028.
Al rigetto del gravame, segue comunque l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Forlì pubblicata il giorno 30/7/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado d'appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 13/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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