Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7327 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Amarossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione di Ancona del 04/04/2025 con il quale si dichiara il ricorrente “non idoneo” sotto il profilo degli accertamenti psicofisici ai fini del concorso pubblico per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024;
2) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024, mai comunicato, qualora esistente;
3) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel provvedimento impugnato sub 1 non conosciuto;
4) delle prove e degli accertamenti psicofisici svolti in relazione al signor -OMISSIS-; per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici e, segnatamente, del “Profilo sanitario definito per il concorrente”, del test di controllo all’abuso di alcool mediante ricerca della CDT e di tutti i relativi allegati compresi ulteriori test, verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente;
5) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali e psicofisici e, segnatamente, del verbale preliminare con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali e psicofisici nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente;
6) per quanto occorra, del decreto di nomina del Capo del I reparto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare di nomina e composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali e psicofisici, ove lesivo degli interessi del ricorrente;
7) per quanto occorra del bando di concorso per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024 nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;
8) per quanto occorra, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicoattitudinali e psicofisici” del 13/12/2024 nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;
9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;
10) con riserva di impugnazione, nei termini di legge, anche della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025- 2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024;
E PER L’ACCERTAMENTO
Del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinali e psicofisico ai fini del concorso per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024, con ogni statuizione conseguenziale;
NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO
Del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinale e psicofisico ai fini del concorso de quo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. NN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che il contradditorio è integro, che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- che il ricorrente ha partecipato al concorso per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del 13 dicembre 2024 del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- che è stato dichiarato non idoneo all’ammissione al concorso in esame per “ positività al controllo all’abuso di alcool mediante ricerca della CDT (transferrina-carboidrato carente) su due determinazioni – art 10 comma 11 f) del Bando di concorso – G6PDH NON DEFINITO ”;
- che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali atti e ne ha chiesto l’annullamento, con vittoria di spese del giudizio;
- che si è costituito il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che, con ordinanza n. -OMISSIS-del 31 luglio 2025, il Collegio ha disposto verificazione, affidandone l’esecuzione alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare;
- che l’Organo verificatore il 28 ottobre 2025 ha depositato relazione con la quale ha accertato l’idoneità del ricorrente;
- che con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 22 gennaio 2026 sono stati disposti l’accoglimento della domanda cautelare, in via interinale ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a., con l’ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell’iter concorsuale, nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti compresi in graduatoria, con autorizzazione al ricorrente di avvalersi della notifica per pubblici proclami;
- che l’incombente dell’integrazione del contradittorio è stato espletato;
- che nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 il Collegio ha comunicato alle parti di riservarsi di definire il giudizio con sentenza in forma semplificato e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che l’Organo verificatore ha accertato l’idoneità del ricorrente, sotto il profilo psico-fisico, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale;
- che il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’accertamento della Commissione medica, condotto con rigoroso metodo scientifico e all’apparenza esente da profili di illogicità o irrazionalità;
- che, visto l’esito positivo della verificazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso in conseguenza della causa di inidoneità riscontrata;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo;
- che le spese di verificazione devono essere poste a carico del Ministero della Difesa e che deve reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dal concorso in conseguenza della causa di inidoneità riscontrata, salvi i successivi provvedimenti.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.